Civile

Provvedimenti del giudice civile, sentenza ex articolo 281 sexies del Cpc

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a cura della Redazione Lex24

Giudice civile – Provvedimenti del giudice - Sentenza ex articolo 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione.
La sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015 n. 11176

Giudice civile – Provvedimenti del giudice - Sentenza contestuale ex articolo 281 sexies cod. proc. civ. - Omessa lettura del dispositivo in udienza - Effettivo deposito contestuale di motivazione e dispositivo - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015 n. 2736

Giudice civile – Provvedimenti del giudice - Sentenza emessa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione - Nullità - Conversione in sentenza ordinaria - Esclusione.
La sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015 n. 6394

Giudice civile – Provvedimenti del giudice - Sentenza ex articolo 281 sexies cod. proc. civ. - Predisposizione, da parte del giudice, di una bozza di provvedimento prima della discussione - Nullità - Condizioni.
In caso di sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., non è causa di nullità la predisposizione, da parte del giudice, dopo il doveroso studio preliminare della causa, ma prima dell'udienza, di un testo provvisorio del provvedimento, salvo che ciò si traduca nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione, ovvero in un pregiudizio per la difesa.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 14 maggio 2014 n. 10453

Giudice civile – Provvedimenti del giudice - Sentenza contestuale ex articolo 281 sexies cod. proc. civ. - Obbligo di indicazione dello svolgimento e delle conclusioni delle parti - Esclusione.
Nella sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 281 sexies cod. proc. civ. è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2012 n. 7268

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