Rapporti bancari, nella cessione del credito ipotecario trasmissione del privilegio senza annotazione
La sentenza in commento (Tribunale di Roma, sentenza n. 19753 del 20/12/2021) ha risolto un caso riguardante una cessione di credito avvenuta nell'ambito bancario tra un Istituto di credito in risoluzione e la nuova Banca che era subentrata nei rapporti ceduti e che a sua volta li aveva trasferiti ad una finanziaria
La problematica in oggetto è stata affrontata da una recentissima sentenza del Tribunale di Roma emessa il 20/12/2021 con il numero 19753/21.
La suddetta sentenza ha risolto un caso riguardante una cessione di credito avvenuta nell'ambito bancario tra un Istituto di credito in risoluzione e la nuova Banca che era subentrata nei rapporti ceduti e che a sua volta li aveva trasferiti ad una finanziaria.
Nel caso specifico il credito ceduto era assistito da garanzia ipotecaria ed è stato chiesto al Tribunale di dichiarare l'inefficacia nei confronti del debitore dell'iscrizione in questione poiché la cessione del credito non era stata annotata.
Ciò che, secondo la tesi dell'attore, comportava che il cessionario del credito non potesse avvalersi della prelazione ipotecaria di cui godeva il cedente ormai estinto.
Al riguardo è stato invocato il disposto dell'art.47 del Dlgs 180/2015 che, nel recepire una direttiva europea del 2014 e precisamente la n.59 del 15/05/2014, ha previsto un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Si è così sostenuto che in base al disposto del 6° comma di detto articolo la cessione del credito per assicurare la trasmissione in capo al cessionario della garanzia ipotecaria dovesse essere annotata a margine dell'originaria iscrizione.
Del resto la regola generale prevista dall'art.2843 c.c. sancisce che la garanzia ipotecaria non si trasmetta se a margine della relativa iscrizione non sia stata annotata la cessione del credito o comunque l'atto con cui si è disposto dello stesso.
Il Tribunale, però, nella sua sentenza si è dimostrato di diverso avviso.
Il Giudicante ha infatti rilevato che il comma 3 dell'articolo in questione, il n.47 del Dlgs 180/2015, prevede una espressa deroga per quanto riguarda i crediti bancari stabilendo che in tal caso la cessione è regolata dall' art.58 del Testo Unico Bancario , comma 3°.
Ora tale disposizione espressamente prevede "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".
Tanto evidenziato il Tribunale ha ritenuto che quanto previsto dall'ora richiamato comma 3° dell'art.58 del Testo Unico Bancario ed espressamente richiamato dall'art.47 3° comma Dlgs 180/2015 di fatto introduca una norma speciale per i crediti bancari che materialmente va a superare quanto previsto dal successivo 6° comma.
La ratio di tale disposizione di favore che praticamente sancisce la trasmissione del privilegio ipotecario dal cedente al cessionario senza necessità di alcuna formalità di annotazione è stata individuata dal Tribunale con la finalità di "evitare, atteso l'enorme numero di posizioni movimentate, oneri formali sostituendoli con la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale".
Quindi una volta che dell'avvenuta cessione dei rapporti sia data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il cessionario nei rapporti bancari potrà avvalersi del privilegio ipotecario concesso a suo tempo al cedente senza essere tenuto ad annotare l'avvenuta cessione per ogni singolo caso.
Il cessionario del credito bancario subentra quindi nella posizione del cedente in forza della semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale anche per quanto concerne le garanzie del credito.
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*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre , Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati