La Corte di cassazione con la sentenza in commento ha ribaltato tale risultato, annullando senza rinvio la pronuncia della Corte d'appello con la formula dell'insussistenza del fatto di reato.
Non siamo qui per ripercorrere il cosiddetto "Caso Eni-Nigeria", che, come è noto, ha avuto un iter lungo e tormentato. Tra i diversi passaggi di questa vicenda, dal punto di vista strettamente giuridico, proponiamo una lettura particolarmente interessante: quella della decisione della Suprema corte, sezione VI penale, sentenza 29 settembre 2026 n. 34812. Le motivazioni della pronuncia rappresentano un significativo tentativo di ridefinizione dello statuto dell'accertamento nel corso delle indagini preliminari.Ricordiamo ai nostri Lettori che, nelle pagine della lunga sentenza dedicate a questo tema, abbiamo isolato esclusivamente gli aspetti afferenti a tali questioni. Chi volesse leggere per intero la decisione può trovarla sul nostro sito ntplusdiritto.ilsole24ore.com.
LE MASSIME
Pubblico ministero - Pubblico ministero penale - Attività del pubblico ministero - Attività di indagine - Svolgimento di indagini anche a favore dell'indagato - Finalità. (Cpp, articolo 358)
L'articolo 358 del Cpp, laddove prevede che il pubblico ministero, nello svolgimento delle attività di indagine, «svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini», pone una doverosa regola di condotta, la cui osservanza da parte del pubblico ministero è legata al corretto esercizio dell'azione penale, alla necessità, cioè, che l'azione penale sia esercitata solo a condizione che le indagini siano complete e adeguate rispetto al risultato a cui tende. La norma non è connessa, infatti, al principio della parità delle parti ovvero al diritto di difesa, quanto, piuttosto, alla necessità di costruire un sistema di efficienza e di garanzie in cui il giudice è chiamato, a sua volta, ad applicare con rigore la nuova regola di giudizio sottesa alla sentenza di non luogo a procedere in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia fatto buon governo dell'identica regola operante per la richiesta di archiviazione. Un'azione penale debole, perché esercitata senza compiere indagini a favore dell'indagato e, dunque, incompleta, conduce, quindi, quasi fisiologicamente, ad una sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare. (G.Am.)
Procedimento penale - Attività successiva all'esercizio dell'azione penale - Attività integrativa di indagine - Discrezionalità. (Cpp, articolo 430)
L'attività integrativa di indagine (articolo 430 del Cpp) è rimessa all'esclusiva scelta del pubblico ministero titolare del potere di indagine e trattandosi di un'attività che si svolge quando il quadro di riferimento, costituito dall'imputazione, è già stato definito e assunto nel decreto che dispone il giudizio, quella integrativa risente di un limite logico, sostanzialmente costituito dalla sua pertinenza al tema d'accusa delineato con la imputazione. Pertanto, l'attività integrativa d'indagine, intervenendo dopo il decreto che dispone il giudizio, non può che muoversi all'interno del perimetro della contestazione, così come precisato con le richieste già effettuate dal pubblico ministero. È quindi il pubblico ministero che, nell'esercizio della propria autonomia e assumendosi la relativa responsabilità, decide se compiere attività integrativa di indagine, ai sensi del comma 1, dell'articolo 430 del Cpp; mentre, solo laddove compia tale attività, il comma 2 dello stesso articolo 430 fonda un obbligo per il pubblico ministero, quello di immediatamente depositare la documentazione relativa e di avvisare le parti. L'articolo 430 del Cpp opera, quindi, su due piani distinti: ciò che è obbligatorio non è, infatti, il compimento dell'attività integrativa di indagine, ma "solo" la condotta successiva alla decisione discrezionale di compiere tale attività integrativa. (G.Am.)
Procedimento penale - Attività successiva all'esercizio dell'azione penale - Attività integrativa di indagine - Titolarità del potere di svolgere l'attività integrativa. (Cpp, articolo 430)Il titolare dell'attività integrativa di indagine è solo il pubblico ministero del processo, onde, se è un altro pubblico ministero che trasmette a quello titolare atti o documenti in ipotesi rilevanti, l'attività di integrazione di indagine non è quella compiuta dal diverso pubblico ministero ma diventa "integrativa" solo se vi è, da parte del pubblico ministero titolare del procedimento, un atto di recepimento, di acquisizione del materiale trasmesso che, in tal modo, "entra" nel diverso processo ricevente. Tale atto di recepimento non è però automatico, ma consegue ad un'attività valutativa e selettiva del pubblico ministero titolare del procedimento, perché tale attività valutativa risente di un limite logico, sostanzialmente costituito dalla "pertinenza", dal contenuto specifico, dalla utilità degli elementi emersi. Da ciò consegue che è il pubblico ministero titolare del procedimento, all'esito di detta valutazione, a decidere se e cosa acquisire. (G.Am.)
La VI Sezione penale della Cassazione, con la sentenza 34812/2026, ha annullato senza rinvio, «perché il fatto non sussiste», le condanne dei Pm di Milano titolari del procedimento Eni-Nigeria dalla contestazione ex articolo 328 Cpp di rifiuto di atti d’ufficio. Ai due magistrati era contestata la mancata acquisizione e messa a disposizione delle difese di materiale d'indagine trasmesso da altro collega del medesimo ufficio inquirente e indicato come recanti elementi di prova favorevoli agli imputati...


