APPALTI
Corrispettivo - Congruità del compenso in relazione alle opere realizzate - Rilevanza delle fatture emesse - Esclusione. (Cc, articoli 1657 e 2697)
In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.
Secondo una giurisprudenza di legittimità consolidata (Cassazione n. 1918/24, n. 7593/23 e n. 13860/22), non costituisce, infatti, idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica. (M.Pis.)
ARBITRATO
Impugnazioni - Rilevanza della natura dell'atto posto in essere dagli arbitri - Effetti. (Cpc, articoli 808, 827, 828; Cc, articolo 1362)
Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti. Pertanto, se sia stato pronunciato uno lodo rituale, nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli articoli 827 e seguenti del Cpc.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cassazione n. 11313/18), al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'articolo 1362 del Codice civile e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto; il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. Altro elemento sintomatico della possibile natura rituale dell'arbitrato va anche individuato nell'espressione che consente all'arbitro di «decidere» o «risolvere» le controversie, mentre in caso di arbitrato irrituale l'arbitro «definisce» le controversie, come ora espressamente dispone l'articolo 808-ter del cpc. (M.Pis.)
APPALTI
Inadempimento - Garanzia per le difformità e i vizi - Eccezione da parte del committente - Onere della prova in caso di mancato pagamento del corrispettivo. (Cc, articoli 1453, 1460, 1667 e 2697)
In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'articolo 1667 del codice civile, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. (M.Pis.)
ASSICURAZIONE
Responsabilità civile - Inadempimento dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo - Presupposti. (Cc, articoli 1176 e 1917)
L'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo solo per il fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi. L'inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex articolo 1176, comma 2, del codice civile, la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato, ovvero anche qualora gli elementi in suo possesso evidenzino la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, vale a dire con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Parti comuni - Accertamento di un diritto reale d'uso - Domanda proposta nei confronti di tutti i condomini - Necessità. (Cc, articoli 1021, 1102, 1120, 1135, 1136, 1322 e 1350)
La domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un diritto reale d'uso su un fondo di proprietà condominiale va proposta nei confronti di ciascuno dei condòmini, che soli possono disporre del diritto in questione (accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati), e non nei confronti dell'amministratore del condominio, il quale, carente del relativo potere di disporne, è perciò sfornito di legitimatio ad causam, oltre che di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli articoli 1130 e 1131 del Cc. (M.Pis.)
Regolamento contrattuale - Limitazioni di godimento sulle unità di proprietà esclusiva - Interpretazioni di carattere estensivo - Ammissibilità - Esclusione. (Cc, articoli 832, 1136, 1362 e 1372)
Il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma "la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. (M.Pis.)
DIFENSORE E DIFESA
Difensori - Pluralità nell'interesse della stessa parte - Moltiplicazione degli atti difensivi - Esclusione. (Cpc, articoli 84 e 306)
La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Consorzi di urbanizzazione - Adesione - Stipula del contratto di compravendita di immobile ricadente nel comprensorio - Sufficienza. (Cc, articoli 1104, 1123 e 1372)
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. (M.Pis.)
Distanze legali - Costruzioni - Modifica della nozione codicistica ad opera dei regolamenti comunali - Inammissibilità. (Cc, articoli 873 e 878)
In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'articolo 873 del codice civile, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Azione revocatoria - Risoluzione del contratto da parte del contraente adempiente - Revocabilità - Esclusione. (Legge Fallimentare, articolo 67; Cc, articolo 1456)
L'atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, unilateralmente risolve il contratto non è annoverabile di per sé tra gli "atti a titolo oneroso" e quindi non è revocabile ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare, in quanto il contraente inadempiente, che poi sia sottoposto al fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone gli effetti in posizione di soggezione. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Inefficace in caso di inammissibilità del ricorso principale - Sussiste. (Cpc, articoli 132 e 334)
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'articolo 334, secondo comma, del codice di procedura civile, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Lavoro subordinato - Anzianità di servizio - Opposizione al nuovo datore di lavoro - Ai fini del miglioramento della posizione giuridica - Inammissibilità. (Dlgs 165/01, articoli 30 e 31; Cc, articolo 2112)
In ordine all'anzianità di servizio, anche nei casi di applicazione dell'articolo 31 del Dlgs n. 165/2001 e di trasferimento di azienda, l'anzianità medesima di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore da lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici e il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito; l'anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l'ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative. (M.Pis.)
Retribuzione - Trattamento fine rapporto - Termine di prescrizione del diritto - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto - Sussiste. (Cc, articoli 2120 e 2935)
Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'articolo 2120 del codice civile, al momento della cessazione del rapporto, con la conseguenza che: 1) non è di ostacolo, a tal fine, la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore, la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel Tfr; 2) il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al Tfr va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti. (M.Pis.)
LOCAZIONI
Restituzione immobile - Maggior danno ex articolo 1591 del Cc - Prova presuntiva - Ammissibilità - Dimostrazione rigorosa del pregiudizio - Necessità. (Cc, articoli 1591, 2056 e 2727)
Ai fini della prova del maggior danno ex articolo 1591 del codice civile, è ammissibile anche la prova presuntiva, purché idonea a dare in concreto la prova del danno del locatore (derivate dal fatto provato dal quale si risale al fatto ignoto) non in astratto (con riferimento al valore locativo dell'immobile), ma in concreto (sulla base delle proposte di locazione ricevute). Tale prova deve consistere nella rigorosa dimostrazione che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con il conduttore inadempiente, non essendo sufficiente la mera prova del diverso e maggior valore locativo di mercato. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Indicazione di pagamento - Quietanza sottoscritta dal creditore - Effetti - Liberazione dell'indicatario dalla prova di avere restituito al creditore l'importo ricevuto - Esclusione. (Cc, articoli 1188, 1199, 1411 e 1713)
Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore; non costituisce però, da sola e di per sé, prova che l'accipiens abbia restituito al creditore l'importo ricevuto. (M.Pis.)
Inadempimento - Gravità - Valutazione da parte del giudice dell'importanza - Necessità. (Cc, articolo 1455)
In materia di apprezzamento della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, la previsione di legge viene falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l'inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. Parametri, che non possono prescindere dalle emergenze di causa, sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse. (M.Pis.)
Inadempimento - Recesso - Valutazione da parte del giudice dell'incidenza sul sinallagma contrattuale - Necessità. (Cc, articoli 1385 e 1455)
La disciplina dettata dal secondo comma dell'articolo 1385 del codice civile, in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l'utilità che da esso l'altra parte intendeva conseguire. (M.Pis.)
Promesse unilaterali di pagamento - Natura confessoria - Esclusione - Dimostrazione della nullità della premessa - Ammissibilità. (Cc, articoli 1988 e 2732)
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, differenziandosi dalla confessione, che ha per oggetto l'ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. Ne consegue che una promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della stessa promessa, e che le particolari limitazioni di prova, poste per la confessione dall'art. 2732 cod. civ., possono trovare applicazione soltanto ove, nello stesso documento, coesistano una promessa di pagamento (o una ricognizione di un debito) e la confessione. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Competenza del giudice - Valutazione al momento del deposito del ricorso - Sussiste. (Cpc, articolo 643)
Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell'articolo 643 del Cpc secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva. (M.Pis.)
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Opposizione - Pagamento prestazioni professionali - Contestazione circa l'esecuzione della consistenza delle prestazioni eseguite - Prova. (Cc., articoli 1374, 2233 e 2697)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 del Cpc, essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex articolo 2697 del Cc, ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico, ma sempre con la necessità di specificamente contestare, in presenza di una parcella, quali voci della stessa si assumano però non svolte. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Giudizio di merito nei confronti dell'appaltatore nei cui confronti sia stata emessa una misura cautelare - Domanda riconvenzionale del danneggiato - Da notificarsi anche al direttore dei lavori - Presupposti. (Cpc, articoli 101 e 292; Cc, articoli 1669, 2946 e 2947)
All'esito dell'introduzione del giudizio di merito a cura dell'appaltatore contro cui sia stata emessa la misura cautelare volta ad ottenere l'immediata eliminazione dei difetti accertati - il quale abbia chiesto, in via principale, l'accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato e, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità solidale anche del direttore dei lavori evocato in causa -, il convenuto danneggiato che abbia proposto domanda riconvenzionale di condanna all'eliminazione dei difetti, in solido, nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, non è esonerato dall'onere di notifica della comparsa contenente tale domanda riconvenzionale verso il direttore dei lavori che sia rimasto contumace ex articolo 292 del Cpc. (M.Pis.)
Domanda giudiziale - Pluralità di domande in forma alternativa o subordinata - Compatibilità delle stesse - Effetti ai fini dell'impugnazione. (Cpc, articoli 99, 112 e 329)
Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, qualora si tratti di domande alternative, ma compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione l'accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistervi, a proporre appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Qualora si tratti, invece, di domande incompatibili e sia accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta ovvero nella domanda principale ha l'onere di riproporla con appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento dell'appello principale. (M.Pis.)
Domanda giudiziale - Possibilità per il giudice di assegnare alla questione una diversa qualificazione giuridica - Ammissibilità. (Cpc, articoli 112, 113, 191, 195 e 196)
In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (M.Pis.)
Interesse ad agire - Presupposti - Attualità dell'interesse - Inesistenza in caso di questioni strumentali o accademiche. (Cpc, articoli 100 e 153)
L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'articolo 100 del Cpc, con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche. (M.Pis.)
Procedimenti semplificati di cui al Dlgs 150/11 - Atto introduttivo proposto con citazione - Sanatoria - Presupposti - Conseguenze. (Dlgs 150/11, articoli 4 e 14)
Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'articolo 4 del DIgs n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione. (M.Pis.)
Termini processuali - Scadenza in giorno festivo - Proroga al primo giorno non festivo - Calcolo anche nel caso di termini a ritroso - Ammissibilità. (Cpc, articoli 155 e 166)
I commi 4 e 5 dell'articolo 155 del Cpc, diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Presunzioni - Valutazione limitata al giudice di merito - Necessità - Conseguenze. (Cc, articoli 2727 e 2729)
Con riferimento agli articoli 2727 e 2729 del Cc, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Sequestro conservativo - Finalità - Spese del procedimento ante causam - Liquidazione nella decisione di merito. (Cpc, articoli 115, 116, 342 e 669 octies)
La misura del sequestro conservativo ha un necessario collegamento con la causa di merito, non rientrando tale provvedimento tra le cautele idonee ad anticipare gli effetti della decisione di merito, secondo la definizione di cui all'articolo 669 octies, comma 6, del Cpc, e quindi in grado di stabilizzarsi in difetto della successiva causa di merito. Il sequestro conservativo non anticipa gli effetti della decisione di merito, ma serve a garantire il possibile risultato finale, rappresentato dalla soddisfazione del diritto di credito, convertendosi, in caso di sentenza di condanna, in pignoramento. Il rapporto di stretta strumentalità della suddetta misura con la decisione di merito comporta che le spese del procedimento svoltosi ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione di merito. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Pendenza di giudizio - Effetti - Interruzione. (Cpc, 110, 299; Cc, articoli 2043, 2697 e 2729)
In caso di estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, si determina un meccanismo di tipo successorio in forza del quale, sul piano processuale, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di giudizio del quale la società è parte, si ha effetto interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 e seguenti del Cpc, con conseguente prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'articolo 110 del Cpc; se però l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (M.Pis.)
Fusione per incorporazione - Fallimento della società incorporata entro un anno dalla cancellazione - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articoli 5, 10 e 11)
In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, qualora insolvente, è assoggettabile a fallimento, ai sensi dell'articolo 10 della legge fallimentare, entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. (M.Pis.)
TITOLI DI CREDITO
Assegno bancario - Effetto liberatorio - Dal momento della riscossione della somma portata dal titolo - Sussiste. (Cc, articoli 1206, 1453 e 1854)
Il pagamento di assegno bancario non estingue l'obbligazione in caso di mancato incasso. In questo caso, diversamente dal pagamento disposto con assegno circolare, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata pro solvendo, salva diversa volontà delle parti. (M.Pis.)
USI E CONSUETUDINE
Usi civici - Giurisdizione del Commissario per la liquidazione - Rilevanza delle questioni sull'esistenza, sulla natura, sull'estensione e sulla qualità demaniale del suolo - Sussiste. (Legge 1766/27, articoli 12 e 29; Legge 2359/1865, articolo 52; Legge 168/17, articolo 3)
La giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici presuppone una controversia che abbia ad oggetto l'accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al "demanio civico" (secondo la definizione di cui all'articolo 3 della legge 20/11/2017 n. 168). Deve quindi ribadirsi che le questioni circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, nonché quelle relative alla qualità demaniale del suolo, postulano la giurisdizione dei Commissari agli usi civici, prevista dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, solo se attengano a controversie aventi ad oggetto detto accertamento fra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive e non, invece, quando debbano essere risolte in via meramente incidentale, come nelle controversie tra privati relative al rilascio di beni. (M.Pis.)
USUCAPIONE
Diritto di servitù - Mantenimento di un'opera a distanza illegale - Dies a quo - Dal momento della sua esistenza - Necessità. (Cc, articoli 817, 1117, 1158 e 2697)
Al fine della determinazione del dies a quo per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Sentenze ex articolo 2932 del Cc - Effetti del negozio dal momento del passaggio in giudicato - Sussiste. (Cc, articoli 2043, 2697 e 2932)
In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento. (M.Pis.)
Vendita di cose mobili - A catena - Vizi e difformità dell'opera - Denuncia tempestiva del primo venditore al secondo in caso di contestazioni da parte del primo compratore - Necessità. (Cc, articoli 1669, 1670 e 2944)
In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dall'applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore. La denuncia deve provenire dal primo venditore o da suo incaricato e non già "aliunde", come, ad esempio, dal primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi. (M.Pis.)


