L’estate è la stagione dei viaggi, dei controlli sulle strade e delle immancabili discussioni sulle sanzioni per eccesso di velocità. Accade talvolta che un semplice verbale diventi l’occasione per affrontare una questione ben più ampia, destinata a riportare al centro dell’attenzione il rapporto tra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea alla luce del principio di primazia.

È quanto emerge dalla sentenza n. 810 del 15 giugno 2026 del Giudice di Pace di Brindisi, che ha accolto l’opposizione proposta avverso un verbale della Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 del Codice della strada, accertata attraverso la lettura dei dati registrati dal cronotachigrafo digitale installato sul veicolo.

La pronuncia merita attenzione non tanto per l’esito del giudizio, quanto per il percorso argomentativo seguito. Il giudice non si limita infatti a verificare la correttezza dell’accertamento, affrontando direttamente il rapporto tra la disciplina italiana e quella europea relativa all’utilizzo dei dati del cronotachigrafo.

Tutto nasce dall’opposizione proposta da un autotrasportatore sanzionato per avere superato il limite di velocità. L’accertamento non era stato effettuato mediante autovelox, tutor o altri dispositivi destinati al controllo della velocità, bensì attraverso la lettura dei dati memorizzati dal cronotachigrafo digitale. Il verbale trovava fondamento nell’art. 142, comma 6, del Codice della strada, disposizione che consente agli organi di polizia di utilizzare i dati provenienti dal cronotachigrafo per contestare le violazioni dei limiti di velocità. La difesa del ricorrente ha tuttavia eccepito l’incompatibilità di tale disciplina con il diritto dell’Unione europea.

Ed è proprio questo il passaggio che rende la vicenda particolarmente interessante.

Il Giudice di Pace richiama infatti il Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo aitachigrafi nel settore dei trasporti su strada, osservando come l’art. 7, paragrafo 1, attribuisca ai dati registrati dal cronotachigrafo una funzione specifica: consentire il controllo del rispetto della disciplina sociale dell’autotrasporto, in particolare dei tempi di guida, delle pause, dei periodi di riposo e delle condizioni di lavoro dei conducenti, in collegamento con il Regolamento (CE) n. 561/2006 e con la Direttiva 2002/15/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

In altri termini, il cronotachigrafo nasce per garantire la sicurezza della circolazione attraverso il controllo dell’attività lavorativa del conducente. La registrazione della velocità costituisce uno degli elementi rilevati dal dispositivo, pur sempre nell’ambito delle finalità individuate dal legislatore europeo.

La sentenza valorizza poi un ulteriore elemento di particolare rilievo. La Commissione europea ha infatti avviato nei confronti dell’Italia la procedura di infrazione n. 2020/4051, successivamente archiviata, avente ad oggetto la compatibilità della disciplina nazionale che consente di utilizzare i dati del cronotachigrafo per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Secondo la ricostruzione accolta dal giudice brindisino, il legislatore europeo non ha attribuito al tachigrafo una funzione assimilabile a quella degli strumenti destinati al controllo automatico della velocità. L’utilizzo del dispositivo come una sorta di autovelox differito finirebbe quindi per estenderne le finalità oltre quanto previsto dal Regolamento n. 165/2014.

A questo punto il giudice affronta il tema decisivo: il rapporto tra la disciplina interna e quella euro-unitaria.

Richiamando la storica giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale, la sentenza ricorda che i regolamenti europei hanno efficacia diretta negli ordinamenti nazionali e prevalgono sulle disposizioni interne incompatibili. Viene richiamata, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 5 giugno 1984, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella celebre sentenza S. (causa 106/77), secondo cui il giudice nazionale è tenuto a dare piena applicazione al diritto dell’Unione, disapplicando, ove necessario, la norma interna contrastante.

Muovendo da tali principi, il Giudice di Pace ritiene che l’art. 142, comma 6, del Codice della strada, nella parte in cui consente l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante la lettura dei dati del cronotachigrafo, si ponga in contrasto con l’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 165/2014. Da ciò consegue la disapplicazione della norma nazionale e l’annullamento del verbale impugnato.

Naturalmente non si tratta di una pronuncia destinata a vincolare gli altri giudici. Sarebbe però un errore relegarla al rango di semplice decisione di merito. Il provvedimento affronta infatti una questione destinata a incidere su migliaia di controlli effettuati ogni anno nel settore dell’autotrasporto e lo fa attraverso un percorso argomentativo che richiama espressamente il diritto dell’Unione, una procedura di infrazione già aperta dalla Commissione europea e i principi cardine elaborati dalla giurisprudenza europea e costituzionale.

Se questo orientamento dovesse trovare conferma in successive decisioni, potrebbe aprirsi un nuovo fronte nel contenzioso relativo ai verbali fondati esclusivamente sulla lettura dei dati del cronotachigrafo.

Una conclusione, almeno allo stato, sembra emergere con chiarezza dalla sentenza brindisina. Il cronotachigrafo nasce per controllare il rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori. Stabilire se possa essere trasformato anche in uno strumento di accertamento della velocità rappresenta una questione che, secondo il Giudice di Pace di Brindisi, trova nel diritto dell’Unione europea una risposta negativa.

Più che riscrivere le regole della circolazione stradale, questa decisione ricorda un principio che attraversa l’intero sistema delle fonti: quando una norma europea è direttamente applicabile e risulta incompatibile con quella nazionale, il giudice è tenuto a dare prevalenza alla prima. Ed è proprio in questa riaffermazione della primazia del diritto dell’Unione che risiede il significato più profondo della pronuncia.

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*Avv. Lucio Scotti – Foro di Taranto

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