IMPUGNAZIONI

Sezione II, ordinanza 6 aprile 2024 n. 9192 – Pres. Mocci; Rel. Guida; Ric. Murana; Controric. Lombardo

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione dell’articolo 115 del Cpc - Presupposti. (Cpc, articoli 115, 342 e 360)

IL PRINCIPIO

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 115 del cpc può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Nota

Con la decisione in esame viene ribadito il principio secondo cui, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cassazione, sentenze nn. 9097/17 e 16781/23). (M.Pis.)

ACQUE

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9190 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Regolamento di competenza

Competenza e giurisdizione - Tribunale regionale delle acque - Regolamento di competenza - Oltre la prima udienza di trattazione - Esclusione. (Cpc, articolo 38; Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, articoli 161 e 208)

Nel procedimento davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l’articolo 38 del Cpc, in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell’art. 208 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, posto che l’articolo 161 dello stesso regio decreto n. 1775 regola specificamente soltanto l’ipotesi del regolamento di competenza rimesso all’iniziativa delle parti. (M.Fin.)

Sezioni Unite, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7326 - Pres. D’Ascola; Rel. De Masi; Ric. Busti e altri; Controric. Provincia di Vercelli e altro

Competenza e giurisdizione - Tribunale superiore delle acque - Decisioni in unico grado o in appello - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazione di legge - Vizi della motivazione - Condizioni - Limiti. (Costituzione, articolo 111; Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, articolo 143)

Avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d’appello, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, per violazione di legge e per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti, la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie al vaglio del giudice del merito. (M.Fin.)

Sezioni Unite, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7326 - Pres. D’Ascola; Rel. De Masi; Ric. Busti e altri; Controric. Provincia di Vercelli e altro

Impianti e opere idrauliche - Atti incidenti sull’ambiente - Impugnazione - Legittimazione - Vicinitas - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie. (Costituzione, articolo 2; cpc, articolo 2; regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, articolo 143)

La legittimazione dei proprietari d’immobili o dei residenti in un’area interessata da un intervento idraulico a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente (in quanto opere riguardanti acque pubbliche) può fondarsi anche sul solo requisito della vicinitas, il quale costituisce elemento di differenziazione di interessi qualificati - appartenenti ad una pluralità di soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale che evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio - allorché l’attività conformativa dell’Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche non soltanto urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell’opera, né la ricerca di un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica. (Nella specie le Sezioni unite hanno cassato la sentenza del Tribunale Superiore evidenziando che, con riguardo alla qualità dei ricorrenti di residenti e di gestori di un’attività imprenditoriale ubicata nell’area interessata da un intervento in tema di acque, la stessa non era in linea con il suindicato orientamento giurisprudenziale di legittimità, avendo il Tsap ritenuto inidonea a radicare l’interesse a ricorrere la mera allegazione del pericolo che la realizzazione dell’impianto idroelettrico deprivi tale area della sua singolare e delimitata amenità ambientale, in quanto volta a denunciare un rischio del tutto generico per l’ambiente e il paesaggio). (M.Fin.)

AGRICOLTURA

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9191 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Regolamento di competenza

Contratti agrari - Controversie - Sezioni specializzate agrarie - Competenza - Condizioni. (Legge 14 febbraio 1990 n. 29, articolo 9)

Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria risulta necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute a indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto di lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia. (M.Fin.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9169 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Regolamento di competenza

Competenza per valore - Domanda valore determinato - Unitamente ad altra senza indicazione del valore - Cumulo - Competenza del giudice superiore - Limiti - Dichiarazione di contenimento - Inequivoca - Necessità - Dichiarazione ai fini del contributo unificato - Irrilevanza. (Cpc, articoli 7, 9, 10, 33 e 104; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articoli 2 e 13)

Qualora insieme con una domanda di valore determinato e inferiore al limite della competenza del giudice adito, sia proposta, dall’attore, altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo di cui all’articolo 10 del Cpc con spostamento della competenza al giudice superiore, opera sempre, salva la ipotesi in cui l’attore dichiari, in modo non equivoco, di volere contenere il valore della seconda domanda entro il predetto limite, cioè in misura pari alla differenza tra questo e il valore espressamente determinato dall’altra domanda. La necessità, che la dichiarazione di contenimento del valore sia inequivoca, comporta che la indicazione del valore della causa, riportata in calce all’atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, avendo finalità esclusivamente fiscale, non spieghi alcun effetto sulla determinazione della controversia, ai fini della individuazione del giudice competente. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9190 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Regolamento di competenza

Regolamento - Giudice della riassunzione - Conflitto di competenza - Condizioni - Esistenza competenza per materia sulla controversia del giudice a quo o di un terzo giudice. (Cpc, articoli 38 e 45)

Quando il giudice della riassunzione riceve la causa di cui altro giudice ha dismesso la competenza, non è sufficiente, a giustificare l’elevazione del conflitto di competenza la circostanza che il giudice ad quem dissenta dalla valutazione circa la sussistenza della sua competenza per ragioni di materia, ma, perché il potere di conflitto si configuri, è necessario che individui la esistenza, sulla controversia, di una competenza per materia del giudice a quo o di un terzo giudice. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9178 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Regolamento di competenza

Regolamento - Sentenza del giudice di pace - Declaratoria di incompetenza - Appello - Conflitto di competenza da parte del tribunale - Inammissibilità - Fattispecie. (Cpc, articoli 45, 46 e 50)

Dichiarata, dal giudice di pace, la propria incompetenza per materia e per territorio e impugnata la sua decisione con appello, il tribunale non può elevare conflitto ammissibile - ai sensi dell’articolo 45 del Cpc - nei casi ivi individuati allorquando il giudice ritenuto competente da quello che ha declinato la competenza, venga adito in riassunzione dalla parte. Il tribunale, pertanto, in una tale evenienza, deve decidere sull’appello, pronunciandosi sulla competenza solo come giudice del gravame, ovvero delibando sulla questione ex necesse posta dall’appellante. Nel reputarla, poi, fondata deve limitarsi a riformare la decisione del giudice di pace, dichiarando la competenza dello stesso ed assegnando termine per la riassunzione del giudizio. Atteso che nella specie il tribunale ha elevato conflitto, ai sensi dell’articolo 345 del Cpc, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. (M.Fin.)

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9174 - Pres. Scarano; Rel. Rossello; Ric. Loghilton S.r.l.; Controric. Autogrill Italia Spa

Forma - Scritta - Ad substantiam - Convenzionale - Revoca tacita del patto di forma - Possibilità - Fattispecie. (Cc, articolo 1352)

Le parti che abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice del merito ha correttamente valorizzato i comportamenti concludenti della ricorrente - protrattisi per due anni - per ravvisarvi la volontà di rinunciare alla forma scritta per la modifica delle condizioni contrattuali prescritta dal contratto). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7007 - Pres. De Stefano; Rel. Giannitti

Interpretazione - Accertamento della volontà degli stipulanti - Indagine di fatto - Conseguenze - Denunzia in sede di legittimità - Limiti. (Cc, articolo 1362; Cpc, articolo 360)

L’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra. (M.Fin.)

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7030 - Pres. Acierno; Rel. Reggiani; Ric. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; Controric. e ric. inc. Intesa Sanpaolo S.p.a. e altro

Conto corrente - Conto corrente in genere - Azione di ripetizione di indebito - Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca - Natura solutoria dei versamenti - Prova del contratto di apertura di credito - Onere a carico del correntista - Acquisizione della prova nel processo - Omessa allegazione del correntista - Irrilevanza. (Cc, articoli 1194, 1842, 1852, 2033, 2946 e 2697; Cpc, articolo 183)

In tema di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto. In effetti, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata. (M.Fin.)

DIFENSORE E DIFESA

Sezione II, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7035 - Pres. Di Virgilio; Rel. Giannaccari; Ric. Capra; Int. Ministero della Giustizia

Gratuito patrocinio per i non abbienti - Consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio - Compenso - Liquidazione - Dpr n. 115 del 2002 - Applicabilità. (Decreto ministeriale 22 luglio 1993 n. 362; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articoli 25 e 83)

Alla luce della interpretazione sistematica della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del Dpr n. 115 del 2002 e non sulla base delle tariffe professionali. In ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d’opera, di cui il consulente d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, del resto, devono trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, attesa la natura di munus publicum che caratterizza l’incarico assegnato al consulente, del quale l’ausiliario non può ignorare l’esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l’ausiliario e il consulente. (M.Fin.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7030 - Pres. Acierno; Rel. Reggiani; Ric. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; Controric. e ric. inc. Intesa Sanpaolo S.p.a. e altro

Opposizione - All’esecuzione - Legittimazione passiva - Parte istante - Identificazione - Creditori intervenuti - Che hanno provocato singoli atti del procedimento - Necessità - Conseguenze - Ricorso notificato anche agli altri creditori intervenuti - Causa inscindibile - Esclusione. (Cpc, articoli 102, 331, 526, 564 e 615)

Secondo la lettera dell’articolo 615 del Cpc, legittimato passivo nell’opposizione all’esecuzione è la parte istante. Parte istante è colui che ha chiesto il pignoramento, mentre gli altri creditori che sono intervenuti, lo diventano soltanto se hanno provocato singoli atti del procedimento (come si esprimono gli articoli 526 e 564 dello stesso codice) o si siano sostituiti al primo nell’iniziativa del proseguimento dell’azione esecutiva. Da ciò discende che, al di fuori delle situazioni indicate, nell’opposizione all’esecuzione non possono essere considerati litisconsorti necessari i creditori intervenuti, non figurando una specifica previsione normativa in tal senso e non potendosi ravvisare una ipotesi di causa inscindibile. Ove il debitore opponente abbia notificato il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione di udienza oltre che al creditore procedente, del quale contesta il diritto a procedere esecutivamente, anche agli altri creditori intervenuti nell’espropriazione immobiliare, non ricorre un’ipotesi di causa inscindibile che determini la necessità di integrazione del contraddittorio in fase di gravame, né sotto il profilo processuale, in quanto la chiamata in giudizio è avvenuta ad iniziativa di parte e non di ufficio, né sotto quello sostanziale, in quanto i creditori intervenuti agiscono sulla base dei rispettivi rapporti di credito separati e distinti. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9183 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Acea Pinerolese Industriale S.p.a.; Controric. Adorno. Conforme: Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9155 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Pontone; Controric. Agenzia delle entrate Riscossione

Opposizione - Espropriazione presso terzi - Terzo pignorato - Litisconsorzio necessario - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articoli 102, 354, 383, 543, 615 e 617)

Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli articoli 543 e seguenti del Cpc il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi. (Poiché è pacifico - ed emerge dagli atti di causa - ha osservato la Suprema Corte, che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione ex articolo 617 del Cpc proposta avverso ordinanza di assegnazione conclusiva di espropriazione presso terzi - non ha ab initio partecipato il terzo pignorato, e la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità, essa importa, a mente degli articoli 383, comma 3, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro). (M.Fin.)

ESPROPRIAZIONI

Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 6977 - Pres. Bisogni; Rel. Lamorgese; Ric. Sammarco; Controric. Comune di Acerra

Indennità - Indennità ex articolo 39 del Dpr n. 327 del 2001 - Pregiudizio riferibile alle limitazioni d’uso nelle prescrizioni conformative - Spettanza - Esclusione. (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, articolo 17; Dpr 8 giugno 2001 n. 327, articolo 39)

La indennità prevista dall’articolo 39 del Dpr n. 327 del 2001 non è dovuta nei casi in cui il pregiudizio dedotto in causa non sia riferibile direttamente alla insistenza e reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio scaduti, che possono essere contenuti nei PIP e in piani analoghi, ma sia riferibile alle limitazioni d’uso dei beni insite nelle prescrizioni conformative previste nello stesso piano o nel Prg, comportanti limitazioni d’uso coerenti con le specifiche caratteristiche del bene, alla luce dell’articolo 17, comma 1, legge n. 1150 del 1942 che, prevedendo la ultrattività delle disposizioni del piano scaduto disciplinanti l’edificazione, stabilisce l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite nel piano (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 6977 - Pres. Bisogni; Rel. Lamorgese; Ric. Sammarco; Controric. Comune di Acerra

Indennità - Opposizione - Indennità ex articolo 39 del Dpr n. 327 del 2001 - Termine di trenta giorni - Omesso provvedimento sulla domanda di pagamento - Inapplicabilità. (Dpr 8 giugno 2001 n. 327, articolo 39)

Il termine di trenta giorni previsto, a pena di decadenza dall’articolo 39, comma 3, del Dpr n. 327 del 2001, per proporre opposizione alla stima dell’indennità per la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi, non è applicabile nel caso in cui l’autorità amministrativa non abbia provveduto sulla domanda di pagamento o abbia provveduto dichiarando che la indennità non è dovuta (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)

FALLIMENTO

Sezioni Unite, sentenza 19 marzo 2024 n. 7337 - Pres. D’Ascola; Rel. Terrusi; Pm (diff.) De Matteis; Ric. Leviticus Spv S.r.l. e altro; Controric. Fallimento Gli Artigiani soc. coop. edilizia arl

Liquidazione dell’attivo - Vendita di immobili - Cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex articolo 108 della legge fallimentare - Ambito applicativo - Liquidazione concorsuale dell’attivo - Fondamento - Subentro del curatore nel contratto preliminare ai sensi dell’articolo 72, ultimo comma, della legge fallimentare - Esclusione - Fattispecie. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 72, 107 e 108)

Nel sistema della legge fallimentare l’articolo 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione seconda del Capo sesto secondo le alternative indicate nell’articolo 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine. Mentre è da escludere che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’articolo 72, ultimo comma, legge fallimentare quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito con cui era stato autorizzato il curatore, subentrato al fallito nel preliminare di compravendita trascritto anteriormente all’apertura del fallimento, a stipulare il contratto definitivo, cancellando altresì l’ipoteca gravante sull’immobile, destinato ad abitazione principale del promissario acquirente). (M.Fin.)

Sezioni Unite, sentenza 19 marzo 2024 n. 7337 - Pres. D’Ascola; Rel. Terrusi; Pm (diff.) De Matteis; Ric. Leviticus Spv S.r.l. e altro; Controric. Fallimento Gli Artigiani soc. coop. edilizia arl

Liquidazione dell’attivo - Vendita di immobili - Cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato - Articolo 173, comma 4, decreto legislativo n. 14 del 2019 - Discontinuità rispetto all’ articolo 108 della legge fallimentare - Conseguenze. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 108; Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, articolo 173)

In tema di cancellazione, da parte del giudice delegato, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nel vigore dell’articolo 108, comma 2, legge fallimentare, la (diversa) soluzione accolta dall’articolo 173, comma 4, del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), secondo cui in caso di subentro del curatore nel preliminare di vendita l’immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova, gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell’importo che il promissario dimostra di avere versato e il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, si pone in discontinuità rispetto alla regolamentazione contenuta nella legge fallimentare e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di estendere detto potere purgativo al di là delle ipotesi di liquidazione dell’attivo fallimentare ivi previste, considerato altresì che l’interpretazione di una disposizione di legge, anche ove intesa in senso evolutivo, non può che trovare un limite nel significante testuale della disposizione normativa che il legislatore ha posto. (M.Fin.)

GIURISDIZIONE

Sezioni Unite, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9154 - Pres. Cassano; Rel. Crucitti; Pm (conf.) De Matteis; Regolamento di giurisdizione

Aiuti di Stato e finanziamenti pubblici - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Legge 27 dicembre 1997 n. 449, articolo 12; Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articolo 133)

In materia di giurisdizione sulle controversie relative a finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, la situazione che si determina in capo a chi aspiri a finanziamenti e sovvenzioni è di diritto soggettivo, mentre è di interesse legittimo tutte le volte in cui la norma di previsione affidi alla Amministrazione il discrezionale apprezzamento sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico interesse ad essa sottese. (Nella specie, in applicazione del principio che precede, le Sezioni unite hanno ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa nei confronti di un comune perché, effettuati dei lavori di riparazione di fabbricati per civile abitazione finanziati dalle leggi n. 219 del 1981 e 12 del 1988, gli attori avevano trasmesso al comune la richiesta di rimborso dell’Iva allegando la documentazione necessaria, documentazione che detto ente aveva omesso di trasmettere tempestivamente al Dipartimento della protezione civile, causando il rigetto della richiesta, formulata ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 449 del 1997). (M.Fin.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9175 - Pres. Scarano; Rel. Condello; Ric. Moretti; Controric. e ric. inc. Tamoil Italia Spac

Appello - Sentenza - Motivazione - Per relationem - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. (Cpc, articoli 132 e 360)

La sentenza d’appello può anche essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, non potendo, invece, la corte territoriale limitarsi ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema Corte, il giudice d’appello, pur avendo rimandato ad alcuni passaggi delle ragioni della decisione di primo grado, le ha comunque integrate con ulteriori argomentazioni, così procedendo ad una autonoma valutazione di infondatezza dei motivi di appello). (M.Fin.)

MAGISTRATI

Sezioni Unite, sentenza 5 aprile 2024 n. 9156 - Pres. Cassano; Rel. Crucitti; Pm (conf.) Cuomo

Magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni - Revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna - Ammissibilità - Limiti, condizioni. (Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, articolo 25)

In tema di procedimenti disciplinari a carico di magistrati il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente si concretizza nella valutazione in astratto, e non in concreto, della mera idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, all’esito del riesame di tutte le prove, in uno a quelle noviter producta, debba essere assolto. Trattasi, tuttavia, di una valutazione preliminare, la quale, pur operando sul piano astratto, concerne tuttavia l’attitudine dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza. Di conseguenza, un tal giudizio preliminare investe il medesimo territorio del giudizio di revisione, differenziandosene, però, per essere caratterizzato da un vaglio prognostico che non necessita di scandaglio approfondito ed è limitato alla verifica dell’attitudine astratta degli elementi nuovi, apprezzati insieme ai vecchi, a scardinare la statuizione di colpevolezza. Al fine di procedere al giudizio d’ammissibilità̀ dell’istanza risulta quindi indispensabile la comparazione - già̀ in astratto - tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità̀ e quelle dedotte a sostegno della domanda di revisione. Una tale comparazione, epperò̀, implica la necessità di un confronto, tra le prove nuove e quelle già acquisite, ancorato alla realtà̀ del caso concreto e non può̀, pertanto, prescindere dal rilievo di evidenti segni d’inconferenza o inaffidabilità̀ della prova nuova, purché́ riscontrabili ictu oculi. Da ciò̀ discende che il giudizio d’inammissibilità̀ dell’istanza di revisione, per la sua manifesta infondatezza, andrà̀ pronunciato allorquando le ragioni poste a suo fondamento risultino, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica in ordine all’esito del giudizio. La peculiarità̀ del rimedio della revisione, avente natura straordinaria di mezzo di revoca di una decisione passata in giudicato, impone che, anche nella fase rescindente, la delibazione non possa essere superficiale, seppure sommaria, nell’apprezzamento degli elementi addotti al fine capovolgere la sentenza di condanna. Un tale sindacato ricomprende, di necessità, la verifica preliminare in ordine alla presenza di eventuali profili di non persuasività̀ e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività̀ delle allegazioni poste a sostegno dell’impugnazione straordinaria. (M.Fin.)

Sezioni Unite, sentenza 5 aprile 2024 n. 9153 - Pres. Cassano; Rel. Vincenti; Pm (diff.) De Masellis

Magistratura - Procedimento disciplinare - Responsabilità disciplinare - Scelta della sanzione - Criteri. (Cp, articolo 582; Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, articoli 4, 8 e 12)

La scelta della sanzione da applicare da parte della Sezione disciplinare del Csm, ove sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, deve essere guidata dal fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. A tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l’intensità dell’elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l’hanno ispirato e, infine, la personalità dell’incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell’istituzione. Una siffatta valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni, sul presupposto che l’illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell’Ordine giudiziario. (M.Fin.)

PRESCRIZIONE

Sezione I, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9077 - Pres. Cristiano; Rel. Abete; Ric. Agenzia delle Entrate Riscossione; Controric. Fallimento della F.lli Bertè Srl

Interruzione - Eccezione - In senso lato - Conseguenze. (Cc. articolo 2945; Cpc, articolo 112)

L’eccezione di interruzione della prescrizione è una eccezione in senso lato e non in senso stretto e, perciò, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Il giudice del merito, del resto, deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa o della eccezione fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dall’istante. (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9180 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Ric. Cassa Lombarda S.p.a.; Controric. Casa Mia s.s.

Sospensione - Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2 Cpc - Motivazione - Necessità - Conseguenze. (Cpc, articolo 337)

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’articolo 337, comma 2, del Cpc, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9189 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Regolamento di competenza.

Sospensione - Sospensione necessaria - Presupposti - Pregiudizialità logico e giuridica - Causa di risoluzione per inadempimento di contratto di locazione - Autonoma controversia per la dichiarazione di cessazione del rapporto. (Cc, articoli 1453, 1571 e 1596; Cpc, articolo 295)

Non è ravvisabile un rapporto di dipendenza logico - giuridica che giustifichi la sospensione necessaria del processo ex articolo 295 del Cpc, tra la causa in cui è in discussione la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e l’autonoma controversia concernente la dichiarazione di cessazione del rapporto, per intervenuta scadenza contrattuale e la fissazione della data di rilascio, considerata l’autonomia della causa petendi azionata in quest’ultimo giudizio, posto che non è configurabile alcun contrasto di giudicato all’esito delle due cause, ma solo eventualmente, in caso di scioglimento della domanda di risoluzione, l’improduttività di ogni effetto da parte della sentenza sulla finita locazione. (M.Fin.)

PROVA CIVILE

Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7030 - Pres. Acierno; Rel. Reggiani; Ric. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; Controric. e ric. inc. Intesa Sanpaolo S.p.a. e altro

Consulenza tecnica - Esame contabile - Acquisizione, da parte del - consulente, dei documenti necessari - In assenza della allegazione delle parti - Legittimità - Condizioni - Limiti - Nullità conseguente - Nullità relativa. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 62, 101, 112, 157, 194 e 198)

In materia di esame contabile, ai sensi dell’articolo 198 del Cpc, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, pure prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Ovviamente, come stabilito dall’articolo 198 del Cpc, tale attività presuppone che siano state sentite le parti e che le medesime abbiano prestato il consenso, necessario anche per fare menzione di tale documentazione nei processi verbali o nella relazione redatta. Comunque, l’eventuale nullità, derivante dall’impiego di tale documentazione senza il consenso delle parti, costituisce una nullità relativa, disciplinata dall’articolo 157, comma 2, del Cpc, perché si correla a un interesse primario ma disponibile della parte. (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7313 - Pres. Frasca; Rel. Cirillo; Ric. Altomonte; Controric. Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pubblica amministrazione - Medici specializzandi - Danno da inadempimento statuale alle direttive comunitarie - Produzione di documentazione evidenziante l’anno di inizio del corso - Deduzione, da parte dell’Amministrazione, della irrilevanza delle direttive comunitarie - Deduzione in appello - Ammissibilità. (Cc, articolo 2043; Cpc, articolo 345)

In una controversia introdotta da un medico specializzando per invocare il risarcimento del danno da inadempimento statuale alle direttive comunitarie, qualora il medico attore abbia prodotto documentazione evidenziante l’anno di inizio del corso di specializzazione e, dunque, valendosi del documento abbia allegato tale circostanza, costituisce mera difesa in iure in appello e non eccezione la deduzione da parte della difesa erariale che in relazione alla data di inizio del corso di specializzazione le direttive comunitarie non avevano rilievo. Ne consegue che è infondato il motivo di ricorso per cassazione con cui si lamenti la violazione dell’articolo 345, comma 2, del Cpc per avere il giudice di appello dato rilievo a detta difesa (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7313 - Pres. Frasca; Rel. Cirillo; Ric. Altomonte; Controric. Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pubblica amministrazione - Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso - Sussistenza - Condizioni. (Direttive del Consiglio Cee 16 giugno 1975 n. 362; Direttive del Consiglio Cee 16 giugno 1975 n. 363; Direttive del Consiglio Cee 26 gennaio 1982 n. 76; decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257; Legge 19 ottobre 1999 n. 370, articolo 11)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/Cee del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/Cee del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/Cee del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (M.Fin.).

Sezione III, ordinanza 6 aprile 2024 n. 9168 - Pres. Frasca; Rel. Rossetti; Ric. Iaccarino e altri; Controric. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri

Pubblica amministrazione - Medici specializzandi - Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - Mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie - Responsabilità dello Stato - Obbligazione pararisarcitoria - Liquidazione - Criteri - Cumulo automatico di interessi e rivalutazione - Esclusione. (Cc, articoli 1219 e 1224; Decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257; Legge 19 ottobre 1999 n 370)

Il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza gli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del Cc) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 aprile 2024 n. 9168 - Pres. Frasca; Rel. Rossetti; Ric. Iaccarino e altri; Controric. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri

Pubblica amministrazione - Medici specializzandi - Trattamento economico ex articolo 39 decreto legislativo n. 368 del 1999 - Medici iscritti alle scuole di specializzazione anteriormente all’anno accademico 2006-07 - Esclusione. (Decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, articolo 6; Direttive del Consiglio Cee 5 aprile 1993 n. 16; Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, articolo 39; Legge 21 dicembre 1999 n. 517, articolo 8; Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1)

La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al Dlgs n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/Cee non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio cui al decreto legislativo citato. (M.Fin.)

RICORSO

Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7007 - Pres. De Stefano; Rel. Giannitti

Ricorso in Cassazione - Effetti devolutivi - Esclusione - Conseguenze - Vizi della motivazione - Rilevanza - Limiti. (Cpc, articolo 360)

Il giudizio di Cassazione, a differenza dell’appello, non ha effetto devolutivo, nel senso che non introduce una rinnovazione del giudizio e non può pertanto riguardare questioni attinenti il merito della vertenza, essendo questa Corte soltanto giudice di legittimità. Il ricorso in cassazione, in particolare, è un rimedio di legalità: la sua funzione è quella di rendere immune il giudizio di merito da eventuali errori nei quali il giudice di merito sia incorso nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) oppure nell’applicazione delle norme di diritto (errores in judicando), non già quella di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze processuali. D’altronde, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7030 - Pres. Acierno; Rel. Reggiani; Ric. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; Controric. e ric. inc. Intesa Sanpaolo S.p.a. e altro

Ricorso in Cassazione - Motivi - Nullità della sentenza o del procedimento - Annullamento della sentenza impugnata - Condizioni - Limiti - Conseguenze - Onere del ricorrente. (Cpc, articoli 360 e 366)

L’articolo 360, n. 4, del Cpc, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Ed infatti, l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. Ne deriva che, ove la parte proponga ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata, essa ha l’onere di indicare in concreto quali pregiudizio sia derivato da siffatta nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto effettivamente conseguire in assenza del vizio denunciato. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 aprile 2024 n. 9168 - Pres. Frasca; Rel. Rossetti; Ric. Iaccarino e altri; Controric. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri

Ricorso in Cassazione - Poteri della cassazione - Abbandono di una interpretazione consolidata di una norma processuale - Ammissibilità - Limiti - Condizioni. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articolo 374)

La interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti e apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l’interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo. Ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. (M.Fin.)

SANITÀ E BIOETICA

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9182 - Pres. Travaglino; Rel. Rubino; RIc. Spangher; Controric. Zurich Insurance Pubblic Limited Company

Responsabilità e risarcimento in genere - Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - Inesatto adempimento della prestazione - Azione di risarcimento del danno - Prova del nesso causale tra aggravamento o insorgenza della malattia e condotta dei sanitari e prova dell’impossibilità della prestazione - Ripartizione del relativo onere tra paziente e struttura - Criteri. (Cc, articoli 1176, 1218, 1256 e 2697)

Responsabilità e risarcimento in genere - Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - Inesatto adempimento della prestazione - Azione di risarcimento del danno - Prova del nesso causale tra aggravamento o insorgenza della malattia e condotta dei sanitari e prova dell’impossibilità della prestazione - Ripartizione del relativo onere tra paziente e struttura - Criteri. (Cc, articoli 1176, 1218, 1256 e 2697)

SENTENZA CIVILE

Sezione III, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9175 - Pres. Scarano; Rel. Condello; Ric. Moretti; Controric. e ric. inc. Tamoil Italia Spa

Sentenza civile in genere - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Violazione del principio - Condizioni - Limiti - Ragioni di diritto e di fatto a sostegno della decisione - Irrilevanza - Fattispecie. (Cpc, articolo 112)

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’articolo 112 del Cpc - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante. Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’articolo 112 del Cpc, riguarda, dunque, soltanto l’ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. (Pertanto, ha osservato la Suprema Corte, non ricorre la violazione di tale disposizione allorché si lamenti, come nel caso specifico, che il giudice del merito, chiamato a decidere sulla valenza probatoria di scritture contabili, quali sono i registri di carico e scarico Utf, abbia ritenuto che esse fossero insufficienti a supportare la domanda formulata non solo perché unilateralmente predisposte dallo stesso odierno ricorrente che di esse intende avvalersi, ma anche per la ‹‹mancanza di attendibilità›› delle stesse. Trattasi a ben vedere di una mera argomentazione addotta dal giudice di merito per rafforzare la pronuncia, che non esula dal thema decidendum, né travalica i limiti della domanda e, soprattutto, che non integra eccezione in senso stretto, tardivamente rilevata d’ufficio). (M.Fin.)

TELECOMUNICAZIONI

Sezione I, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7289 - Pres. Genovese; Rel. Tricomi

Telecomunicazioni - Videosorveglianza - Da parte di un privato - Liceità - Condizioni - Limiti - Luoghi circostanti in uso anche a terzi. (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articoli 3, 11, 18 e 23)

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità). (M.Fin.)

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