CONTRATTO

Sezione II, ordinanza 6 febbraio 2025 n. 3051 - Pres. Bertuzzi; Rel. Trapuzzano; Ric. M. P.; Controric. M.M.

Inadempimento - Risarcimento dei danni - Nesso di causalità - Rapporto tra inadempimento ed evento non immediato - Ammissibilità. (Cc, articoli 1227, 1453, 1455, 1667 e 1668)

IL PRINCIPIO

In tema di risarcibilità dei danni conseguiti da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, o da fatto illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il rapporto fra inadempimento (o illecito) ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l'evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili.

Nota

In tema di riduzione del prezzo d'appalto ex articolo 1668 del Cc, l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità (Cassazione, sentenza nn. 11409/08 e 8043/94). La finalità della riduzione è appunto quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 6 febbraio 2025 n. 3003 – Pres. Di Virgilio; Rel. Mocci; Ric. B.S.; Controric. I 10 srl

Risoluzione - Domande reciproche fondate su inadempimenti reciproci - Inesistenza degli addebiti - Conseguenze. (Cc, articoli 1453 e 1458)

IL PRINCIPIO

In presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra, il giudice che accerta l'inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'articolo 1458 del codice civile. Il giudice deve in tale ipotesi far comunque luogo a declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

Nota

Con altro indirizzo giurisprudenziale la Suprema Corte di cassazione aveva ritenuto che, in caso di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, il giudice può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti (Cassazione nn. 4493/14, 329/83, e 5865/81). La Corte, nella decisione in esame, ha invece preferito seguire il diverso indirizzo già enunciato in numerose altre pronunce (Cassazione nn. 13118/24, 6675/18 e 26907/14). (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 7 febbraio 2025 n. 3143 – Pres. Bertuzzi; Rel. Trapuzzano; Ric. D.E.A.P.D.; Int. V.A.

Corrispettivo - Fattura quietanzata - Relativa alla sola manodopera - Effetti. (Cc, articoli 1362, 1366 e 1371)

In tema di appalto, ove la fattura quietanzata si riferisca al solo onere accessorio della manodopera, la conseguente liberazione non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza di diretta imputazione dell'appalto, che si identificano in tutti quelli collegati all'opera appaltata da un nesso di consequenzialità e, dunque, non ricomprendono i soli costi per la manodopera impiegata, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all'esecuzione dell'appalto. (M.Pis.)

ARBITRATO

Sezione I, ordinanza 6 febbraio 2025 n. 3004 – Pres. Giusti; Rel. Tricomi; Ric. T.G.; Int. B.V.

Compromesso e clausola compromissoria - Competenza arbitrale per tutte le controversie relative al contratto - Sussiste. (Cpc, articoli 806 e 808)

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 6 febbraio 2025 n. 3047 – Pres. Bertuzzi; Rel. Varrone; Ric. M. R.; Controric. S.V.

Procedimento di liquidazione dei compensi - Decisione del giudice collegiale - Partecipazione al collegio da parte di giudici che non hanno assistito alla discussione - Conseguenze. (Dlgs 150/2011, articolo 14)

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'articolo 276 del Cpc, con conseguente nullità della sentenza. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 6 febbraio 2025 n. 3048 – Pres. Bertuzzi; Rel. Varrone; Ric. N.G.; Controric. Z.C.

Procedimento di liquidazione dei compensi - Mutamento di rito - Entro la prima udienza di comparizione delle parti - Effetti. (Dlgs 150/11, articoli 4 e 14)

L'articolo 4, comma 2, del Dlgs n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'articolo 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 10 febbraio 2025 n. 3370 – Pres. Manna; Rel. Mondini; Ric. R.A.; Controric. V.A.M.V.

Responsabilità - Violazione del dovere di diligenza - Accertamento - Condanna del professionista - Presupposti. (Cc, articoli 1176, 1223 e 2697)

La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (articolo 1176, comma 2, del Cc), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili. (M.Pis.)

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione III, ordinanza 12 febbraio 2025 n. 3572 – Pres. Rubino; Rel. Tassone; Ric. A.A.; Int. U.A. spa

Condotta dei veicoli - Precedenza di fatto - In caso di collisione di veicoli - Esclusione. (Cc, articolo 2054; Cds articolo 141)

La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 4 febbraio 2025 n. 2787 – Pres. Carrato; Rel. Scarpa; Ric. P.P.; Controric. C. V. R. n. 33 Napoli

Parti comuni - Individuazione - Rilevanza dell'atto costitutivo del condominio - Effetti. (Cc, articoli 934, 1117, 1138, 1325, 1346, 1362, 1363, 1372 e 2697)

L'individuazione delle parti comuni emergente dall'articolo 1117 del Cc può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio - ossia dal primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali -, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni. (M.Pis.)

DIRITTO D'AUTORE

Sezione I, ordinanza 10 febbraio 2025 n. 3393 – Pres. Scoditti; Rel. Falabella; Ric. E.D.B. srl; Controric. F.M.

Tutela - Rilevanza del requisito della originalità e creatività - Nozione di opera di ingegno. (Cc, articoli 1176, 2043, 2056, 2697 e 2729)

La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, la nozione di opera dell'ingegno dovendo essere riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscano declinazione espressiva; pertanto non può ricevere tutela una metodologia narrativa, in sé considerata. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 17 febbraio 2025 n. 3983 – Pres. Mocci; Rel. Varrone; Ric. W srl; Res. N. P. srl

Distanze legali - Costruzione realizzata a distanza inferiore di quella legale - Ma in conformità della licenza o concessione edilizia - Effetti. (Cc, articolo 834)

In tema di rapporti di vicinato e di rispetto delle distanze legali, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti tra privati (rapporti che possono anche discendere, come prospettato dall'attore nella fattispecie all'esame, dalla eventuale costituzione per usucapione di una servitù altius non tollendi, o inaedificandi, a tutela di un diritto di veduta che si assume acquisito), né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 10 febbraio 2025 n. 3376 – Pres. Mocci; Rel. Oliva; Ric. A.S.; Controric. C.W.

Distanze legali - Fabbriche e depositi nocivi - Presunzione di nocività - Conseguenze. (Cc, articoli 871, 872 e 890)

L'articolo 890 del Cc stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale mentre, in difetto di specifiche disposizioni al riguardo, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino dev'essere, invece, accertata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune. In tal caso la presunzione è superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, sentenza 4 febbraio 2025 n. 2785 – Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Pm (conf.) Soldi; Ric. I.S. spa; Controric. F.E. srl

Opposizione - Intangibilità del titolo di formazione giudiziale - Per fatti coevi o anteriori alla sua formazione - Conseguenze. (Cpc, articoli 161 e 615)

In sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta. (M.Pis.)

Sezione III, sentenza 7 febbraio 2025 n. 3172 – Pres. De Stefano; Rel. Saija; Pm (conf.) Soldi; Ric. V.S.; Controric. B.C.P. scpa

Titolo esecutivo - Mancanza - Invalidità degli atti esecutivi - Rilievo d'ufficio - Sussiste. (Cpc, articoli 474 e 493)

In tema di esecuzione forzata, qualora difetti altro creditore munito di titolo esecutivo, che abbia effettuato atto di pignoramento successivo ex articolo 493 del Cpc, l'accertamento giudiziale, ritualmente acquisito al processo, della mancanza del diritto di procedere in executivis in capo al creditore procedente per originario difetto di titolo esecutivo esige il rilievo di ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, senza che rilevi alcuna condotta inerte del debitore, con conseguente invalidità di tutti gli atti esecutivi, compresi quelli della eventuale fase distributiva, restando irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato sullo stesso o su un diverso credito (dello stesso procedente o di altro creditore), né occorrendo che l'esecutato proponga opposizione avverso ciascun atto dell'esecuzione, stante il principio della nullità derivata; restano tuttavia salvi l'aggiudicazione del bene e il relativo decreto di trasferimento, ove non sia applicabile l'eccezione prevista dall'articolo 2929 del Cc. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 14 febbraio 2025 n. 3778 – Pres. e Rel. Crolla; Ric. F.E. srl; Controric. C.R.F. spa

Ammissione al passivo - Creditore ipotecario - Ammissibilità anche se il bene non è parte dell'attivo fallimentare - Sussiste. (Legge fallimentare, articoli 93 e 101)

Al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare è possibile riconoscere questa collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell'attivo fallimentare. A tale riguardo occorre, tuttavia, secondo il disposto della legge fallimentare, articolo 93 (nella versione introdotta dal Dlgs n. 5 del 2006), che la domanda di insinuazione indichi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione. L'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà comunque subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare. (M.Pis.)

Sezione I, sentenza 11 febbraio 2025 n. 3450 – Pres. Ferro; Rel. Fidanzia; Ric. I. F.I. spa; Controric. F.T.M. spa

Azione revocatoria - Garanzia rilasciata dopo l'inadempimento del termine di pagamento - Effetti. (Legge fallimentare, articolo 67)

In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia (nella specie, ipoteca) sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all'articolo 67 comma 1 n. 4 della legge fallimentare, a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione (o una dilazione di pagamento), allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 14 febbraio 2025 n. 3776 – Pres. Abete; Rel. Amatore; Ric. C.C.C. s.c.; Controric. G.C.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo avanti al tribunale dei decreti aventi natura decisioria del giudice delegato - Impugnazione - Decorrenza. (Legge fallimentare, articoli 26 e 164; Cpc, articolo 327)

In tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria, qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'articolo 26 della legge fallimentare, bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 327 del Cpc. Per converso, deve invece ritenersi che, in presenza di un provvedimento avente natura non decisoria (come pacificamente deve ritenersi, nel caso di specie, il provvedimento di autorizzazione alla stipula del contratto di vendita intervenuto in data 19 dicembre 2018), il termine di impugnazione debba essere quello di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge fallimentare e cioè il termine ultimo di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione II, ordinanza 7 febbraio 2025 n. 3142 – Pres. Bertuzzi; Rel. Trapuzzano; Ric. T.M.G.; Controric. B.T.

Impugnazioni civili - Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio - Solo nel caso di cause inscindibili o derivanti da un unico rapporto sostanziale o processuale - Sussiste. (Cpc, articoli 297, 325 e 332)

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si ratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli articoli 326 e 332 del Cpc, è esclusa la necessità del litisconsorzio. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 12 febbraio 2025 n. 3607 – Pres. Doronzo; Rel. Riverso; Ric. B.M.; Controric. A. spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Deposito di copia analogica della decisione gravata priva di attestazione di conformità del difensore - Improcedibilità - Limiti. (Cpc, articoli 391-bis e 395)

Il deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata priva di attestazione di conformità del difensore ex articolo 16 bis, comma 9 bis, del Dl n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, determina l'improcedibilità del ricorso. Salvo che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 20 febbraio 2025 n. 4516 – Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. M.D.; Controric. M.V.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Produzione di copia autentica della sentenza notificata - Necessità - Mancanza - Procedibilità del ricorso nel caso di notifica dell'impugnazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza - Sussiste. (Cpc, articolo 369)

Pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'articolo 369, secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del Cpc. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 12 febbraio 2025 n. 3607 – Pres. Leone; Rel. Michelini; Ric. G.S.; Controric. I.A.S. spa

Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro - Controlli del lavoratore a mezzo agenzia investigativa - Ammissibilità in caso di attività fraudolente - Sussiste. (Legge 300/70, articoli 2 e 3; Cc, articolo 2119)

I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere a oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto dei lavoratori. (M.Pis.)

NOTAIO

Sezione III, ordinanza 6 febbraio 2025 n. 2969 – Pres. Rubino; Rel. Travaglino; Ric. S.B.; Controric. M.R.

Responsabilità - Espressione "ricevere un atto" - Interpretazione - Nel caso di pubblicazione di un testamento olografo - Atto ricevuto - Atto di pubblicazione. (Cc, articoli 1176, 1375; Legge 89/1913, articolo 47)

In tema di responsabilità del notaio, l'espressione "ricevere un atto" contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l'atto "ricevuto" dal notaio, è l'atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 14 febbraio 2025 n. 3818 – Pres. Di Virgilio; Rel. Pirari; Ric. F.P.; Controric. S.E.A. srl

Debito solidale tra più parti - Effetto estintivo della transazione - Dichiarazione del debitore di voler profittare dell'accordo - Conseguenze. (Cc, articoli 1302, 1304 e 1362)

Nel caso in cui la transazione abbia a oggetto l'intero debito solidale, essa produce i suoi effetti estintivi nei limiti dell'obbligazione solidale e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare e non si estende alla parte dell'obbligazione che non sia solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori sicché la possibilità di profittare della transazione si ha soltanto fino a quando vi sia la solidarietà, mentre la norma resta inapplicabile per la parte di debito relativa a uno soltanto dei condebitori, oltre quella per la quale è solidale. In siffatta situazione, il debitore solidale, che dichiara di volere profittare della transazione stipulata dall'altro condebitore solidale, rinuncia sostanzialmente alle difese inerenti al rapporto originario nei confronti del creditore ossia a far valere una situazione differente rispetto a quella che emerge dalla transazione, comportando la sua condotta la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio di merito con oggetto incompatibile, nel quale può solo discutersi dei concreti effetti della transazione sul residuo debito dei coobbligati che hanno dichiarato di volerne profittare. (M.Pis.)

PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione II, ordinanza 7 febbraio 2025 n. 3091 – Pres. Di Virgilio; Rel. Amato; Ric. I.C.A. srl; Controric. Z.S.

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Fattura - Titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo - Giudizio di opposizione - Prova dell'esistenza del credito - Necessità. (Cpc, articoli 115 e 116; Cc, articoli 1657, 2697 e 2702)

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 3 febbraio 2025 n. 2522 – Pres. Scrima; Rel. Iannello; Ric. B.M.; Controric. E.I. spa

Domanda giudiziale - Dichiarata inammissibile ma esaminata nel merito - Conseguenze. (Cc, articoli 1223, 2043, 2059 e 2932; Cpc, articoli 366 e 369)

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II, ordinanza 20 febbraio 2025 n. 4537 – Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. M.N.; Controric. P.V.

Azioni di difesa - Rivendicazione - Esercitata da chi non è in possesso del bene - Onere della prova. (Cc, articoli 832, 948 e 2697)

L'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene, diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto. Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente a usucapire, con l'azione di rivendicazione ex articolo 948 del codice civile e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio, è imposto, viceversa, all'attore di fornire la cosiddetta probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione II; ordinanza 20 febbraio 2025 n. 4534 – Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. C.S.; Int. F.C.

Consulenza tecnica d'ufficio - Richiesta di informazioni a terzi - Senza autorizzazione del giudice - Ammissibilità. (Cpc, articoli 112 e 115)

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'articolo 195, secondo comma, del Cpc. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 17 febbraio 2025 n. 3982 – Pres. Mocci; Rel. Varrone; Ric. S.W.H.; Controric. W.A.

Giuramento decisorio - Condizioni di ammissibilità - Valutazione dei requisiti da parte del giudice del gravame - Sussiste. (Cc, articoli 2736 e 2738)

L'esistenza delle condizioni di ammissibilità del giuramento decisorio, concernenti la modalità della delazione, l'essenza della formula e la sua idoneità alla definizione della lite, deve essere verificata dal giudice anche d'ufficio, e, pertanto, qualora il giuramento sia stato ammesso in primo grado, il giudice d'appello, investito della questione della decisorietà del giuramento, può verificarne la ricorrenza anche se il soccombente l'abbia contestata soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 6 febbraio 2025 n. 2959 – Pres. Rubino; Rel. Travaglino; Ric. S. C.; Controric. F.i.s.r.

Prova documentale - Valutazione - Interpretazione di atti normativi o statutari - Esame del singolo atto - Interpretazione di tipo olistico - Necessità. (Cpc, articolo 384)

In tema di interpretazione congiunta di atti normativi e di atti statutari, il giudice deve procedere dapprima a una analisi del singolo atto, secondo un procedimento intellettivo di tipo analitico-atomistico volto alla corretta individuazione del suo intrinseco significato, e poi ad una interpretazione di tipo olistico, e cioè fondata sul complessivo esame, connesso e congiunto sul piano logico e giuridico, di tutti gli atti sottoposti al suo giudizio, onde pervenire a una soluzione coerente con il portato finale di tale, complesso procedimento interpretativo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 20 febbraio 2025 n. 4530 – Pres. Giusti; Rel. Garri; Ric. A.S.; Controric. L.C.

Prova testimoniale - Testi de relato actoris - Rilevanza nulla - Testi de relato generici - Valutazione da parte del giudice della loro rilevanza - Sussiste. (Cpc, articoli 115, 116, 132)

In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 7 febbraio 2025 n. 3114 – Pres. Frasca; Rel. Moscarini; Ric. I.D.R.; Controric. G.A. spa

Danno - Non patrimoniale - Danno alla salute - Liquidazione - Criterio standard previsto dalle tabelle - Deroga in aumento da parte del giudice - Ammissibilità. (Cc, articoli 1223, 1226, 2056, 2059, 2727 e 2729)

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 7 febbraio 2025 n. 3118 – Pres. Frasca; Rel. Saija; Ric. U.A. spa; Controric. G.I. spa

Danno - Risarcimento del terzo trasportato - Diritto di rivalsa dell'assicurazione nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile - Azione nei confronti del fondo di garanzia - Ammissibilità. (Dlgs 209/05, articoli 141, 150 e 283)

L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del Dlgs n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 150 del Dlgs citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 283, commi 2 e 4, del Dlgs n. 209 del 2005. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione I, ordinanza 14 febbraio 2025 n. 3817 – Pres. Abete; Rel. Crolla; Ric. I.S. spa; Controric. F. E.S.E. srl

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Requisito della modifica qualitativa del patrimonio - Necessità. (Legge fallimentare, articoli 66, 67 e 95; Cc, articolo 2901)

A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere, non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso; a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro. (M.Pis.)

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sezione I, ordinanza 21 febbraio 2025 n. 4595 – Pres. Acierno; Rel. Russo

Separazione - Ascolto del minore infradodicenne - Potere discrezionale del giudice - Motivazione - Mancata audizione - Vizio - Presupposti. (Cc, articoli 315 bis e 336 bis)

In tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni il giudica ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l'ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l'audizione del minore infradodicenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi all'età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione II, ordinanza 13 dicembre 2024 n. 32319 - Pres. Di Virgilio; Rel. Picaro; Busnè; Int. F.

Spese di giudizio civili - Difesa personale dell'avvocato - Liquidazione in suo favore delle spese - Ammissibilità. (Cpc, articoli 82, 86 e 91)

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'articolo 86 Cpc non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione. (M. Fin.)

Sezione II, ordinanza 14 dicembre 2024 n. 32552 - Pres. Carrato; Rel. Cavallino; Ric. T.; Controric. R. e altro

Spese di giudizio civili - Distrazione delle spese - Azione nei confronti del cliente - Dimostrazione di non avere ottenuto il pagamento dal soccombente - Necessità - Esclusione. (Cpc, articolo 93)

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex articolo 93 Cpc, si instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese nonostante la distrazione disposta. (M. Fin.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, sentenza 18 febbraio 2025 n. 4142 – Pres. Manna; Rel. Fortunato; Pm (diff.) Celentano; Ric. R.R.; Controric. R.L.

Successione - Morte di un condividente dopo l'apertura della successione - Effetti - Conseguenze. (Cpc, articoli 110, 112 e 345)

La morte di uno dei condividenti successivamente all'apertura della successione ed alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, determina l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui quest'ultimo era comproprietario. Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (M.Pis.)

TRASCRIZIONE

Sezione I, ordinanza 17 febbraio 2025 n. 4033 – Pres. Pres. e Rel. Pazzi; Ric. B.C.L.; Controric. F.I.Z. srl

Trascrizione del contratto preliminare - Effetti - Cessazione in difetto di conclusione del contratto definitivo - Durata. (Cc, articoli 2645-bis, 2775-bis; Legge fallimentare, articolo 72)

L'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile prevede, infatti, che gli effetti della trascrizione cessino tanto qualora la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare non sia eseguita entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, quanto ove, pur ricorrendo tale condizione, siano "in ogni caso" trascorsi tre anni dalla trascrizione. (M.Pis.)

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