Comunitario e Internazionale

Raccolta scommesse, la proroga delle concessioni è legittima se proporzionata e di interesse generale

La Cgue suggerisce che nel settore la misura meno discriminatoria sarebbe la rinnovazione dei bandi di gara

di Paola Rossi

La Corte Ue ha dettato al giudice italiano i criteri per stabilire se sia legittima o meno la proroga delle concessioni già attribuite per lo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse e la proroga dei diritti sorti dalla regolarizzazione dei centri di trasmissione dati esercenti questa attività in assenza di concessione e di licenza di polizia. In sintesi la Cgue, con la sentenza sulla causa C-517/20, dice al giudice nazionale che deve valutare se la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e soprattutto se sia proporzionata all'obiettivo perseguito dal Legislatore.

Il caso a quo
La vicenda riguardava un operatore che esercitava un'attività consistente nell'accettare e raccogliere scommesse per poi trasmetterle ad un allibratore estero, ma senza essere titolare della concessione per la raccolta di scommesse né della licenza di polizia previste dalla normativa italiana. E neanche l'allibratore estero per cui l'operatore in Italia lavorava era in possesso della concessione. L'allibratore estero aveva richiesto due volte all'Autorità delle Dogane e dei Monopoli di stabilirsi in Italia, ma gli è stato negato in quanto soltanto le imprese che avevano ottenuto una concessione a seguito di gare pubbliche o che avevano ottenuto il diritto di stabilirsi in Italia con le leggi di regolarizzazione nn. 190/2014 e 208/2015 potevano operare sul territorio.
La condotta dell'operatore ha determinato la sua imputazione in un procedimento penale per il reato di esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa previsto dall'articolo 4, comma 4 bis, della legge 401/1989.
Il Tribunale ha rinviato alla Cgue in quanto dubitava della proporzionalità della norma penale nazionale e delle altre che concorrono a integrarla.
Secondo il giudice italiano, la proroga a tempo indeterminato per le concessioni esistenti, unitamente al ritardo nella pubblicazione del nuovo bando di gara per l'attribuzione di concessioni in materia di raccolta di scommesse (che doveva espletarsi entro 1° maggio 2016) impedisce, di fatto, l'accesso di nuovi operatori al mercato in questione.

La risposta della Cgue
Per la la Corte Ue la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo costituisce una restrizione delle libertà fondamentali di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sancite dagli articoli 49 e 56 del Tfue. Ma tale proroga può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
Sul punto, l'Italia faceva valere che la proroga delle concessioni era necessaria per evitare l'interruzione delle scommesse legali e per garantire la tenuta economica di un comparto che altrimenti sarebbe rimasto privo di regolamentazione. E proprio su tale punto la Cgue individua la soluzione: spetta al giudice del rinvio valutare se la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo sia idonea a garantire l'obiettivo perseguito dall'Italia e se sia proporzionata al suo raggiungimento. Ma la Cgue fornisce al giudice nazionale una precisazione o un suggerimento: l'attribuzione di concessioni sulla base di un nuovo bando di gara costituirebbe una misura meno restrittiva per le libertà fondamentali.

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