Il rapporto professionale tra avvocato e cliente non richiede necessariamente il conferimento della procura alle liti. È questo il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 262 del 15 settembre 2025, pubblicata nei giorni scorsi sul sito del Codice deontologico, decidendo il ricorso di un avvocato sospeso dalla professione per un anno.
La vicenda
La decisione trae origine da un esposto presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina da una donna che lamentava una serie di condotte poste in essere dall’avvocato incolpato al quale si era rivolta inizialmente per un problema relativo alla pensione di invalidità del marito.
Secondo quanto ricostruito nel procedimento disciplinare, dopo un primo incontro il professionista avrebbe prospettato ai coniugi la possibilità di recuperare dall’INPS somme fino a 300mila euro. L’esponente sosteneva però di non aver mai conferito un mandato formale. Nonostante ciò, l’avvocato avrebbe richiesto numerosi pagamenti per compensi professionali oltre ad aver inviato via telefono foto di assegni postali intestati alla cliente ma mai consegnati. A fronte della richiesta di restituzione delle somme versate, il professionista non avrebbe dato seguito agli impegni assunti.
Il CDD di Messina apriva procedimento disciplinare, contestando all’avvocato la violazione degli articoli 9, 12 e 26, comma 3, del Codice deontologico forense, ravvisando violazioni dei doveri di probità, dignità, decoro, diligenza e corretto adempimento del mandato. All’esito del procedimento, il CDD, considerando la gravità della condotta, irrogava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno.
L’avvocato adiva il CNF chiedendo l’annullamento o la riforma della decisione e contestando mancanza degli elementi costitutivi in fatto e diritto della violazione, evidenziando che non risultava provata l’esistenza di un rapporto professionale in ragione della mancanza di un incarico formale in tal senso.
La decisione
Il Consiglio Nazionale Forense, tuttavia, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione del CDD di Messina.
Il CNF ha anzitutto ribadito che il termine per il deposito della motivazione della decisione disciplinare ha natura ordinatoria e che il suo eventuale superamento non determina alcuna nullità della pronuncia.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto pienamente provata l’esistenza del rapporto professionale tra l’avvocato e la cliente, valorizzando diversi elementi, tra cui: l’ammissione da parte dell’incolpato dei numerosi pagamenti ricevuti, l’impegno — poi disatteso— alla restituzione delle somme e la richiesta di rinvio dell’udienza disciplinare per tentare una definizione bonaria della vicenda.
Del resto, afferma il Consiglio, riportandosi alla propria consolidata giurisprudenza, “per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il c.d. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso” (cfr. CNF n. 218/2022; n. 107/2018). Inoltre, “la prova del contratto di patrocinio può essere raggiunta anche in mancanza di un accordo scritto e può essere desunta anche mediante fatti concludenti, pure in assenza di pagamento di corrispettivo; dunque, non v’è dubbio che, nel caso di specie, il rapporto professionale tra l’avvocato e l’esponente debba considerarsi instaurato, essendovi la prova certa dei pagamenti effettuati, tutti ammessi dal ricorrente e non semplicisticamente giustificabili, anche alla luce dei rilevanti importi, a titolo di elargizioni liberali susseguenti ad una presunta relazione sentimentale”.
Quanto alla sanzione, infine, il Cnf ha giudicato proporzionata la sospensione di un anno, richiamando i criteri previsti dagli articoli 21 e 22 del Codice deontologico forense e valorizzando la pluralità delle condotte contestate, il pregiudizio arrecato all’immagine della professione forense e l’assenza di qualsiasi comportamento restitutorio o riparativo da parte dell’incolpato.

