Nel pubblico impiego, l’omissione della contestazione disciplinare, comportando una compromissione irrimediabile del diritto di difesa, non è sanabile con la conoscenza successiva degli addebiti, con conseguente invalidità dell’intero procedimento. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3857/2026, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un lavoratore licenziato da una Asl napoletana.
La Corte di appello, invece, nel ribaltare il giudizio del Tribunale, aveva affermato, per un verso, «che alcun termine specificamente previsto a pena di nullità del licenziamento» sarebbe previsto dalla normativa «in relazione ai termini e modalità della contestazione disciplinare». Per l’altro, ha riconosciuto «che, per un errore nell’indicazione dell’indirizzo», il dipendente «non ha ricevuto tempestivamente la comunicazione della contestazione disciplinare». Ha tuttavia ritenuto “irrilevante” tale circostanza, visto che il ricorrente aveva comunque potuto conoscere il contenuto della contestazione «attraverso il successivo provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, potendosi pertanto difendere sulla base di tale conoscenza».
Nel rigettare l’argomentazione, la Sezione lavoro, precisa che la questione “concerne non già la tardività della contestazione disciplinare, ma la sua assenza”. “Si tratta - prosegue la Corte - di fattispecie non assimilabili”. Nel caso della contestazione tardiva degli addebiti, infatti, il dipendente è messo nelle condizioni di non potersi difendere adeguatamente, in ragione dell’intervallo temporale più o meno ampio trascorso, ma non vede necessariamente compromessa la propria posizione; nell’omessa contestazione, invece, l’incolpato è posto in una posizione di radicale svantaggio sin dall’inizio del procedimento disciplinare, che fa il suo corso senza che il dipendente possa replicare ad addebiti che neppure conosce.
Quanto al fatto che il lavoratore sarebbe poi comunque venuto a conoscenza delle contestazioni, così realizzandosi una sorta di sanatoria, la Cassazione precisa che “la contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare”, portando a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito e mettendolo in condizione di difendersi. “Deve pertanto escludersi – afferma la decisione - che l’omessa contestazione possa essere sanata da atti successivi, pur facenti esplicito o implicito richiamo ai contenuti della contestazione”. “La conoscenza degli addebiti – prosegue la Corte - è funzionale alla difesa dell’incolpato in tutte le fasi del procedimento disciplinare, anche al fine di evitare che esso progredisca; pertanto, ogni avanzamento che avvenga in assenza di contestazione determina di per sé una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive”.
In definitiva, per i giudici di legittimità ammettere “forme di conoscenza degli addebiti diverse dalla comunicazione della contestazione”, finirebbe con lo “stravolgere l’intero impianto del procedimento disciplinare”.
E allora, tornando al caso concreto, il fatto (“pacifico”) che il dipendente abbia avuto notizia degli addebiti (“in termini peraltro sintetici”) “solo all’atto della sospensione del procedimento disciplinare, il 25 maggio 2022, quando erano trascorsi oltre tre mesi dalla data in cui la Asl aveva operato la contestazione, mai però pervenuta al lavoratore, ha impedito a quest’ultimo di fornire le proprie giustificazioni in sede di audizione e in tal modo (di tentare) di ottenere un’archiviazione immediata del procedimento”. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà nuovamente giudicare sul caso, partendo dai principi affermati dalla Suprema corte.

