LOCAZIONI
Locazione ad uso non abitativo - Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Immobile staggito - Legittimazione sostanziale - Mancanza - Conseguenze. (Legge n. 392/78, articoli 29, 31 e 79)
Gli atti di gestione del rapporto locativo a. uso diverso - quali devono considerarsi sia la registrazione tardiva del contratto, sia il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex articolo 29 della legge n. 392 del 1978 - posti in essere, nella pendenza della procedura esecutiva, dal debitore esecutato non nella qualità di custode o senza previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore e tali rimangono anche qualora la procedura esecutiva si estingua, per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile, anteriormente alla prima scadenza del rapporto.
Il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore; con la conseguenza che, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario locatore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile (Cassazione 21 giugno 2011, n. 13587). Dopo il pignoramento, pur permanendo l'identità del soggetto, muta il titolo del possesso da parte del proprietario-locatore e debitore, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere ex articolo 559 codice di procedura civile di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso solo in qualità di organo ausiliario del giudice dell'esecuzione. Se l'immobile è produttivo di rendite, compito precipuo del custode è quello di raccoglierle e conservarle per i creditori (articolo 2912 del Cc), garantendo, al contempo, la gestione dell'immobile, nell'interesse dei terzi occupanti. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Termini processuali - Comunicazione alle parti della trattazione scritta e del deposito telematico delle note - Natura ordinatoria - Conseguenze. (Cpc, articoli 181 e 309; Dl 137/20, articolo 23)
I termini previsti per la comunicazione alle parti della trattazione scritta nonché per il deposito telematico di note scritte, debbono ritenersi ordinatori in mancanza di precisa indicazione legislativa di perentorietà o di decadenza dalla relativa facoltà. Milita in tale direzione il tenore lessicale della disposizione normativa che dimostra come il legislatore ha chiaramente distinto le conseguenze derivanti dal tardivo deposito delle note scritte rispetto al mancato deposito di dette note, avendo ricollegato espressamente solo a quest'ultima evenienza ("se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte") l'applicazione delle regole dettate dagli articoli 181 e 309 del Cpc. Questa interpretazione è coerente con la ratio legis della "sostituzione" dell'udienza tramite trattazione scritta in quanto una volta depositate, seppur tardivamente, le note deve considerarsi inverata la presenza in udienza della parte, che non potrà, pertanto, essere ritenuta assente; diversa valutazione il giudice potrà, eventualmente, effettuare circa il contenuto delle note depositate tardivamente.
Secondo la Corte, quando il medesimo legislatore dell'emergenza Covid-19 ha inteso ottenere un effetto di tipo decadenziale lo ha previsto espressamente: si veda l'articolo 23, comma 8-bis, del Dl 137 del 2020, che, regolando il giudizio di legittimità e prevedendo la sostituzione delle pubbliche udienze con udienze tenute in camera di consiglio, senza la partecipazione né del Procuratore generale né delle parti, ha previsto che le parti debbano chiedere "entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza" la discussione orale. Deve, pertanto, tenersi distinti il deposito tardivo delle note scritte (ossia in un termine inferiore ai cinque giorni prima dell'udienza) dal mancato deposito delle note scritte e ricollegarsi solamente a questa ultima evenienza l'applicazione della disciplina dettata dal codice di rito in materia di mancata comparizione in udienza (articoli 181 e 309 del Cpc). (M.Pis.)
APPALTI
Difformità e vizi dell'opera - Denuncia - Termine - Decorrenza - Fattispecie. (Cc, articoli 1665 e 1667)
In tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore. Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera. In questo modo il committente evita che l'opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell'articolo 1665 comma 4 del Cc, con la conseguente esclusione della garanzia secondo l'espressa previsione dell'articolo 1667 comma 1 del Cc. (Nella fattispecie, ha osservato la Suprema Corte, eseguendo l'accertamento in fatto a essa spettante e che rimane esterno al sindacato di legittimità, la Corte d'appello ha accertato che la consegna dell'intera opera, e non solo di una parte come sostengono i ricorrenti, era avvenuta - senza che risultasse la formulazione di riserve - prima del 17 novembre 2005, data di presentazione della domanda per l'agibilità. Quindi la pronuncia si sottrae alle critiche dei ricorrenti, laddove da quella data la Corte d'appello ha fatto decorrere il termine per la denuncia dei vizi, non avendo i committenti - sui quali incombeva l'onere di dimostrare la denuncia e la sua tempestività - dimostrato che si trattasse di vizi occulti, per i quali termine decorresse da un momento successivo nel quale i vizi fossero stati scoperti. Al contrario, i ricorrenti sostengono che, essendo i vizi palesi e non essendo stata l'opera accettata, non vi fosse necessità della denuncia ai fini della garanzia). (M.Fin.)
Difformità e vizi dell'opera - Inadempimento - Responsabilità dell'appaltatore ex articoli 1453 e 1455 del Cc - Esclusione ex articoli 1667 e 1668 - Esclusione. (Cc, articoli 1453, 1455, 1667 e 1668)
La comune responsabilità dell'appaltatore ex articoli 1453 e 1455 Cc non è esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 del Cc, né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli articoli 1453 e 1455 del Cc, perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla; quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera. (M.Fin.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza per territorio - Tutela del detenuto interdetto perché definitivamente condannato all'ergastolo - Apertura - Giudice competente - Individuazione. (Cc, articoli 343, 346 e 424; Cpc, articolo 5 Cp, articoli 32 e 662)
La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex articolo 5 del Cpc - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta. Risulta infatti in tal caso inapplicabile il criterio del domicilio, che presuppone il concorso dell'elemento soggettivo del volontario stabilimento. (M.Fin.)
Regolamento di competenza - D'ufficio - Giudice dichiarato competente dal primo - Declinatoria della propria competenza - Ammissibilità - Condizioni. (Cpc, articoli 44 e 45)
Il regolamento di competenza di ufficio è ammissibile, anche quando il giudice, dinanzi a cui è riassunta la causa a seguito di incompetenza dichiarata dal primo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, declini la propria competenza individuando la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice terzo. (M.Fin.)
Tribunale - Sezione specializzata per le imprese - Competenza - Violazione della normativa antitrust - Controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale - Condizioni. (Cpc, articolo 45; Legge 10 ottobre 1990 n. 287, articoli 2 e 33; Legge 27 giugno 2003 n. 168, articoli 3 e 4; Decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 3)
La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (M.Fin.)
FALLIMENTO
Concordato preventivo - Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Divieto legale di pagamenti - Sussistenza - Ambito di applicazione - Fattispecie. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 168; Decreto ministeriale 24 ottobre 2007, articolo 5)
Dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum, come desumibile dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato e in particolare dall'articolo 168 della legge fallimentare che, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori. Può, dunque, condividersi l'assunto della Corte territoriale secondo cui la presentazione della domanda di concordato preventivo ha determinato una situazione di sospensione dei pagamenti riconducibile all'operatività di disposizioni legislative, in quanto tale idonea a determinare la regolarità contributiva dell'impresa ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del Dm 24 ottobre 2007, secondo il quale la regolarità contributiva sussiste (anche) «in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative». (M.Fin.)
Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa - Reclamo - Effetto devolutivo - Sulla decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato - Diversa valutazione della corte di appello - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 2, 16, 18 e 162)
Il reclamo avverso la sentenza di fallimento ha effetto devolutivo e riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sia pure nel perimetro delle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante. La corte d'appello, nel caso in cui ritenga ammissibile in rito la proposta concordataria andando in contrario avviso rispetto a quanto ritenuto in proposito dal tribunale, la deve rimettere al primo giudice perché la valuti nel merito: ciò a prescindere dal giudizio che si intenda dare sulla proposta (e dunque anche nel caso in cui il collegio del reclamo la ritenga inammissibile), non potendosi configurare la disciplina dell'impugnazione in termini diversi a seconda della soluzione che s'intenda attribuire alla questione in esame. (M.Fin.)
Fallimento e procedure concorsuali in genere - Termini processuali - Riunione di procedimenti - Dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato preventivo - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Esclusione. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 16, 18 e 162; legge 7 ottobre 1969 m. 742, articoli 1 e 3)
Nel caso in cui siano stati riuniti i procedimenti concernenti l'istanza tesa alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e la domanda di concordato preventivo da lui proposta, tra i quali ricorre un rapporto di continenza, prevalgono le esigenze di celerità sottese alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale, quando è in discussione una istanza di fallimento. L'intero procedimento (in cui restano riunite l'istanza di fallimento e la domanda di concordato) è difatti suscettibile di essere definito con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che abbia avanzato la proposta concordataria, indipendentemente dalla sequenza delle due procedure. (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI
Appello - Appello in genere - Eccezioni - Non riproposte - Eccezione di prescrizione rigettata o disattesa in primo grado - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex articolo 346 del Cpc - Sufficienza - Esclusione. (Cc, 2934 e 2938; Cpc, articoli 329, 333, 343 e 346)
Qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza [nella specie: eccezione di prescrizione], la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345, comma 2, Cpc (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'articolo 329, comma 2, Cpc), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (M.Fin.)
Appello - Appello in genere - Effetto devolutivo - Sentenza di condanna al risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo all'an debeatur - Modifica, da parte del giudice del gravame, anche del quantum debeatur - Ammissibilità - Esclusione. (Cpc, articoli 112 e 346)
Qualora una sentenza al risarcimento del danno viene impugnata dal soccombente soltanto nella parte in cui se ne afferma sussistere la responsabilità, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame il quale, senza modificare le statuizioni sulla responsabilità, modifichi la quantificazione del danno. (M.Fin.)
Appello - Doveri e poteri del giudice - Diversa valutazione delle risultanza di primo grado - Giudizio di separazione e divorzio - Riforma del quantum dell'assegno - Elementi nuovi - Necessità - Esclusione. (Cc, articolo 156; Cpc, articolo 342; Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
Rientra pienamente nei poteri del giudice d'appello, in relazione alla funzione che l'ordinamento assegna al giudizio di secondo grado, valutare diversamente le stesse risultanze istruttorie già esaminate dal giudice di primo grado. Nel giudizio di separazione e divorzio, in particolare, il giudice d'appello non deve necessariamente ancorare la riforma del quantum della contribuzione alla sopravvenienza dei fatti nuovi. È possibile che ciò avvenga, poiché le condizioni di divorzio si stabiliscono rebus sic stantibus, e vige il principio della concentrazione delle tutele ed economia di giudizi, ma ciò nonostante il giudizio di appello, anche in sede di divorzio, consiste nel sottoporre ad un altro giudice di merito tutte le questioni che si ritengono non correttamente decise dal giudice di primo grado e quindi anche la rivalutazione del materiale istruttorio. (M.Fin.)
Appello - Rinuncia - Presunzione - Estensione alle istanze istruttorie - Esclusione - Limiti - Conseguenze. (Cpc, articoli 346 e 359)
La presunzione di rinunzia prevista dall'articolo 346 del Cpc riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, peraltro, non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'articolo 359 del Cpc. In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, in particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado. (M.Fin.)
Impugnazioni civili in genere - Impugnazione immediata - Sentenza non definitiva - Di cui la parte si sia riservata la impugnazione differita - Inammissibilità. (Cpc, articoli 270, 340 e 361)
La impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, di cui la parte si sia riservata la impugnazione differita, è inammissibile, pur non precludendo, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva, essendo - in tale caso - inefficace anche la impugnazione incidentale tardiva. (M.Fin.)
Impugnazioni civili in genere - Motivo - Indicazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea - Necessità - Conseguenze - In caso di ricorso per cassazione. (Cpc, articoli 323, 360 e 366)
Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 n. 4 del Cpc. (M.Fin.)
MANDATO
Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Effetti diretti nei confronti del rappresentato - Contestazione sull'esistenza del potere di rappresentanza - Onere probatorio a carico del terzo. (Cc, articoli 1388, 1393 e 2697)
In caso di contratto concluso dal rappresentante nella ipotesi in cui il terzo agisca contro il rappresentato e quest'ultimo contesti l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, l'onere della prova circa l'esistenza dei poteri in questione incombe sul terzo contraente che pretenda di addossare sul rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. (M.Fin.)
Rappresentanza - Rappresentante senza poteri - Falsus procurator - Conseguenze - Responsabilità nei confronti del contraente incolpevole - Prestazione eseguita in forza del negozio - Ripetizione. (Cc, articoli 1398 e 2036)
Il soggetto che abbia agito quale rappresentante senza averne i poteri, ossia in difetto di potere, ovvero che abbia agito oltrepassando i limiti dei poteri conferiti, ossia in eccesso di potere, rientra nella figura del falsus procurator. Il suo agire illegittimo, per un verso, determina l'inefficacia del contratto concluso con il terzo e, per altro verso, implica la responsabilità risarcitoria in favore del terzo medesimo. In proposito, la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole, espressamente disciplinata dall'articolo 1398 del Cc, ha natura extracontrattuale, per culpa in contrahendo, e il suo fondamento non risiede nel negozio inefficace, ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di neminem laedere. Nondimeno, a fronte dell'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, per mancanza del presupposto legale del potere di rappresentanza, allorquando il dominus abbia escluso ogni volontà di ratifica, la inidoneità del negozio a produrre effetti giuridici diviene definitiva e la prestazione, eseguita in virtù di tale negozio dal preteso acquirente, è soggetta a ripetizione nei confronti di chi nulla doveva ricevere. In tal caso non si tratta d'indebito soggettivo ex articolo 2036 del Cc, che ricorre allorché, pur esistendo il vincolo, esso è a carico di un soggetto diverso da quello che ha eseguito il pagamento, ma d'indebito oggettivo, che si ha quando il pagamento venga eseguito con l'animus di adempiere ad una obbligazione laddove non esista in radice vincolo o, pur esistendo, esso non sia esente da eccezioni o riserve che possono paralizzarne l'efficacia. (M.Fin.)
OBBLIGAZIONI
Arricchimento senza causa - Sussidiarietà dell'azione - Verifica - Condizioni - Rigetto dalla domanda fondata su contratto - Mancata prova del danno - Conseguenze. (Cc, articoli 2041 e 2042)
Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 del Cc, la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. In particolare, pur nella incontestata ovvero dimostrata esistenza del contratto, se il rigetto della domanda fondata sul contratto stesso sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, allora la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'articolo 2042 del Cc. (M.Fin.)
Compensazione - Impropria o atecnica - Condizioni - Operatività - Limiti. (Cc, articolo 1241)
La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del Cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risole in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere, come tale sottratto alla applicazione delle compensazione vera a propria. (M.Fin.)
POSSESSO
Usucapione - Mutamento della detenzione in possesso - Atto di donazione nullo - Interversio possessionis - Idoneità - Sussistenza - Opposizione del detentore - Necessità - Esclusione - Fattispecie. ( Cc, 782, 1141, 1158, 1159 e 1159-bis)
La donazione informale di un appezzamento di terreno, già condotto a colonia dal donatario, non formalizzata in un documento, sebbene inidonea al trasferimento della proprietà, può - ove dimostrata - essere ritenuta idonea al trasferimento del possesso o, meglio, a determinare quell'interversione prevista dall'articolo 1141 del Cc e tale da rendere il possesso atto all'usucapione. (In applicazione del principio che precede la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che non aveva dato ingresso alla prova testimoniale quanto alla avvenuta donazione informale, osservando che la stessa era ammissibile non per dimostrare la esistenza della donazione ma per accertare che da quel momento il presunto donatario si era trasformato da detentore in possessore, con conseguente possibilità, che il trascorrere del tempo determinasse in suo favore il maturarsi dell'usucapione). (M.Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Dolo processuale revocatorio - Violazione obbligo di lealtà e probità - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articoli 88 e 395)
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 1, del Cpc, non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'articolo 88 del Cpc, né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività (macchinazione) intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (La Corte del merito, ha osservato la Suprema Corte, ha correttamente escluso che integrasse dolo revocatorio l'avere il marito taciuto il più elevato canone di locazione, che era obbligato a corrispondere, un comportamento fraudolento. Del resto non sono idonei a realizzare dolo revocatorio la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità). (M.Fin.)
Revocazione - Straordinaria - Impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento -Tempestività e ammissibilità della domanda - Onere della parte - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articolo 395)
La revocazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 395, n. 3 del Cpc presuppone la impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda. Conseguentemente, la parte impugnante è onerata di dimostrare la tempestività ed ammissibilità dell'impugnazione, indicando nell'atto introduttivo, a pena di inammissibilità, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento. Infatti, in tema di revocazione ai sensi dell'articolo 395, n. 3, del Cpc, l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il dies a quo non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto, sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex articolo 360, n. 5, del Cpc. (Nel caso concreto, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d'appello ha ampiamento motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto intempestiva la revocazione, posto che dall'esame degli atti introduttivi ha rilevato che la parte era a conoscenza della esistenza del contratto, trattandosi di un documento, preesistente al giudizio, depositato presso l'Agenzia delle entrate, ed in quanto tale rintracciabile; il giudice d'appello ha reso quindi un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede). (M.Fin.)
PROFESSIONISTI
Notai - Responsabilità - Contratto avente ad oggetto diritti reali su immobili - Accertamento della serietà e degli effetti tipici dell'atto - Necessità. (Cc, articoli 1176, 1218 e 2236)
Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, essendo tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. (M.Fin.)
PROVA CIVILE
Prova - Prova per presunzioni - Denunzia in sede di legittimità - Condizioni - Limiti. (Cc, articoli 2727 e 2729; Cpc, articolo 360)
La possibilità di censurare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva ricorre solo in due ipotesi limitate e residuali. La prima ipotesi è che il giudice di merito, dopo aver egli stesso qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi disponibili, ne escluda l'efficacia probatoria; oppure nell'ipotesi speculare in cui il giudice, dopo aver egli stesso qualificato gli indizi disponibili come non gravi, imprecisi e discordanti, li utilizzi come fonte di prova. La seconda ipotesi è rappresentata dal cosiddetto vizio di sussunzione. Tale vizio tuttavia ricorre non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, come mostra di ritenere la ricorrente. Il vizio di sussunzione ricorre quando il giudice di merito pervenga al giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, vale a dire: (a) applicando il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (b) stimando il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (c) mettendo in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza. È il rispetto di questa metodologia valutativa che la Corte di cassazione può sindacare sotto il profilo del vizio di sussunzione e non certo l'esito finale cui il giudice di merito sia approdato. La critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito non è, invece, sindacabile in sede di legittimità quando si concreta o in un'attività diretta a evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito. La valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito, dunque, è incensurabile non solo quando sia l'unica possibile, ma anche quando sia solo una tra le tante plausibili. (M.Fin.)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministeri - Ministeri in genere - Vocatio in ius di Ministero diverso da quello istituzionalmente competente - Omesso rilievo da parte della Avvocatura dello Stato - Conseguenze. (Cpc, articoli 105 e 183; legge 25 marzo 1958 n. 260, articolo 4)
Nella ipotesi di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorché l'Avvocatura dello Stato, pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini. (M.Fin.)
Responsabilità della Pa - In genere - Medici specializzandi - Mancata attuazione delle direttive comunitarie - Evocazione in giudizio oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri di altri ministeri - Loro legittimazione sostanziale - Irrilevanza - Conseguenze. (Costituzione, articolo 117; Cpc, articoli 112 e 342; Direttive del Consiglio Cee 1975 n. 363 e 362)
In tema di responsabilità dello Stato per la mancata attuazione di direttive comunitarie (nella specie, quelle in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) la evocazione in giudizio, oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata a stare in giudizio anche di singoli ministeri, non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di diverse articolazioni del medesimo Governo della Repubblica. Segue da quanto precede, pertanto che nell'ipotesi la sentenza di primo grado sia impugnata unicamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o da questa unitamente ad alcuni dei Ministeri evocati in giudizio) la circostanza esclude che la sentenza di primo grado possa passare (neppure in parte) in cosa giudicata, non potendosi applicare, in materia, i principi in tema di solidarietà atteso che nella specie non si è in presenza di più soggetti obbligati, ma di un unico soggetto obbligato, suddiviso in varie articolazioni. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Causato da cose in custodia - Natura oggettiva - Esclusione - Condizioni - Condotta del danneggiato - Fattispecie. (Cc, articoli 1227 e 2051)
La responsabilità di cui all'articolo 2051 del Cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del Cc (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole; a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell'articolo 360 del Cpc (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti. (Ciò posto, ha osservato la Suprema Corte, la sentenza gravata risulta avere correttamente escluso la sussistenza del nesso causale laddove ha affermato che la condotta del danneggiato aveva integrato gli estremi del fortuito, poiché non connotata da adeguata accortezza in relazione allo stato dei luoghi, caratterizzato da un lieve scostamento della grata dal piano di calpestio facilmente individuabile, poiché nei pressi della detta grata vi era lo spazio lasciato vuoto, nel marciapiede, dall'assenza di una mattonella, il che rendeva più facilmente percepibile la sconnessione e quindi comportava l'adeguamento della condotta del pedone alla situazione). (M.Fin.)
RICORSO
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione, falsa applicazione di norma di diritto - Condizioni - Limiti - Onere del ricorrente - Contenuto. (Cpc, articoli 360 e 366)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex articolo 360, n. 3 del Cpc, ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e indicare, a pena d'inammissibilità ex articolo 366, n. 4 del Cpc, i motivi per i quali chiede la cassazione. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione, falsa applicazione di norma di diritto - Lacune dell'accertamento peritale - Vizio di motivazione - Esclusione -Condizioni. (Cpc, articolo 360)
Esula dal perimetro del vizio di cui all'articolo 360, n. 3, del Cpc il tema delle lacune di cui sarebbe affetto l'accertamento peritale. Sul punto non è spendibile nemmeno la censura del vizio di motivazione, che pare annidarsi nel rilievo, svolto in ricorso, per cui il giudice di appello è tenuto a prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi portati contro la relazione tecnica dell'ausiliario. In realtà, a fronte del recepimento, da parte della Corte di appello, delle conclusioni del Ctu, le doglianze della ricorrente si concentrano sul merito dell'accertamento tecnico - il quale sfugge, in sé, al sindacato di legittimità - e sul contenuto, reputato insoddisfacente, delle repliche dell'ausiliario ai rilievi dei consulenti tecnici di parte. A quest'ultimo riguardo è da osservare che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Poteri della cassazione - Riesame del merito dell'intera vicenda - Esclusione - Controllo correttezza giuridica e congruità delle argomentazioni - Conseguenze. (Cpc, articolo 360)
Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (M.Fin.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Assegno di divorzio - Revisione - Obblighi del giudice della revisione - Contenuto - Fattispecie. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9)
In caso di giudizio di revisione dell'assegno di divorzio, non si attribuisce ex novo un assegno divorzile, diritto già affermato nella precedente statuizione giudiziale, ma si valuta solo l'incidenza dei fatti nuovi sulla complessiva condizione delle parti. Segnatamente, nel giudizio di revisione il giudice deve valutare se detti fatti nuovi giustifichino e in che misura la modifica delle condizioni di divorzio. Al riguardo, la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus. Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. (Attenendosi a questi principi, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d'appello ha quindi rilevato che i fatti nuovi sopravvenuti non sono idonei ad escludere la permanenza della funzione assistenziale dell'assegno, pur giustificandone una riduzione. La Corte di merito ha quindi ritenuto permanente la funzione assistenziale dell'assegno divorzile valutando se i fatti nuovi sopravvenuti fossero idonei a escluderla, concludendo in senso negativo. In punto di diritto la pronuncia, del resto, tiene presente l'insegnamento di questa Corte secondo cui pur nel nuovo corso giurisprudenziale permane una funzione assistenziale dell'assegno divorzile, che in talune circostanze può anche essere preponderante). (M.Fin.)
SPESE DI GIUDIZIO
Responsabilità aggravata - Condanna - Quantum. (Cpc, articoli 96 e 385; Legge 18 giugno 2009 n. 2009, articolo 45)
In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'articolo 96 del Cpc, aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'articolo 385, comma 4, del Cpc, che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutato seguito. Detta misura, infatti, può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo (nella fattispecie sull'importo pari al doppio delle spese liquidate), con l'unico limite della ragionevolezza. E invero, la quantificazione è stata ancorata ed ha assunto una valenza puramente conseguenziale rispetto alla demarcazione del comportamento processuale censurato. (M.Fin.)
Responsabilità aggravata - Mala fede o colpa grave - Impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda. (Cpc, articolo 96)
In tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del Cpc, costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un'impugnazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. (M.Fin.)
Ricorso per cassazione - Rinuncia al ricorso - Obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Esclusione. (Cpc, articolo 306; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13; Legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1)
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della Iegge n. 228 del 2012,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (M.Fin.)


