La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 9 luglio (C-199/24, Legal Newsdesk Sweden), ha stabilito che la pubblicazione online di sentenze di condanna non è un trattamento di dati personali a fini giornalistici e, quindi, le esenzioni dall'applicazione delle regole sul trattamento dei dati personali per scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, non si applicano
LA MASSIMA
Privacy - Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali - Ambito di applicazione - Messa a disposizione del pubblico, online e a pagamento, di informazioni relative a condanne penali - Conciliazione del diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione - Articolo 79 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo - Portata - Articolo 85 - Nozione di trattamento di dati personali effettuato a "scopi giornalistici". (Regolamento (UE) 2016/679, articolo 85)
L'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, deve essere interpretato nel senso che osta a che gli Stati membri adottino, sulla base di tale disposizione, misure legislative che vadano oltre quanto previsto dall'articolo 85, paragrafo 2, di tale regolamento, introducendo deroghe a taluni capi di detto regolamento per i trattamenti di dati personali che perseguono scopi diversi da quelli giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, per il motivo che tali misure sono necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. Inoltre, la norma in esame osta a che le misure adottate dagli Stati membri sul suo fondamento prevedano, in quanto concretizzazione della conciliazione alla quale essi devono procedere tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che i soli mezzi di ricorso a disposizione di una persona che è stata oggetto di condanne penali, qualora dati personali relativi a tali condanne siano messi a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, siano la possibilità di avviare un procedimento penale per diffamazione o un'azione di risarcimento del danno subito a causa della diffamazione. In base all'articolo 85, paragrafo 2, la messa a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, di documenti pubblici consistenti in condanne penali può essere considerata un trattamento di dati personali effettuato a «scopi giornalistici», ai sensi di tale disposizione, solo nei limiti in cui abbia come scopo la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche della professione di giornalista, in seguito a un lavoro di redazione o di adattamento, o quanto meno conformemente a una linea editoriale, e ciò previa verifica delle affermazioni fattuali di cui trattasi.
Le deroghe all'applicazione del regolamento 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (noto come regolamento GDPR), finalizzate a conciliare la tutela della privacy con il diritto alla libertà di espressione sono, nella sostanza, eccezioni da interpretare restrittivamente perché se è vero che gli Stati devono assicurare la tutela della libertà di espressione, in particolare nei casi di attività giornalistica...


