La vendita di un veicolo successivamente risultato oggetto di furto non integra nullità del contratto per illiceità dell’oggetto, poiché la liceità riguarda la condotta delle parti e non la cosa in sé con la conseguenza che è erronea la qualificazione di oggettiva illiceità del bene compravenduto. Quando venditore e compratore ignorino senza colpa la provenienza delittuosa del bene, non è configurabile nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c., dovendo la vicenda essere ricondotta alla disciplina dell’inadempimento. Il giudice deve verificare se ricorra una vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c. oppure una vendita di aliud pro alio, configurabile quando il veicolo presenti numero di telaio contraffatto o caratteristiche tali da comprometterne funzione e circolazione. L’aliud pro alio comporta applicazione delle regole generali sull’inadempimento, con rilevanza della colpa ai fini della risoluzione e del risarcimento, distinguendosi dalle ipotesi di vizi o mancanza di qualità. Non trova applicazione la disciplina della vendita di cosa altrui quando il venditore abbia acquisito il bene in modo illecito o non provi di aver ignorato senza colpa la sua provenienza delittuosa e in tal caso, il compratore in buona fede ha diritto alla risoluzione secondo i principi generali, irrilevante l’eventuale acquisto della proprietà ex art. 1153 c.c..
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27 maggio 2026 n. 16620.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della responsabilità precontrattuale nella formazione del contratto ai sensi del Codice civile italiano.
Responsabilità precontrattuale nella formazione del contratto
La responsabilità precontrattuale, disciplinata dall’art. 1337 c.c., tutela l’affidamento delle parti nella fase delle trattative, imponendo un dovere generale di correttezza e buona fede che precede la conclusione del contratto. Essa si configura quando una parte, pur non essendo ancora vincolata contrattualmente, tenga comportamenti scorretti idonei a ledere l’affidamento ragionevole dell’altra, come l’interruzione ingiustificata delle trattative, la reticenza su circostanze rilevanti o la simulazione di un interesse negoziale inesistente.
Tale responsabilità non richiede la prova di un contratto mancato, ma solo la dimostrazione che la controparte abbia violato i doveri di lealtà, generando un danno ingiusto. Il risarcimento copre il c.d. interesse negativo, comprendente le spese inutilmente sostenute e le occasioni perse, ma non l’utile che sarebbe derivato dal contratto non concluso. La violazione può emergere anche quando una parte fornisca informazioni incomplete o fuorvianti, specie nei contratti complessi o a elevata asimmetria informativa.
La responsabilità precontrattuale si distingue dall’inadempimento contrattuale perché opera prima della nascita del vincolo, ma si avvicina alla responsabilità aquiliana per struttura e funzione. Tuttavia, la sua natura è ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza terza, collocandosi in un’area intermedia tra contratto e torto. L’istituto assume particolare rilievo nei settori bancario, immobiliare e societario, dove la fase delle trattative è spesso lunga e tecnicamente articolata.
Il caso esaminato
La controversia nasce dal fatto che la società Alfa acquistava dalla società Beta un’autovettura Range Rover, successivamente rivenduta a un terzo soggetto che scopriva che il veicolo presentava numero di telaio contraffatto e risultava oggetto di furto. Il terzo acquirente otteneva la risoluzione del proprio contratto e la condanna di Alfa alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni. Alfa, a sua volta, conveniva Beta dinanzi al Tribunale chiedendo la declaratoria di nullità del contratto per illiceità o impossibilità dell’oggetto, e in subordine la risoluzione per aliud pro alio, oltre al risarcimento.
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava integralmente le domande, ritenendo che Alfa avesse visionato il veicolo e la documentazione prima dell’acquisto e che non vi fosse responsabilità della venditrice, anche alla luce dell’archiviazione del procedimento penale a carico del titolare di Beta.
In secondo grado, la Corte d’appello riformava la decisione, dichiarando la nullità del contratto per la ritenuta oggettiva illiceità del bene compravenduto, trattandosi di veicolo rubato, ma rigettava la domanda risarcitoria per assenza di colpa della venditrice.
La Cassazione accoglieva il ricorso di Beta, affermando che una cosa non può essere illecita in sé e che la nullità per illiceità dell’oggetto non è configurabile quando le parti ignorino senza colpa la provenienza furtiva. La Corte chiariva che il giudice del rinvio dovrà qualificare la vicenda nell’ambito dell’inadempimento, verificando se ricorra vendita di cosa altrui o aliud pro alio, istituto quest’ultimo applicabile quando il veicolo presenti contraffazioni tali da comprometterne funzione e circolazione.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza del 27 maggio 2026 n. 16620, rileva, in via preliminare, l’erroneità del ragionamento seguito dalla Corte d’appello, la quale aveva dichiarato la nullità del contratto ritenendo che il veicolo fosse oggettivamente illecito in quanto oggetto di furto. La Suprema Corte afferma che una cosa non può essere illecita in sé e la liceità o illiceità riguarda esclusivamente le condotte delle persone, non le res. L’idea di oggettiva illiceità del bene compravenduto è dunque logicamente e giuridicamente infondata.
La Cassazione precisa che il giudice del rinvio dovrà valutare se ricorra la disciplina della vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c. oppure, più coerentemente con gli accertamenti già emersi, la figura dell’aliud pro alio. Tale istituto si configura quando il bene consegnato è radicalmente diverso da quello pattuito, come accade per un veicolo con numero di telaio contraffatto o non idoneo alla circolazione, poiché privo delle caratteristiche funzionali essenziali.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la consegna di un veicolo con telaio alterato integra aliud pro alio, con applicazione delle regole generali sull’inadempimento, che richiedono la verifica della colpa del venditore ai fini della risoluzione e del risarcimento.
Viene inoltre ribadito che la disciplina della vendita di cosa altrui non si applica quando il venditore abbia acquisito il bene in modo illecito o non provi di aver ignorato senza colpa la sua provenienza delittuosa. In tali ipotesi, il compratore in buona fede ha diritto alla risoluzione secondo i principi generali, irrilevante l’eventuale acquisto della proprietà ex art. 1153 c.c.
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese.

