LOCAZIONI
LOCAZIONI
Contratto - Danni patiti dal conduttore - Vizio della cosa locata - Risarcimento. (Cc, articoli 1576, 1578, 1581, 2051)
Nell’ipotesi di danni patiti dal conduttore della cosa locata, il diritto al risarcimento sussiste su base contrattuale, e discende dall’articolo 1581 del codice civile, che richiama l’articolo 1578 del codice civile, e in particolare il suo secondo comma, in quanto il danno deriva da un vizio della cosa locata, giusto il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui appunto costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all’articolo 1578 del codice civile, quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale.
Come già più volte reiterato dalla Suprema Corte (Cassazione n. 10983/23 e n. 15721/15), nel caso di danni da cose in custodia trova applicazione, nella materia della locazione, nell’ipotesi di danni arrecati a terzi, cioè a soggetti estranei al rapporto di locazione, rispetto ai quali tale forma di responsabilità per omessa custodia e manutenzione viene ripartita tra il proprietario locatore ed il conduttore della res secondo il consolidato principio per cui, poiché la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (M.Pis.)
VENDITA
VENDITA/1
Vendita con spedizione dei beni - Autonomia del contratto di trasporto - Diritto del venditore-mittente al risarcimento in caso di inadempimento del vettore - Sussiste. (Cc, articoli 1411, 1510, 1683, 1693, 1696, 1697, 2697, 2727 e 2729)
Nella vendita con spedizione disciplinata dall’articolo 1510, secondo comma, del codice civile, il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli articolo 1683 e seguenti del codice civile, con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell’articolo 1689, primo comma, del codice civile.
Come già affermato dal giudice di legittimità tra le tante decisioni, nelle sentenze n. 1034/78 e n. 19225/13, il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la ‹‹dichiarazione di volerne profittare››, ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile, e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. La sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto, tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per la perdita o l’avaria del carico, avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna. (M.Pis.)
APPALTI
APPALTI
Subappalto - Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto - Conseguenze. (Cc, articolo 1656)
In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del Cc, il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. (M.Pis.)
ARBITRATO
ARBITRATO
Lodo - Giudizio di impugnazione - Riesame delle questioni di merito - Esclusione. (Cpc, articoli 823 e 829)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante o assolutamente carente. (M.Pis.)
AVVOCATO
AVVOCATO/1
Pagamento compensi - Rito sommario speciale ex Dlgs 150/2011, articolo 14 - Applicabilità all’attività stragiudiziale civile - Esclusione. (Dlgs 150/11, articoli 4 e 14)
Il rito sommario speciale di cui all’articolo 14 del Dlgs 150/2011 nella formulazione precedente al Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all’attività propriamente processuale. La soluzione di escludere l’applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudiziali è imposta dalla stessa dizione letterale dell’articolo 14 del Dlgs 150/2011 invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al Dlgs 149/2002, non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a «onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali», ma anche laddove prevede al secondo comma la competenza dell’«ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera», che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l’avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale. (M.Pis.)
AVVOCATO
AVVOCATO/2
Procedimento di liquidazione dei compensi - Competenza - Del giudice di merito che ha deciso per ultimo la causa - Sussiste. (Legge 794/42, articolo 28; Dlgs 150/11, articolo 34)
Nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’articolo 28 della legge 794/1942, come sostituito dall’articolo 34, comma 16, lettera a), del Dlgs 150/2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell’articolo 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. (M.Pis.)
AZIENDA
AZIENDA
Cessione - Subentro dell’affittuario nei contratti stipulati per l’esercizio dell’attività - Presupposti. (Cc, articoli 2558 e 2562)
La disciplina dettata dall’articolo 2558 del Cc, in tema di subentro dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al locatore a seguito di cessazione dell’affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell’azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato. (M.Pis.)
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Responsabilità - Pagamento di assegno con firma di traenza falsa - Diligenza richiesta al bancario medio - Valutazione da parte del giudice - Necessità. (Cc, articoli 1176, 1227 e 2697)
L’istituto di credito, al fine di non incorrere in responsabilità per il pagamento di un assegno con firma di traenza rivelatasi falsa, deve accertare la conformità della sottoscrizione del traente allo specimen di firma depositato. Tuttavia, l’addetto allo sportello bancario non è tenuto a possedere le competenze di un esperto grafologo, né le attrezzature tecniche di cui questo dispone, e quindi potrebbe non rilevare l’eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio. Al giudice del merito, dunque, è affidata una valutazione in concreto sull’uso della diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all’attività bancaria le disposizioni di cui agli articoli 1176, comma 2, e 1992, comma 2, del codice civile. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Foro convenzionale - Derogabilità per connessione oggettiva - Ammissibilità. (Cpc, articoli 18, 19 e 33)
Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’articolo 33 del codice di procedura civile, sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza pure in base ai criteri degli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile, in quanto richiamati dall’articolo 33 del codice di procedura civile ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione. (M.Pis.)
CONTRATTO AGRARIO
CONTRATTO AGRARIO
Prelazione e riscatto - Spettanza del diritto - Coltivatore diretto - Ammissibilità nel caso di comodato - Esclusione. (Legge 590/1965, articolo 8; Legge 817/1971, articolo 7; Codice civile, articoli 1362 e 1367)
In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590 contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti; pertanto, il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di “affittuario”, “colono”, “mezzadro” o “compartecipante”, con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, in forza di concessione in comodato - stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario. (M.Pis.)
DIVISIONE
DIVISIONE
Giudizio di divisione immobiliare - Trasferimento della quota ad un terzo da parte di un condividente - Conseguenze. (Cpc, articoli 102, 111, 354 e 784)
Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisce ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex articolo 111 del Cpc, per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l’acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce. (M.Pis.)
DONAZIONE
DONAZIONE
Eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione - Revoca successiva della dispensa - Conseguenze. (Cc, articoli 384, 564, 682 e 769)
La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex articolo 564 comma 2 del codice civile, deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’articolo 682 del codice civile nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
EDILIZIA E URBANISTICA
In genere - Servizio idrico integrato - Erogato da soggetto diverso dal gestore unico - Effetti ai fini della riscossione dei corrispettivi. (Dlgs 152/06, articoli 155, 156 e 172)
In materia di servizio idrico integrato, ove il servizio di fognatura e di depurazione di acque reflue non industriali sia di fatto erogato da un soggetto diverso dal Gestore unico, perché le autorità competenti non hanno ancora provveduto a trasferire a quest’ultimo in concessione d’uso i relativi impianti, come invece previsto dall’articolo 172 del Dlgs 152/2006, il Gestore è tenuto a riscuotere dagli utenti il corrispettivo dovuto per l’intero servizio, comprensivo anche di quello di fognatura e di depurazione, e l’ente che eroga in via di fatto queste ultime prestazioni ha diritto al pagamento, da parte del Gestore, del corrispettivo, da determinarsi, secondo la quota prevista in Tariffa, sui metri cubi di acqua erogata agli utenti, come previsto dall’articolo 155, comma 4, del Dlgs citato. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
ESECUZIONE CIVILE
Opposizione - Scissione della stessa opposizione sia agli atti esecutivi che all’esecuzione - Impugnazione della sentenza - Diversità di regime - Sussiste. (Cpc, articoli 615 e 617)
Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a un’ opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a un’opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. Tale principio deve peraltro ritenersi applicabile, in linea generale, e non solo in caso di proposizione congiunta di una opposizione agli atti esecutivi e di una opposizione all’esecuzione: quindi, esso vale, a maggior ragione, anche in caso di proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
IMPUGNAZIONI/1
Impugnazioni civili - Correzione o integrazione della motivazione della sentenza gravata - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 91, 92 e 132)
Il giudice dell’impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo e quello dell’interesse ad agire, anche d’ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata; pertanto, in assenza d’impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata e non può, quindi, dare luogo ad una “reformatio in peius” in danno del primo. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
IMPUGNAZIONI/2
Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Ampliamento del thema decidendum con nuove domande - Inammissibilità. (Cpc, articolo 384)
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
IMPUGNAZIONI/3
Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Limiti nell’operato del giudice - Ricavabili dalla sentenza di annullamento - Sussiste. (Cpc, articolo 384)
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’articolo 384, comma 1, del Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI/1
IMPUGNAZIONI/4
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancato esame di un documento - Ammissibilità nel caso di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. (Cc, articoli 1193, 2697, 2727 e 2729)
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE/
LAVORO E FORMAZIONE/1
Licenziamento - Collettivo per riduzione di personale - Più unità produttive - Individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità - Criteri. (Legge 223/91, articolo 5; Legge 604/66, articolo 3; Legge 300/70, articolo 18)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale a una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l’articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, come sostituito dall’articolo 1, comma 46, della legge n. 92 del 2012, prevede l’applicazione del comma 4 dell’articolo 18 novellato della legge 300/1970. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
LAVORO E FORMAZIONE/2
Procedimento del lavoro - Mezzi di prova tempestivamente articolati in primo grado - Mancata istanza di ammissione nelle udienze successive alla prima - Abbandono delle prove - Esclusione. (Cpc, articoli 356 e 437; Dlgs 150/11, articolo 6)
Nelle controversie di lavoro, qualora i mezzi di prova siano stati tempestivamente articolati negli atti introduttivi in primo grado, non può presumersi il loro abbandono, né ritenersi maturata alcuna decadenza dalla mancata presentazione di un’ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive alla prima; ne consegue che il giudice d’appello può ammettere le prove che, ritualmente richieste, non siano state ammesse in primo grado, essendo a tal fine sufficiente, ove chi vi abbia interesse sia completamente vittorioso, che la parte riproponga l’istanza di ammissione nella memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI/1
Adempimento - Prestazione contrattuale - Onere della prova - Presupposti. (Cc, articoli 2697 e 2909)
Il creditore di una prestazione contrattuale (nella specie, per l’appunto, l’utente del servizio idrico) deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI/2
Inadempimento - Esceptio inadimpleti contractus - Adozione di formule speciali - Esclusione. (Cc, articoli 1342, 1362, 1363, 1366, 1370 e 1460)
L’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’articolo 1460 del codice civile, costituisce un’eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità e all’iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d’ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità. (M.Pis.)
OPERE PUBBLICHE
OPERE PUBBLICHE/1
Appalto - Riserva - Presupposti - Validità del contratto - Necessità. (Cc, articoli 1453, 1454, 1455 e 1460; Dpr 554/1999, articolo 119)
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli articoli 1453 e 1458 del codice civile. (M.Pis.)
OPERE PUBBLICHE
OPERE PUBBLICHE/2
Appalto - Varianti eseguite in corso d’opera dall’appaltatore - Non previste dal contratto - Spettanza di compenso - Esclusione. (Dlgs 77/95, articolo 35)
In tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che ha eseguito varianti in corso d’opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell’ente committente, dovendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l’esecuzione, abbia agito al di fuori di suoi poteri, e, perciò, quale falsus procurator dell’ente. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
PROCEDIMENTO CIVILE/1
Correzione degli errori materiali - Ordinanza conclusiva - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione - Esclusione. (Cpc., articoli 81, 99, 101, 112, 287 e 345)
Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli articoli 287 e seguenti del Cpc è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se il giudice abbia violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
PROCEDIMENTO CIVILE/2
Parti - Successione a titolo particolare per atto tra vivi - Intervento nel giudizio - Automatica esclusione dell’alienante - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articoli 331 e 342)
Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, ma anche proporre impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, senza che ciò comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’articolo 331 del Cpc dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio. (M.Pis.)
PROFESSIONISTI
PROFESSIONISTI
Prestazione d’opera professionale resa da soggetto non iscritto all’albo - Rapporto professionista-cliente - Nullità. (Cc, articoli 2231 e 2233)
L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell’articolo 2231 del Cc, a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l’attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell’opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest’ultimo che dipende la validità del negozio. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
PROVA CIVILE/1
Presunzioni - Requisiti - Gravità, precisione e concordanza - Denuncia in cassazione della violazione del disposto dell’articolo 2729 del Cc - Presupposti. (Cc, articoli 2727, 2729 e 2901)
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’articolo 2729 del codice civile, ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 del codice civile, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, del Cpc, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
PROVA CIVILE/2
Prova documentale - Fattura commerciale - Efficacia probatoria nei confronti di entrambe le parti del contratto - Sussiste. (Cc, articoli 2709, 2710, 2720, 2727, 2728 e 2735)
La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex articolo 2720 Cc. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
PROVA CIVILE/3
Prova documentale - Istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta - Mancata proposizione dell’istanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1350, 1417, 2722, 2724 e 2697)
La mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
PROVA CIVILE/4
Rogatorie internazionali - Contestazione delle nullità per inosservanza delle formalità - Nella prima udienza e difesa successiva all’assunzione del mezzo di prova - Necessità. (Cc, articoli 1175 e 1375; Cpc, articoli 157, 203 e 204)
Anche le nullità concernenti le rogatorie consolari ed internazionali hanno carattere relativo (versandosi in materia affidata alla disponibilità delle parti) e devono, essere opposte nella prima udienza e difesa successiva all’atto di assunzione del mezzo istruttorio, od alla notizia di esso, rimanendo, in caso contrario, sanate per acquiescenza. Le suddette nullità, derivanti dall’inosservanza delle formalità relative all’assunzione della prova, sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì per la tutela degli interessi delle parti e dunque non sono rilevabili d’ufficio dal giudice ma debbono essere immediatamente dedotte dalla parte interessata, dovendosi considerare sanate per acquiescenza ove la stessa parte abbia mostrato esplicitamente od implicitamente di non volersene avvalere. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Contratto di assicurazione - Clausola di obbligo di risarcimento dei danni in conseguenza di fatto accidentale - Interpretazione - Effetti. (Cc, articoli 1321, 1322, 1370, 1371, 1372, 1375, 1917, 2043 e 2051)
La clausola con cui l’assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell’articolo 1895 del codice civile, non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell’assicurato dal caso fortuito.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE/1
Ipoteca - Su beni compresi nel fondo patrimoniale - Espropriazione - Ammissibilità. (Cc, articoli 169, 170 e 2808)
In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’articolo 169 del Cc, tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell’articolo 2808 del Cc, senza le limitazioni di cui all’articolo 170 del Cc. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE/2
Ipoteca - Sul bene oggetto di atto dispositivo - Eventus damni - Determinazione. (Cc, articolo 2901)
L’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore” non esclude l’eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. (M.Pis.)
SANZIONI
SANZIONI
Amministrative - Accertamento - Definizione dei procedimenti avverso il verbale - Effetti. (articolo 126-bis, comma 2 del cds)
La violazione ex articolo 126-bis comma 2 del cds si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex articolo 126-bis comma 2 del cds; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
SPESE DI GIUDIZIO
Nel processo tributario - Mancato pagamento da parte dell’Amministrazione - Giudizio di ottemperanza - Necessità. (Dlgs n. 546/92, articoli 38, 67 bis e 68)
In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall’Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’articolo 38 del Dlgs 546/1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento. (M.Pis.)
VENDITA
VENDITA/2
Contratto preliminare - Deposito cauzionale di somma di denaro - Effettuato in favore dell’agenzia di mediazione - Azione di ripetizione dell’indebito - Domanda. (Cc, articoli 1355 e 2033)
Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell’agenzia di mediazione, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo in ordine alla somma versata, di cui si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l’agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva. (M.Pis.)


