SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Accoglimento della domanda in misura ridotta - Reciproca soccombenza - Esclusione - Condanna della parte vittoriosa alle spese - Inammissibilità. (Cc, articoli 1218, 1669, 2229 e 2697)
IL PRINCIPIO
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92, secondo comma, del Cpc.
LA NOTANella decisione la Corte, in tema di appalto, ha ribadito anche che non si sottrae a responsabilità il professionista che ommetta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (per impedire che i difetti si verifichino) e di riferirne appunto al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate. L'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Scioglimento - Forma scritta anche per tale contratto - Sussiste. (Cc, articoli 1350, 1351, 1453, 1454 e 1457)
IL PRINCIPIO
Anche il contratto con il quale le parti manifestano la volontà concorde di sciogliere il precedente contratto preliminare di compravendita immobiliare deve avere, ad substantiam, la stessa forma scritta richiesta per il contratto originario che si intende sciogliere, pur non essendo ciò espressamente disposto dall'articolo 1351 del Cc.
LA NOTACome già reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (tra le più risalenti Cassazione n. 3371/88), nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (M.Pis.)
ARBITRATO
Lodo - Impugnazione per nullità - Giudizio di legittimità - Inosservanza di regole di diritto in iudicando - Rilevanza - Limiti ex articolo 360, comma 1 n. 3, del Cpc - Sussistenza - Conseguenze. (Cpc, articoli 360 e 829)
L'ammissibilità della denuncia di nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829 comma 2 del Cpc per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex articolo 360 comma 1 n. 3 del Cpc. Deriva da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'articolo 360 comma 1, n. 5, del Cpc, con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, in quanto il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri. In particolare, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. La valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 829 n. 5 del Cpc, essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata. (M.Fin.)
ASSICURAZIONE
Contratto - Forma scritta ex articolo 1888 del Cc - Scambio di e-mail - Documenti con firma elettronica "semplice" - Idoneità - Presupposti - Articoli 20 e 21 del Dlgs n. 82 del 2005 nel testo di successivo al Dlgs n. 159 del 2006 ma anteriore al Dlgs n. 235 del 2010. (Cc, articoli 1888 e 2712; Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, articoli 20 e 21; Decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159; Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235)
Ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al decreto legislativo n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al decreto legislativo n. 235 del 2010 il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma semplice è un documento informativo ai sensi dell'articolo 2712 del Cc ed è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, atteso che se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. Se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità. In particolare, al riguardo, deve escludersi (contrariamente a quanto ritenuto nella specie dal giudice del merito) la pretesa, non codificata in modo espresso da alcuna disposizione di legge applicabile ratione temporis e così in via di mera interpretazione, di un requisito formale, vale a dire la firma elettronica certificata, quale unica garanzia dell'assoluta certezza contrattuale in ordine alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi e, quindi, quale unica modalità di estrinsecazione delle volontà delle parti contraenti: tanto, in base all'assetto normativo come ricostruito, si infrange contro il principio della insopprimibile libertà delle forme, una volta esclusa l'inidoneità per definizione o in introitu del messaggio di posta elettronica certificata privo di firma avanzata o digitale o qualificata. (M.Fin.)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Responsabilità e risarcimento - Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato - Eccezione in senso lato - Conseguenze. (Cc, articoli 1227 e 2054; Cpc, articolo 183)
In caso di sinistro stradale, l'eccezione circa il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza è da considerare eccezione in senso lato, giacché configura proprio una cooperazione nel fatto colposo, incidendo sul decorso causale. Viene, dunque, al riguardo, in rilievo l'articolo 1227, comma 1, del Cc (l'allegazione della cooperazione colposa della vittima nell'evento dannoso, pertanto, non costituisce eccezione in senso stretto, bensì mera difesa). Da tanto discende, dunque, che una volta che il dato fattuale inerente alla cooperazione colposa del creditore abbia legittimamente fatto ingresso nel thema decidendum (e nel thema probandum) nel giudizio di primo grado, esso ben può essere valutato dal giudice anche d'ufficio. (M.Fin.)
Responsabilità e risarcimento - Presunzione di colpa del veicolo investitore - Operatività - In contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità - Esclusione - Conseguenze - Investimento di un pedone. (Cc, articoli 1227, 2043 e 2054)
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 del Cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo 1227 del Cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (M.Fin.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza per territorio - Foro stabilito per accordo delle parti - Clausola - Indicazione come foro esclusivo quello in cui ha sede una delle parti - Ricorso per decreto ingiuntivo depositato dopo la fusione per incorporazione dalla banca stipulante in altra - Foro della società incorporante. (Cpc, articoli 19 e 28)
La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'articolo 19 Cpc, pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. Nella specie, non è dubbio che il ricorso monitorio era stato depositato dopo la fusione per incorporazione della banca stipulante nella Bper Spa, e pertanto, la sede legale a quella data era situata in Modena. (Né potrebbe valere, ha osservato la Suprema Corte, il riferimento alla sede della società incorporata (nella specie la Banca della Campania, con sede a Napoli e ad Avellino) prima della proposizione della domanda, posto che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata). (M.Fin.)
Competenza per territorio - Procedimento monitorio - Momento rilevante - Data del deposito del ricorso - Conseguenze. (Cpc, articoli 633 e 643)
Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell'articolo 643 del Cpc secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo fare riferimento alla costituzione del contraddittorio e agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva. (Ha errato, pertanto, ha osservato la Suprema Corte, la Corte del merito nel ritenere che, ai fini della competenza per l'emissione del decreto ingiuntivo, dovesse guardarsi al momento della notifica del ricorso, per cui, essendo la debitrice all'epoca residente nel circondario del Tribunale di Grosseto, la competenza per il monitorio apparteneva a tale Tribunale. Rileva infatti ‒ come dianzi osservato ‒ il momento in cui il ricorso è depositato, data nella quale la debitrice risiedeva a Bologna. Né può rilevare il fatto che si trattasse di consumatore, per cui il principio suindicato sarebbe derogato. Infatti, quando la domanda giudiziale è proposta con l'espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta siccome incompleta). (M.Fin.)
FIDEIUSSIONE
Fideiussione in genere - Scadenza obbligazione principale - Decadenza del fideiussore - Eccezione - Per la prima volta con l'atto di appello - Esclusione. (Cc, articoli 1957 e 2969; Cpc, articolo 345)
La eccezione di decadenza (nella specie: eccezione di inosservanza del termine ex articolo 1957 del Cc) è, per legge, eccezione non rilevabile d'ufficio ma solo su rilievo di parte. L'articolo 2969 del Cc recita: la decadenza non può essere rilevata d'ufficio, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione. La disposizione in questione trova l'unica deroga nell'ipotesi in cui si controverta su materia sottratta alla disponibilità delle parti, per tale intendendosi quella che riguarda i diritti indisponibili. È palese che la qualificazione come eccezione di decadenza escludeva che l'eccezione potesse formularsi - quale eccezione c.d. in senso stretto - con l'appello, donde la correttezza della valutazione di tardività fatta dalla corte del merito. (M.Fin.)
GIURISDIZIONE
Amministrativa - Finanziamento pubblico - Revoca in autotutela - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti - Fondamento - Fattispecie. (Cpc, articoli 386; Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 1, 12 e 21-quinquies; Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articolo 133)
A norma dell'articolo 386 del Cpc, la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed il suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo avviene, non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione, bensì alla stregua del petitum sostanziale, da identificarsi soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata. Nel caso di specie, il fatto costitutivo allegato a fondamento della domanda avanzata dall'Agenzia si sostanzia nella pretesa ad un corretto esercizio, da parte della Regione, del potere di autotutela nell'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento oggetto di controversia, e, dunque, coinvolge un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario. La stessa pretesa restitutoria della Regione, cui l'attrice si oppone, è meramente consequenziale alla disposta caducazione del provvedimento attributivo del finanziamento: caducazione che non si ricollega ad inadempimento, da parte della sovvenzionata, di prescrizioni contenute nell'atto di finanziamento (quali il rispetto della normativa sui pubblici appalti), ma scaturisce dalla rilevazione, da parte dell'Ente finanziatore, di vizi propri dell'atto di concessione del contributo, non potendosi finanziare, come invece occorso, un progetto ritenuto inficiato da irregolarità procedurali. (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI
Appello - Appello in genere - Eccezione - Deduzione della parte di essere debitrice di una somma inferiore rispetto a quella pretesa - Eccezione - Esclusione - Mera difesa. (Cc, articolo 2797; Cpc, articolo 345)
La deduzione della parte di essere debitrice di un importo inferiore rispetto a quello preteso dalla controparte non costituisce una eccezione, ma una mera difesa, risolvendosi nella negazione della fondatezza della pretesa avversaria nel sua integralità che può essere fatta valere in appello. (M.Fin.)
Appello - Atto di appello - Contenuto - Chiara individuazione punti contestati della sentenza impugnata - Necessità - Conseguenze. (Cpc, articoli 342 e 434; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134)
Gli articoli 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (M.Fin.)
Appello - Sentenza - Risultato diverso rispetto alla decisione di primo grado - Motivazione - Obbligo - Necessità - Fattispecie. (Cpc, articoli 132 e 335)
La sentenza in grado di appello, che giunga ad un risultato diverso da quello consacrato nella sentenza di primo grado, deve contenere necessariamente, in ragione della stessa funzione del giudizio di appello, una propria motivazione, cioè una manifestazione (diretta od almeno indiretta) delle ragioni di censura della soluzione della vicenda, espressa dal giudice di primo grado, prima di esprimere una soluzione diversa. (Nulla di tutto ciò si coglie nella sentenza impugnata, ha evidenziato la Suprema Corte, sicché si è in presenza di una sostanziale carenza di motivazione. Tale carenza comporta la nullità della sentenza ex articolo 132, comma 2, n. 4 del Cpc e, ai sensi dell'articolo 336, comma 1, del Cpc). (M.Fin.)
Revocazione - Sentenze della Corte di cassazione - Condizioni - Limiti. (Cpc, articoli 391-bis e 395)
Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa, atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza, poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio. In particolare, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'articolo 391 bis del Cpc presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (M.Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda - Interpretazione - Attività del giudice del merito - Sindacato in sede di legittimità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 99 e 360)
La interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità nelle seguenti ipotesi: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex articolo 360, comma 1, n. 4, del Cpc; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del Cpc; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un «fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo», ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'articolo 360, comma 1, n. 3, Cpc, o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'articolo 360, comma 1, n. 5, Cpc (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, il ricorrente non ha articolato la presente censura in conformità a nessuno delle tre ipotesi anzidette in cui la giurisprudenza di questa Corte ammette un sindacato sul merito del contenuto della domanda giudiziale, risolvendosi - come già accennato - in una prospettazione in questa sede del contenuto della domanda giudiziale inammissibilmente alternativa rispetto a quella effettuata dalla Corte d'Appello). (M.Fin.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Nullità - Eccezione - Per vizi procedurali - Prima istanza o difesa successiva alla attività cui si riferiscono - Necessità. (Cpc, articoli 61, 87, 157, 191 e 194; Disposizioni di attuazione del cpc, articoli 90 e 91)
Le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotte per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, restano sanate se non fatte valere nella prima istanza o difesa successiva alla attività cui si riferiscono, costituendo ipotesi di nullità relativa. (M.Fin.)
Prova - Prova civile in genere - Provvedimento sulle richieste istruttorie - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 115, 116, 183 e 360)
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del Cpc allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. Il mancato accoglimento dell'istanza di ammissione dei mezzi istruttori non è, dunque, censurabile ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, strumento con cui è viceversa prospettato l'illegittimo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo. Pertanto, non è conforme alla ratio dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, così come riformulato dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, richiedere un sindacato di questa Corte su un'asserita omissione che, anzitutto, non si è consumata su un preciso fatto storico/naturalistico, bensì su un'istanza della parte convenuta (odierna ricorrente) e che, in secondo luogo, costituisce non un'attività omissiva quanto piuttosto un'attività giudiziale commissiva, seppur di segno negativo. (M.Fin.)
Prova - Prova per presunzioni - Presunzioni semplici - Discrezionalità del giudice del merito - Conseguenze. (Cc, articoli 2727 e 2729)
Con riferimento agli articoli 2727 e 2729 Cc, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. In altri termini, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni nel giudizio di cassazione è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'articolo 360, n. 5, del Cpc, e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Biologico e morale (non patrimoniale) - Liquidazione - Criteri - Integralità del risarcimento - Duplicazioni risarcitorie - Divieto - Conseguenze - Congiunta attribuzione del risarcimento per il danno esistenziale e per il danno da perdita del rapporto parentale - Ammissibilità - Esclusione. (Cc, articoli 1226, 2956 e 2059)
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (M.Fin.)
Danno - Cagionato da cose in custodia - Esclusione della responsabilità del custode - Caso fortuito - Identificazione. (Cc, articolo 2051)
A norma dell'articolo 2051 del Cc la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito. Questo può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima. Se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile. Se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; b) valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. (M.Fin.)
RICORSO
Ricorso in Cassazione - Doppia conforme ex articolo 348-ter del Cpc - Ricorso per cassazione - Formulazione - Modalità - Necessità. (Cpc, articoli 348-ter, 360 e 366; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 54)
Nell'ipotesi di doppia conforme prevista dall'articolo 348 ter del Cpc, comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'articolo 360 del Cpc, n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento nella specie non svolto. Ai sensi del decreto legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme - in particolare - si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012) (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Articolazione in più profili - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Limiti. (Cpc, articolo 360)
In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Motivazione della sentenza impugnata - Sindacato da parte della Cassazione - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articolo 360; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134)
Dopo o la riforma dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, operata dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Nel caso di specie, ha osservato la S.C., la grave anomalia motivazionale non esiste. In particolare, la Corte d'Appello si riferisce alla disponibilità materiale del bene per escludere che l'abuso sia stato posto in essere dai promittenti venditori sicché la qualificazione giuridica di tale disponibilità in termini di detenzione e non di possesso non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - Mere argomentazioni o deduzioni difensive - Esclusione. (Cpc, articolo 360)
Non integrano fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc le mere argomentazioni o le deduzioni difensive, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione. Non costituisce, altresì, omesso esame la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello. L'omesso esame di elementi istruttori, infine, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - Omesso di un documento - Denunzia in cassazione - Condizioni - Limiti. (Cpc, articoli 360 e 366)
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione, quando determina l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. In altre parole, il mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, se il documento non esaminato offre la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito della vertenza. È per questo che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. In applicazione del disposto dell'articolo 366, comma 1, n. 4, del Cpc, d'altronde, la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, è, dunque, tenuta ad allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione degli articoli 116 e 115 del Cpc - Condizioni - Limiti. (Cpc, articoli 116, 360 e 366)
In sede di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 del Cpc è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Inoltre che per dedurre la violazione dell'articolo 115 del Cpc, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'articolo 116 del Cpc. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione dei canoni di interpretazione ex articolo 1362 e seguenti del Cc - Onere del ricorrente - Contenuto - Possibilità di una pluralità di interpretazioni di una stessa clausola - Conseguenze. (Cc, articolo 1362; Cpc, articoli 360 e 366)
Il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti del Cc, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Al riguardo, inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione dell'articolo 2697 del Cc - Condizioni - Limiti. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 360)
La violazione dell'articolo 2697 del Cc può essere prospettata se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Nella qualità di successore a titolo universale della parte del precedente giudizio - Onere probatorio - Contenuto - Deposito di denuncia di successione - Sufficienza. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 110, 372 e 380-bis.1)
Il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto, a pena d'inammissibilità, a fornire la prova, con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'articolo 110 del Cpc. In difetto di tale prova resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire, il cui onere incombe ex articolo 2697 del Cc sulla parte che tale diritto eserciti (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, con la memoria ex art. 380-bis 1 del Cpc è stata depositata, ai sensi dell'articolo 372 Cpc, denuncia di successione e questo supera ogni problema). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Sentenze di giudici speciali - Ricorso alle Sezioni Unite - Eccesso di potere per motivi attinenti alla giurisdizione - Condizioni - Limiti (Costituzione, articoli 103 e 111; Cpc, articolo 362 del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articolo 110)
L'eccesso di potere denunziabile con ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito in via esclusiva alle ipotesi: a) di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale), ovvero di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); b) in cui il giudice amministrativo applichi non già la norma esistente bensì una norma da esso stesso creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete; la mancata o inesatta applicazione di norme di legge non comportando, viceversa, la creazione di una norma inesistente, con conseguente invasione della sfera di attribuzioni del legislatore, posto che il controllo sulla giurisdizione non è in alcun caso estensibile alla prospettazione di pure e semplici violazioni di legge da parte del giudice speciale; c) di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo della usurpazione della funzione amministrativa, configurabile allorquando, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservato alla Pa, detto giudice compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella della Pa mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. In nessun caso può dunque essere configurato quale motivo attinente alla giurisdizione quello volto a far constare gli errores in iudicando o in procedendo nei quali sarebbe incorso il giudice amministrativo, non investendo questi errori il superamento dei suindicati limiti esterni del suo potere giurisdizionale, quanto soltanto la legittimità e correttezza del relativo esercizio. (M.Fin.)
SENTENZA CIVILE
Motivazione - Obbligo - Motivazione mancante o apparente - Nullità della sentenza - Fattispecie - Figlio maggiorenne - Provvedimento sull'assegno. (Costituzione, articolo 111; cpc, articoli 132 e 360; legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 54)
Pur in seguito alla riformulazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, disposta dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, in ragione della quale non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione e, nel processo civile, dall'articolo 132, comma 2, n. 4, del Cpc. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del Cpc. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d'appello ha dato atto che il giovane, dopo un percorso scolastico irregolare aveva abbandonato la precedente occupazione e aveva rifiutato - o meglio non tenuto in considerazione - due offerte lavorative adeguate, di cui la seconda non distante da casa e ben remunerata. Al tempo stesso però, la Corte ha osservato che per un giovane ancora vicino alla minore età e privo di qualifiche professionali non è facile reperire un lavoro, pur essendosi egli iscritto ad una apposita agenzia. Così operando il giudice d'appello ha contrapposto all'accertamento concreto di circostanze specifiche (rifiuto di lavorare) una considerazione di carattere generale ed astratto - peraltro in aperto contrasto con le risultanze processuali perché di fatto il giovane aveva trovato concrete occasioni lavorative - di per sé non idonea a contrastare la presunzione di colpevole inerzia da parte del giovane. Di regola, invece, una volta ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, dovrebbe trarsi la conclusione che il mancato conseguimento di autonomia economica non può giustificarsi e comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori). (M.Fin.)
SPESE DI GIUDIZIO
Condanna alle spese - Condanna solidale - Comunanza di interessi - Sufficienza. (Cpc, articolo 97)
La condanna solidale al pagamento delle spese processuali può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, costituendo una siffatta pronuncia esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito, secondo un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato; con la precisazione che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto o diritto. (M.Fin.)


