la QUESTIONE

Il decorso del termine di 220 giorni previsto dall’art. 1, commi 537-540, della legge n. 228/2012, senza risposta dell’ente creditore, comporta l’annullamento automatico delle partite iscritte a ruolo anche quando l’istanza del contribuente si fondi su vizi della procedura di riscossione imputabili all’agente, come la tardiva notifica della cartella? Oppure il meccanismo di sospensione e annullamento d’ufficio opera solo nelle ipotesi di inesigibilità del credito tributario imputabili all’ente impositore, espressamente previste dalla norma?

Riferimenti normativi: L. 24 dicembre 2012, n. 228: art. 1, commi 537-540 – Sospensione della riscossione e annullamento dei carichi affidati all’agente della riscossione Dpr 29 settembre 1973, n. 602: art. 25 – Cartella di pagamento C.p.c.: art. 360, comma 1, n. 3 – Motivi di ricorso per cassazione Cassazione civ., Sez. V, Ord., 25 febbraio 2026, n. 4287

La sospensione della riscossione e il meccanismo di annullamento automatico del ruolo

Il caso giunto all’esame della Cassazione riguarda la portata applicativa dell’art. 1, commi 537-540 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Tale norma – introdotta per “migliorare la relazione con i debitori” e garantire che la riscossione venga attivata “solo in presenza di un valido titolo esecutivo” – ha cristallizzato a livello legislativo una prassi già esistente presso l’esattore finalizzata a rimediare ai difetti di comunicazione tra ente impositore e agente della ...

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