FALLIMENTO
Ammissione al passivo - Richiesta di privilegio - Pluralità di crediti - Presupposti relativi a ogni singolo credito - Conseguenze. (Cc, articoli 2704, 2710 e 2721; Cpc, articoli 244 e 253)
IL PRINCIPIO
La richiesta del privilegio è esaminabile nei suoi presupposti costitutivi se la relativa domanda, in caso di una pluralità di crediti insinuati, è specificamente e chiaramente riferita a ciascuno di essi, con indicazione distinta del rispettivo titolo di prelazione e delle proprie ragioni che colleghino la causa di prelazione al singolo credito, cioè alle prestazioni il cui inadempimento o le condotte la cui effettuazione originino la responsabilità del debitore; il ricorrente che, altrimenti, incorra in assoluta incertezza attributiva della prelazione o in sua omissione consegue un provvedimento non ammissivo con 'considerazione' legale della domanda in quella di credito chirografario.
LA NOTALa Suprema Corte, in conformità a suoi precedenti arresti (Cassazione, sentenze n. 299/16 e n. 17050/11), ha confermato anche che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. Poiché l'efficacia probatoria delle scritture contabili è limitata ai rapporti intercorsi tra imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa, tali scritture contabili non esplicano alcuna efficacia nei confronti del curatore, in quanto terzo rispetto alle parti, non ricorrendo nella fattispecie un'ipotesi in cui il curatore agisce quale successore dell'imprenditore fallito. (M.Pis.)
USUCAPIONE
Possesso ad usucapionem - Atti interruttivi tassativi - Domande giudiziali accessorie - Ammissibilità. (Cc, articoli 949, 1158, 1165 e 2943)
IL PRINCIPIO
Fermo il principio secondo il quale, in tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio fatto dall'articolo 1165 del Cc all'articolo 2943 del Cc la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti, tali atti, aventi natura ricuperatoria o demolitoria, possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria anche diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria "potestas".
LA NOTAPartendo dal presupposto che costituisce principio pacifico quello secondo il quale è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", la Corte di cassazione ha ricordato che, come ricordato in altre decisioni in materia di atti idonei a interrompere il tempo utile all'usucapione, con il rinvio fatto dall'articolo 1165 del Cc all'articolo 2943 del Codice civile. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. Pertanto, il titolare del diritto reale offeso dall'esercizio del possesso altrui, per procurarsi l'effetto interruttivo, deve esercitare un'azione giudiziaria, pur frammista ad altre, diretta a far cessare il dominio di fatto esercitato dal terzo. (M.Pis.)
ARBITRATO
In tema di appalti pubblici, la clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 è valida, ma trova applicazione l'articolo 1, comma 19 della detta legge in forza del quale una tale clausola è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della Pa, introdotta dall'articolo 1, comma 19, della predetta legge, la quale, tuttavia, non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione - comunque non desumibile da atti o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei, in quanto tali, ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinaria - intervenga successivamente e la necessaria preventiva autorizzazione non può identificarsi con la delibera mediante la quale è stato approvato il contratto. Né, al riguardo, rileva la circostanza che tale norma - che richiede l'autorizzazione alla clausola compromissoria - sia stata poi abrogata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, ossia il nuovo codice degli appalti, in quanto l'abrogazione non ha efficacia retroattiva, ma vale solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma abrogante, irretroattività ribadita dalla decisione n. 58 del 2019 della Corte costituzionale. (M.Fin.)
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Giudizi di responsabilità - Amministrativa - Valutazioni della Corte dei Conti -Verifica del rispetto dei principi di legalità, economicità e buon andamento - Fattispecie. (Costituzione, articoli 97, 103 e 111; Cpc, articoli 112 e 362; Legge 14 gennaio 1994 n. 20, articolo 1)
In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati - anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti - oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa (in tale prospettiva, pertanto, si è ritenuto che non violi i limiti esterni della giurisdizione contabile, né quelli relativi alla riserva di amministrazione, la pronuncia con la quale la Corte dei conti riconosca la responsabilità di un Direttore di dipartimento di una Regione per avere il medesimo contribuito a determinare a condizioni diseconomiche l'importo di un accordo transattivo volto alla definizione dei rapporti tra una società e la predetta Regione). (È questo, ha osservato la Suprema Corte, quello che ha fatto il giudice contabile nel verificare e accertare la responsabilità erariale, a titolo di concorso con altri soggetti, del componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ipa del Comune di Roma oggi ricorrente, in relazione alla indebita autoliquidazione di compensi disposta tra il 2002 e il 2010 per il raggiungimento degli obiettivi e/o per aggiornamento professionale in aggiunta alla indennità per l'incarico svolto). (M.Fin.)
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
In tema di contratto di conto corrente bancario è il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle a essere onerato di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. (Il contrario assunto della ricorrente, ha osservato la Suprema Corte, si scontra col rilievo per cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. La medesima regola, opera, del resto, nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova). (M.Fin.)
Conto corrente - Conto corrente in genere - Estratto dei saldaconti - Valore probatorio - Limitazione al procedimento monitorio - Estensione al procedimento di opposizione ed agli ordinari giudizi di cognizione - Esclusione. (Cc, articolo 1832; Legge 7 marzo 1938 n. 341, articolo 102; Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385)
In tema di conto corrente bancario il valore probatorio del saldaconto è limitato al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinariamente richieste per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante, ma non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione, nei quali il detto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente valutata dal giudice. (M.Fin.)
Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Isc-Taeg - Mancata o inesatta indicazione - Sanzionabilità ex articolo 117 del Tub - Esclusione. (Cc, articolo 1350; Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, articolo 117)
L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. (M.Fin.)
Contratti bancari - Contratti bancari in genere - Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Articolo 119, comma 4, del Dlgs 385/1993 - Natura - Ambito applicativo - Contenuto - Limite temporale - Conseguenze. (Cc, articoli 1713 e 2220; Decreto legislativo 1° settembre 1993 n, 385, articolo 119)
Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. (M.Fin.)
Contratti bancari - Contratti bancari in genere - Forma - Scritta - Omessa consegna dello scritto - Nullità - Esclusione. (Cc, articoli 1350 e 1418; Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, articolo 117; Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, articolo 23)
In tema di contratti bancari da una interpretazione sistematica dell'articolo 117 della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) si ricava che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Atteso che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. (M.Fin.)
Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori costituiscono categorie distinte nel diritto delle obbligazioni. Invero, gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell'adempimento; e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo (articolo 1224 del Cc). Gli interessi corrispettivi, invece, dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario. Essi sono regolati dall'articolo 1282 del Cc, nonché, per il contratto di mutuo, dall'articolo 1815 del Cc. Sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità del denaro e costituiscono il corrispettivo del godimento (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione. Gli interessi corrispettivi (dovuti come corrispettivo della liquidità ed esigibilità del credito) si tramutano in interessi moratori nel momento in cui intervenga la mora (articolo 1224 comma 1, del Cc). In definitiva, gli interessi moratori sono correlati all'inadempimento del debitore che violi gli obblighi assunti e sono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell'ipotesi in cui, al di fuori del programma negoziale e quindi senza il consenso del creditore, mantenga la disponibilità della somma dovuta anche oltre il tempo definito nel contratto; mentre gli interessi corrispettivi sono correlati al costo del denaro mutuato ed hanno decorrenza immediata. (M.Fin.)
Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'articolo 644, comma 4, del Cp, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La circostanza che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. (M.Fin.)
Mutui - Contratto di mutuo - Dimostrazione - Consegna di assegni bancari o di somme - Insufficienza - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articoli 1813, 2697, 2727 e 2729)
La esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, la quale può avvenire per svariate ragioni, per cui allorquando, come nel caso in esame, l'accipiens, ammessa la ricezione della somma, contesti il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, l'attore è tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte territoriale, nel far discendere dalla consegna di assegni bancari la conclusione di un contratto di mutuo, nonostante la contestazione della odierna parte ricorrente, e conseguentemente il diritto della società alla restituzione delle somme corrisposte, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi). (M.Fin.)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Sanzioni e ricorsi - Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito - Periodo intercorso tra data di accertamento della violazione e data di notifica del primo atto interruttivo - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza. (Cpc, articolo 615; Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 208 e 209; Decreto legislativo 1° settembre 2011 n, 150, articolo 7)
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del Cpc, trattandosi di contestazione che ha a oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito). (M.Fin.)
CONTRATTO
L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti del Cc. Deriva da quanto precede, pertanto, che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, in quanto si è limitata, nella sostanza, a contestare l'esito del procedimento ermeneutico svolto dal giudice di merito, consistente nell'accertamento della volontà delle parti nel senso della pattuizione di un tasso di interesse ancorato al valore dell'Euribor a sei mesi, e non già la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio utilizzato ovvero dei presupposti per l'applicazione di altri criteri ermeneutici trascurati dal giudice). (M.Fin.)
La parte che deduca che l'interpretazione del contratto è avvenuta in violazione dei criteri interpretativi, non può limitarsi a richiamare le norme sui criteri interpretativi astratti che si assumono violati, dovendo indicare l'elemento semantico del contratto che, essendo oggettivamente incerto nel suo significato, rende non sufficiente, per la ricerca della volontà comune delle parti, l'utilizzo del cosiddetto criterio letterale e necessaria, invece, l'applicazione dei diversi criteri interpretativi invocati, da individuare nella specie nei canoni della comune intenzione delle parti e della buona fede. Al contrario la ricorrente non spiega affatto come, a fronte del testuale riferimento dell'articolo 5.3 del contratto di agenzia al divieto dell'attività di assumere incarichi e di trattare sia direttamente che anche indirettamente la conclusione di affari per conto di una o più imprese in concorrenza con il preponente riguardo alle attività ricomprese nel contratto di agenzia, possa ritenersi contrattualmente limitata l'ampiezza del divieto di concorrenza alle sole attività di assunzione di incarichi e di trattative per la conclusione di affari svolte personalmente dall'agente e non dai suoi subagenti. (M.Fin.)
Risoluzione - Per inadempimento - Inadempienze reciproche - Accertamento del giudice del merito - Insindacabilità in cassazione. (Cc, articoli 1453, 1455 e 1460)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente. (M.Fin.)
CONTRATTO DI AGENZIA
Contratto - Prova - Per iscritto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Documenti diversi dalla scrittura contrattuale - Ammissibilità - Fattispecie. (Costituzione, articolo 3; cc, articolo 1742)
In tema di contratto di agenzia è manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 1742 del Cc, nella parte in cui impone la forma scritta per la prova, prova dell'accordo negoziale che, tuttavia, è suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, il documento sul quale parte ricorrente fonda la sua prospettazione, è privo di capacità evocativa di intese contrattuali, provenendo dalla medesima parte che ne invoca la valenza). (M.Fin.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Cooperative edilizie - Rapporti cooperativa-socio - Autonomia - Conseguenze - Pagamento di somma a titolo di prenotazione - Rapporto di scambio. (Cc, articoli 1460, 2530 e 2536)
Il socio di una cooperativa edilizia, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti che, sebbene collegati, hanno causa giuridica autonoma: quello sociale, di carattere associativo (che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio) e quello bilaterale di scambio tra l'assegnazione dell'alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione, di natura sinallagmatica. Deriva da quanto precede, pertanto, che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio. Nelle cooperative edilizie, inoltre, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio sorge invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni queste ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita. (M.Fin.)
Pertinenze - Rapporto pertinenziale tra immobili - Accertamento - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articoli 817, 818, 819 e 1571)
L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni. (Nel caso che ci occupa, ha osservato la Suprema Corte, la Corte territoriale ha ritenuto che il frazionamento eseguito precedentemente alla vendita del lotto, dal quale deriva il mappale in contestazione, mal si concilierebbe con la volontà della stessa venditrice di inglobare la striscia di terra corrispondente al mappale in questione ai lotti compravenduti. A tanto la Corte aggiunge l'accertata assenza di contrasto - non superata da ulteriori, significativi elementi di valutazione - tra i dati catastali e il contenuto descrittivo del titolo di compravendita immobiliare. Infine, la Corte territoriale rileva, nella protezione rispetto alla strada, la funzione impressa dalla venditrice al mappale controverso. Si tratta di un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da adeguata e logica motivazione). (M.Fin.)
EQUA RIPARAZIONE
Diritto all'equa riparazione - Grado di merito - Sequenza procedimentale - Varie fasi - Conseguenze. (Decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1997 n. 30, articolo 14; Legge 24 marzo 2001 n. 89)
Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all'equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è connotata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un lasso di tempo determinato decorrente dalla definizione della fase di cognizione. Fa da contrappeso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poiché non è tempo del processo. La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall'espropriazione forzata oppure dal giudizio di ottemperanza, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio ex articolo 14 del decreto legge n. 669 del 1996 convertito in legge n. 30 del 1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, prima di dare impulso all'esecuzione. (M.Fin.)
ESECUZIONE CIVILE
Esecuzione forzata - Beni indivisi - Giudizio di divisione cd. endoesecutiva - Sospensione del processo esecutivo - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Provvedimento che conclude la fase cosiddetta dichiarativa del giudizio di divisione - Esclusione - Provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione - Sussistenza. (Cpc, articoli 295, 297, 601, 627, 785 e 789)
La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati (cosiddetta sospensione per divisione: articolo 601 del Cpc), costituisce una species del genus sospensione per pregiudizialità necessaria di cui all'articolo 295 del Cpc. In applicazione della disciplina generale sulla sospensione necessaria, pertanto, il processo sospeso a causa di una divisione endoesecutiva deve essere riassunto - non già entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice (come nel caso di sospensione dell'esecuzione per accordo tra le parti: articolo 624-bis del Cpc) e neppure entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione (come nel caso di sospensione per opposizione: art. 627 del Cpc), bensì - entro tre mesi (oppure sei mesi secondo la formulazione dell'articolo 297 del Cpc applicabile ratione temporis) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295. Al riguardo, peraltro, deve tenersi presente che la sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295 del Cpc, nell'ipotesi in cui si tratti di giudizio di divisione endoesecutiva, non è il provvedimento (sentenza ovvero ordinanza ex articolo 785 del Cpc) che conclude la fase cosiddetta dichiarativa del giudizio di divisione (fase diretta all'accertamento della comunione e del diritto potestativo di domandarne lo scioglimento), bensì il provvedimento (sentenza o ordinanza ex articolo 789, comma 3, del Cpc) con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione e vengono trasformate in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. (M.Fin.)
ESPROPRIAZIONI
Appropriazione appropriativa o acquisitiva - Appropriazione usurpativa - Differenze - Proposizione di azione di risarcimento del danno - In conseguenza di occupazione usurpativa - Accoglimento della domanda - Riqualificata dal giudice come relativa ad occupazione appropriativa - Ammissibilità - Fattispecie. (Cc, articoli 2043 e 2058; Cpc, articoli 112 e 345)
La occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della Pa secondo i principi di cui all'articolo 2043 del Cc. (Ha quindi errato, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d'appello a ritenere inammissibile la domanda e ciò salva - ovviamente- la verifica della sua fondatezza nel merito, che non compete a questa Corte). (M.Fin.)
FALLIMENTO
Concordato preventivo - Risoluzione ex articolo 186 della legge fallimentare - Condizioni - Valutazione dell'imputabilità dell'inadempimento - Esclusione. (Cc, articolo 1977; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 186; Decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 179, articolo 17)
Il concordato preventivo dev'essere risolto, a norma dell'articolo 186 della legge fallimentare qualora emerga che lo stesso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa (salvo il caso, nella specie neppure prospettato, in cui l'inadempimento abbia scarsa importanza), a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva. (M.Fin.)
Curatore - Attività - Nomina di consulente tecnico di parte - Coadiutore - Esclusione - Conseguenze - Compenso - Liquidazione - Criteri. (Cpc, articolo 201; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 32)
L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'articolo 32, comma 2, della legge fallimentare e s'inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura bensì, non diversamente dall'avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa. Il consulente di parte, in effetti, svolge, nell'ambito del processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita con la conseguenza che, da un lato, il suo espletamento è riconducibile al contratto d'opera professionale e, dall'altro, il relativo compenso dev'essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale. (M.Fin.)
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fallimentare (il cui onere grava pacificamente sul debitore), i bilanci degli ultimi tre esercizi, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. I bilanci degli ultimi tre esercizi, che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge fallimentare, sono, peraltro, quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2435 del Cc, sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può "motivatamente" non tenere conto dei bilanci prodotti. Anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati (e ancor più in un caso in cui non risulti depositato solo l'ultimo bilancio), peraltro, il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la corte d'appello non si è attenuta ai principi esposti, perché ha affermato che il cosiddetto bilancio di verifica relativo all'esercizio 2016 era inattendibile solo perché non era mai stato depositato presso il registro delle imprese, mentre avrebbe dovuto provvedere alla valutazione dei dati patrimoniali in esso esposti, onde stabilire se potessero ritenersi veritieri alla luce dei bilanci anteriori della società e dell'ulteriore documentazione prodotta dall'allora reclamante, e se dunque anche in base ad essi potesse ritenersi provata l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare). (M.Fin.)
Passivo fallimentare - Accertamento del passivo - Domande tardive - Domande ultratardive - Ammissibilità - Condizioni. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 101)
Il requisito di ammissibilità fissato dall'articolo 101, ultimo comma, della legge fallimentare onera l'istante di provare che il ritardo nel deposito della domanda ultratardiva sia dipeso da «causa a lui non imputabile» - requisito integrato da ogni fattore estraneo alla volontà della parte (usualmente ricondotto al caso fortuito e alla forza maggiore) che rappresenti un'impossibilità assoluta, e non già un'impossibilità relativa, né una mera difficoltà - fornendo la giustificazione tanto della causa esterna impeditiva della sua attivazione tempestiva o infrannuale (e dunque del ritardo intercorso rispetto alla presa di notizia aliunde del fallimento, o al superamento dell'impedimento), quanto della causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che ne abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo il soggetto interessato attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, oltre che delle specifiche esigenze di concentrazione e celerità dell'accertamento del passivo fallimentare. (M.Fin.)
Passivo fallimentare - Opposizione allo stato passivo - Credito del professionista - Eccezione di inadempimento del curatore - Onere probatorio - Distribuzione. (Cc, articolo 1460; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 93, 96 e 161)
Il curatore che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l'onere di allegare e provare l'esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l'incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento. (M.Fin.)
Passivo fallimentare - Passivo fallimentare in genere - Credito del professionista che in sede stragiudiziale abbia assistito la debitrice prima del fallimento - Prededuzione - Funzionale - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 111)
In materia di fallimento, il credito del professionista che in sede stragiudiziale abbia assistito la società debitrice prima della sentenza dichiarativa, gode della prededuzione cosiddetta funzionale prevista dall'articolo 111, comma 2, della legge fallimentare esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e siano, come tali, in forza di un giudizio ex ante (e cioè a prescindere dal risultato effettivamente conseguito), direttamente funzionali alla presentazione della relativa istanza e alla predisposizione della documentazione a tal fine necessaria ovvero alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa, sempre che la procedura concorsuale invocata sia stata poi effettivamente aperta. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, le prestazioni professionali stragiudiziali che l'opponente ha svolto, essendosi dichiaratamente tradotte in attività di consulenza e assistenza tributaria per conto della società poi fallita, pur se, in ipotesi, proficuamente svolte, e cioè tali da soddisfare in tutto o in parte l'interesse della stessa alla riduzione o alla rimozione del debito fiscale, non risultano, al contrario, funzionalmente e specificamente volte ad assicurare la conservazione dell'integrità del patrimonio della società committente al precipuo fine della sua più rapida e satisfattiva liquidazione da parte degli organi del concordato preventivo liquidatorio dalla stessa proposto né, del resto, la società committente risulta essere stata ammessa a tale procedura concorsuale). (M.Fin.)
DIRITTO D'AUTORE
Marchi e brevetti - Farmaci - Esenzione Bolar - Natura - Applicabilità al produttore del principio attivo destinato alla cessione a terzi genericisti - Condizioni. (Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, articolo 68)
In tema di limitazioni del diritto di brevetto e di interpretazione e applicazione dell'articolo 68, comma 1, lettera b), del codice di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, frutto del recepimento in Italia della direttiva 2001/83/Ce (articolo 10.6), poi modificata nella direttiva 2004/27/Ce, la ratio della cosiddetta «Bolar clause» o «esenzione Bolar», secondo cui sono consentite le attività di sperimentazione di un farmaco coperto da altrui brevetto, finalizzate all'ottenimento di una autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio del farmaco, che si intende operare dopo la scadenza del brevetto altrui, è quella di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici per non prolungare, di fatto, la durata della privativa, consentendo ai produttori genericisti di iniziare le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'Aic, pur in costanza del brevetto di riferimento, introducendo limiti al diritto di esclusiva; l'eccezione o esenzione Bolar può ritenersi applicabile anche all'attività di terzi che producono il principio attivo del farmaco brevettato, per finalità registrative non proprie ma di terzi genericisti, non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare sul mercato, alla scadenza dell'esclusiva del titolo brevettuale; tuttavia tale interpretazione estensiva della eccezione presuppone, perché possa affermarsi che la finalità Bolar connoti l'attività del produttore del principio attivo ab origine ed ex ante, oltre alla preventiva richiesta da parte del genericista, anche che tale finalità registrativa sia indicata a livello negoziale quale limite di utilizzo, come previsione dell'impegno all'uso del principio attivo secondo le finalità Bolar (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)
RICORSO IN CASSAZIONE
Il mancato esame delle risultanze della Ctu integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione a essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (M.Fin.)
Ricorso - Motivi - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - Onere del ricorrente - Contenuto. (Cpc, articoli 360 e 366)
Nel rispetto delle previsioni degli articoli 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, del Cpc, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Al riguardo, il fatto storico di cui al menzionato articolo è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del fatto processuale, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell'art. 4 dell'articolo 360 del Cpc. (M.Fin.)
In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 del Cpc è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (M.Fin.)
Ricorso - Ricorso straordinario per cassazione - Presupposti - Ordinanze ex articoli 648 e 649 del Cpc - Esclusione. (Costituzione, articolo 111; Cpc, 648 e 649)
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione può proporsi nei confronti non solo delle sentenze, ma anche dei provvedimenti emessi nelle forme dell'ordinanza o del decreto, contro i quali non sia previsto altro rimedio, sul presupposto, però, che tali provvedimenti abbiano i caratteri della decisorietà e della definitività. Caratteri che, tuttavia, non appartengono alle ordinanze ex articoli 648 e 649 del Cpc trattandosi di provvedimenti meramente temporanei e con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione, anche quando ne venga denunciata (come nel caso di specie) l'abnormità, oppure quando il giudice abbia provveduto esaminando il merito onde valutare la sussistenza del fumus. (M.Fin.)
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'articolo 390 del Cpc, fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'articolo 380-ter del Cpc. In caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. (Nella fattispecie in questa sede in scrutinio, ha osservato la Suprema Corte, la rinuncia è pervenuta dopo la camera di consiglio fissata con l'adunanza camerale, sicché il processo decisorio non ha potuto né può tenerne ultroneo conto, rimanendo estraneo al materiale processuale al conclusivo vaglio, il quale ultimo non può dipendere da una tale iniziativa processuale di parte successiva al momento in cui la sequenza procedimentale lo ha fissato). (M.Fin.)


