FALLIMENTO - IL PRINCIPIO
Curatore - Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci - Onere della prova. (Cc., articoli 2393, 2407, 2409 e 2485)
Il curatore che agisce con azione di responsabilità dei sindaci secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa ad esempio di una procedura concorsuale, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento.
Richiamando una propria recente giurisprudenza (Cass. n. 2400/24, n. 18770/19), la Cassazione ha ribadito che non è sufficiente per escludere l’inadempimento dei sindaci il fatto di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori: nello stesso modo in cui le dimissioni presentate, ove non fossero accompagnate anche da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti gestori, non escludono l’inadempimento del sindaco posto che, per la pregnanza degli obblighi assunti proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato, la diligenza richiesta al sindaco impone, piuttosto, un comportamento alternativo e le dimissioni diventano, anzi, sotto questo profilo, esemplari della condotta colposa tenuta dal sindaco, rimasto indifferente ed inerte nel rilevare una situazione di reiterata illegalità. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza funzionale - Decreto ingiuntivo per le spese di esecuzione - Istanza al giudice dell’esecuzione - Opposizione - Competenza funzionale dell’ufficio del giudice dell’esecuzione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 614 e 645; Regio decreto 12/41, articolo 7 bis)
Poiché l’articolo 614 del Cpc prevede la competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’esecuzione, in quanto tale, a emettere il decreto d’ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice dell’esecuzione, con ricorso a lui diretto e depositato nell’ambito del fascicolo dell’esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo; al contrario, l’opposizione al suddetto decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 614 del Cpc, per la quale tale ultima disposizione non prevede alcuna competenza funzionale e inderogabile del giudice dell’esecuzione in quanto tale, è regolata dalle disposizioni generali dettate per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 645 del Cpc, il giudizio di opposizione rientra nella competenza funzionale dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione stesso, indifferenziatamente inteso, non ravvisandosi tra giudici dello stesso ufficio giudiziario (tranne il solo caso di alcune sezioni specializzate) alcuna questione di competenza; pertanto, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio ed il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari previste dall’articolo 7 bis del regio decreto n. 12 del 1941, che legittimamente possono prevedere anche la designazione, peraltro senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento, di un magistrato incaricato delle funzioni di giudice dell’esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto. (M.Pis.)
Competenza per valore - Azione revocatoria - Determinazione in relazione al credito per il quale si agisce - Sussiste. (Cc, articolo 2901)
Nell’azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già del negozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare l’efficacia dell’atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l’assoggettabilità all’azione esecutiva dei beni alienali o comunque resi indisponibili dal debitore. (M.Pis.)
Incompetenza - Rilevata dal giudice di secondo grado - Conseguenze. (Cpc, articoli 353 e 354)
Quando il giudice di appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rinviare la causa al giudice di primo grado. (M.Pis.)
CONTRATTO
Caparra e penale - Caparra confirmatoria - Funzione di liquidazione del danno - Differenza con il deposito cauzionale - Funzione di garanzia - Sussiste. (Cc, articoli 1337, 1338, 1385, 1428, 1429, 1430, 1431, 1439 e 1489)
La consegna di una somma di denaro effettuata dall’uno all’altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria quando risulti che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all’articolo 1385 del codice civile, ovvero attribuirle la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento - secondo il meccanismo della ritenzione della caparra o della esazione del doppio di essa - qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il diritto di recesso; invece la consegna di denaro ha natura di deposito cauzionale qualora essa sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno a carico del cauzionante; la funzione del deposito cauzionale è quella propria della garanzia, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma ove il cauzionante abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno. (M.Pis.)
Contratto con prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Possibilità per il giudice di merito di pronunciare la risoluzione in favore di entrambe le parti - Esclusione. (Cc, articoli 1197, 1325, 1362, 1363, 1366, 1368, 1371, 1418, 1453 e 1460)
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’articolo 1453 del Cc, o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell’articolo 1460 del Cc, in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte. (M.Pis.)
Forma - Scritta nel caso di enti pubblici - Necessaria anche per le successive modificazioni - Sussiste. (Cc, articoli 1321, 1350, 1418 e 2041)
Il requisito di forma scritta per i contratti degli enti pubblici è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto (mediante l’adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva) o - comunque - mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma. (M.Pis.)
Requisiti - Clausola generica - Interpretazione da parte del giudice - Clausola di stile - Presupposti. (Cc, articoli 1362, 1363, 1366 e 1367)
In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica e indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto per consentire alla stessa di avere qualche effetto e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire a essa un qualsivoglia rilievo nell’ambito dell’indagine volta ad accertare la sussistenza e il contenuto dei requisiti del contratto, ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di “stile”. (M.Pis.)
Risoluzione - A seguito di clausola contrattuale - Automaticità - Esclusione - Necessità di comunicazione alla controparte - Sussiste. (Cc, articoli 1456, 2859 e 2909)
La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento - di qualsiasi entità - di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all’altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa, tanto è vero che, quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale - non essendo, invero, necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo, la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore. (M.Pis.)
CONTRATTO AGRARIO
Affitto agrario - Differenza da quello di pascipascolo - Necessità nell’affitto agrario della coltivazione del fondo - Sussiste. (Legge 203/82, articolo 56; Cc, articolo 2697)
La differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello cosiddetto di vendita delle erbe (o pascipascolo) è data dal fatto che, mentre l’affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fondo da parte dell’affittuario, il contratto di vendita delle erbe consiste nell’apprensione di queste, rimanendo l’utilizzazione del fondo soltanto un mezzo per conseguire quel fine. Ed è sempre necessario, perché possa configurarsi un contratto di affitto agrario, che vi sia un’attività di “coltivazione” del fondo stesso, cioè idonea, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia “coltivazione”. (M.Pis.)
DEMANIO E PATRIMONIO
Marittimo - Lido e spiaggia - Demanialità - Sussiste. (Cc, articoli 822, 824, 948 e 2697)
Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non soltanto quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l’arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale. In conseguenza, il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo, a differenza dell’arenile, che presuppone «l’attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare. (M.Pis.)
DIVISIONE
Divisione di beni comuni - Cose non soggette a divisione - Necessità del mantenimento dell’idoneità all’uso cui sono destinate - Sussiste. (Cc, articoli 1111, 1112 e 1119)
In tema di divisione di beni comuni, gli articoli 1119 e 1112 del Cc hanno una “ratio” diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor “favor” del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell’unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un’eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall’articolo 1111 del Cc, tutela la destinazione d’uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l’idoneità all’uso cui è stato destinato. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Disciplina urbanistica - Trasferimento di terreni senza certificazione urbanistica o di edifici senza indicazione della licenza - Nullità. (Legge 1150/42, articolo 31; Legge 10/77, articolo 15; Legge 47/85, articoli 18 e 40)
Mentre deve riconoscersi carattere relativo alla nullità degli atti giuridici aventi a oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella degli atti aventi a oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, rispettivamente previste dagli articoli 31, quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato dall’articolo 10 della legge n. 765 del 1967) e dall’articolo 15, settimo comma, della legge n. 10 del 1977, essendo quelle nullità comminate soltanto ove da detti atti non risultasse che l’acquirente era a conoscenza, rispettivamente, della mancanza di lottizzazione autorizzata e della mancanza della concessione, viceversa, nel regime emergente dagli articoli 18, secondo comma, e 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d’ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento senza l’allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, senza l’indicazione degli estremi della licenza o concessione ad “aedificandum” (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, senza l’allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento delle prime due rate dell’oblazione edilizia, poiché, quel regime normativo, mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell’acquirente. Né, in senso contrario, può addursi la possibilità, prevista dal comma terzo dello stesso articolo 40, di una successiva conferma degli atti viziati, mediante la redazione, anche a opera di una sola delle parti, di altro atto avente la stessa forma, e contenente la menzione omessa o l’allegazione della dichiarazione o documentazione mancanti nel primo atto, poiché tale possibilità non integra una sanatoria in senso tecnico - giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito in dipendenza di carenze formali della precedente stipulazione e non in presenza dell’insussistenza all’epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la commerciabilità del bene. (M.Pis.)
Edilizia popolare e economica - Proposta di vendita comunicata dall’ente al conduttore - Accettazione - Preliminare di vendita - Conseguenze. (Cc, articoli 1321, 1325, 1326, 1350, 1351, 1376, 1329, 1331 e 2932)
In tema di dismissione di immobili pubblici, solo qualora l’ente previdenziale abbia comunicato al conduttore dell’immobile una proposta di vendita con indicazione del relativo prezzo (il che, nel caso in esame, non è accaduto), e tale proposta sia stata tempestivamente accettata, si deve ritenere che tra le parti si sia perfezionato un vero e proprio preliminare di vendita, che attribuisce al conduttore il diritto ad acquistare il bene al prezzo così fissato e, dunque, di ottenere una sentenza costitutiva ex articolo 2932, del Cc, che produca gli effetti del contratto non concluso. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Concordato preventivo - In pendenza di procedimento prefallimentare - Davanti ad un diverso ufficio - Competenza. (Legge fallimentare, articoli 9, 161 e 162)
La domanda di concordato preventivo proposta dal debitore quando sia già pendente, a suo carico, un procedimento prefallimentare innanzi a un diverso ufficio giudiziario competente a deciderlo, spetta alla cognizione di quest’ultimo, atteso che tra la prima e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza per specularità, sicché trovano applicazione le disposizioni dettate dall’articolo 39, comma 2, del Cpc, non stabilendo, peraltro, l’articolo 161 della legge fallimentare l’inderogabilità della competenza territoriale ivi prevista per la domanda suddetta. (M.Pis.)
FIDEIUSSIONE
Esecuzione sui beni del fideiussore - Sussistenza di ipoteca sui beni del debitore - Conseguenze. (Cc, articolo 2911)
L’esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all’articolo 2911 del Cc non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del debitore principale. (M.Pis.)
GIURISDIZIONE
Regolamento - Determinazione sulla base della domanda - Rilevanza del petitum sostanziale - Sussiste. (Dlgs 104/10, articolo 133)
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Eccezione di usucapione - Proposizione ad istanza di parte - Necessità. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 343 e 346)
Il principio secondo cui non può essere scrutinata in appello l’eccezione riconvenzionale di usucapione che non sia stata riproposta nelle forme, rispettivamente, dell’appello incidentale - ove essa sia stata rigettata in prime cure - ovvero dell’articolo 346 del Cpc -ove invece essa non sia stata esaminata in primo grado - si applica anche all’eccezione di tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione, posto che la stessa non costituisce mera difesa, bensì eccezione da sollevare, o riproporre, ad istanza di parte e non rilevabile ex officio. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Appello - Inammissibilità per ragioni processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 342 e 348 ter)
La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’articolo 348 ter del Cpc ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale, che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Appello - Tardiva proposizione per il malfunzionamento della rete informatica del professionista - Ammissibilità - Esclusione. (Cpc, articoli 153 e 342)
In caso di tardiva proposizione dell’impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini allegando il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, a causa di un virus informatico, che avrebbe criptato tutti i dati e impedito l’accesso all’account di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, ben potendo il difensore effettuare le consultazioni tramite l’utilizzo di altro computer, non collegato alla rete informatica dello studio professionale. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Controversie - Conciliazione giudiziale - Oggetto - Diritti indisponibili del lavoratore - Ammissibilità - Conseguenze. (Cc, articoli 1966 e 113; Cpc, articoli 185, 410 e 411)
Va ribadita la validità della conciliazione giudiziale anche se abbia ad oggetto diritti indisponibili, atteso che l’articolo 2113, comma 1, del Cc che stabilisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del Cpc - disposizione che è conforme al principio generale sancito dall’articolo 1966, secondo comma, del Cc in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge - trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all’ultimo comma del citato articolo 2113 del Cc, che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del Cpc, ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest’ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro. (M.Pis.)
Lavoro subordinato - Attività lavorativa svolta a favore del convivente more uxorio - Espressione del vincolo di solidarietà e affettività - Conseguenze. (Cc, articolo 2094)
In punto di accertamento della natura subordinata del rapporto reso nell’ambito di convivenza more uxorio occorre muovere dalla considerazione che le unioni di fatto, quali formazioni sociali rilevanti ex articolo 2 della Costituzione, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un’obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Ne consegue che, in un tale contesto, l’attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente “more uxorio” assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che, talvolta, essa trovi giustificazione proprio in quest’ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione, riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata. (M.Pis.)
Licenziamento collettivo - Per riduzione di personale - Ristrutturazione di più unità produttive - Lavoratori in mobilità di una sola unità locale - Effetti. (Legge 223/91, articolo 5; Legge 300/70, articolo 18)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l’articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, come sostituito dall’articolo 1, comma 46, della legge n. 92 del 2012, prevede l’applicazione del comma 4 dell’articolo 18 novellato della legge n. 300 del 1970. (M.Pis.)
Licenziamento - Condotte costituenti reato - Realizzate prima del rapporto di lavoro - Ammissibilità - Presupposti. (Legge 300/70, articolo 18; Cc, articoli 2104, 2105 e 2119)
Condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Azione per l’inadempimento contrattuale - Onere della prova. (Cc, articoli 2697, 2721, 2727 e 2729)
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. (M.Pis.)
PRESCRIZIONE
Decorrenza - Danno da illecito ambientale - Rilevanza del momento di ricevimento dell’ingiunzione alla bonifica - Sussiste. (Cc, articoli 2043, 2051, 2053 e 2909; Dlgs 22/97, articolo 17)
In caso di illecito ambientale, stante la sua natura di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la prescrizione del credito risarcitorio, spettante al proprietario del sito inquinato che lamenti, verso il responsabile dell’inquinamento, il danno consistito nella sopportazione delle spese di bonifica, decorre dal momento della prima manifestazione del danno, da indentificarsi in quello in cui tale soggetto abbia ricevuto l’ingiunzione a provvedere alla bonifica. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Civili - Procedimento d’ingiunzione - Mancata opposizione - Effetti. (Cc, articoli 1418, 1424 e 2909; Cpc, articolo 647)
Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione all’ingiunzione copre l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano - non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici oltre che l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Onere della prova - Fatti negativi - Prova tramite la dimostrazione di fatto positivo contrario o mediante presunzioni - Sussiste. (Cc, articoli 1194, 2033 e 2697)
L’onere probatorio gravante, a norma dell’articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (M.Pis.)
Prova testimoniale - Capacità del testimone - Rilevanza al momento della prova - Sussiste. (Cpc, articoli 110, 115, 116 e 246)
Il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione “mortis causa” alla parte originaria. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Nullità - Decisione emessa ex articolo 281 sexies del Cpc - Violazione del contraddittorio - Sanatoria in mancanza di richiesta di revoca dell’ordinanza in udienza - Sussiste. (Cpc, articoli 116, 214 e 281 sexies)
La eventuale nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio in relazione al modello decisorio di cui all’articolo 281 sexies del Cpc, ove mai sussistente, “risulta comunque sanata, ai sensi dell’articolo 157, secondo comma, del Cpc, ove le parti all’udienza di discussione orale non abbiano chiesto la revoca dell’ordinanza di fissazione di tale udienza ex articolo 281 sexies del Cpc e la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex articolo 190 del Cpc, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa ogni lesione del diritto del contraddittorio, laddove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese. (M.Pis.)
Ultra ed extra petita - Nel caso di emissione di provvedimento diverso da quello richiesto - Rilevanza dell’ambito oggettivo della pronuncia - Sussiste. (Cpc, articoli 91, 92 e 112)
Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all’articolo 112 del Cpc, ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Beneficio d’inventario - Verbale redatto dal notaio - Pubblica fede - Effetti. (Cc, articolo 2056 e 2697; Cpc, articolo 775)
Petizione - Azione di petizione ereditaria - Somme di denaro disposte dal de cuius prima della morte - Esclusione. (Cc, articoli 533, 566, 588 e 782)
Con l’azione di petizione ereditaria l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un’apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius. (M.Pis.)
Testamento - Divisione inter liberos - Presupposti - Conseguenze - Mancanza della comunione ereditaria - Sussiste. (Cc, articoli 733, 734 e 1362)
La “divisio inter liberos”, regolata dall’articolo 734 del Cc, ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l’individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del “de cuius” che si produce automaticamente al momento dell’apertura della successione; ricorre, invece, la fattispecie di cui all’articolo 733 del Cc quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. (M.Pis.)
USUCAPIONE
Possesso del bene - Acquisito da un trasferimento invalido - Necessità del possesso animo domini - Sussiste. (Cc, articoli 1141, 1158, 1159-bis, 2697, 2721)
Ai fini dell’usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l’invalido trasferimento della proprietà, l’accipiens può possedere il bene animo domini; ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l’accipiens e la res tradita sia sorretto dall’animus rem sibi habendi. (M.Pis.)
VENDITA
Vendita di cose mobili - Vendite a catena - Responsabilità extracontrattuale del produttore - Ammissibilità. (C pc, articoli 325, 327, 331, 332; Cc, articolo 2043)
Nelle cosiddette vendite a catena, spettano all’acquirente l’azione contrattuale esclusivamente nei confronti del suo diretto venditore e quella extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa. (M.Pis.)


