Una curva presa a velocità “inadeguata” con conseguente “brusca frenata”, il pilota che perde il controllo dell’auto, il muretto che modifica la traiettoria e il bolide che invece di girare a destra prosegue dritto lungo il prato “a raso rispetto alla strada provinciale”, travolgendo una famiglia di spettatori che si trovava dove mai avrebbe dovuto, a causa dell’erroneo posizionamento delle bandelle di protezione. È questa la tragica sequenza che ha portato la Cassazione, sentenza n. 6508 depositata oggi, a rigettare il ricorso del “Delegato allestimento del percorso” (DAP), confermandone la condanna per cooperazione in omicidio colposo ai danni di un minore (e lesioni nei confronti dei genitori) durante il 32° Rally Città di Torino.
È stato così addebitato al DAP - figura deputata al sopralluogo e alla verifica, prima di ogni prova, delle condizioni di sicurezza del tracciato — di non avere “rilevato e corretto l’erroneo posizionamento delle bandelle nell’area dell’incidente, le quali, per come collocate, inducevano il pubblico non esperto a ritenere consentito l’accesso al prato e a posizionarsi alle spalle della delimitazione”.
L’imputato, nell’ambito del controllo prima della gara, avrebbe dovuto individuare l’anomalia e provvedere alla chiusura dell’accesso, considerato che la zona era connotata da un “prevedibile rischio di fuoriuscita dei mezzi dalla sede stradale”, configurandosi come “una evidente via di fuga, atteso che l’immediata prossimità di una curva a destra, affrontata dai concorrenti a velocità sostenuta, rendeva probabile la perdita di controllo del veicolo in quella direzione”.
La zona di prato dove è avvenuto l’incidente, prosegue infatti la decisione, era stata interdetta al pubblico dagli organizzatori proprio “perché costituiva una evidente via di fuga”, essendo “prevedibile” sia la “perdita di controllo” del veicolo che la “variazione della traiettoria”. E allora l’imputato avrebbe dovuto verificare, prosegue la decisione, che il pubblico “non si trovasse nelle traiettorie di uscita (ossia nelle vie di fuga) delle vetture e che, in generale, non sostasse in punti pericolosi come quello ove è avvenuto l’incidente”. E ancora: “avrebbe potuto e dovuto accorgersi del fatto che l’allestimento della zona in questione non corrispondeva a quanto previsto dagli organizzatori”.
Pertanto, l’addebito mosso all’imputato consiste proprio “nell’avere omesso la doverosa verifica delle condizioni di sicurezza del percorso, già individuate e prescritte in sede organizzativa, omissione che integra il profilo di colpa contestato e che si pone come antecedente eziologicamente rilevante nella produzione dell’evento”.
L’osservanza delle prescrizioni di sicurezza, infatti, insieme agli “avvisi di pericolo”, avrebbe impedito l’accesso dei coniugi, genitori di minori, all’area prativa. Ne discende che l’evento è eziologicamente riconducibile all’omissione delle cautele dovute, quali condizioni necessarie dell’esito lesivo ai sensi degli artt. 40 e 41 Cp.
Una situazione, conclude la Corte, “già cristallizzata alle ore 10:41, quando l’imputato si immetteva nel percorso della Prova Speciale ed era già pienamente in grado di avvedersi della presenza di pubblico collocato in un’area oggettivamente pericolosa”.

