Chi è andato in pensione con “Quota 100” e si rimette a lavorare, violando il divieto di cumulo, non perde l’intera pensione dell’anno: il trattamento si riduce soltanto di un importo pari al reddito da lavoro percepito. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 26864/2026, respingendo l’interpretazione dell’Inps, e affermando un principio di diritto.

Il caso riguarda un pensionato che nel 2020 aveva svolto collaborazioni coordinate e continuative. L’Inps gli aveva chiesto di restituire l’intera pensione dell’anno, ottenendo ragione nei due gradi di merito. La Cassazione ha invece limitato il recupero all’importo guadagnato, rinviando alla Corte d’appello di Bari.

Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui – spiega la Cassazione -, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, dal primo giorno della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro.

La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito.

L’interpretazione della norma da parte dell’Inps, scrive la Corte, ha invece generato un “vasto contenzioso giudiziario”.

L’art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, per un periodo limitato e in via sperimentale, continua la Cassazione, ha consentito il prepensionamento “con regole particolarmente vantaggiose, così favorendo il ricambio generazionale”. A questo obiettivo è funzionale l’istituto del divieto di cumulo delle due fonti di reddito. La previsione per cui «la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro» (salvo l’eccezione stabilita) si pone, dunque, in termini derogatori e restrittivi. E allora anche da questa prospettiva “occorre muovere per chiarire la portata del testo normativo: la norma pone limiti a diritti fondamentali e, in quanto tale, non può che essere di stretta interpretazione”.

Da un punto di vista letterale, poi, la disposizione altro non indica che l’impossibilità di una fruizione congiunta dei due redditi, quello da pensione e quello da lavoro. I due redditi, cioè, non possono matematicamente sommarsi tra loro. Mentre la sospensione del trattamento per un intero anno “è una conseguenza del divieto che, nel silenzio della norma, non è possibile affermare: un effetto così dirompente e marcatamente sanzionatorio avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale che, invece, non si rinviene nella disposizione”.

E allora, il criterio proposto, ha il pregio di collegare “la riduzione del trattamento pensionistico all’entità del reddito da lavoro percepito, in tal modo salvaguardando il precetto di cui all’art. 38 Cost. e quello di cui all’art. 3 Cost., sotto i profili di proporzionalità e ragionevolezza”. Da un lato, restano assicurati i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato; dall’altro, la privazione della provvidenza pensionistica è proporzionale al trattamento goduto per l’attività lavorativa, realizzando in modo ragionevole l’intento legislativo di evitare la ripresa dell’attività lavorativa.

L’effetto è, sostanzialmente, quello della neutralità del reddito da lavoro: quanto guadagnato viene sottratto alla pensione.

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