BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

Sezione I, ordinanza 10 aprile 2024 n. 9712 - Pres. Di Marzio; Rel. Campese; Ric. Banca Monte dei Paschi di Siena; Controric. SO.ME.CO. Società Meridionale Costruzioni srl

Conto corrente - Prescrizione del diritto di ripetizione delle somme affluite sul conto corrente - Prova - Presunzioni. (Legge 154/92, articolo 3; Cc, articolo 2725)

In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del Dlgs n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest’ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell’articolo 127, comma 2, del citato Dlgs, la nullità stessa.

Nota

La Corte ha ricordato pure che, in tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l’esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell’indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio dal giudice (anche in grado di appello), purché l’affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti. (M.Pis.)

NOTAIO

NOTAIO

Sezione III, sentenza 11 aprile 2024 n. 9902 - Pres. Sestini; Rel. Tassone; Ric. X srl; Controric. X

Responsabilità - Vendita - Avvenuto pagamento del corrispettivo prima del rogito - Rilevanza - Esclusione. (Cc, articoli 1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236 e 2858)

Non riveste efficacia scriminante della responsabilità del notaio l’avvenuto pagamento del prezzo prima del rogito perché il danno non è costituito dal pagamento del prezzo, bensì dall’effettivo nocumento per l’acquirente, che stipula il rogito ignaro delle iscrizioni pregiudizievoli e successivamente è costretto a sopportare esborsi per ottenere la cancellazione delle stesse.

Nota

La Suprema Corte ha stabilito che il danno che il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile, il quale abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie, è tenuto a risarcire all’acquirente dell’immobile successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario ed aggiudicato ad un terzo, va commisurato all’effettivo nocumento sofferto dalla parte; tale pregiudizio potrà anche esser pari al valore dell’immobile ove il proprietario del bene, a causa dell’omissione colposa del notaio, abbia perduto l’immobile con l’esproprio o a causa del rilascio del bene; diversamente, sul presupposto dell’accertata responsabilità del professionista, questi potrà essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all’entità delle somme che gli acquirenti devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle formalità pregiudizievoli, al fine di conservarne la proprietà, con la conseguenza che le spese di purgazione rappresenteranno il danno e, nel contempo, la sua misura. (M.Pis.)

ACQUE

ACQUE/1

Sezioni Unite, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6801 - Pres. D’Ascola; Rel. Leone; Pm (diff.) Nardecchia; Ric. Brovedani e altri; Controric. e ric. inc. Regol Generale o Granda e altri

Competenza e giurisdizione - Tribunale superiore delle Acque Pubbliche - Decisione in unico grado - Ambito del sindacato sui provvedimenti amministrativi impugnati - Limiti - Decisione del tribunale - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Motivi. (Costituzione, articolo 111; Regio decreto 11 dicembre 1933 n, 1775, articoli 143 e 201)

L’ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all’accertamento dei vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Esso attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e non si estende alle ragioni di merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. Tuttavia, con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie di cui all’articolo 143 del regio decreto n. 1775 del 1933 il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall’art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma della Costituzione, articolo 111 unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. (M.Fin.)

ACQUE

ACQUE/2

Sezioni Unite, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6801 - Pres. D’Ascola; Rel. Leone; Pm (diff.) Nardecchia; Ric. Brovedani e altri; Controric. e ric. inc. Regol Generale o Granda e altri

Competenza e giurisdizione - Tribunale superiore delle Acque Pubbliche - Decisione in unico grado - Provvedimenti da organi non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche - Provvedimenti che incidono immediatamente sul loro uso - Sussiste - Condizioni. (Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, articolo 143)

La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera a), del regio decreto n. 1775 del 1933 sussiste anche nei confronti di un provvedimento che, ancorché proveniente da organi dell’amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente sull’uso di queste ultime, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, disciplinandone le modalità di utilizzazione anche per ragioni di salvaguardia della salute pubblica, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche. Al riguardo, al fine dell’attribuzione della giurisdizione al Tsap, le condizioni sono rinvenibili nella immediata e diretta interferenza del provvedimento adottato dalla amministrazione, sull’uso delle acque pubbliche. La giurisdizione così individuata riguarda, pertanto, tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d’uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell’Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere. (M.Fin.)

ACQUE

ACQUE/3

Sezioni Unite, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6801 - Pres. D’Ascola; Rel. Leone; Pm (diff.) Nardecchia; Ric. Brovedani e altri; Controric. e ric. inc. Regol Generale o Granda e altri

Competenza e giurisdizione - Tribunale superiore delle Acque Pubbliche - Decisioni - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Extrapetizione - Esclusione - Istanza di rettificazione al medesimo Tribunale - Necessità. (Cpc, articolo 112; Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, articoli 200, 201, 202 e 204)

Ai sensi dell’articoli 204 del regio decreto n. 1775 del 1933 - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l’impugnazione esperibile è l’istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi articoli 200 - 202 dello stesso decreto, esperibile invece in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato articolo 204. (M.Fin.)

AMBIENTE E TERRITORIO

AMBIENTE E TERRITORIO

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7073 - Pres. Travaglino; Rel. Vincenti; Ric. Distilleria Bertolino S.p.a.; Controric. Comune di Partinico

Inquinamento - In genere - Danno ambientale - Articolo 311 Dlgs n. 152 del 2006 (come modificato dalla legge n. 97 del 2013) - Legittimazione attiva dei soggetti o enti territoriali diversi dallo Stato in relazione alle domande precedentemente proposte - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Statuizione risarcitoria - Contenuto. (Cc, articoli 2043 e 2058; Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo 311; Legge 6 agosto 2013 n, 97, articolo 25)

In tema di risarcimento del danno ambientale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 97 del 2013, anche se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria recepita da tale legge, è applicabile l’articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 25 della legge n. 97 citata, ai sensi del quale resta esclusa la risarcibilità per equivalente, dovendo ora il giudice individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa ivi prescritte e, per il caso di loro omessa o incompleta esecuzione, determinarne il costo, in quanto solo quest’ultimo (ovvero il suo rimborso) potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti. A tal riguardo, i profondi cambiamenti normativi intervenuti non hanno precluso, in sé, né la legittimazione attiva di un soggetto o ente territoriale diverso dallo Stato e neppure l’ammissibilità di una domanda di risarcimento danno proposta, come in origine previsto, per equivalente, che potrebbe in astratto essere accolta adattandola alle nuove previsioni di legge, con la previsione cioè di quelle misure di riparazione, primaria, complementare e compensativa destinate a tenere luogo, per un effettivo ripristino, del risarcimento per equivalente. (M.Fin.)

APPALTI

APPALTI/1

Sezione II, sentenza 15 marzo 2024 n. 7057 - Pres. Di Virgilio; Rel. Bertuzzi; Pm (conf.) Celentano; Ric. Peruzzi; Controric. e ric. inc. Edilcostruzioni Srl

Difformità e vizi dell’opera - Vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori - Fondamento - Articolo 2055 del Cc. (Cc, articoli 1667, 1669 e 2055)

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 del Cc, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (M.Fin.)

APPALTI

APPALTI/2

Sezione I, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7323 - Pres. Frasca; Rel. Vella; Ric. La Carovana Società Cooperativa Multiservizi a r.l.; Controric. Fallimento Unilabor Soc. consortile arl

Subappalto - Subappalto stipulato da parte di appaltatore di opera pubblica - Norme pubblicistiche speciali relative agli appalti di opere pubbliche - Applicabilità - Condizioni. (Cc, articoli 1655 e 1656; Legge 11 febbraio 1994 n. 104, articolo 26; Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

Il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e che, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d’impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell’appalto di opere pubbliche, sicché l’assenso al subappalto del committente non implica l’automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto essendo l’autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all’appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell’interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore. (M.Fin.)

CIRCOLAZIONE STRADALE

CIRCOLAZIONE STRADALE/1

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6791 - Pres. Manna; Rel. Besso Marcheis; Ric. Rusconi; Controric. Comune di Milano

Sanzioni e ricorsi - Infrazione stradale rilevata a distanza - Verbale meccanizzato - Firma autografa dell’accertatore - Sostituzione con stampa del nominativo - Legittimità - Originale cartaceo firmato a mano - Necessità - Esclusione - Mancata attestazione della conformità della copia analogica al documento originale - Irrilevanza. (Dpr 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 383 e 385; Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, articolo 3)

Nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’uffici. Quanto, ancora, al profilo della mancata attestazione della conformità della copia analogica notificata al documento dalla quale sarebbe stata estratta, va rilevato che si tratta di requisito che non incide sull’esistenza stessa del provvedimento e che non determinerebbe in ogni caso l’equivocità della provenienza del medesimo, profilo lamentato dal ricorrente, senza considerare che si tratta di requisito non previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, richiamato dall’articolo 4-bis del codice dell’amministrazione digitale. (M.Fin.)

CIRCOLAZIONE STRADALE

CIRCOLAZIONE STRADALE/2

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6790 - Pres. Manna; Rel. Besso Marcheis; Pm (conf.) Locatelli; Regolamento di competenza

Sanzioni e ricorsi - Opposizione a verbale di accertamento - Competenza per materia del giudice di pace - Preavviso di fermo - Fattispecie. (Decreto legislativo 10 settembre 2011 n. 150, articolo 6)

La competenza del giudice di pace è per materia, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento, ex articolo 7 del Dlgs n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema Corte, sussiste in ogni caso la competenza del Giudice di pace, sia che il preavviso di fermo abbia quale presupposto il mancato pagamento dei verbali di contravvenzione - come affermato nel ricorso -, sia che riguardi il mancato pagamento di ordinanza-ingiunzione, trattandosi di importi relativi a sanzioni edittali ampiamente inferiori al limite previsto dall’articolo 6 comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2011). (M.Fin.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6803 - Pres. Di Virgilio; Rel. Di Virgilio; Regolamento di competenza

Regolamento di competenza - D’ufficio - Da parte del giudice indicato come competente da quello originariamente adito - Termini. (Cpc, articoli 38 e 45)

Il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali. (M.Fin.)

CONDOMINIO

CONDOMINIO

Sezione II, sentenza 15 marzo 2024 n. 7053 - Pres. Di Virgilio; Rel. Bertuzzi; Pm (conf.) Mucci; Ric. Desiderio; Controric. Fallimento Igeco

Azioni giudiziarie - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio - Opposizione da parte di singoli condomini - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articoli 1130 e 1131; Cpc, articoli 100 e 645)

I singoli condomini non sono legittimati a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei confronti dell’ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta. Questa regola non trova eccezione con riguardo al condominio. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, risulta dagli atti di causa che il credito vantato in via monitoria dal terzo riguardava somme per l’esecuzione di lavori sulle parti comuni dell’edificio, in forza, deve presumersi, in mancanza di indicazioni contrarie, di una regolare delibera da parte dell’assemblea condominiale e di un contratto di appalto concluso dall’amministratore. La posizione debitoria del condominio vantata in via monitoria atteneva pertanto a spese per la manutenzione di beni comuni, assunte nell’interesse dei condomini. Ferma in tal caso la legittimazione dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1131 del Cc, ad agire ed essere convenuto in giudizio in dipendenza del rapporto contrattuale intrattenuto dal condominio con il terzo, la questione se in tale evenienza possa essere riconosciuta una legittimazione autonoma, concorrente o sostitutiva, dei singoli condomini va risolta in senso negativo). (M.Fin.)

CONTRATTO

CONTRATTO/1

Sezione II, sentenza 15 marzo 2024 n. 7011 - Pres. Di Virgilio; Rel. Bertuzzi; Pm (conf.) Mucci; Ric. Sege Brokers S.r.l.; Controric. Beccaria

Annullabilità - Dolo - Compimento di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà - Condizioni - Dolo decettivo - Fattispecie. (Cc, articoli 1427, 1429 e 1439)

Il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento ad opera della parte contrattuale di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornirne una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell’altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo. Il dolo decettivo conduce all’annullamento del contratto qualunque sia l’elemento sul quale il contraente sia stato ingannato e, dunque, in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio (Nella specie era stata sollecitato l’acquisto di un quadro come forma di sicuro investimento e assicurando che esso aveva un valore effettivo superiore al prezzo di acquisto ed era stato rilasciato un documento, denominato certificato di opera garantita, ove era indicato il prezzo di 8.900,00 euro superiore a quello di acquisto di 6.900,00 euro: il giudice di appello ha ritenuto che la venditrice avesse posto in essere una falsa e distorta rappresentazione della realtà che aveva determinato il defraudato all’acquisto di un oggetto presentandolo come forma di sicuro investimento, mentre, in realtà, opere del tutto simili, dello stesso autore, risultavano aggiudicate, in aste, a prezzi oscillanti tra i 200 e i 350 euro). (M.Fin.)

CONTRATTO

CONTRATTO/2

Sezione I, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7323 - Pres. Frasca; Rel. Vella; Ric. La Carovana Società Cooperativa Multiservizi a r.l.; Controric. Fallimento Unilabor Soc. consortile arl

Collegamento negoziale - Collegamento negoziale tra negozi a forma vincolata e a forma libera - Forma scritta anche per i negozi a forma libera - Necessità - Unico contesto per esprimere la volontà negoziale - Esclusione - Limiti. (Cc, articoli 1346, 1350 e 1418)

In caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, il contratto di appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, il contratto di subappalto privatistico), è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto. (M.Fin.)

CONTRATTO

CONTRATTO/3

Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6839 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. Circolo Nautico Posillipo Associazione Sportiva Dilettantistica; Controric. e ric. inc. Raganati

Interpretazione - Letterale - Rilevanza della formulazione letterale della dichiarazione negoziale - Conseguenze - Raffronto di tutte le clausole - Necessità. (Cc, articoli 1362 e 1363)

In tema di interpretazione del contratto ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 del Cc, giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (M.Fin.)

CONTRATTO

CONTRATTO/4

Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6839 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. Circolo Nautico Posillipo Associazione Sportiva Dilettantistica; Controric. e ric. inc. Raganati

Interpretazione - Ricerca reale volontà delle parti - Elemento letterale - Considerazione con gli altri elementi ermeneutici - Necessità - Obbligo di buona fede oggettiva - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 1363, 1366 e 1372)

In tema di interpretazione del contratto, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, l’elemento letterale deve essere considerato non già isolatamente ma in correlazione con gli altri criteri ermeneutici, e primariamente con quello funzionale, in coerenza cioè con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare (causa concreta) mediante la stipulazione, con la quale convenzionalmente determinano la disciplina accettata come vincolante (articolo 1372 del Cc) del loro rapporto contrattuale. A tale stregua, l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1366 del Cc non consente, quale criterio d’interpretazione del contratto, di dare ingresso a interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale. (M.Fin.)

CONTRATTO DI AGENZIA

CONTRATTO DI AGENZIA

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6803 - Pres. Di Virgilio; Rel. Di Virgilio; Regolamento di competenza

Contratto - Risoluzione - Competenza del giudice del lavoro, del giudice ordinario - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cc, articoli 1742 e 2083; Cpc, articoli 409 e 413)

Concluso un contratto di agenzia tra l’impresa preponente ed una società, ancorché in accomandita, quale che ne sia il numero di soci, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente. Ove l’agente sia invece una persona fisica, per escludere la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell’articolo 409 n. 3 del Cpc, in combinato disposto con l’articolo 413 del Cpc, occorre dimostrare che l’agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell’attività altrui ma gestendo un’impresa autonoma propria. Ove si tratti di un agente persona fisica, opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti del rapporto di cd. parasubordinazione, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, considerato che trattasi di agente persona fisica, deve pianamente escludersi che valgano a provare un’organizzazione a carattere imprenditoriale la mera titolarità di partita Iva e la disponibilità di uno showroom, che costituiscono i requisiti minimi per esercitare l’attività agenziale in oggetto, che comporta l’emissione di fatture per le provvigioni e necessita di un luogo adeguato per mostrare la merce ai clienti. Va altresì rilevato che non risulta che l’agente si avvalesse di collaboratori o dipendenti, rimanendo detta organizzazione una mera possibilità, prevista dal contratto, ma insussistente nei fatti. Da quanto rilevato consegue che non è stata vinta la presunzione della natura parasubordinata del rapporto tra le parti, da ciò derivando la competenza inderogabile del giudice del lavoro). (M.Fin.)

DIFENSORE E DIFESA

DIFENSORE E DIFESA

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6864 - Pres. Manna; Rel. Besso Marcheis; Ric. Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma: Int. Pitorri e altro

Gratuito patrocinio per i non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso al difensore - Decreto di pagamento - Opposizione ex articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002 - Disciplina - Termine - Fattispecie. (Cpc, articoli 326, 327 e 702-quater; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articoli 84 e 170; Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 articolo 15)

A norma dell’articolo 84 del Dpr n. 115 del 2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170. Tale opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011, per il quale le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso - emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex articolo 702- quater Cpc. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d’impugnazione di cui all’articolo 327 del Cpc, che decorre dalla pubblicazione della sentenza e che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo. (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema Corte, a fronte del deposito del decreto di liquidazione in data 28 novembre 2018, il ricorso in opposizione fu presentato in data 19 dicembre 2019, quando il termine di cui all’articolo 327 Cpc era ormai ampiamente decorso). (M.Fin.)

ENTI LOCALI

ENTI LOCALI

Sezione I, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6871 - Pres. Scotti; Rel. Catallozzi; Ric. Consorzio Azienda Servizi Ambiente - ASA; Controric. e ric. inc. Unicredit Spa

Consorzi tra enti locali - Articolo 31 del Dlgs n. 267 del 2000 - Divieto per gli enti locali di ripianare le perdite delle società partecipate - Applicazione analogica - Esclusione. (Preleggi, articolo 12; Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo 31; Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, articolo 6)

L’articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010) nel vietare, in linea generale, alle amministrazioni pubbliche di compensare o ripianare le perdite delle società partecipate non quotate non trova applicazione, in via analogia, anche con riferimento agli enti non aventi struttura societaria, quale il Consorzio costituito, tra Comuni e Comunità montane ai sensi dell’articolo 31 decreto legislativo n. 267 del 2000 allo scopo di dotarsi di un organismo cui affidare lo svolgimento di determinati servizi pubblici locali e altre attività economiche di interesse per le collettività di riferimento. Tali Consorzi, in particolare, costituiscono forme associative dotate di personalità giuridica e di pongono quali strutture strumentali alla esplicazione dei compiti propri di tutti i soggetti partecipanti. (M.Fin.)

ESECUZIONE CIVILE

ESECUZIONE CIVILE/1

Sezione III, sentenza 14 marzo 2024 n. 6873 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Pm (diff.) Soldi; Ric. Edilizia Il Pino S.r.l.; Controric. Della Ventura e altri

Esecuzione forzata - Beni immobili - Omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o deposito del documento asseverativo di essa - Improcedibilità dell’esecuzione - Provvedimento che dispone o nega la chiusura anticipata dell’esecuzione - Mezzo di impugnazione - Individuazione. (Cpc, articoli 497, 555, 557, 567, 617 e 630)

In tema di espropriazione di beni immobili l’omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell’omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra, rendono improcedibile il processo di espropriazione forzata. Tale improcedibilità configura una ipotesi di estinzione “atipica”; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex articolo 630 Cpc, mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell’esecuzione, ma esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi. (M.Fin.)

ESECUZIONE CIVILE

ESECUZIONE CIVILE/2

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6790 – Pres. Manna; Rel. Besso Marcheis; Pm (conf.) Locatelli; Regolamento di competenza

Esecuzione forzata – Esecuzione forzata in genere – Fermo amministrativo di beni mobili registrati – Natura giuridica – Misura alternativa all’esecuzione forzata con carattere puramente afflittivo – Conseguenze – Impugnativa. (Dpr 29 settembre 1973 n. 602, articoli 77 e 86)

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del Dpr n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall’articolo 77 dello stesso Dpr) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. (M.Fin.)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7073 – Pres. Travaglino; Rel. Vincenti; Ric. Distilleria Bertolino S.p.a.; Controric. Comune di Partinico

Giudicato civile – Giudicato interno – Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno – Individuazione. (Cc, articolo 2909)

Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (M.Fin.)

NOTIFICAZIONI

NOTIFICAZIONI/1

Sezione II, ordinanza 18 marzo 2024 n. 7159 - Pres. Di Virgilio; Rel. Amato; Ric. Moroso; Int. Collegio Regionale Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma

Notificazioni civili - Notificazioni civili in genere - Attività del notificante - Relata di notifica - Necessità - Conseguenze. (Cpc, articoli 139, 140 e 148)

La attività del notificante deve risultare dalla relata, che costituisce l’unico mezzo con il quale può essere provata l’attività di notificazione, stante la procedimentalizzazione della stessa, come prevista per legge. Il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell’atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione dell’articolo 140 Cpc (e nell’ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, dalla spedizione di una seconda raccomandata) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex articolo 140 Cpc in concreto adottata. (M.Fin.)

NOTIFICAZIONI

NOTIFICAZIONI/2

Sezione II, sentenza 19 marzo 2024 n. 7280 - Pres. Di Virgilio; Rel. Bertuzzi; Pm (diff.) Mucci; Ric. Sangiorgio; Controric. Abate e altro

Notificazioni civili - Notificazioni civili in genere - Seconda notificazione - Atto notificato dopo la scadenza del termine - Decadenza - Esclusione - Condizioni - Riattivazione del procedimento entro termine ragionevole - Fattispecie. (Costituzionale, articolo 111; Cpc, articoli 137, 148 e 149)

In tema di notifica degli atti processuali, l’atto notificato oltre il termine previsto dalla legge in forza di una seconda notificazione, può considerarsi idoneo ad evitare la decadenza soltanto nel caso in cui la prima notificazione non sia andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, fermo il suo onere di riattivare il procedimento di notificazione entro un termine ragionevole. La condizione per la ripresa del procedimento notificatorio quale attività volta a superare il termine di decadenza fissato dalla legge è pertanto che la prima notificazione non abbia avuto successo per un impedimento di forza maggiore o a causa di un fatto non imputabile a errore o negligenza del notificante. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, la prima e tempestiva notificazione dell’atto di appello non ha avuto successo per irreperibilità del destinatario, in quanto rivolta correttamente nei confronti del procuratore della controparte, ma ad un indirizzo diverso da quello dichiarato. Al riguardo la parte interessata non appare aver fornito alcuna ragione di tale erronea indicazione, non corrispondente alle risultanze degli atti, la quale pertanto non può che imputarsi alla parte stessa). (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

PROCEDIMENTO CIVILE/1

Sezione II, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7330 - Pres. Falaschi; Rel. Papa; Ric. Francavilla; Int. Valenziano e altri

Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione - Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice - Riduzione di un terzo degli onorari ex articolo 52 Dpr n. 115 del 2002 - Liquidazione a vacazione - Legittimità. (Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articolo 52)

In tema di liquidazione del compenso al Ctu e di decurtazione prevista dall’articolo 52 del Dpr n. 115 del 2002, per il caso in cui il consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato, anche nell’ipotesi di liquidazione a vacazioni è legittima la riduzione di un terzo dell’onorario ai sensi dell’articolo 52, ultima parte, del Dpr n. 115 del 2002, nel caso in cui non sia possibile individuare con precisione quali attività siano state svolte prima o dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza. Infatti, diversamente ritenendo e applicando l’esclusione del compenso per «il periodo successivo alla scadenza del termine», non potendo individuarsi con precisione quali attività siano tempestive, si rischierebbe di acquisire una parte di prestazione senza remunerazione. Ne conseguirebbero due sanzioni diverse per una situazione identica e, cioè, la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo, sebbene le prestazioni siano state comunque validamente effettuate dopo la scadenza e il ritardo abbia portato non alla revoca dell’incarico ma all’acquisizione della relazione. (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

PROCEDIMENTO CIVILE/2

Sezione I, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7257 - Pres. Genovese; Rel. Reggiani

Difensori - Mandato alle liti - Notifica atto giudiziario a mezzo Pec - Procura su supporto analogico - Trasformazione in copia informatica - Necessità. (Legge 21 gennaio 1994 n. 53, articolo 3-bis; decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n 212, articolo 16-undecies)

In caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo Pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’articolo 16 undecies decreto legge n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’articolo 3-bis legge n. 53 del 1994, verificandosi altrimenti un vizio della procura che comporta l’inammissibilità del ricorso (o del controricorso) cui accede. (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

PROCEDIMENTO CIVILE/3

Sezione I, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7257 - Pres. Genovese; Rel. Reggiani

Difensori - Mandato alle liti - Pluralità di difensori - Ammissibilità - Mandato conferito congiuntamente a più difensori di cui uno non iscritto all’albo speciale - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articoli 1711 e 1716; Cpc, articoli 83, 156 e 365)

In caso di mandato alle liti conferito a più difensori - perfettamente legittimo stante l’assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare - ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale. Inoltre, anche se il mandato è conferito congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all’albo speciale, la sola sottoscrizione dell’avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell’atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’articolo 156, ultimo comma, Cpc (avendo comunque l’atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l’attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell’articolo 1711 Cc (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, la procura speciale alle liti non contiene alcuna specificazione in ordine al conferimento di poteri congiunti ai due difensori nominati, leggendosi quanto segue: vi conferisco la più ampia procura speciale a rappresentarlo e difenderlo, con ogni facoltà di legge, nel presente grado avanti alla Corte di cassazione, autorizzandovi, espressamente, in caso di condanna alle spese di controparte ad inviare precetto. Vi autorizzo a farvi sostituire da altri avvocati, prestando il consenso ed autorizzando, altresì, il trattamento dei dati personali sensibili in conformità alla legge n. 196 del 2003 e successive modificazioni sulla privacy, avendo preso conoscenza dei propri diritti. Deve pertanto ritenersi che il conferimento del mandato ad almeno un avvocato cassazionista, che ha autenticato la procura e sottoscritto il controricorso, rende ammissibile lo stesso). (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

PROCEDIMENTO CIVILE/4

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7074 - Pres. Travaglino; Rel. Spaziani

Domanda - Modificazioni Responsabilità della struttura sanitaria - Deduzione di profili di colpa ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articoli 1218 e 1228; Cpc, articoli 112 e 183)

In tema di responsabilità sanitaria, pur gravando sull’attore l’onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell’aspetto colposo dell’attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all’attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario. Pertanto, nelle fattispecie in cui - come in quella in esame - venga domandato in giudizio il risarcimento del danno derivato dalla morte di un neonato provocata da condotte colpose asseritamente poste in essere dai sanitari prima e durante il parto, non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’omessa esecuzione dei controlli pre-parto (nella specie, in particolare, del controllo cardiotocografico e di quello dello stato del liquido amniotico) e nella ritardata esecuzione del taglio cesareo, nel concludere, oltre a precisare le cause della prima omissione in conformità agli esiti degli accertamenti peritali (nella specie, con riguardo al malfunzionamento dell’apparecchio cardiotocografico), si limiti ad allegare l’ulteriore omissione (pure questa appresa in seguito alla consulenza tecnica espletata e di cui per l’innanzi non aveva alcuna notizia), consistente nell’asserita violazione delle linee guida in ordine alla condotta da tenere nell’immediata fase post-parto (nella specie, con riguardo all’omessa aspirazione tracheale in relazione ad una nascita con inalazione di mecomio). In consimile ipotesi, infatti, il fatto costitutivo del diritto azionato, idoneo ad individuare la causa petendi della domanda e a delimitare l’ambito dell’indagine processuale, resta immodificato nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall’attore, possano avere portata preclusiva, avuto riguardo alla necessità di circoscrivere l’onere di allegazione tenendo conto delle informazioni accessibili e delle cognizioni tecnico scientifiche esigibili da parte del danneggiato. (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

PROCEDIMENTO CIVILE/5

Sezione II, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7341 - Pres. Falaschi; Rel. Papa; Ric. Sammontana; Controric. Cerbioni e altri

Eccezioni - Eccezione di estinzione del credito per remissione del debito - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione. (Cc, articoli 1236 e 1301; Cpc, articolo 112)

Nell’articolo 1236 Cc, il legislatore ha costruito la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non abbia un’autonoma efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la possa conseguire soltanto per il tramite di una manifestazione di volontà dell’interessato. Anche in questa ipotesi, infatti, l’utilizzo della locuzione «salvo che» introduce un’eccezione e un limite rispetto alla generale previsione prima espressa, ma la subordina, a differenza che nell’ipotesi dell’articolo 1301 Cc, alla volontà dello stesso debitore nei cui confronti è destinata a spiegare i suoi effetti, nel senso che l’effetto estintivo consegue ad una potestà dispositiva del diritto, estranea alla fattispecie costitutiva da accertare in forza dell’azione intrapresa. In altri termini, la dichiarazione del creditore di rimettere il debito, pur avendo, secondo un’opinione generalmente condivisa, struttura di negozio giuridico unilaterale (al pari di ogni dichiarazione di rinunzia a diritti), consente, in linea con principi generalissimi, che gli effetti estintivi del rapporto obbligatorio siano impediti (o comunque eliminati) da una manifestazione di volontà del soggetto nella cui sfera giuridica si producono. In conseguenza, rientra nell’autonomia e nella disponibilità del debitore la scelta di conservare la situazione originaria o di avvalersi della nuova situazione derivante dalla remissione, anche opponendola in giudizio come fatto estintivo del credito azionato contro di lui. (M.Fin.)

PROPRIETÀ

PROPRIETÀ

Sezione II, ordinanza 18 marzo 2024 n. 7180 - Pres. Mocci; Rel. Picaro; Ric. Liberti; Controric. Alario e altro

Azioni di difesa - Rivendicazione - Prova - Originaria appartenenza del bene a un comune dante causa - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articoli 948, 1159 e 2697)

Il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, l’impugnata sentenza si è conformata a tale orientamento, ed ha esaminato e messo a confronto i titoli di acquisto a titolo derivativo delle parti, fino ad arrivare alla comune dante causa, la cui proprietà della grotta non è stata contestata da parte del ricorrente, che ha solo dedotto che successivamente sarebbero intervenute delle modifiche dello stato dei luoghi ad opera dei suoi danti causa e ad opera della controparte). (M.Fin.)

PROVA CIVILE

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7350 - Pres. Sestini; Rel. Tassone; Ric. Esa Immobiliare S.r.l.; Controric. Comune di Taranto

Prova - Prova per presunzioni - Legame tra il fatto noto e quello ignoto - Caratteri - Conseguenze - Fattispecie. (Cc. articoli 2727 e 2729)

In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 Cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Ha osservato la Suprema corte che a siffatti principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale ha individuato, analizzato e complessivamente considerato una molteplicità di circostanze da cui desumere la simulazione assoluta del contratto di compravendita oggetto di causa). (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO/1

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7077 - Pres. Travaglino; Rel. Vincenti

Responsabilità civile - Danno - Biologico e morale (non patrimoniale) - Danno biologico - Condizioni - Conseguenze - Danno lungolatente - Fattispecie - Momento della manifestazione dei sintomi - Rilevanza esclusiva. (Cc, articoli 1223, 2043 e 2059)

Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex articolo 1223 Cc) tra evento ed effetti dannosi, con l’ulteriore conseguenza che in caso di danno c.d. lungolatente, come quelli di contrazione di epatite da emotrasfusione infetta (nella specie, contagio da HCV), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione. (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO/2

Sezione III, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7325 - Pres. Frasca; Rel. Cirillo; Ric. Addis e altri; Controric. Presidenza Consiglio dei Ministri e altri

Pubblica amministrazione - Medici specializzandi - Dlgs n. 257 del 1991 - Incompleta attuazione di direttive comunitarie - Inadempienza dello Stato verso i soggetti che avevano maturato analoghi diritti in precedenza - Permanenza - Articolo 11 della legge n. 370 del 1999 - Riconoscimento limitato ai soggetti beneficiari di sentenza del giudice amministrativo - Conseguenze - Inizio del decorso della prescrizione per gli esclusi - Configurabilità - Individuazione della data. (Cc, articoli 2935 e 2946; decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257; legge 19 ottobre 1999 n. 370, articolo 11)

A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato articolo 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato articolo 11. (M.Fin.)

RICORSO

RICORSO/1

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7094 - Pres. Travaglino; Rel. Spaziani

Ricorso in Cassazione - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze. (Cpc, articoli 360 e 366)

Il disposto dell’articolo 366, comma 2, n. 3, del Cpc - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa - risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire alla Corte di legittimità di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. Per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata. La mancanza di tali elementi si traduce, pertanto, in una prima ragione di inammissibilità del ricorso. (M.Fin.)

RICORSO

RICORSO/2

Sezione III, sentenza 14 marzo 2024 n. 6837 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Pm (conf.) Soldi; Ric. Scopece; Controric. Mbcredit Solutions S.p.a. e altri

Ricorso in Cassazione - Inammissibile o manifestamente infondato - Integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse - Necessità - Esclusione. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101, 127, 175 e 331)

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 del Cpc) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex articolo 331 del Cpc per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. (M.Fin.)

RICORSO

RICORSO/3

Sezione III, sentenza 14 marzo 2024 n. 6837 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Pm (conf.) Soldi; Ric. Scopece; Controric. Mbcredit Solutions S.p.a. e altri

Ricorso in Cassazione - Inammissibile - Uso abusivo del ricorso per cassazione - Impugnazione temeraria - Conseguenze - Condanna del ricorrente ex articolo 96, comma 3 del Cpc. (Cpc, articoli 96, 360 e 366)

La proposizione di un’impugnazione in tutta evidenza inammissibile (nella specie: per violazione dell’articolo 366 del Cpc sotto il duplice profilo della mancanza di una specifica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure svolte) realizza un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in chiara incompatibilità con un quadro ordinamentale che, da un lato, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e, d’altro canto, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tanto giustifica la qualificazione come temeraria di una tale impugnazione e l’irrogazione della condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex articolo 96, comma 3, del Cpc, la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente. (M.Fin.)

RICORSO

RICORSO/4

Sezione III, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6834 - Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. Dovalue S.p.a.; Controric. Fallimento Sigla 2000 di Anna Padulano Snc

Ricorso in Cassazione - Intervento di terzi - Esclusione - Limiti - Successore a titolo particolare nel diritto controverso. (Cpc, articoli 105, 111 e 360)

Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa o ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. (M.Fin.)

RICORSO

RICORSO/5

Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7085 - Pres. Acierno; Rel. Reggiani

Ricorso in Cassazione - Motivi - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio - Nozione - Identificazione - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articolo 360; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 54)

La nuova formulazione dell’articolo 360 del Cpc consente l’impugnazione ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, Cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza in senso storico-naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, le argomentazioni o deduzioni difensive, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, o le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, oppure i motivi di appello. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, risulta evidente che il motivo non prospetta il mancato esame di fatti, da intendersi nel senso sopra indicato, quali eventi in senso storico-naturalistico, risolvendosi la censura in una critica delle valutazioni operate dal giudice di merito, cui la parte ha contrapposto le proprie, esaltando alcuni aspetti, piuttosto che altri, così richiedendo al giudice una diversa valutazione delle complessive risultanze processuali a seguito di un rinnovato giudizio fattuale inammissibile in questa sede). (M.Fin.)

RICORSO

RICORSO/6

Sezione II, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7055 - Pres. Mocci; Rel. Guida; Ric. Di Caro; Controric. Geraci

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione di legge - Ammissione di una prova, nei gradi di merito, in violazione degli articoli 2722 e 2700 Cc - Onere del ricorrente - Contenuto. (Cc, articoli 2700 e 2722; Cpc, articoli 360 e 366)

Per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’ammissione, nei gradi di merito, di una prova testimoniale, per violazione degli articoli 2722 e 2700, del Cc, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine mettere la Corte di cassazione nella condizione di compiere la necessaria verifica in base alle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (M.Fin.)

RICORSO

RICORSO/7

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6818 - Pres. Di Virgilio; Rel. Amato; Ric. Maestrini; Controric. Costruzioni Edili Tanghetti di Tanghetti Attilio e C. Snc

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione di legge - Ultra, extra petizione - Condizioni - Limiti - Diversa qualificazione dei fatti - Ammissibilità. (Cpc, articoli 112, 113 e 360)

In materia di procedimento civile, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex articolo 112 del Cpc, quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all’articolo 113, comma 1, del Cpc, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. (M.Fin.)

RICORSO

RICORSO/8

Sezione II, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7041 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. Iaquinta; Int. Barone e altri

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione di norme costituzionali - Esclusione. (Cpc, articolo 360)

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, Cpc, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata. (M.Fin.)

SPESE DI GIUDIZIO

SPESE DI GIUDIZIO/1

Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7064 - Pres. Acierno; Rel. Meloni

Compensazione - Articolo 13 del Dl n. 132 del 2014 - Conseguenze - Sentenza n. 77 della Corte costituzionale - Conseguenze - Fattispecie - Separazione dei coniugi - Riduzione dell’assegno di mantenimento. (Cpc, articoli 92 e 132; Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modifiche dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, articolo 13)

In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore dell’articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell’art. 92 Cpc che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4 del Cpc. (Nel caso di specie, ha osservato la S.C., il giudice ha provveduto alla compensazione delle spese processuali rilevando esplicitamente la «peculiarità del caso in esame » ma, tale formula è generica e non può integrare le eccezionali e gravi ragioni richieste dalla legge in presenza della soccombenza dell’appellante. La circostanza che l’assegno non sia stato eliminato ma solamente ridotto da 500 a 350 avrebbe potuto, ove validamente motivata, giustificare una compensazione parziale ma non l’esclusione dell’applicazione del principio della soccombenza come stabilito dalla Corte d’appello in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni, con conseguente cassazione, con rinvio, della sentenza impugnata). (M.Fin.)

SPESE DI GIUDIZIO

SPESE DI GIUDIZIO/2

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7105 - Pres. Scarano; Rel. Graziosi; Ric. Iren Acqua Tigullio S.p.a.; Controric. e ric. inc. Società dell’Acqua Potabile Srl

Contributo unificato - A carico del soccombente - Rinuncia al ricorso principale - Debenza - Esclusione - Ricorrente incidentale che non abbia rinunciato al ricorso. (Cpc, articolI 360 e 371; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13; Legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1)

In tema di impugnazioni, l’articolo 13, comma 1 quater, del Dpr n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. Al contrario, per la ricorrente incidentale [il cui ricorso è stato rigettato], non essendo rinunciante si da atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater sopra ricordato della sussistenza dei presupposti processuali per il suo versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. (M.Fin.)

SPESE DI GIUDIZIO

SPESE DI GIUDIZIO/3

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6788 - Pres. Manna; Rel. Picaro; Ric. C.S.B. S.r.l. Unipersonale; Controric. Regione Calabria

Distrazione delle spese - Natura - Introduzione di una nuova domanda - Esclusione - Restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Legittimazione del difensore - Ancorché non parte in causa. (Cpc, articolo 93)

La istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Deriva da quanto precede, pertanto, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale, dall’altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio. (M.Fin.)

SPESE DI GIUDIZIO

SPESE DI GIUDIZIO/4

Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6792 - Pres. Di Virgilio; Rel. Besso Marcheis; Ric. Montefusco; Controric. Campanella

Giudizio di cassazione - Procedimento ex articolo 373 del Cpc - Liquidazione delle spese da parte della Cassazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 372, 273; Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, articolo 3)

Con esclusione del caso di accoglimento del ricorso con rinvio al giudice di merito, nel giudizio di legittimità può essere chiesta alla Corte di cassazione anche la liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi dell’articolo 373 del Cpc. Tuttavia, affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a condizione che l’interessato produca, ai sensi dell’articolo 372, comma 2, del Cpc, una specifica e documentata istanza, comprensiva dei relativi atti, in modo da offrire alla controparte la possibilità di interloquire sul punto. È vero che il deposito di cui all’articolo 372 può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere effettuato - così la formulazione introdotta dall’articolo 3, comma 27, lett. h), del Dlgs 149/2022, applicabile al caso in esame in quanto l’adunanza è stata fissata dopo il 1° gennaio 2023 - fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio. (Tale termine, di natura perentoria, ha osservato la Suprema Corte non è stato rispettato nel caso in esame, essendo la memoria stata depositata l’11 novembre 2023, ossia solo dieci giorni prima dell’adunanza). (M.Fin.)

TRASPORTI

TRASPORTI

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7010 - Pres. Scarano; Rel. Ambrosi; Ric. Neos S.p.a.; Controric. Italia Rimborso Srl

Trasporto aereo - Responsabilità del vettore - Ritardo o inadempimento - Diritto alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Ritardo del volo superiore alle tre ore - Sufficienza - Presentazione al check-in all’orario originariamente stabilito - Necessità - Esclusione. (Cc, articolo 1218; Regolamento consiglio CE 11 febbraio 2004 n. 261, articoli 3, 5, 6 e 7)

Scopo della misura indennitaria prevista dal Regolamento CE n. 261 del 2004 non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale. Deriva da quanto precede, pertanto, che il diritto alla compensazione pecuniaria in questione presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all’orario originariamente stabilito. (M.Fin.)

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