AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 30 aprile 2024 n. 11523 - Pres. Manna; Rel. Fortunato; Ric. X; Controric. X

Compensi professionali - Interessi - Decorrenza - Dalla data di richiesta stragiudiziale di adempimento - Sussiste. (Regio decreto 1578/33, articoli 57, 61; Cc, articoli 1224, 2232; Dm 585/94, articolo 6)

IL PRINCIPIO

Nel caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali di difesa, gli interessi di cui all’articolo 1224 del codice civile competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Nota

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che, in caso di contestazione dell’entità del credito, l’atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito successivamente liquidata dal giudice. Sotto tale profilo, l’invio della notula contenente la richiesta di pagamento dei compensi - o la proposizione della domanda giudiziale - integra un valido atto di costituzione in mora, idoneo (ove giunto a conoscenza del destinatario) a dispiegare effetti sia ai fini della decorrenza degli interessi che del calcolo del maggior danno ex articolo 1124, secondo comma, del codice civile, non avendo rilievo la (eventuale) contestazione del credito da parte del cliente. Ancorché la mora presupponga la colpa del debitore, tale colpa va esclusa nel caso in cui il debitore sia impossibilitato in maniera assoluta, alla stregua dell’ordinaria diligenza, a quantificare la prestazione dovuta, ma non anche nel diverso caso in cui, pur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attività certe nell’avvenuto espletamento e nella qualificazione. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, sentenza 29 aprile 2024 n. 11389 - Pres. Manna; Rel. Fortunato; Pm (conf.) Troncone; Ric. X; Controric. X

Accettazione tacita - Pagamento di un debito con denaro del chiamato - Sufficienza - Esclusione. (Cc, articoli 476, 519, 1387, 1392, 1398, 1399, 1703, 1704, 1705, 2697, 2729, 2028 e 2032)

IL PRINCIPIO

Non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori.

Nota

L’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di dominus dei beni ereditari (cosiddetta pro herede gestio). Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all’eredità abbia agito con l’implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni. Lo stesso dicasi anche riguardo all’esecuzione di un legato, nel senso che il suo adempimento da parte del chiamato non integra necessariamente un atto di accettazione tacita, non ravvisandosi ostacoli per ritenere che anche una disposizione mortis causa a titolo particolare possa, per le più svariate ragioni, essere adempiute da un terzo, al pari dei debiti ereditari. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione I, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11491 - Pres. Valitutti; Rel. Abete; Ric. Technital spa; Controric. ANAS spa

Contratto - Nuove opere richieste dal committente - Varianti in corso d’opera se necessarie per l’esecuzione del contratto - Differenza con i lavori extracontrattuali ai fini dell’esecuzione. (Cc, articoli 1362, 1370 e 1371)

In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrino nel piano dell’opera stessa; costituiscono, invece, lavori extracontrattuali quelli in possesso di un’individualità distinta rispetto all’opera originaria, seppure a essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge; cosicché, nel primo caso, l’appaltatore è, in linea di principio, obbligato a eseguirle, nel secondo caso, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, sentenza 30 aprile 2024 n. 11657 - Pres. Orilia; Rel. Grasso; Pm (conf.) Dell’Erba; Ric. X; Controric. X

Compensi - Liquidazione giudiziaria in forma onnicomprensiva - Contestazione - Necessità della doglianza sulla violazione della tariffa - Sussiste. (Cpc, articolo 91)

Non è ammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenti che il giudice abbia liquidato in maniera onnicomprensiva il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non trovi più vigenza la categoria dei “diritti” -, senza dolersi della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infine, dolersi della mancata distinzione fra compensi e rimborso di esborsi. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11376 - Pres. Orilia; Rel. Carrato

Liquidazione dei compensi per la difesa nel processo penale - Applicabilità del procedimento sommario di cui all’articolo 14 del Dlgs 150/11 - Esclusione. (Dlgs 150/11, articolo 14; Cpc, articolo 702 bis)

La controversia avente a oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all’ articolo 28 della legge n. 794/1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis del cpc innanzi al Tribunale in composizione monocratica. (M.Pis.)

AZIENDA

Sezione I, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11503 - Pres. Abete; Rel. Crolla; Ric. Spaccio Discount srl; Res. Fallimento Spaccio Discount srl

Cessione - Esclusione della responsabilità in solido ex articolo 2560 del Codice civile - Presupposti. (Cc, articoli 1362, 1363, 2555 e 2560)

In caso di trasferimento di azienda, l’esclusione della responsabilità in solido prevista dall’articolo 2560, 2 comma del codice civile postula una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario, che non si verifica in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell’impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell’azienda è solo formale. In queste ipotesi, non vi è spazio per l’applicazione dell’articolo 2560 del Cc, comma 2, poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 2 maggio 2024 n. 11816 - Pres. Doronzo; Rel. Boghetich; Ric. Loda’; Controric. Pam Panorama spa

Cessione - Trasferimento di ramo d’azienda - Elemento costitutivo - Autonomia funzionale del ramo ceduto - Necessità. (Cc, articoli 1175, 1375 e 2112)

Il trasferimento di ramo d’azienda si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi; ai fini del trasferimento di ramo d’azienda, pertanto, previsto dall’articolo 2112 del codice civile rappresenta elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione. (M.Pis.)

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

Sezione I, ordinanza 2 maggio 2024 n. 11724 - Pres. Di Marzio; Rel. Caiazzo; Ric. Unione Banche Italiane spa; Controric. Sirago

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi da parte dell’intermediario - Necessità - Mancanza - Prova. (Dlgs 58/98, articoli 21 e 23; Cc, articoli 1218 e 2697)

In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell’investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all’investitore, in relazione alla quale l’intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l’investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l’intermediario gli deve segnalare. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 26 aprile 2024 n. 11264 - Pres. Pazzi; Rel. Dongiacomo; Ric. Studio Associato Acta-Avvocati e Commercialisti Tributaristi associati; Controric. Fallimento Borsalino Giuseppe e fratello spa

D’opera professionale - Recesso del cliente - Pagamento del compenso per l’attività svolta - Necessità. (Cc, articoli 2233, 2237 e 2751 bis)

Nel contratto di prestazione d’opera professionale, compreso quello intercorso tra cliente e difensore in materia giudiziale, il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d’opera le spese sostenute e il compenso per l’opera svolta, e che il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l’opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2233 del Cc, solo per l’opera svolta. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11326 - Pres. Orilia; Rel. Poletti; Ric. Palmieri; Controric. Razzano

Concessione edilizia - Rilascio - Successione di norme sulle distanze - Adeguamento alla nuova normativa - Necessità. (Cc, articoli 872, 873 e 2697)

Le disposizioni in materia edilizia, nell’ipotesi di successione di norme nel tempo, sono di immediata applicazione poiché i piani regolatori, come i regolamenti edilizi comunali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell’interesse generale nel campo urbanistico, prescindono dall’interesse del privato; conseguentemente, se, dopo la concessione della licenza edilizia, sopravviene una diversa regolamentazione sulle distanze fra edifici, le costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, a nulla rilevando la legittimità della precedente autorizzazione a costruire. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 30 aprile 2024 n. 11574 - Pres. Giusti; Rel. Carrato; Ric. Falzea; Controric. Fallimento Biemme Costruzioni snac di Bardi e Milani

Edilizia popolare e economica - Prezzo di cessione degli alloggi - Possibilità di concordare un prezzo inferiore al massimo stabilito nella convenzione con l’ente territoriale - Ammissibilità. (Legge 865/71, articolo 35; Cc, articoli 1339 e 1419)

Il prezzo di cessione degli alloggi in regime di edilizia agevolata ex articolo 35 della legge n. 865 del 1971 è quello massimo consentito, ma non l’unico possibile alle parti, atteso che la normativa persegue lo scopo di assicurare un alloggio alle fasce più deboli della popolazione. Ne consegue che, in presenza di un limite normativo concernente esclusivamente la fissazione del prezzo massimo, è consentito all’autonomia delle parti di concordare un prezzo inferiore a quello massimo stabilito nella convenzione Comune - costruttore stipulata ai sensi dell’articolo 35 citato. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 22 aprile 2024 n. 10780 - Pres. Ferro; Rel. Dongiacomo; Ric. Gullotta; Controric. Fallimento Edilgreco srl

Azione revocatoria - Stato di insolvenza del debitore - Terzo acquirente - Rilevanza della effettiva conoscenza - Ricavabile anche da indizi - Sussiste. (Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articoli 1366, 2729 e 2932)

La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, deve essere effettiva e non meramente potenziale; agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell’acquirente al momento del compimento dell’atto impugnato, la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi, sempre che questi (come ad esempio protesti, procedure esecutive, ipoteche giudiziali), in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l’effettiva scientia decoctionis da parte dell’acquirente, nel senso che quest’ultimo, a fronte dell’emergenza di siffatte circostanze, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava il venditore; in particolare, ai fini della revocatoria fallimentare di compravendita ai senso dell’articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall’esistenza di un’ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto e iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 26 aprile 2024 n. 11261 - Pres. Pazzi; Rel. Crolla; Ric. De Gennaro; Int. Fallimento Molfetta nuoto srl

Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione - Sufficiente la menzione dei documenti prodotti in sede di verifica dei crediti - Sussiste. (Legge fallimentare 23, 93, 99 e 209)

In materia di procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 99 e 209 della legge fallimentare, anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l’opponente, a pena di decadenza ex articolo 99, comma 2, n. 4),della legge fallimentare, deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice - e in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporne l’acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11495 - Pres. Ferro; Rel. Dongiacomo; Ric. Base Holding srl; Int. Trevisi

Sentenza di fallimento - Revoca - Desistenza dovuta al pagamento del debito - Differenza dal caso della non estinzione - Effetti. (Legge fallimentare, articolo 15; Cc, articolo 2704)

In tema di revoca della sentenza di fallimento, in effetti, qualora l’unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere tra la desistenza dovuta al pagamento del credito e la desistenza non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione: - in questo secondo caso, la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo; - solo nel primo caso, al contrario, la desistenza dichiarata in conseguenza della dichiarata estinzione dell’obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della sentenza di fallimento se il pagamento risulti avvenuto, con atto di data certa ai sensi dell’articolo 2704 del Cc, in epoca antecedente alla stessa. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione lavoro, sentenza 2 maggio 2024 n. 11866 - Pres. Doronzo; Rel. Boghetic; Pm (conf.) Celentano; Ric. Picciano; Res. ANAS spa

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Aspetti della controversia non definiti - Riesame delle eccezioni pretermesse - Necessità. (Cpc, articolo 394)

In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già risolute, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare “ex novo” il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia ad abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 30 aprile 2024 n. 11642 - Pres. Orilia; Rel. Mondini; Pm (conf.) Dell’Erba; Ric. Nardinocchi; Controric. Ciccarello

Impugnazioni civili - Mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado - Necessità di specifico motivo di gravame - Sussiste. (Cpc, articoli 91, 96 e 115)

Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l’ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l’appellante ha l’onere di censurare la statuizione di rigetto dell’istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l’omessa pronuncia su domande e l’errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d’appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 22 aprile 2024 n. 10786 - Pres. Di Marzio; Rel. Campese; Ric. Acconcia; Controric. Siena NPL 2018 srl

Impugnazioni civili - Successore a titolo universale o particolare della parte nel primo grado - Necessità della prova dei presupposti di legittimazione - Sussiste. (Cpc, articoli 111 e 118)

Il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex articoli 110 e 111 del Cpc. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 2 maggio 2024 n. 11730 - Pres. Esposito; Rel. Riverso; Ric. Altomare; Controric. Epo-Espress s.c.

Lavoro subordinato - Diritto del lavoratore ad agire nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento contributivo - Ammissibilità. (Cc, articoli 2115 e 2116)

Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell’Inps. (M.Pis.)

MUTUO

Sezione II, ordinanza 26 aprile 2024 n. 11190 - Pres. Orilia; Rel. Amato; Ric. Ruscio; Controric. Mazwa

Contratto - Perfezionamento - Consegna della somma o della cosa oggetto del contratto - Prova. (Cc, articoli 2222, 2225, 2697, 2727 e 2729)

Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo a invertire tale onere della prova la deduzione, a opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l’obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 22 aprile 2024 n. 10859 - Pres. Parise; Rel. D’Orazio; Ric. Soc. Pink Club Bar di Sudano e Li Santi snc; Controric. Invitalia spa

Mutuo bancario - Rateizzazione dei versamenti - Frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori - Esclusione - Prescrizione - Effetti. (Cc, articoli 2946 e 2948)

La rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’articolo 2948, n. 4, del codice civile sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti. (M.Pis.)

OPERE PUBBLICHE

Sezione I, ordinanza 2 maggio 2024 n. 11721 - Pres. Valitutti; Rel. Russo; Ric. Consortile Edil Impianti 2003 srl; Controric. Città Matropolitana Palermo

Appalto - Controversia sulla revisione dei prezzi - Giurisdizione amministrativa. (Dlgs 163/06, articoli 244 e 253; Legge 109/94, articolo 26)

In tema di opere pubbliche, la controversia avente ad oggetto la revisione prezzi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo laddove manchi il riconoscimento, esplicito o implicito, del diritto dell’appaltatore da parte dell’Amministrazione, il quale non può desumersi dalla sola sentenza del giudice amministrativo che, annullando la delibera di diniego parziale della revisione, produce effetti caducatori e conformativi della successiva attività amministrativa, ma non elimina la necessità di un’ulteriore delibera della Pa appaltante per il riconoscimento della pretesa fatta valere dall’impresa appaltatrice. (M.Pis.)

POSSESSO

Sezione II, ordinanza 23 aprile 2024 n. 10925 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. Cocucci; Controric. Rossi

Azioni a difesa - Accoglimento della domanda - Giudicato - Efficacia nel giudizio petitorio - Esclusione. (Cc, articolo 2909)

Nel giudizio possessorio l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 2 maggio 2024 n. 11737 - Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. Vodafone Italia spa; Controric. Messina

Domanda giudiziale - Modifica ex articolo 183 Cpc - Connessione con la domanda iniziale - Necessità. (Cpc, articolo 183; Cc, articolo 2557)

La modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 del codice di procedura civile può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II; ordinanza 29 aprile 2024 n. 11482 - Pres. Orilia; Rel. Carrato; Ric. Graf; Controric. De Vescovi

Muro comune - Riparazione e ricostruzione - Spese - Spettanza - Nel caso di fondo sovrastante in cui sono state eseguite opere di sbancamento. (Cc, articoli 882, 885 e 2043)

Ai sensi dell’articolo 882, primo comma, del codice civile, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l’obbligo di riparare il muro comune è posto per l’intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa; - dall’altro lato, che, in ipotesi di fondi a dislivello in un contesto abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltà di abbassarne il livello con opere di sbancamento o che intenda consolidarlo con interventi di “sopralzo” ai fini del contenimento di maggiori volumi di terreno a ridosso, deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l’abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione. Ciò implica che quest’ultimo obbligo - a carico dei proprietari dei fondi soprastanti - consegue anche nell’eventualità in cui il muro crolli per cause riconducibili alla realizzazione di opere di loro esclusiva pertinenza, fatto salvo l’accertamento della possibile emergenza di concause naturali od umane, queste ultime ricollegabili - in ipotesi - anche a condotte od omissioni dei proprietari dei fondi sottostanti. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11478 - Pres. Travaglino; Rel. Tassone; Ric. Angelo srl; Controric. Unipolsai assicurazioni spa

Danno - Cagionato a un bene - Diritto di credito - Trasferimento del bene senza la cessione del diritto di credito - Spettanza del risarcimento. (Cc, articoli 1260, 1891, 1918 e 2919)

Poiché il diritto al risarcimento dei danni cagionati a un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, ma è un diritto di credito, distinto e autonomo rispetto al diritto reale, ciò comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall’immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. Di conseguenza, quando accanto all’atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 24 aprile 2024 n. 11149 - Pres. De Chiara; Rel. D’Orazio; Ric. Banca Nazionale del Lavoro; Controric. Unipolsai Assicurazioni spa

Danno - Spedizione di assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria - Sottrazione - Concorso di responsabilità del mittente - Sussiste. (Cc, articoli 1175, 1176 e 1227; Dpr 156/73, articoli 83 e 84)

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito di clausola di non trasferibilità, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, costituisce condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente; la spedizione con posta ordinaria di un assegno rappresenta l’esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti, configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 24 aprile 2024 n. 11111 - Pres. Manna; Rel. Amato; Ric. Caramia; Controric. Ministero Economia Finanze

Amministrative - Opposizione - Controllo da parte del giudice della motivazione dell’ordinanza-ingiunzione - Esclusione. (Legge 689/81, articoli 3, 11 e 14)

Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge: non è chiamato a controllare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’articolo 11 della legge n. 689 del 1981. (M.Pis.)

SERVITÙ

Sezione II, sentenza 29 aprile 2024 n. 11456 - Pres. Manna; Rel. Falaschi; Pm (conf.) Troncone; Ric. Pasquale; Controric. Bergamasco

Acquisto - Per usucapione - Mantenimento di costruzione a distanza inferiore a quella legale - Ammissibilità. (Dm 1444/68, articolo 9)

È ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, in quanto il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio concernente il rispetto della disciplina delle distanze le cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato. Tale diritto, d’altra parte, non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa che esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico tra l’amministrazione e il privato che ha realizzato la costruzione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 30 aprile 2024 n. 11601 - Pres. Mocci; Rel. Papa: Ric. Cargiolli; Controric. Grasso

Azioni di difesa - Actio confessoria servitutis - Legittimazione passiva - Presupposti - Effetti. (Cc, articoli 1172, 1173, 1079, 2043 e 2058)

Nella confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l’esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l’ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex articolo 2933 del codice civile; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell’azione ex articolo 1079 del codice civile, soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, l’azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, l’azione di riduzione in pristino con l’eliminazione delle turbative e molestie. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 23 aprile 2024 n. 10944 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. Bagnato; Controric. Rocca

Di passaggio coattivo - Esenzione in favore di case, cortili e giardini - Operatività nel caso di possibile scelta dl altre soluzioni da parte del proprietario del fondo intercluso - Ammissibilità. (Cc, articolo 1051)

In materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’articolo 1051, comma 4, del Cc, in favore di case, cortili, giardini e aie a esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell’eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 2 maggio 2024 n. 11827 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Ric. Dardi; Int. Pinat

Esercizio - Servitù di scolo delle acque - Provenienti dal fondo superiore - Necessità di uno specifico titolo costitutivo - Sussiste. (Cc, articoli 908 e 913)

Poiché, ai sensi degli articoli 908 e 913 del codice civile, salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l’assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall’esercizio di attività umane (come, ad esempio, dallo sciorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù “ad hoc”. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione II, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11471 - Pres. Orilia; Rel. Mocci; Ric. Migrantes società mutuo soccorso; Int. Ministero della Giustizia

Società - Attività economica - Presupposti - Fine lucrativo - Mancanza - Conseguenze. (Dpr n. 115/2002, articolo 170; Cpc, articoli 156, 161, 342 e 346)

Il concetto di attività economica contemplato nell’articolo 119 del Dpr 115/2002 coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere applicato a quelle fattispecie nelle quali la suddetta attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11342 - Pres. Ferro; Rel. Dongiacomo; Ric. Casini; Controric. Fallimento Nastrificio Finat sas Di Bruno e Danilo Casini C

Società di persone - Termine annuale per l’esclusione dal fallimento del socio - Decorrenza dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articoli 10, 18 e 147; Cc, articolo 2314)

In tema di società di persone, il termine annuale previsto dall’articolo 147, comma 2, della legge fallimentare, oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile, come l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che rimuove dalla ragione sociale l’indicazione del nome del socio accomandante o del socio accomandatario cessato. (M.Pis.)

SOMMINISTRAZIONE

Sezione III, ordinanza 23 aprile 2024 n. 10885 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. Italia Trasporti srl; Int. Wind Telecomunicazioni spa

Contratto di telefonia - Danno da perdita di acquisizione clientela per effetto dell’inesatto inserimento dei dati del fruitore - Liquidazione in via equitativa. (Cc, articoli 1226, 2056, 2697 e 2729)

In tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo. Trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall’incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di “possibilità” (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa”, non essendo al riguardo necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 30 aprile 2024 n. 11606 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Ric. X; Controric. X

Successione mortis causa - Qualità di erede - Accettazione espressa o tacita - Necessità - Ricorso per cassazione - Onere della prova per l’erede. (Cc, articoli 873 e 889; Cpc, articolo 372)

In caso di successione mortis causa non è sufficiente la mera chiamata all’eredità, non trasmettendosi la legitimatio ad causam dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione, ma è necessaria l’avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, sicché il ricorrente in cassazione, in qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, ha l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’articolo 372 del Cpc, il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede, dovendosi, in difetto, il ricorso dichiarare inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, senza che assuma rilievo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio. (M.Pis.)

USI E CONSUETUDINE

Sezione II, ordinanza 2 maggio 2024 n. 11786 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Ric. Sgaramella; Controric. Alicino

Usi civici - Strada vicinale privata - Controversie - Onere della prova. (Cc, articoli 817, 818, 922, 948, 949, 1100, 1102, 1350, 1376, 2697, 2700, 2727 e 2729)

Nelle controversie relative alla sussistenza e all’uso della strada vicinale privata, grava su colui che invoca tale uso l’onere di fornire la relativa prova, mentre non spetta al proprietario del terreno la dimostrazione della piena disponibilità di esso. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 30 aprile 2024 n. 11590 - Pres. Giusti; Rel. Carrato; Ric. Irdel sas di Raffaele de Leonardis C.; Controric. VE.MA.PLA. srl

Garanzia - Vizi del bene - Manifestazione di volontà del compratore di costituzione in mora - Rilevanza ai fini della prescrizione - Sussiste. (Cc, articoli 1219, 1495, 2943 e 2945)

In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’articolo 1219, comma 1 del Cc, costituiscono, ai sensi dell’articolo 2943, comma 4, del Cc, atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’articolo 1495, comma 3 del Cc, con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’articolo 2945, comma 1 del Cc. (M.Pis.)

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