LAVORO E FORMAZIONE
LAVORO E FORMAZIONE
Contratto a termine illegittimamente stipulato - Disdetta - Applicabilità al rapporto dell’articolo 18 della legge 300/70 - Esclusione. (Legge 604/66, articolo 6; Legge 300/70, articolo 18)
Nell’ipotesi di scadenza di un contratto a termine illegittimamente stipulato, e di comunicazione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili né la norma di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, né quella di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ancorché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia egualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato; infatti, mentre la tutela prevista dall’articolo 18 citato attiene a una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone l’esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l’estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla.
La Corte ha stabilito che, al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, situazione, questa, che non è di per sé integrata dalla domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro; in base allo stesso principio si deve escludere anche il diritto del lavoratore a un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza, così come, dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, deriva che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente. (M.Pis.)
TRIBUTI
TRIBUTI
Riscossione - Cartella di pagamento per il recupero delle spese di giustizia penali - Indicazione della sentenza penale - Necessità - Indicazione delle modalità di liquidazione delle spese - Esclusione. (Cpc, articoli 615 e 617)
La cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia penali deve necessariamente contenere l’indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l’importo preteso a tale titolo, ma non deve necessariamente indicare le specifiche modalità di liquidazione di dette spese, oggetto di una legittima attività di “autoliquidazione”, in via amministrativa, da parte dell’ente creditore. Il debitore potrà, in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, contestare la suddetta “autoliquidazione” anche limitandosi ad affermare - purché lo faccia senza mettere in discussione il contenuto della decisione di condanna pronunciata dal giudice penale - che l’importo preteso sulla base della stessa è eccessivo, a sua volta senza dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività.
È stato altresì precisato che, qualora, per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall’ente creditore e/o dall’agente della riscossione attinente alle modalità dell’attività amministrativa di liquidazione, al giudice sia del tutto impossibile effettuare la indicata verifica in ordine alla corretta liquidazione delle spese del processo penale, non potrà che essere accolta l’opposizione; al contrario, laddove la relativa documentazione sia prodotta e il debitore opponente, ciò nonostante, non sia in grado di specificare le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale (oltre che fondato), l’opposizione sarà rigettata, come del resto avviene in tutti i casi in cui in sede esecutiva sia azionato un titolo (giudiziale stragiudiziale) che necessiti di una attività di ulteriore liquidazione in concreto: il creditore è certamente legittimato ad operare la (auto)liquidazione ai fini dell’intimazione del precetto, ma resta comunque suo onere, in tali casi, quale titolare della pretesa sostanziale, dimostrare la correttezza di detta (auto)liquidazione, ove essa sia contestata, fornendo ove occorra la necessaria documentazione a sostegno. (M.Pis.)
APPALTI
APPALTI
Difformità e vizi dell’opera - Inadempimento - Disposizioni speciali - Principi generali - Applicabilità - Conseguenze. (Cc, articoli 1453, 1455, 1460, 1667, 1668 e 1669)
In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli 1667, 1668, 1669 e seguenti del Cc integrano - senza escluderne l’applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell’appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l’opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche. Deriva da quanto precede, pertanto, che il committente, convenuto per il pagamento, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell’opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 1667 del Cc, anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta. (M.Fin.)
ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE
Contratto - Clausole - Limitative della responsabilità - Nozione - Assicurazione sulla vita - Clausola che esclude la copertura per la morte dovuta a determinate cause - Clausola che delimita l’oggetto del contratto - Sussistenza - Clausola di limitazione della responsabilità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità articolo 1341 del Cc. (Cc, articoli 1341, 1469-bis, e 1919; Decreto legislativo 6 settembre 2006 n. 206)
Nel contratto di assicurazione, sono da considerare ‹‹clausole limitative della responsabilità››, per gli effetti dell’articolo 1341 del Cc, quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, delimitano o descrivono o specificano il rischio garantito. Deriva da quanto precede, pertanto, «che in tema di assicurazione sulla vita la clausola che specifica che la polizza assicura l’evento morte, quale che ne sia la causa, eccezion fatta per tre ipotesi, ovvero che la morte sia conseguenza del dolo del contraente o del beneficiario, che l’assicurato abbia partecipato a delitti dolosi, che l’assicurato abbia partecipato a fatti di guerra», è intesa non a circoscrivere la responsabilità dell’assicuratore, ma a delimitare l’oggetto del contratto. L’evento del decesso dell’assicurato viene, in altri termini, assicurato con alcune eccezioni specifiche, nel senso che, in altri termini, è escluso dal novero dei rischi assicurati e, quindi, dall’oggetto del contratto l’evento morte dovuto a una delle tre cause sopra indicate: e, poiché queste sono preventivamente individuate, non necessitano, allora, di una approvazione specifica per iscritto da parte dell’assicurato, dovendosi escludere non solo la vessatorietà ex articolo 1341 del Cc, ma anche l’operatività della tutela ex articolo 1469-bis del Cc, applicabile ratione temporis auto riguardo alla data di conclusione del contratto de quo, in quanto l’inerenza all’oggetto del contratto della clausola che circoscrive il rischio morte assicurato impedisce di configurare, in pregiudizio del consumatore e se non altro per ciò solo, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. (M.Fin.)
CONDOMINIO
CONDOMINIO/1
Condominio - Innovazioni e modifiche - Innovazioni ex articolo 1120 del Cc - Modificazioni ex articolo 1102 del Cc - Differenze - Conseguenze. (Cc, articoli 1102, 1120 e 1139)
Le innovazioni di cui all’articolo 1120 del Cc si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’articolo 1102 del Cc, sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso articolo 1102 del Cc, per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, ma con quello del singolo condomino, essendo volte al suo solo perseguimento. In particolare, costituisce innovazione ex articolo 1120 del Cc, non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l’entità materiale del bene, operandone la trasformazione, o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli originari. Qualora la modificazione della cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell’ambito dell’articolo 1102 del Cc, che, sebbene dettato in materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia di condominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 1139 del Cc. (M.Fin.)
CONDOMINIO
CONDOMINIO/2
Condominio - Innovazioni e modifiche - Innovazioni vietate - In caso di intervento ex articolo 1102 del Cc - Accertamenti del giudice - Contenuto. (Cc, articoli 1102, 1120 e 1122)
L’articolo 1120, comma 2 del Cc, nel vietare le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico è astrattamente applicabile anche agli interventi effettuati con le finalità di cui all’articolo 1102 del Cc, dovendosi accertare, oltre alla compatibilità dell’intervento con i limiti derivanti dall’articolo 1102 del Cc, il rispetto dell’ultimo comma dell’articolo 1120 del Cc, alla luce del necessario coordinamento normativo che deve farsi tra l’articolo 1102, l’articolo 1120 e, ove si tratti di interventi sulle pari esclusive, con l’articolo 1122 del Cc. (M.Fin.)
CONTRATTO
CONTRATTO
Simulazione - Compravendita immobiliare - Prova per testi - Limitazioni - Simulazione assoluta, relativa - Differenze - Fattispecie. (Cc, articoli 2722, 2724 e 2725)
In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa, giacché, nel primo caso, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’articolo 2722 del Cc, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall’articolo 2725 del Cc, avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente articolo 2724 del Cc, mentre nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al n. 3 dell’articolo 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a far valere l’illiceità del negozio. (Ciò comporta, ha osservato la Suprema Corte, che l’argomentazione contenuta in sentenza, secondo la quale troverebbe applicazione l’articolo 2724, n. 1, del Cc, nonostante la qualificazione della fattispecie in termini di simulazione relativa e non assoluta, è solo per questo erronea). (M.Fin.)
FALLIMENTO
FALLIMENTO/1
Concordato preventivo - Domanda di concordato - Pronuncia di inammissibilità in rito e dichiarazione di fallimento - Reclamo - Accoglimento dell’impugnazione - Obbligo della Corte d’appello di rimettere la causa a Tribunale - Sussistenza. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 2 e 162)
La Corte d’appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda di concordato dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l’impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale per l’esame della stessa nel merito e non può prenderla direttamente in esame (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)
FALLIMENTO
FALLIMENTO/2
Effetti del fallimento - Cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto - Datio in solutum - Adempimento di un debito scaduto ai sensi dell’articolo 2901, comma 3, del Cc - Esclusione - Assoggettabilità a revocatoria ordinaria. (Cc, articoli 1260 e 2901; regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 66 e 67)
La datio in solutum (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione ed è quindi assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge fallimentare, sottraendosi all’inefficacia ai sensi dell’articolo 2901, comma 3, del Cc solo l’adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI
IMPUGNAZIONI/1
Appello - Appello in genere - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex articolo 346 del Cpc - Condizioni. (Cpc, articoli 329, 342, 345, 346 e 363)
In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345, comma 2, del Cpc (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’articolo 329, comma 2, del Cpc), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex articolo 345, comma 2, del Cpc. (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI
IMPUGNAZIONI/2
Impugnazioni civili in genere - Motivo di impugnazione - Enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea - Conseguenze - Omessa indicazione dei motivi - Nullità della impugnazione - Ricorso per cassazione. (Cpc, articoli 156, 342 e 366)
Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 Cpc. (M.Fin.)
OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI
Obbligazioni in solido - Transazione conclusa da uno degli obbligati - Estensione al terzo - Condizioni - Limiti. (Cc, articoli 1304 e 1372)
La transazione conclusa da uno degli obbligati in solido può estendersi ad altro coobbligato (che sia terzo rispetto al contratto), qualora abbia ad oggetto lo stesso debito del terzo, e quando non riguardi invece solo la quota o la parte di obbligazione di chi ha stipulato. Il titolo diverso non esclude la comunanza della obbligazione: essa è solidale anche se il danno è causato da azioni od omissioni diverse, purché abbiano concorso causalmente a determinare il danno. Può anche darsi che il contributo di ciascuno dei coobbligati sia qualificabile sotto diverse fattispecie (l’una di responsabilità contabile e l’altra civile), ma ciò che conta è che sia unico il contributo causale. Ciò che esclude invero la efficacia della transazione verso il terzo è solamente il fatto che essa sia stipulata solo per la parte di obbligazione di uno dei debitori. (M.Fin.)
POSSESSO
POSSESSO/1
Usucapione - Interruzione del possesso - Articolo 2943 del Cc - Applicabilità - Provenienza dell’atto interruttivo dal proprietario o da un suo rappresentante - Necessità. (Cc, articoli 1165 e 2943)
L’articolo 1165 del Cc nel prevedere che in materia di usucapione trovino applicazione, in quanto compatibili con la disciplina della materia, le disposizioni generali sulla prescrizione e quelle relative alle cause di sospensione, all’interruzione ed al computo dei termini, rinvia implicitamente anche all’articolo 2943 del Cc, che si intitola interruzione da parte del titolare e che attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione all’atto col quale il titolare del diritto inizi un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo, o esecutivo. In particolare, la domanda giudiziale per essere idonea a interrompere il possesso ad usucapionem, dev’essere oltre che diretta al recupero del possesso, validamente proposta sotto il profilo della tempestività, della legittimazione, della rappresentanza e ogni altro elemento necessario per un’efficace imploratio iudicis officii, e che l’atto interruttivo dell’usucapione oltre a dover rientrare fra quelli tassativamente previsti dalla legge, deve provenire dal titolare del diritto e non da un terzo estraneo al rapporto relativo, a meno che questi non agisca come rappresentante, o mandatario del titolare del diritto. (M.Fin.)
POSSESSO
POSSESSO/2
Usucapione - Interruzione del possesso - Beni di proprietà comune pro indiviso - Atti interruttivi del possesso ad usucapionem - Posti in essere da uno dei comproprietari - Efficacia nei confronti degli altri - Esclusione. (Cc, articoli 1165, 1310 e 2943)
Con riguardo ai beni di proprietà comune pro indiviso, deve escludersi che gli atti interruttivi del possesso ad usucapionem posti in essere da uno dei comproprietari pro indiviso estendano i loro effetti anche agli altri, non essendo ammissibile un possesso ad usucapionem esercitato in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene. Per i diritti reali, per i quali non vale la solidarietà, infatti, i comportamenti dei singoli compossessori o comproprietari giovano solo a coloro che li hanno posti in essere. (M.Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
PROCEDIMENTO CIVILE
Giudicato civile - Limiti oggettivi - Dedotto e deducibile - Preclusione alla proposizione della nuova domanda connessa - Limiti - Fondamento - Fattispecie. (Cc, articolo 2909; cpc, articoli 40 e 324)
Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell’identità delle personae. I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. La preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, essendo stato escluso, con efficacia di giudicato, il rapporto di identità tra le domande proposte nei due giudizi - e residuando la possibilità di individuare tra le stesse un mero rapporto di connessione - per un verso, la domanda risarcitoria, proposta per la prima volta nel giudizio in corso, non era interessata dal giudicato formatosi sulla domanda formulata e decisa nel giudizio precedente; per altro verso, la sua proposizione ex novo nel giudizio successivamente introdotto non era preclusa, sicché essa avrebbe dovuto essere esaminata nel merito). (M.Fin.)
PROVA CIVILE
PROVA CIVILE
Prova - Prova civile in genere - Fatti notori - Nozione - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Scienza privata del giudice - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articolo 115)
Si reputano notori quei fatti, spesso presupposti, conoscibili dalla generalità delle persone a cagione della loro diffusa ripercussione o eco sociale, anche attraverso i mezzi di diffusione (crisi finanziarie, fenomeni economici diffusi, catastrofi, fenomeni sociali rilevanti e altro). Al riguardo, il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO/1
Danno - Biologico e morale (non patrimoniale) - Liquidazione - Valore punto - Aumento, diminuzione - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articoli 2043, 2056 e 2059)
La liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all’aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell’età del danneggiato. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d’età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l’altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale. (Orbene, ha osservato la Suprema Corte, nel considerare il fatto che al danneggiato, ora ricorrente in cassazione, erano state mutate le mansioni lavorative, onde evitargli affaticamento ed usura sul lavoro, per cui non era configurabile la cosiddetta cenestesi lavorativa e non vi era specifica prova che il danno riportato venisse ad incidere sulla sfera funzionale e dinamico-relazionale, la corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi). (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO/2
Danno - Cagionato da cose in custodia - Incendio - Proprietario del fondo dal quale si sono propagate le fiamme - Responsabilità ex articolo 2051 del Cc - Contiguità del fondo danneggiato - Necessità - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articolo 2051)
Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’articolo 2051 del Cc, in caso di propagazione di incendio non occorre la indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato. (Nella specie le fiamme, prima di raggiungere il fondo danneggiato avevano attraversato il fondo di proprietà di un terzo). (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO/3
Danno - Cagionato da cose in custodia - Infiltrazioni provenienti dalla parti condominiali - Presunzione di colpa - Esclusione - Responsabilità oggettiva - Conseguenze - Esclusione della responsabilità - Caso fortuito - Accertamento. (Cc, articoli 1117 e 2051)
Nella responsabilità per le infiltrazioni nella proprietà esclusiva provenienti dalle parti condominiali non viene in considerazione una condotta illecita, commissiva o omissiva, imputabile al condominio. Il condominio è custode dei beni e dei servizi comuni ed è quindi obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché non sia recato pregiudizio a terzi, sicché risponde ex articolo 2051 del Cc dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. La fattispecie di cui all’articolo 2051 del Cc individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, la cui prova compete al custode. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE/1
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Credito - Nozione lata - Conseguenze. (Cc, articoli 2043, 2821 e 2901)
L’articolo 2901 del Cc ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE/2
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Credito litigioso - Sufficienza. (Cc, articoli 2740 e 2901)
Anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita l’esperimento sia dell’azione revocatoria sia dell’azione di simulazione. Non è necessario, infatti, essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile per proporre l’azione revocatoria ordinaria, essendo sufficiente una mera ragione creditoria, anche una aspettativa. (M.Fin.)
RICORSO
RICORSO/1
Ricorso in Cassazione - Doppia conforme - Motivi di ricorso - Onere del ricorrente - Contenuto. (Cpc. articoli 348-ter e 360; decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 54)
Nella ipotesi di cosiddetta «doppia conforme», prevista dall’articolo 348-ter, comma 5, Cpc (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, Cpc (nel testo riformulato dall’articolo 54, comma 3, del Dl n. 83 citato ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. (M.Fin.)
RICORSO
RICORSO/2
Ricorso in Cassazione - Motivi - Decisione di tipo processuale - Vizio di motivazione - Inammissibilità. (Cpc, articolo 360)
Qualsiasi vizio di motivazione della sentenza, pur nei limitati casi in cui esso è ancora prospettabile in sede di legittimità, può essere invocato con riferimento alla motivazione sugli accertamenti di fatto, ma non con riferimento alle decisioni a contenuto processuale, quale è lo stabilire se una eccezione sia formulata in modo generico o specifico. D’una decisione di tipo processuale, infatti (quale è, per l’appunto, lo stabilire se una eccezione sia stata formulata in modo generico o specifico), tutto quel che deve stabilirsi è se essa sia conforme o meno alle regole del codice di rito, ma non se sia motivata. Proporre un motivo di ricorso per cassazione per sostenere che una decisione di tipo processuale sia viziata perché immotivata significa proporre una censura inammissibile. (M.Fin.)
RICORSO
RICORSO/3
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione di legge - Violazione degli articoli 115 e 116 del Cpc - Condizioni - Limiti. (Cpc, articoli 115, 116 e 360)
In materia di ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 Cpc può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. Sempre in tema di ricorso per cassazione, inoltre, la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 del Cpc è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (M.Fin.)
RICORSO
RICORSO/4
Ricorso in Cassazione - Poteri della cassazione - Condivisione della ricostruzione dei fatti compiuta dalla decisione impugnata - Rilettura degli elementi di fatto - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articolo 360)
Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. (M.Fin.)
RICORSO
RICORSO/5
Ricorso in Cassazione - Principio di consumazione della impugnazione - Conseguenze - Successivo ricorso incidentale - Esclusione. (Cpc, articoli 325, 327, 366, 370 e 371)
Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall’articolo 366 del Cpc. Ne consegue che in virtù del principio della consumazione del diritto d’impugnazione, la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorché intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione. (M.Fin.)
SANITÀ E BIOETICA
SANITÀ E BIOETICA
Responsabilità e risarcimento in genere - Responsabilità sanitaria - Attività svolta dal medico - Responsabilità della struttura - Diverso titpo di responsabilità - Esclusione. (Cc, articoli 1218, 1228 e 2236)
Nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest’ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex articolo 1218 Cc) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex articolo 1228 Cc); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile ex articolo 1218 Cc, della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l’inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità. (M.Fin.)
Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7074 - Pres. Travaglino; Rel. Spaziani
SENTENZA CIVILE
SENTENZA CIVILE
Motivazione - Poteri del giudice - Fatti avventizi - Utilizzazione d’ufficio da parte del giudice - Condizioni - Limiti. (Cpc, articoli 112, 115, 116 e 132)
I cosiddetti fatti avventizi, ovvero i fatti emergenti dai documenti ritualmente acquisiti al processo ma non scientemente invocati dalla parte per sostenere una domanda o un’eccezione, in rapporto ad un determinato effetto giuridico, per poter essere utilizzati dal giudice d’ufficio devono essere oggetto di discussione tra le parti. Il rigore di tale impostazione non è indice di una concezione formalistica del processo, ma è funzionale alla tutela del contraddittorio e alla salvaguardia del diritto di difesa delle parti: il nostro ordinamento processuale è caratterizzato dall’iniziativa delle parti e dall’obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle loro domande, sicché non può trarsi dai documenti comunque prodotti in giudizio determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata. (M.Fin.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO/1
Assegno di mantenimento - Accertamento del tenore di vita della famiglia - Richiesta di indagini della polizia giudiziaria - Rigetto della istanza e della domanda di assegno - Esclusione. (Costituzione, articoli 29 e 30; cc, articoli 156 e 337-ter; legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e dell’accertamento delle condizioni economiche della famiglia, se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate. Tale soluzione interpretativa risponde alla ratio dell’articolo 5, comma 9, legge 898 del 1970 (pur rilevante in materia di separazione personale dei coniugi, per l’unicità del concetto di crisi coniugale) che attribuisce al giudice il potere ufficioso di disporre accertamenti patrimoniali, al fine di far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalle parti, quando, in ragione del loro occultamento, l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova renderebbe estremante difficoltosa, se non impossibile, la loro rivelazione. (M.Fin.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO/2
Assegno di mantenimento - Presupposti - Accertamento - Redditi occultati al fisco - Irrilevanza - Accertamenti tramite la polizia tributaria - Condizioni. (Costituzione, articoli 29 e 30; Cc, articoli 156 e 337-ter)
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Al riguardo esiste un limite alla discrezionalità del giudice negli accertamenti reddituali dei coniugi in crisi familiare. Tale limite è rappresentato dal fatto che il giudicante, pur potendosi avvalere delle indagini della polizia tributaria, non può rigettare le richieste delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte loro, degli assunti sui quali le richieste si basano, avendo in tal caso l’obbligo di disporre tali accertamenti. (M.Fin.)
SPESE DI GIUDIZIO
SPESE DI GIUDIZIO/1
Distrazione delle spese - Omissione - Rimedi - Correzione di errore materiale - In caso di sentenza della Cassazione. (Cpc, articoli 93, 287, 288 e 391-bis)
Il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, deve essere individuato, in assenza di una esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli articoli 287 e 288 del Cpc, ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 391-bis del Cpc. (M.Fin.)
SPESE DI GIUDIZIO
SPESE DI GIUDIZIO/2
Responsabilità aggravata - Pronunzia del giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Denunzia in cassazione che il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese - Inammissibilità. (Cpc, articoli 91, 92 e 96)
La decisione di condannare il soccombente per responsabilità aggravata ai sensi del comma 3 dell’articolo 96 del Cpc è insindacabile in sede di legittimità se (come nella specie), motivata dando conto di ragioni di abusività nell’insistere in tesi difensive risolventesi in affermazioni apodittiche e in allegazioni fattuali smentite dagli accertamenti istruttori. Contemporaneamente, la deduzione per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese, avrebbe dovuto essere veicolata in appello e non può essere veicolata come motivo di censura della sentenza d’appello per farne discendere l’erronea conferma da parte della Corte di Appello della pronuncia di primo grado di applicazione del terzo comma dell’articolo 96 Cpc. (M.Fin.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
SUCCESSIONI E DONAZIONI/1
Eredità e divisione - Divisione - Procedimento di divisione - Formale osservanza delle disposizioni ex articolo 789 del Cpc - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Progetto di divisione del giudice istruttore - Adesione implicita del giudice istruttore al progetto depositato in cancelleria dal Ctu - Ammissibilità - Conseguenze - Fissazione dell’udienza di discussione del progetto di divisione - Necessità - Esclusione. (Cpc, articolo 789; disposizioni attuazione cpc, articolo 195)
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 789 del Cpc - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal Ctu, così come non è necessaria la fissazione dell’apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni e sollecitando, per quanto concerne la posizione di tre dei comunisti, l’assegnazione di una quota personale, in luogo di assegnazioni congiunte), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria. (M.Fin.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
SUCCESSIONI E DONAZIONI/2
Eredità e divisione - Donazioni dissimulate - Legittimario che tuteli la quota di riserva - Prova - Limiti ex articoli 2721 e 2729 del Cc - Esclusione. (Cc, articoli 553, 737, 1415, 1417, 2721 e 2729)
Nel giudizio di divisione, qualora la parte spenda la propria qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva spettantele la stessa, in quanto terzo, rispetto al contratto dissimulato posto in essere dal de cuius, è ammesso a provare, per testimoni e presunzioni, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius, senza soggiacere ai limiti fissati agli articoli 271 e 2729 del Cc, a condizione che la relativa situazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riservata tramite la riunione fittizia, senza che sia necessario anche l’esercizio della azione di riduzione, essendo sufficiente che l’accertamento della simulazione sia preordinato alla inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e alla determinazione, così, dell’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l’articolo 553 del Cc. (M.Fin.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
SUCCESSIONI E DONAZIONI/3
Legato - Attribuzioni a titolo di legato o di erede - Condizioni - Accertamento. (Cc, articoli 588 e 1362)
La distinzione tra erede e legatario va individuata attraverso l’utilizzo delle comuni regole ermeneutiche. In particolare può ravvisarsi l’istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato, tenendo conto che l’assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni. Peraltro, mentre in base al primo comma dell’articolo 588 del Cc l’istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell’atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un’istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l’universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell’eventualità che parte dell’asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell’interpretazione desunta dal contenuto dell’atto, viene introdotto quello soggettivo dell’interpretazione ricavata dall’intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell’articolo 588 del Cc, anche l’assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto. (M.Fin.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
SUCCESSIONI E DONAZIONI/4
Legato - In sostituzione di legittima - Condizioni - Volontà inequivoca del testatore - Necessità - Legato in conto di legittima. (Cc, articoli 551 e 588)
Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un’opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione, senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell’atto stesso. Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch’esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all’interpretazione delle disposizioni di ultima volontà. (M.Fin.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
SUCCESSIONI E DONAZIONI/5
Testamento - Disposizioni generali - Interpretazione - Significato pratico e concreto delle espressioni usate - Rilevanza - Conseguenze. (Cc, articoli 587 e 1362)
Nella interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’articolo 1362 del Cc, applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento. (M.Fin.)


