La sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale perde efficacia anche in presenza di una sentenza di proscioglimento per prescrizione, poiché anche la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato rientra tra le sentenze di proscioglimento. La tutela opera sia per la sospensione obbligatoria sia per quella facoltativa, per evitare che la misura cautelare si trasformi in una sanzione di fatto protratta sine die. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con sentenza n. 22773/2026, accogliendo il ricorso di un pubblico dipendente.
Il caso - Un dirigente del Ministero delle Infrastrutture era stato nominato commissario per i Mondiali di nuoto di Roma 2009. Successivamente era stato avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, a seguito di un’indagine penale. L’amministrazione aveva sospeso il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del processo e, contestualmente, lo aveva sospeso cautelarmente dal servizio, prorogando più volte la misura. Dopo essere stato assolto dall’accusa di associazione per delinquere e prosciolto per prescrizione da quella di corruzione, il dirigente aveva chiesto la revoca della sospensione cautelare, ritenendola ormai illegittima.
Prima il Tribunale e poi Corte d’appello, tuttavia, avevano respinto la domanda. Proposto ricorso, la Cassazione l’ha accolto.
La motivazione - Per la Sezione lavoro i giudici di merito non hanno considerato che l’art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001 prevede che la sospensione cautelare del pubblico dipendente perda efficacia in caso di sentenza di proscioglimento, anche non definitiva. Nel caso in esame, invece, la sospensione cautelare era proseguita anche dopo la sentenza del Tribunale penale di Roma, che, oltre ad assolverlo per il reato di cui all’art. 416 c.p., aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 319, 319-bis, 321 c.p., per intervenuta prescrizione.
La Cassazione chiarisce infatti che la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (art. 531 c.p.p.) rientra tra quelle di proscioglimento, “come è reso chiaro dall’intitolazione della sezione I del capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, che comprende anche l’art. 531”. “In senso contrario – prosegue - non può ritenersi che l’art. 4 si applichi alla sola sospensione obbligatoria”.
Del resto, la norma non opera distinzioni e la Cassazione, in tempi recenti e per altri fini, ha negato la possibilità di distinguere tra sospensione obbligatoria e sospensione facoltativa quando si tratti di applicare norme tese a evitare in capo all’incolpato una protrazione sine die della misura cautelare, “tale da trasformarla in misura afflittiva di per sé e non misura strumentale alla tutela dell’interesse della pubblica amministrazione per un ragionevole lasso di tempo” (Cass. n. 6186/2025).
La giurisprudenza costituzionale, ricorda infine la Corte, ha reputato che le norme di garanzia in materia di sospensione cautelare abbiano “portata generale e dunque comprensiva – in difetto di diversa disciplina legislativa - di ogni e qualsiasi ipotesi di “sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale”, sia facoltativa che obbligatoria”. Per la Suprema corte tale approccio “merita di essere condiviso e applicato anche alla disciplina dettata dall’art. 4 citato”.

