CONDOMINIO
Spese condominiali - Per il godimento e la conservazione delle parti comuni - Obbligo dal compimento dell'attività di gestione - Sussiste. (Cc, articoli 1130, 1135 e 1137)
L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell'attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell'approvazione delle delibere che abbiano approvato l'intervento.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. Il giudice, pronunciando sul merito, emette una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex articolo 1137, comma 2 del Cc, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Curatore - Azione promossa per il recupero di un credito del fallito - Opponibilità da parte del convenuto di un credito in compensazione - Ammissibilità. (Cc, articoli 1173, 1321, 1322, 1362 e seguenti, 1372; Legge fallimentare, articolo 72 quater)
IL PRINCIPIO
Nel giudizio come nella specie promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto ben può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale e che in tale ipotesi non opera il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare. (M.Pis.)
Come già ribadito dalla sentenza n. 21010/23, la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, quello dell'eccezione riconvenzionale, al rigetto della domanda proposta dall'attore, è da ritenere in tale ultima ipotesi, che è quella che ricorre nel caso di specie, che non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto, il quale può allegare fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande, a condizione che il giudice del merito accerti se il fatto, cui la parte intende collegare l'effetto di eccezione riconvenzionale, sia stato tempestivamente introdotto in primo grado in base ai termini previsti dall'articolo 183 del Cpc. (M.Pis.)
APPALTI
Appalti pubblici - Riserva - Funzione - Necessità di iscrizione della riserva da parte dell'appaltatore - Finalità. (Cc, articolo 2697; Dlgs 163/06, articolo 133)
In tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto, ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande; e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'articolo 2697 del Codice civile, per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. (M.Pis.)
Contratto - Valore delle opere appaltate - Inglobamento sul totale pagabile anche dell'Iva - Esclusione. (Cc, articoli 1657, 1661, 1667 e 2697)
Nel silenzio delle parti il calcolo del valore stimato delle opere appaltate è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva. Infatti, l'imposta sul valore aggiunto è un costo fiscale che esula dal corrispettivo e si aggiunge a esso. La previsione, nel contratto, di un corrispettivo a corpo o a misura costituisce una semplice modalità di determinazione del prezzo e non comporta l'inclusione dell'imposta predetta nell'ambito della somma pattuita, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto. (M.Pis.)
Difformità e vizi dell'opera - Decadenza dalla garanzia - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione. (Cc, articoli 1667, 1669, 2697 e 2969; Cpc, articoli 112, 166 e 167)
In tema di contratto d'appalto, la decadenza del committente dalla azione di garanzia per vizi dell'opera, prevista dall'articolo 1667 del Codice civile, non è rilevabile di ufficio". Non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, deve essere proposta ai sensi dell'articolo 167 del cpc a pena di decadenza nella comparsa di risposta del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente appunto la comparsa di cui all'articolo 167. (M.Pis.)
Variazioni - Richieste dall'appaltatore - Autorizzazione scritta da parte del committente - Necessità. (Cc, articoli 1659 e 1661)
In tema di appalto, il regime delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente. Solo nel primo caso l'articolo 1659 del codice civile richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo caso, l'articolo 1661 del codice civile consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni siano state richieste dal committente. (M.Pis.)
AVVOCATO
Compensi - Controversia davanti al giudice di pace di valore superiore a € 26.000 - Liquidazione delle spese - Criteri. (Dm 55/14, articolo 4)
Se il valore complessivo di una controversia trattata (eventualmente per la sussistenza di una competenza per materia ovvero per materia con limite di valore) davanti al giudice di pace sia superiore a € 26.000,00, andrà comunque applicato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, lo scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per i giudizi davanti a tale giudice, con opportuna modulazione dei compensi tra i limiti minimi e massimi previsti dalla stessa tariffa, anche eventualmente in considerazione, laddove ritenuto opportuno dal giudice e unitamente agli altri criteri da valutare in proposito, del valore effettivo della controversia stessa, mentre la possibilità di un eventuale superamento dei valori massimi di tariffa sarà possibile, come di ordinario in base ai principi generali, solo in casi eccezionali e previa specifica, adeguata e puntuale motivazione in proposito. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza per territorio - Ingiunzione di un avvocato per i propri compensi nei confronti di un lavoratore subordinato - Foro del consumatore. (Dlgs 206/05, articolo 3; Cpc, articolo 702 bis)
In tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, qualora detto cliente sia un lavoratore subordinato, questi non perde la propria qualità di "consumatore" - ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 - per il fatto di essersi avvalso dell'opera dell'avvocato per questioni relative alla propria attività lavorativa in quanto l'attività di lavoro subordinato non è qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; sicché a tale controversia si applicano le regole in tema di foro del consumatore di cui all'articolo 33, comma 2, lettera u), del citato decreto n. 206/2005. (M.Pis.)
COMUNIONE
Abuso della cosa comune - Presupposti - Conseguenze. (Cc, articoli 1102, 1140, 1141, 1144, 1163 e 2697)
A norma dell'articolo 1102 del codice civile si ha abuso della cosa comune quando vi sia alterazione della sua destinazione ovvero l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, mentre il danno, inteso come diminuzione della quota o come perdita materiale del bene oggetto della comproprietà, costituisce soltanto l'effetto che, a sua volta, da luogo all'azione di risarcimento. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Spese condominiali - Rendiconto approvato dall'assemblea - Errori nel prospetto - Impugnazione - Necessità. (Cc, articoli 1135 e 1137)
Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese. Un rendiconto approvato dall'assemblea che contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosità e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, per il disposto degli articoli 1135 e 1137 del codice civile deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'articolo 1137, comma 2, del codice civile. (M.Pis.)
CONTRATTO
Con prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Valutazione dell'inadempimento da parte del giudice - Necessità . (Cc, articoli 1453, 1455, 1457 e 1460)
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'articolo 1460 del codice civile, in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte. (M.Pis.)
Inadempimento - Risoluzione del contratto - Domanda - Risarcimento del danno e penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nei termini - Ammissibilità. (Cc, articoli 1382 e 1383)
l principio che l'articolo 1383 del codice civile vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento; ciò, fatta salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, dell'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrifico del debitore. (M.Pis.)
CONTRATTO AGRARIO
Prelazione e riscatto - Trasferimento di un fondo ad un terzo - Clausola condizionale circa la prelazione - Riconoscimento dei requisiti soggettivi - Esclusione. (Legge 590/65, articolo 8)
In tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, e subordinata "al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore" (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti del diritto di prelazione in capo all'avente diritto, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto predetto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale esercizio della prelazione, che va, poi, riscontrata come in concreto esistente nel concorso dei necessari requisiti di legge. (M.Pis.)
DEMANIO E PATRIMONIO
Beni demaniali - Sdemanializzazione tacita - Bene non più adibito a uso pubblico - Inammissibilità. ( Cc, articoli 822, 823, 826, 828, 829 e 936)
La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo a uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della Pa di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinuncia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza. (M.Pis.)
DIVISIONE
Giudizio - Prova della comproprietà dei beni - Sufficiente l'implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi - Sussiste. (Cc, articoli 1119 e 1120)
Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Espropriazione forzata - Terzo proprietario - Rimborso delle spese di registrazione di ordinanza ex articolo 553 del cpc - Mancato espresso addebito - Conseguenze. (Cpc, articoli 95 e 553)
In mancanza di espresso addebito all'esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato, in base all'articolo 95 del codice di procedura civile; qualora per l'incapienza del credito assegnato l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cosiddetto debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall'inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Ammissione al passivo - Con riserva - Crediti individuati dall'articolo 95 della legge fallimentare - Necessità dell'opposizione per eliminare la riserva anomala - Esclusione . (Legge fallimentare, articoli 93, 95 e 96)
Poiché l'articolo 95 della legge fallimentare contiene una previsione specifica dei tipi di credito che possono essere ammessi con riserva al passivo, così da non lasciare margini ad interventi additivi per equipollenza, le eventuali riserve diverse da quelle previste devono ritenersi come non apposte e l'ammissione del credito al passivo deve considerarsi come pura e semplice. Per l'eliminazione della riserva atipica o anomala non è necessario proporre opposizione ex articolo 98 della legge fallimentare. (M.Pis.)
Dichiarazione di fallimento - Reclamo avverso la sentenza - Rinuncia all'azione o desistenza del creditore dopo la dichiarazione - Irrilevanza. (Legge fallimentare, articoli 6 e 15)
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione. (M.Pis.)
Effetti del fallimento - Successiva domanda di risoluzione contrattuale da parte del creditore - Inammissibilità - Domanda di danno - Attrazione da parte del foro fallimentare. (Regio decreto 267/42, articoli 24, 52 e 92)
Dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - con riferimento a inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex articolo 24 della legge fallimentare, e può anche essere proposta incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo. (M.Pis.)
GIURISDIZIONE
Ordinaria - Contributi e sovvenzioni pubbliche - Riconosciuti dalla legge - Ammissibilità . (Legge 77/20, articolo 4; Dl 34/20, articolo 4)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pa è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione. (M.Pis.)
IMPOSTE INDIRETTE
Iva - Enti pubblici - Soggetti passivi - Solo se agiscono in forza dello stesso regime degli operatori privati - Sussiste. (Dlgs 507/93, articolo 9)
In tema di Iva, gli enti pubblici non sono soggetti passivi di imposta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, per le attività od operazioni poste in essere in veste di "pubblica autorità", anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, salvo che, in tali evenienze, il loro mancato assoggettamento all'imposta sia idoneo a provocare distorsioni della concorrenza, attuali o potenziali, di una certa importanza. Vanno, invece, considerati soggetti passivi, ai fini Iva, qualora essi agiscano in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Annullamento della sentenza per difetto di attività del giudice di merito - Libero esame della controversia da parte del nuovo giudice - Sussiste. (Cpc, articoli 342, 345, 393 e 394)
Nel giudizio di rinvio, "aperto" quanto all'attività del giudice di merito e "chiuso" quanto all'attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell'esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio (come il difetto di legittimazione attiva a promuovere il giudizio definito con la pronuncia a suo tempo impugnata e cassata) posto che il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Richiesta di rimborso spese processuali per resistere all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza - Ammissibilità - Presupposti. (Cpc, articolo 373)
La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Vizio di omesso esame di un documento decisivo - Accertamento della sua mancata produzione - Conseguenze. (Cc, articoli 2518, 2526; Cpc, articolo 395)
Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del Cpc, sempre che ne ricorrano le condizioni. (M.Pis.)
MUTUO
Azione di restituzione delle somme - Prova del contratto - Ricavabile dalla consegna di assegni bancari o somme di denaro - Insufficienza. (Cc, articolo 2697)
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'articolo 2697, primo comma, del codice civile, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Prova del pagamento - Effettuato con assegni o cambiali - Onere probatorio in capo al debitore - Necessità. (Cc, articoli 1193 e 2697)
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (M.Pis.)
POSSESSO
Azioni a difesa - Reintegrazione o spoglio - Proponibilità anche nei confronti del promissario acquirente - Sentenza passata in giudicato - Necessità. (Cc, articoli 1159, 2652 e 2932)
La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' articolo 2932 del codice civile, purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva e avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Riunione e separazione delle cause - Rapporto di continenza tra cause avanti lo stesso giudice - Preclusioni maturate. (Cpc, articoli 39 e 273)
Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Prova testimoniale - Contrasto tra deposizioni - Valutazione da parte del giudice sulla credibilità - Motivazioni - Necessità. (Cpc, articolo 116; Cc, articoli 1176 e 1218)
Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. (M.Pis.)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Azione di arricchimento senza causa contro la Pa - Prova da parte dell'attore del proprio depauperamento e dell'arricchimento della Pa - Sufficienza. (Cc, articolo 2041)
In caso di esercizio dell'azione ex articolo 2041 del codice civile nei confronti della pubblica amministrazione, l'attore è tenuto a provare unicamente il proprio depauperamento e, con esso, il contestuale arricchimento dell'amministrazione, avendo quest'ultima l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Amministratore - Di società di capitali - Responsabilità per omessa vigilanza sugli amministratori operativi - Presupposti. (Cc, articoli 2394, 2476, 2485, 2645 e 2941)
Gli amministratori di società di capitali (i quali non abbiano operato) non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva ma rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori, che hanno operato, soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne deriva che gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 del Codice civile. (M.Pis.)
Imprenditore - Collaborazione professionale col prestatore d'opera che abbia disatteso il divieto di concorrenza con il vecchio datore di lavoro - Illiceità - Esclusione. (Cc, articoli 2598, 2599, 2727 e 2729)
Non può considerarsi intrinsecamente illecito il comportamento dell'imprenditore che avvii una collaborazione professionale col prestatore d'opera che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro e abbia disatteso l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti col vecchio datore di lavoro: ciò in quanto, in linea di principio, l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al rapporto cui tale soggetto era legato e, comunque, anche in tali circostanze l'assunzione non è il segno univoco della condotta disgregatrice di cui si è in precedenza detto. Conclusioni dello stesso segno si impongono per l'ipotesi in cui il detto imprenditore assuma il prestatore d'opera facendosi carico delle somme da questo contrattualmente dovute al precedente suo datore di lavoro per il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso o del divieto di concorrenza. Nemmeno tale impegno è di per sé espressione di quel comportamento intenzionalmente diretto a scomporre l'organizzazione e la funzionalità dell'unità concorrente che è necessario per delineare la fattispecie di storno. (M.Pis.)
SOMMINISTRAZIONE
Contratto - Azione del somministrante per il pagamento del corrispettivo maturato - Prova di regolare esecuzione della fornitura - Necessità. (Cc, articolo 2710)
Il somministrante che agisca in giudizio per il pagamento (o l'ammissione al passivo del fallimento del somministrato) del (credito al) corrispettivo convenuto (con quest'ultimo) e maturato, in ragione (e a misura) dell'effettiva prestazione eseguita, nei suoi confronti, ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè, appunto, di avere eseguito la fornitura, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa, fornendone, peraltro, la dimostrazione a mezzo di prove (non necessariamente documentali) non solo allo stesso pertinenti, e cioè effettivamente rappresentative del fatto da provare, ma anche giuridicamente idonee a farlo nei confronti del curatore del fallimento quale terzo estraneo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio. (M.Pis.)
Contratto - Termine di prescrizione - Individuazione con la scadenza del periodo di consumo - Sussiste. (Legge 205/17, articolo 1; Cc, articoli 2935 e 2948)
Il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato «alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento; il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'articolo 2948, n. 4, del Cc. (M.Pis)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Legato - Ammissibile in caso di assegnazione da parte del testatore di singoli beni - Sussiste. (Cc, articoli 588, 1362 e 1369)
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 del codice civile, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (M.Pis.)
Legittimari - Prova della simulazione di una vendita fatta dal de cuius - Ai fini della tutela della quota di riserva - Ammissibilità. (Cc, articoli 553, 1418, 1421, 2721 e 2729)
Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli articoli 2721 e 2729 del codice civile, a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l'articolo 553 del codice civile. (M.Pis.)
TITOLI DI CREDITO
Buoni postali fruttiferi cointestati - Morte di un cointestatario - Possibilità per il superstite di ottenere il rimborso dell'intera somma - Sussiste. (Dpr 256/89, articoli 187 e 208)
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del Dpr 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano 'a vista' e tale diverso regime impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Vendita di un garage - Risoluzione per inadempimento chiesta dal promissario acquirente per impossibilità della manovra di accesso - Presupposti. (Legge 765/76, articolo 41 sexies; Cc, articolo 1455)
In tema di preliminare di vendita di un garage, ove il promissario acquirente chieda la risoluzione del contratto per inadempimento, stante l'inutilizzabilità del bene per l'impossibilità della manovra di accesso, il criterio della facile manovrabilità, di cui agli articoli 3.6.3. e 3.7.2. del Dm 1° febbraio 1986 del Ministero dell'interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità. (M.Pis.)


