CONTRATTO

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6839 – Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. Circolo Nautico Posillipo Associazione Sportiva Dilettantistica; Int. Raganati

Contratto di ormeggio - Aticipicità - Possibilità di altre prestazioni da parte del custode - Ammissibilità. (Cc, articoli 1362,1766, 2697, 2727 e 2729)

Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione e utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell’altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova.

Nota

In tema di prova per presunzioni il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. (M. Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

ESECUZIONE CIVILE

Sezione II, ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5386 – Pres. Manna; Rel. Falaschi; Ric. Fino 1 Securitisation s.r.l; Int. Camardella

Pignoramento - Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati - Procedimento incidentale - Bene indivisibile - Conseguenza - Vendita all’incanto - Ordinanza estranea al procedimento esecutivo - Necessità. (Cpc, articoli 601, 618, 623, 627 e 785)

Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati, avendo natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo, e pur essendo collegato all’espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, costituisce un autonomo procedimento di scioglimento della comunione, per cui non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta. Con la conseguenza che se il bene comune risulta indivisibile ed il giudice deve ricorrere alla sua vendita all’incanto, questa deve avvenire nel quadro del giudizio divisorio e non nella sede del processo esecutivo vero e proprio. L’ordinanza che la dispone non è atto del procedimento di vendita né di quello di esecuzione, ma, da un lato, fissa le modalità dell’incanto e, dall’altro, consente la prosecuzione della divisione, sicché per la prima parte può formare oggetto di opposizione ex articolo 617 del cpc, mentre è impugnabile con l’ordinario rimedio dell’appello la pronuncia sulla divisione.

Nota

Il giudizio di divisione endoesecutiva, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, si distingue due fasi: una dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento; l’altra esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Secondo la dottrina maggioritaria, la prima delle due fasi è la sola necessaria, nel senso che l’accertamento positivo del diritto in comunione e dell’inesistenza di ragioni ostative al suo scioglimento è prodotto, alternativamente, dall’ordinanza che ai sensi dell’art. 785 del cpc dispone la divisione o dalla sentenza che, emessa in base all’ultimo inciso della medesima norma, statuisce in maniera espressa sul diritto stesso. Ciò significa che l’ordinanza ex articolo 785 del cpc, che conclude la prima fase, pur non potendo essere ridiscussa nella fase esecutiva, non ha l’efficacia del giudicato, la quale spetta solo all’ordinanza non impugnabile ex articolo 789, comma 3, del cpc. (Cassazione, sentenza n. 2951/18). (M. Pis.)

APPALTI

APPALTI

Sezione II, ordinanza 14 febbraio 2024 n. 4077 – Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Ric. Scialoia; Int. D’Amelio

Difformità e vizi dell’opera - Denuncia da parte del committente - Prova da parte dell’appaltatore delle varianti approvate dal direttore dei lavori - Necessità. (Cpc, articolo 345)

Nel caso in cui il committente abbia tempestivamente eccepito la difformità dell’opera rispetto al progetto di contratto e abbia coltivato ritualmente l’eccezione anche in grado d’appello, spetterà all’appaltatore eccepire e provare trattarsi di variante approvata dal direttore dei lavori. (M. Pis.)

AVVOCATO

AVVOCATO

Compenso - Liquidazione per la fase istruttoria - Spettanza anche in assenza di istruzione probatoria - Sussiste. (Dm 55/14, articolo 4)

Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera c), del Dm n. 55 del 2014, rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa, essendosi anche reputata sufficiente a tal fine la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l’articolo 4, comma 5, lettera c), del Dm n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte. (M. Pis.)

Nota

Sezione II, ordinanza 23 febbraio 2024 n. 4837 – Pres. Orilia; Rel. Mondini; Ric. Sangiorgio; Int. Ministero della Giustizia

COMODATO

COMODATO

Sezione II, ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5371 - Pres. Manna; Rel. Falaschi; Ric. Sommazzi; Controric. Sommazzi

Obbligazioni del comodante - Mantenimento della qualità di godimento della cosa - Esclusione - Spese urgenti e necessario - Obbligo del comodatario di avviso al comodante - Sussiste. (Cc, articoli 1803, 1809 e 1810)

Essendo escluso che il comodante sia assoggettato ad un’obbligazione di consegna della cosa tale da soddisfare un determinato standard qualitativo, è parimenti da escludere che egli sia gravato da un’obbligazione di manutenzione straordinaria, la quale avrebbe senso soltanto se sussistesse un’obbligazione del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento. Né la disposizione di cui all’articolo 1808 del codice civile pone il dovere per il comodatario di effettuare quelle spese, straordinarie, che sono necessarie (ossia indispensabili per la conservazione della cosa), con diritto al rimborso, quando tali spese siano altresì urgenti (e, cioè, quando non vi sia tempo di avvisare il comodante, al quale spetta la decisione se effettuarle o meno, perché nel tempo la cosa correrebbe pericolo di perire o di subire ulteriori danni). In presenza della necessità e urgenza di interventi straordinari sulla cosa, il comodatario è invece solo tenuto a darne avviso al comodante, in ossequio al generale obbligo di custodia sancito. (M. Pis.)

COMUNIONE DEI BENI

COMUNIONE DEI BENI

Sezione II, ordinanza 23 febbraio 2024 n. 4879 – Pres. Manna; Rel. Falaschi

Comunione legale dei coniugi - Scioglimento - Rimborsi e restituzioni provenienti dai beni comuni - Riparto da effettuarsi al momento della divisione. (Cc, articoli 167, 183, 191 e 192)

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all’articolo 191 del codice civile, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria. Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati. Conseguentemente anche i rimborsi e le restituzioni delle somme provenienti dai beni comuni (siano esse determinate o meno), si effettuano solo al momento della loro divisione che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento ciascuno dei coniugi amministra i beni comuni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. (M. Pis.)

CONCORRENZA

CONCORRENZA

Sezione I, sentenza 28 febbraio 2024 n. 5232 – Pres. Di Marzio; Rel. Falabella; Pm (conf.) Nardecchia; Ric. Iveco spa; Controric. Cave Marmi Vallestrona srl

Danno - Da illecito antitrust - Consistente in intese anticoncorrenziali - Termine di prescrizione - Decorrenza. (Cc, articoli 2935 e 2947)

In tema di risarcimento del danno da illecito antitrust, la domanda risarcitoria proposta dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 3 del 2017 per una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104/Ue, recepita da detto decreto legislativo, è assoggettata ratione temporis alla nuova disciplina sempre che il termine di prescrizione applicabile in virtù delle norme previgenti non sia spirato prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva; nel caso di illecito antitrust consistente in intesa anticoncorrenziale, rileva, dunque, che in base al diritto italiano, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all’esterno con tutti i connotati che ne determinano l’illiceità. (M. Pis.)

CONDOMINIO

CONDOMINIO/1

Sezione II; ordinanza 15 febbraio 2024 n. 4191 – Pres. Di Virgilio; Rel. Carrato; Ric. Arnone; Controric. Condominio via Mazzini n. 96 Bologna

Assemblea - Calcolo delle maggioranze prescritte - Adesione del condomino che si allontana prima della votazione - Considerazione - Esclusione. (Cc, articoli 1108, 1120, 1102, 1131, 1136 e 1137)

In tema di condominio di edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall’articolo 1136 del codice civile per l’approvazione delle delibere assembleari, non si può neanche tener conto dell’adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini formative dell’atto collegiale (precisandosi che nemmeno la eventuale conferma dell’adesione alla deliberazione, data dal condomino successivamente all’adozione della stessa, può valere, nella predetta ipotesi, come sanatoria della eventuale invalidità della delibera, dovuta al venir meno, per le predette ragioni, del richiesto “ quorum deliberativo ”, potendo, se mai, tale conferma avere solo il valore di rinuncia a dedurre la invalidità, senza che sia, peraltro, preclusa agli altri condomini la possibilità di impugnazione). (M. Pis.)

CONDOMINIO

CONDOMINIO/2

Sezione II, sentenza 23 febbraio 2024 n. 4916 – Pres. Orilia; Rel. Mocci; Ric. Leonetti; Controric. Coluzzi

Parti comuni - Androne e cortile - Beni comuni anche ai condomini proprietari dei negozi - Limiti. (Cc, articoli 1117, 2697 e 2699)

Ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile fra i beni condominiali rientrano pacificamente anche l’androne e il cortile, giacché, essendo elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere all’interno del fabbricato, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come appunto indicato nell’articolo 1117 del codice civile, anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio. (M. Pis.)

CONDOMINIO

CONDOMINIO/3

Sezione II, sentenza 29 febbraio 2024 n. 5410 – Pres. e Rel. Mocci; Ric. Genovese; Controric. Condominio via di Novoli n. 5/7 Firenze

Parti comuni - Apertura da parte di un condomino di varco su muro perimetrale - Al fine di collegare un locale con altro bene estraneo al condominio - Illegittimità. (Cc, articoli 1052 e 1102)

In tema di uso della cosa comune, è illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l’unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest’ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria - si da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all’ornamento dell’altra - mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune. (M.Pis.)

CONDOMINIO/

CONDOMINIO/4

Sezione II, ordinanza 27 febbraio 2024 n. 5128 – Pres. e Rel. Carrato; Ric. Scaltritti; Controric. Casolari

Parti comuni - Presunzione legale - Riferimento al primo atto di trasferimento da parte dell’unico proprietario ad altro soggetto - Necessità. (Cc, articolo 1117)

Per vincere in base a un titolo contrario la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell’edificio condominiale indicate dall’articolo 1117 del codice civile, occorre fare riferimento all’atto costitutivo del Condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dall’originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se la previa delimitazione unilaterale dell’oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà dei contraenti e se, dunque, da esso emerga o meno l’inequivocabile volontà delle parti di riservare al costruttore – venditore (o ad uno dei condividenti, in caso di costituzione del Condominio a seguito di divisione) la proprietà di quei beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all’uso comune. (M. Pis.)

CONTRATTO DI DEPOSITO

CONTRATTO DI DEPOSITO

Sezione III, ordinanza 14 febbraio 2024 n. 4132 – Pres. Travaglino; Rel. Gorgoni; Ric. Hotel Terme all’Alba srl; Controric. Todisco

Deposito in albergo - Responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo dal cliente - Uso normale e comune da parte del cliente - Ammissibilità. (Cc, articoli 1227, 1783 e 1785)

L’albergatore risponde non solo delle cose che gli sono affidate per essere custodite, ma anche del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose “portate in albergo”; per cose portate in albergo s’intendono le cose che rispondono all’uso normale e comune, immesse nei locali che l’albergatore lascia a disposizione dei clienti (la camera per l’uso esclusivo del cliente, i locali di uso comune, le pertinenze, come giardini, piscine, rimesse, tratti di spiaggia riservati ai clienti dell’albergo e altro), per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell’alloggio, in forza del contratto; per le cose portate in albergo, e di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell’albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo essa collegata al solo fatto dell’introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell’impresa, per il tempo in cui si dispone dell’alloggio. (M. Pis.)

ENTI PUBBLICI

ENTI PUBBLICI/1

Sezione III, ordinanza 23 febbraio 2024 n. 4948 – Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Ric. INPS; Controric. Bellissima

Patrimonio - Dismissione - Acquisto degli immobili da parte dei conduttori - Prezzo - Determinazione. (Dl 351/01, articolo 3)

Il testo del comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, va interpretato nel senso che le unità immobiliari, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, siano vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, sicché tali condizioni – qualora tale volontà sia stata manifestata sotto il vigore del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 23 aprile 2004, n. 104 – vanno individuate in quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del testé citato Dl n. 41 del 2004. (M. Pis.)

ENTI PUBBLICI

ENTI PUBBLICI/2

Patrimonio - Dismissione degli immobili degli enti previdenziali - Prezzo - Determinazione. (Dl 41/04, articoli 1 e 3)

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella determinazione del maggior prezzo pagato che l’ente è tenuto a rimborsare agli acquirenti che ne facciano richiesta, il coefficiente di abbattimento ex articolo 1 del Dl n. 41 del 2004 deve ritenersi applicabile all’importo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dei valori di stima nella misura dell’8%, concordata dall’ente con i sindacati degli inquilini, trattandosi di benefici che operano su piani distinti, in quanto la norma nazionale opera a livello generale e ha lo scopo di ricondurre ad equità situazioni di disparità dovute ai ritardi della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento di stima, mentre l’accordo locale è destinato ad incidere sul prezzo anche in ragione delle condizioni manutentive dell’immobile. (M. Pis.)

ENTI PUBBLICI

ENTI PUBBLICI/3

Sezione II, ordinanza 26 febbraio 2024 n. 5049 – Pres. Orilia; Rel. Mocci; Ric. Cerquiglini; Controric. Ambroglini

Patrimonio indisponibile - Di ente pubblico non territoriale - Usucapione da parte di terzi - Ammissibilità - Esclusione. (Cc, articoli 828, 830 e 2932)

In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 830 e 828, comma 2,del Cc, i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno primario di cittadini non abbienti.

FALLIMENTO

FALLIMENTO/1

Sezione I, ordinanza 20 febbraio 2024 n. 4437 – Pres. Ferro; Rel. Amatore; Ric. Vona; Int. Fallimento Chipstock srl

Accertamento del passivo - Prescrizione presuntiva del credito - Deferimento al curatore del giuramento decisorio - Conseguenze. (Cc, articoli 2956 e 2960)

In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell’articolo 2956, comma 1, n. 2, del Cc, sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento. (M. Pis.)

FALLIMENTO

FALLIMENTO/2

Sezione II, sentenza 29 febbraio 2024 n. 5406 – Pres. Orilia; Rel. Picaro; Ric. Vezza; Controric. Concordato preventivo della Altex srl

Concordato preventivo - Con cessione dei beni ai creditori - Diritto del debitore cedente alla tutela del proprio patrimonio - Ammissibilità - Effetti. (Legge fallimentare, articolo 43)

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell’ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatoli sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione. (M. Pis.)

FALLIMENTO

FALLIMENTO/3

Sezione I, ordinanza 21 febbraio 2024 n. 4600 – Pres. Ferro; Rel. Amatore; Ric. Fontanella; Controric. Fallimento Sogresal Costruzioni srl

Opposizione allo stato passivo - Giudizio di appello - Esclusione - Impugnazione del decreto di esecutività - Mezzi idonei. (Legge fallimentare, articoli 98 e 99)

L’opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del Dlgs n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l’opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l’impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all’articolo 99 della legge fallimentare, restando concettualmente inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l’impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo. (M. Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione I, ordinanza 19 febbraio 2024 n. 4403 - Pres. Ferro; Rel. Fidanzia; Ric. Bassano; Int. Curatela Fallimento Granato & Dolgetta srl in liquidazione

Retribuzione - Credito di lavoro del dipendente di imprenditore fallito - Rivalutazione monetaria - Spettanza - Limiti. (Legge fallimentare, articoli 54, 93, 95 e 96; Cc, articolo 2909)

Sui crediti di lavoro del dipendente di imprenditore dichiarato fallito, è dovuta anche d’ufficio la rivalutazione monetaria altresì in riferimento al periodo successivo all’apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli articoli 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fallimentare, sono dovuti, senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo. (M. Pis.)

NOTIFICAZIONI

NOTIFICAZIONI

Sezione III, ordinanza 23 febbraio 2024 n. 4931 – Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. Jcoplastic spa; Int. Autotrasporti 2000 Piccola soc. coop.

Civili - Notifica non andata a buon fine per ragioni estranee al notificante - Riattivazione tempestiva del procedimento - Necessità. (Cpc, articoli 58, 141, 184 bis, 641 e 645)

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 del cpc, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (M. Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

PROCEDIMENTO CIVILE/1

Sezione III, ordinanza 14 febbraio 2024 n. 4131 – Pres. Travaglino; Rel. Gorgoni; Ric. Fortunato; Controric. Impidue College srl

Costituzione delle parti - Domanda riconvenzionale - Differenza dalla eccezione riconvenzionale - Natura. (Cpc, articoli 163 e 163-bis)

La domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l’istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale. (M. Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

PROCEDIMENTO CIVILE/2

Sezione II, ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5268 – Pres. Carrato; Rel. Scarpa; Ric. Condominio via Aselli n. 26 Milano; Controric. Condominio via Pacini 39 Milano

Domanda giudiziale - Ripetizione di indebito oggettivo - Legittimazione attiva del rappresentante in proprio in luogo del rappresentato - Esclusione. (Cc, articoli 1129 e 2033)

La ripetizione d’indebito oggettivo, che configura un’azione di natura restitutoria a carattere personale, è circoscritta tra il destinatario del pagamento e il solvens, sia che questi lo abbia effettuato personalmente, sia che il pagamento sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione attiva in proprio del rappresentante in un’azione promossa ai sensi dell’articolo 2033 del Codice civile al fine di ottenere la restituzione di somme versate dal medesimo in tale specifica qualità, spettando detta legittimazione esclusivamente al rappresentato. (M. Pis.)

PROVA CIVILE

PROVA CIVILE

Sezione I; ordinanza 15 febbraio 2024 n. 4157 – Pres. Terrusi; Rel. Perrino; Ric. Fallimento di Michele Ragusa; Controric. Fallimento MBR Sport srl

Prova testimoniale - Teste de relato actoris - Rilevanza - Esclusione. (Cpc, articoli 113, 115 e 116)

I testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (M. Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO/1

Sezione III, ordinanza 21 febbraio 2024 n. 4671 – Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. Tassi; Conyroric. Regione Marche

Danno - Cagionato da animali - Fauna selvatica - Presunzione di responsabilità del conducente del veicolo - Concorso - Presupposti. (Cc, articoli 2043, 2052 e 2054)

Nel caso di sinistri causati da fauna selvatica, il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all’articolo 2052 del codice civile a carico del proprietario dell’animale. La presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’articolo 2052 del codice civile. Con la conseguenza che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto; b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. (M. Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO/2

Sezione III, sentenza 28 febbraio 2024 n. 5339 – Pres. De Stefano; Rel. Pellecchia; Pm (diff.) Nardecchia; Ric. Comune di Catania; Controric. Società Cattolica di Assicurazione

Danno - Cagionato da cani randagi - Prova da parte del danneggiato - Contenuto. (Cc, articoli 2043 e 2051)

In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l’ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l’esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi. (M. Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO/3

Sezione III, ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5253 – Pres. Frasca; Rel. Rossetti; Ric. Giannattasio; Int. Assicurazioni Generali spa

Danno - Da sinistro stradale - Litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile civile - Necessità - Conseguenze. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 102, 162 e 336)

Il responsabile civile d’un sinistro stradale è litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore (o dell’impresa designata); di talché, se l’attore ha correttamente radicato il giudizio nei confronti dell’assicuratore (o dell’impresa designata), ma non ha fatto altrettanto nei confronti del responsabile civile, il giudice non potrebbe rigettare la domanda (né dichiararla improcedibile), ma ha l’obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio, restando onere della parte interessata provvedervi per evitare l’estinzione del giudizio. La circostanza che un litisconsorte necessario non abbia partecipato al giudizio, quale che ne sia la ragione va rilevata dal giudice di merito, e sanata con l’ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 102 e 162, comma primo, del Cpc. (M. Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

SOCIETÀ E IMPRESE/1

Sezione I, ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5375 – Pres. De Chiara; Rel.Campese; Ric. Compagnino; Controric. Inforac srl

Amministratori non esecutivi - Obbligo di agire informati - Necessità - Conseguenze. (Cc, articoli 2381, 2392 e 2393)

L’obbligo di agire informati, che grava sugli amministratori non esecutivi che compongono il consiglio di gestione, non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business della società, ed essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace delle aree di rischio della società stessa, e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio continuo sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. (M. Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

SOCIETÀ E IMPRESE/2

Sezione I, ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5237 – Pres. Di Marzio; Rel. Terrusi; Ric. GBS srl; Controric. Intesa Sanpaolo spa

Cancellazione dal registro delle imprese - Rapporti giuridici residui - Trasferimento ai soci - Conseguenze. (Cc, articolo 2495)

Qualora all’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono egualmente ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, ma “con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (M. Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

SOCIETÀ E IMPRESE/3

Sezione I, ordinanza 21 febbraio 2024 n. 4617 – Pres. Ferro; Rel. Amatore; Ric. Dugatto; Controric. Fallimento Melegatti spa

Responsabilità degli organi sociali - Presupposti - Violazione del dovere di vigilanza - Mancata segnalazione all’assemblea delle irregolarità - Sussiste. (Cc, articoli 2366, 2367, 2406, 2407 e 2409)

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’articolo 2407, comma 2,del codice civile non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma reputa sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile. (M. Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

SOCIETÀ E IMPRESE/4

Sezione I, ordinanza 26 febbraio 2024 n. 5060 – Pres. Di Marzio; Rel. Valentino; Ric. Fallimento Alfasteel Center srl; Controric. Vernola

Sindaci - Omesso controllo sull’attività degli amministratori di società di capitali - Obbligo di tempestiva segnalazione - Necessità. (Cc, articoli 2047 e 2485)

In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all’organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all’articolo 2407 del codice civile, va inteso nel senso che è necessario che l’attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l’eliminazione preventiva, o comunque l’attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria. (M. Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

SOCIETÀ E IMPRESE/5

Sezione II, ordinanza 20 febbraio 2024 n. 4460 – Pres. Orilia; Rel. Falaschi; Ric. T.D. Arredi di D’Ospina Tommaso e Stefane Ketty s.n.c.; Controric. Ministero della Giustizia

Società di persone - Estinzione - Fallimento per insufficienza di attivo - Effetti. (Legge 89/01, articolo 2 bis; Legge fallimentare, articolo 118)

L’estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese per intervenuto fallimento con procedura definita per insufficienza di attivo ex articolo 118 n. 4 della legge fallimentare, determina un fenomeno di tipo successorio, in esito al quale sono trasferite ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso dal liquidatore. (M. Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

SOCIETÀ E IMPRESE/6

Sezione II, ordinanza 23 febbraio 2024 n. 4821 – Pres. Manna; Rel. Falaschi; Ric. Tomasoni; Controric. Società agricola Tomasoni Giuseppe e F.lli sas

Società di persone - Recesso del socio - Atto unilaterale recettizio - Liquidazione della quota - Perdita del diritto agli utili - Sussiste. (Cc, articoli 1324, 1334, 1337 e 1362)

Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status sodi” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota. Infatti, trattandosi di una dichiarazione recettizia, a cui si rende applicabile l’articolo 1334 del codice civile, la dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volontà del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della società, di modo che a seguito di essa, il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla posizione del recedente, che perde la qualifica di socio, cessa di essere obbligato in relazione alle future obbligazioni che dovessero gravare sulla società e diviene titolare nei confronti di questa di un diritto di credito alla liquidazione della quota. (M. Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

SPESE DI GIUDIZIO/1

Sezione I, ordinanza 29 febbraio 2024 n. 5256 – Pres. De Chiara; Rel. Di Marzio; Ric. Spadavecchia; Int. Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa

Spese di giudizio civili - Soccombenza reciproca - Determinazione delle quote delle spese processuali - Valutazione esclusiva del giudice di merito - Sussiste. (Cpc, articoli 92, 112 e 115)

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del cpc, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. (M. Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

SPESE DI GIUDIZIO/2

Sezione I, ordinanza 26 febbraio 2024 n. 4982 – Pres. Bisogni; Rel. Mercolino; Ric. Barela: Controric. Azienda sanitaria locale di Salerno

Spese di giudizio civili - Valutazione della soccombenza - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Riduzione del credito - Condanna del creditore alle spese di lite - Esclusione. (Cpc, articolo 645)

Anche nel giudizio di cui all’articolo 645 del codice di procedura civile, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev’essere infatti compiuta in rapporto all’esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione. (M. Pis.)

USUCAPIONE

USUCAPIONE

Sezione II, sentenza 29 febbraio 2024 n. 5399 – Pres. Orilia; Rel. Picaro; Ric. Deledda; Int. Tilloca

Atti interruttivi del possesso - Volontà del riacquisto del bene da altri posseduto illegittimamente - Azioni giudiziarie - Conseguenze. (Cc, articoli 1165 e 2943)

In tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall’articolo 1165 del codice civile all’articolo 2943 del codice civile, gli atti interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati, e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, sicché ad interrompere il possesso non è l’esito positivo o negativo dell’azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un’azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio. (M. Pis.)

VENDITA

VENDITA

Sezione II, sentenza 29 febbraio 2024 n. 5372 – Pres. Giusti; Rel. Caponi; Pm (conf.) Celentano; Ric. Manganaro; Controric. Manganaro

Simulazione - Azione proposta da un terzo - Onere della prova dell’effettivo pagamento del prezzo a carico dell’acquirente - Necessità. (Cc, articoli 1417 e 2697)

Qualora l’azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli articoli 2697 e 1417 del codice civile – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell’alienazione, è l’acquirente che viene ad essere gravato dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l’acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. (M. Pis.)

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