E nel contempo suscita perplessità che l'esame orale debba partire dalla soluzione immediata di un caso specifico, mentre vaghi e discutibili rimangono i criteri per la valutazione delle prove.

Legge 28 luglio 2026 n. 137

È un'addotta semplificazione delle prove scritte e orali, che nel ridurle lascia tuttavia spazi d’incertezza e criticità, come nel consentire che il candidato possa esaurire la sua preparazione in uno solo dei tre tronconi in cui può articolarsi la professione dell’avvocato, civile, penale e amministrativo. E nel contempo suscita perplessità che l’esame orale debba partire dalla soluzione immediata di un caso specifico, mentre vaghi e discutibili rimangono i criteri per la valutazione delle prove...

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