CONDOMINIO
Spese condominiali - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti - Criteri di cui all'articolo 1125 del Cc - Applicabilità nel caso di mancata responsabilità dei condomini - Ammissibilità. (Cc, articoli 1123, 1125, 1135 e 1137)
IL PRINCIPIO
La ripartizione delle spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell'articolo 1125 del codice civile, riguarda, peraltro, la sola ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini o alla gestione condominiale trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati.
LA NOTAQualora si debba procedere alla riparazione del locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino, che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale, le spese relative alla manutenzione della parte della struttura identificantesi con il pavimento del piano superiore sono pertanto a carico del proprietario esclusivo di esso e sono sottratte alle attribuzioni dell'assemblea. Le spese per la manutenzione e la ricostruzione del solaio che separa i locali terranei dai vani scantinati, comprensivo di tutte le strutture che hanno una funzione divisoria, di sostegno e di copertura (ma non anche delle spese per pilastri e travi portanti, per le quali trova applicazione il criterio generale stabilito al primo comma dell'articolo 1123 del codice civile: Cassazione, sentenza n. 3470/08), competono per la metà al proprietario esclusivo del locale sovrastante e per la restante metà a carico dei condomini, provvedendo l'assemblea a ripartire le stesse, come quelle inerenti all'intonaco, alla tinta e alla decorazione del soffitto, a norma dell'articolo 1123 del Cc, in mancanza di diversa convenzione. (M.Pis.)
CONTRATTO
Contratto a esecuzione continuata - Risoluzione per recesso unilaterale di una parte - Ammissibilità di una successiva sentenza di risoluzione per inadempimento anteriore - Sussiste. (Cc, articoli 1373, 1456 e 1460)
IL PRINCIPIO
La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.
LA NOTALa clausola risolutiva espressa può essere fatta valere tanto in via di azione, quanto di eccezione: nel primo caso, ove accerti la ricorrenza delle condizioni richieste, il giudice è tenuto a pronunciare la risoluzione; nel secondo deve, invece, limitarsi a rigettare la domanda in relazione alla quale l'eccezione risulta proposta (Cassazione, sentenza n. 167/05); analogamente, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere della clausola (ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 1456, comma 2, del Cc) non dev'essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, ma può manifestarsi per la prima volta anche nel corso del giudizio o nell'atto introduttivo di quest'ultimo, anche se nullo (Cassazione, sentenza n. 5436/95, Cassazione, sentenza n. 9275/05). Nella sentenza n. 7178/02 la Corte ha ribadito che la risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di un'espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale. (M.Pis.)
ARBITRATO
Lodo - Impugnazione relativa alla natura dell'arbitrato - Non sollevate in precedenza - Conseguenza. (Cpc, articoli 817 e 829)
È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex articolo 817 del Cpc. (M.Pis.)
AVVOCATO
Compenso - Giudizio definito con transazione a opera del professionista - Determinazione delle spettanze. (Cpc, articolo 702-bis; Dm 55/14, articoli 4, 5 e 6)
Secondo quanto dispone l'articolo 4 del Dm n. 55/2014, quando il giudizio venga definito con una transazione e il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell'accordo, all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto. Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria. (M.Pis.)
Ordine professionale - Cancellazione volontaria dell'avvocato in giudizio personalmente - Interruzione del giudizio - Esclusione. (Cpc, articoli 86, 291 e 301)
La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati, ottenuta dalla parte che, munita della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, sta in giudizio personalmente, non comporta una causa di interruzione del giudizio. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Parti comuni - Rivendicazione da parte di un condomino dell'appartenenza esclusiva di un bene - Prova della proprietà - Necessità. (Cc, articoli 1117, 2697 e 2729)
Quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'articolo 1117 del codice civile, poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene. (M.Pis.)
Spese condominiali - Domanda monitoria nei confronti del condomino moroso - Produzione della delibera assembleare - Effetti. (Cc, articoli 1137 e 1335)
La produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è comunque idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex articolo 1137 del Cc, né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex articolo 1335 del Cc, che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, e neppure obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo. (M.Pis.)
Spese condominiali - Riscaldamento centralizzato - Adozione di sistemi di contabilizzazione del calore - Ripartizione della spesa in misura millesimale - Illegittimità. (Cc, articoli 1118 e 1123)
Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri - sia pure solamente parziale - alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, considerandosi, perciò, che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartirle in base all'uso. (M.Pis.)
Supercondominio - Necessità di approvazioni assembleari - Esclusione - Sufficiente la comunione di taluni impianti - Sussiste. ( Cc, articoli 934, 1117, 1138, 1372, 1376, 2643, 2644 e 2645)
Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, anche il cosiddetto supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati. (M.Pis.)
CONTRATTO
Apertura di credito bancario - Necessità dell'indicazione in contratto della somma messa a disposizione - Sussiste. (Legge 154/92, articolo 3; Cc, articoli 1346, 1418 e 2033)
Il contratto di apertura di credito in conto corrente, in senso proprio (non già, quindi, una qualsiasi generica forma di affidamento bancario), deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente dalla banca. La messa a disposizione di tale somma, infatti, costituisce oggetto di una specifica obbligazione della banca, e dunque del contratto, che altrimenti sarebbe nullo per indeterminatezza ai sensi degli articoli 1418, comma secondo, e 1346 del codice civile. In ogni caso, l'indicazione dell'entità del fido è necessaria al fine di qualificare la rimessa del correntista come non già solutoria, bensì meramente ripristinatoria della provvista (e dunque non interessata dalla prescrizione dell'azione di ripetizione della stessa quale pagamento indebito), dato che l'esigenza di ripristinare la provvista si pone, appunto, perché quest'ultima è limitata. (M.Pis.)
Conto corrente - Addebiti illegittimi da parte della banca - Onere della prova a carico del correntista. (Cc, articoli 1284, 1327, 1339 e 2697; Tub, articoli 117 e 161)
La domanda del correntista proposta prima della chiusura del conto, e diretta all'ottenimento di una condanna della banca al pagamento del saldo intermedio rideterminato per effetto dello storno di addebiti illegittimi operati nel corso del rapporto, non può essere accolta ove il correntista stesso non alleghi e inoltre dimostri, in caso di contestazione, l'attualità di quel saldo al momento in cui la causa è posta in decisione. (M.Pis.)
Nullità - Violenza morale - Minaccia di far valere un diritto - Rilevanza nel caso di conseguimento di un vantaggio ingiusto - Sussiste. (Cc, articoli 1438, 1998, 2043, 2697 e 2727)
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri delle violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'articolo 1438 del codice civile, soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (M.Pis.)
CONTRATTO DI DEPOSITO
Contratto di ormeggio - Deposito di cosa altrui - Mancato ritiro del natante scaduto il contratto - Conseguenze. (Cc, articoli 1773, 2756 e 2797)
Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto in virtù del quale l'ormeggiatore, avvalendosi d'una clausola del contratto di ormeggio, tiri in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affidi ad un terzo che ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia". Il depositario cui non sia stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa sia di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito sia stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario. (M.Pis.)
DONAZIONE
Donazione indiretta di immobile - Nel caso di pagamento di parte del prezzo del bene - Esclusione. (Cc, articoli 606, 1418, 1421, 2697, 2721 e 2725)
La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Edilizia e urbanistica in genere - Area edificabile - Classificazione in base agli strumenti urbanistici - Sussiste. (Legge 2359/1865, articolo 39)
Un'area va ritenuta edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non anche quando la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità e altro), che comporta un vincolo di destinazione preclusivo ai privati di tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Effetti del fallimento - Contratto di locazione scaduto prima dell'apertura della procedura - Detenzione del bene da parte del curatore - Effetti. (Cc, articoli 1591 e 2697)
Quando il contratto di locazione è venuto meno prima ancora dell'apertura della procedura concorsuale, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela, carente di titolo giuridico, è fonte di responsabilità aquiliana ancorché il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa dell'organo di gestione della procedura, ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa: con la conseguenza che il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l'obbligazione risarcitoria risulta a carico del fallimento ai sensi dell'articolo 111 n. 1 della legge fallimentare. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancato esame della Ctu - Ammissibilità ex articolo 360 comma 1 n. 5 del Cpc - Sussiste. (Cc, articolo 1815; Cpc, articolo 360)
Il mancato esame delle risultanze della Ctu integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, e il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Specificità dei motivi - Indicazione delle norme di legge violate - Necessità. (Cpc, articoli 360 e 366)
In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'articolo 366, comma 1, n. 4), del Cpc, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n. 3), del Cpc, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Valutazione delle prove - Esclusione. (Cpc, articolo 116)
Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità quale apprezzamento non prudente della prova, sotto il profilo della violazione dell'articolo 116 del Cpc, perché l'esercizio del potere non deve uniformarsi a un parametro astratto e generale di prudente apprezzamento ma è piuttosto estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa (secondo il «suo» prudente apprezzamento, prevede la norma), a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti della causa, salvo il limite che la legge disponga altrimenti. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Sospensione del rapporto di lavoro - Presupposti - In caso di recesso con preavviso da parte del lavoratore - Illegittimità. (Cc, articolo 2119)
Il nostro sistema giuridico contempla la sospensione del rapporto di lavoro sotto una duplice veste: la sospensione cd. cautelare, quale misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi inerenti al rapporto, e la sospensione cd. disciplinare, costituente essa stessa sanzione disciplinare applicabile a fronte di un accertato inadempimento del lavoratore. In entrambi i casi, la legittimità della sospensione unilaterale del rapporto lavorativo è correlata all'esistenza, accertata o solo contestata, di un inadempimento del lavoratore ai propri obblighi, mentre del tutto illegittima è la sospensione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla durata della sospensione stessa, a fronte dell'esercizio di un diritto del lavoratore, quale il diritto di recesso con preavviso. (M.Pis.)
MUTUO
Domanda di restituzione di somme date a mutuo - Prova della consegna della somma e del titolo - Onere a carico dell'attore - Sussiste. (Cc, articolo 2697)
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2697 del codice civile, gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - Numero degli atti in corrispondenza del numero dei destinatari - Persona fisica in giudizio in proprio e nella qualità - Unicità della copia - Sufficienza. (Cpc, articoli 115, 139, 170, 324, 325 e 702 bis)
L'obbligo di notificare gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (eventualmente, come nella specie, una società a responsabilità limitata), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa l'unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Cessione del credito - Pignorabilità dei compensi dovuti dai clienti al professionista - Ammissibilità. (Cpc, articoli 547, e 548; Cc, articolo 1362)
È solo la cessione del credito, e non la mera delega all'incasso, che priva il creditore di tale sua qualità. Pertanto, il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale. (M.Pis.)
OPERE PUBBLICHE
Appalto - Riserva - Necessità di un contratto valido - Sussiste. (Cc, articoli 1218, 1223, 1362, 1375, 1453, 1458, 1460 e 2969)
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo a una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli articoli 1453 e 1458 del Cc. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Interruzione del processo - Morte della parte - Riassunzione da parte del figlio del de cuius - Accettazione tacita dell'eredità - Sussiste. (Cpc, articolo 110; Cc, articoli 474, 476 e 1394)
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione. (M.Pis.)
Procedimenti sommari di cognizione - Appello - Produzione di nuovi documenti - Presupposti. (Cpc, articoli 112, 115, 132 e 702 quater)
Nel procedimento sommario di cognizione, in appello sono ammessi nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 702-quater del Cpc, quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento di primo grado per causa ad essa non imputabile. In alternativa alla valutazione di indispensabilità, l'articolo 702-quater del Cpc consente l'ammissione di nuovi documenti che la parte non abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ai sensi dell'articolo 702 quater del Cpc, sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la decisione, quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado. (M.Pis.)
Procura alle liti - Rilasciata all'estero ma utilizzata in un giudizio in Italia - Validità della stessa - Forma. (Legge 218/95, articolo 12)
Per il disposto dell'articolo 12 della legge n. 218 del 1995, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (M.Pis.)
Termini - Decadenza dall'impugnazione - Calcolo - Criterio ex nominatione dierum. (Cpc, articoli 155 e 327)
Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex articolo 327 del Cpc, si osserva, a norma degli articoli 155, comma 2, del Cpc e 2963, comma 4, del Cc, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Il termine scade, pertanto, nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (M.Pis.)
Udienza - Mancata partecipazione del difensore all'udienza di precisazione delle conclusioni - Conseguenze. (Cpc, articoli 189 e 347)
Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate. (M.Pis.)
PROFESSIONISTI
Direttore dei lavori nel contratto di appalto - Obbligazione di vigilanza - Corresponsabilità con l'appaltatore per i vizi dell'opera - Esclusione - Limiti. (Cc, articoli 1667 e 1669)
Il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Giuramento decisorio - Effetti limitati alle parti del giudizio - Sussiste. (Cc, articolo 2730)
Col ricorso al giuramento decisorio può essere decisa unicamente la causa tra la parte che abbia deferito il giuramento e la parte alla quale esso sia stato deferito e non anche la causa tra quest'ultima ed un'altra parte, che non abbia deferito giuramento decisorio. (M.Pis.)
Prova testimoniale - Eccezione di incapacità a testimoniare - Da eccepire dopo l'escussione del teste o nella prima udienza successiva - Mancanza - Effetti. (Cpc, articoli 116, 157, 246 e 254)
Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Sufficiente una ragione di credito anche eventuale - Sussiste. (Cc, articolo 2901)
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Fusione e scissione - Notifica dell'istanza di fallimento - Alla società incorporata - Intervento in giudizio prefallimentare della società incorporante - Ammissibilità. (Cc, articoli 2501, 2504; Legge fallimentare, articoli 10 e 15)
Nell'ipotesi di operazione straordinaria di fusione ex articolo 2504 e seguenti del Codice civile, che estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la prima, per il caso di insolvenza di questa trova applicazione la disciplina speciale di cui all'articolo 10 della legge fallimentare, che consente il fallimento della società incorporata entro i limiti temporali ivi previsti; ne consegue che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex articolo 15 della legge fallimentare, il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata, in persona del suo legale rappresentante, società che, pur se estinta ed invece solo ai fini dell'eventuale dichiarazione di fallimento, conserva la propria identità, non essendo peraltro precluso alla società incorporante l'intervento nel giudizio prefallimentare e comunque la proposizione di reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza di fallimento dell'incorporata medesima. (M.Pis.)
Società cooperative - Cooperative edilizie - Controversia sulle contribuzioni poste a carico del socio - Incidenza sul rapporto associativo o sul contratto di scambio - Effetti. (Cc, articoli 2377, 2379, 2388, 2438, 2524 e 2621)
Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno, di carattere associativo, che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. In caso di controversia quanto alla legittimità di contribuzioni poste dalla società a carico del socio nelle cooperative edilizie, in cui l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, occorre pertanto verificare se gli apporti richiesti al socio incidano sul rapporto di scambio, traducendosi in oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo della vendita, nel qual caso si è in presenza di atti della società inidonei ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio e perciò privi di effetti nei confronti del socio, o sul rapporto associativo, da cui discende l'obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione previsti dallo statuto. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa - Possibilità per il professionista di richiedere al cliente l'intera somma dovuta per le competenze - Ammissibilità. (Cpc, articoli 91, 92 e 93; Cc, articolo 2956)
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa (articolo 93 del Cpc), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello intercorrente tra parte patrocinata risultata vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente per ottenere non solo la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice e che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione. (M.Pis.)
VENDITA
Prezzo - Destinato a non essere pagato - Inesistenza del corrispettivo - Conseguenze - Nullità. (Cc, articoli 1418, 1425, 1442 e 1470)
Il prezzo della compravendita deve ritenersi inesistente, con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale (ex articoli 1418 e 1470 del Cc), allorché esso sia programmaticamente destinato, nella comune intenzione delle parti, a non essere pagato. Tale programmatica esclusione del pagamento deve emergere dal testo negoziale (ossia dalla comune intenzione delle parti come estrinsecata nel contratto), affinché possa ingenerarne l'invalidità per mancanza dell'elemento essenziale del prezzo, e non già da elementi esterni o postumi, ipoteticamente incidenti sui diversi istituti della simulazione, della remissione del debito o semplicemente dell'inadempimento. (M.Pis.)


