PROCEDIMENTO CIVILE
Iscrizione a ruolo - Procedimento innanzi al giudice di pace - Costituzione della parte - Invio a mezzo posta - Idoneità dell'atto a raggiungere lo scopo - Condizioni. (Cpc, articoli 165, 276 e 319)
IL PRINCIPIO
L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria - al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione - realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, nondimeno, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex articolo 156, terzo comma, del Cpc; con la precisazione che, in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.
Come ricordato dalle sezioni Unite nella decisione n. 5160/09, l'attività di deposito di atti in cancelleria (e dunque anche la costituzione in giudizio, disciplinata dall'articolo 319 del Cpc, senza alcuna distinzione tra attore e convenuto, con la previsione che essa deve avvenire «depositando in cancelleria» l'atto di parte con la relata di notifica e quando occorra la procura) implica che chi l'effettua si rechi in cancelleria e presenti gli atti al cancelliere e che quindi sussiste una violazione della regola formale nel comportamento del cancelliere che apponga il visto di deposito ad un atto pervenuto a mezzo posta, anche perché il plico postale di norma non viene ricevuto dal cancelliere stesso, ma perviene all'apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, che poi lo rimette al cancelliere, senza però che tale difformità dallo schema formale possa considerarsi tale da far ritenere l'atto inesistente e del tutto improduttivo di effetti giuridici, se alla fine del procedimento, pur difforme dallo schema di legge, il plico perviene al cancelliere, che ben può compiere tutte le attività necessarie ai fini del controllo della ritualità della documentazione. (M.Pis.)
USUCAPIONE
Interruzione del termine per l'usucapione - Proposizione della domanda giudiziale di divisione - Idoneità. (Cc, articoli 1158, 1165, 2943 e 2944)
IL PRINCIPIO
La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.
La collazione è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal de cuius in donazione. La collazione può essere veicolata da una vera e propria domanda, ovvero configurarsi quale questione preliminare di merito (veicolata da una specifica deduzione di una delle parti); ovvero ancora quale questione incidentale conosciuta dal giudice nell'iter decisorio inaugurato da una domanda di divisione, sulla scorta del materiale probatorio acquisito agli atti del processo. La collazione, dunque, non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale. Ne consegue che, dal punto di vista processuale, non deve tradursi necessariamente in una domanda giudiziale, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione - anche dissimulata - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi. (M.Pis.)
APPALTI
In tema di risoluzione di contratto di appalto (privato), qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se partitamente previsto che fa parte del corrispettivo pattuito (indipendentemente dal fatto - irrilevante - che i beni siano stati consegnati, in tutto o in parte, al committente). (Pertanto, ha osservato la Suprema corte, è corretta l'affermazione della Corte d'appello laddove ha confermato la pronuncia del tribunale con cui si è ritenuto che l'obbligo restitutorio, a carico della stazione appaltante, in relazione al valore delle opere realizzate dall'appaltatrice, fosse limitato ai costi indicati nel contratto d'appalto). (M.Fin.)
CIRCOLAZIONE STRADALE
Sanzioni e ricorsi - Obbligo ex articolo 94, comma 4-bis, codice della strada - Sussistenza anche a carico del conduttore e sublocatore del veicolo. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 94, 126-bis, 225 e 226)
In tema di circolazione stradale, l'obbligo dichiarativo previsto, ex articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, a carico dell'avente causa, sussiste anche quando questi, avendo preso in locazione il veicolo per più di trenta giorni, provveda fin da subito a sublocarlo a terzi, poiché tale attività è espressione dell'acquisita disponibilità del mezzo in luogo dell'intestatario della carta di circolazione, con conseguente necessità di aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, per consentire l'agevole individuazione dei responsabili di infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, specie ai fini della decurtazione dei punti della patente ex articolo 126-bis del codice della strada. (M.Fin.)
CONDOMINIO
Spese condominiali - Decreto ingiuntivo - Nullità della deliberazione assembleare - Sua annullabilità - Domanda riconvenzionale - Necessità. (Cc, articoli 1123 e 1137; Cpc, articoli 633 e 645)
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali in base al rendiconto ed allo stato di ripartizione approvati dall'assemblea, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non assumono rilievo le contestazioni mosse dal condomino intimato sulla consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio. Tanto meno i vizi della deliberazione di approvazione del consuntivo possono essere fatti valere mediante opposizione a precetto intimato per il pagamento delle spese condominiali in base ad un decreto ingiuntivo seguito dal rigetto della relativa opposizione (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)
CONTRATTO
Annullabilità - Violenza - Morale - Estrinsecazione - Accertamento del giudice del merito - Fattispecie. (Cc, articolo 1435; Cpc, articolo 360)
La violenza morale può estrinsecarsi secondo una fenomenologia varia ed indefinita, e quindi anche in modo non esplicito ma indeterminato o indiretto, sempreché sussista il requisito - indefettibile per la rilevanza di tale forma di violenza - che la minaccia sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per l'atto di cui si chieda l'annullamento. La valutazione - alla stregua del materiale probatorio - della sussistenza della minaccia di un male ingiusto, nonché del rapporto di causalità tra questa ed il compimento dell'atto impugnato, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d'appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che non fosse stato soddisfatto l'onere probatorio in merito alla sussistenza della violenza morale - la sentenza penale si era conclusa con l'estinzione del reato per prescrizione, assenza di rilievo in sede civile delle dichiarazioni delle parti lese che agivano come attori, mancata allegazione delle modalità con cui si sarebbe estrinsecata la violenza e del male ingiusto e notevole, inidoneità della prova orale articolata dagli attori in relazione a circostanze utili approvare la dedotta violenza morale -. Non sussiste peraltro nessuna violazione del minimo costituzionale riguardo alla motivazione, mentre la censura avverso la parte motiva si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito). (M.Fin.)
Collegamento negoziale - In senso tecnico - Condizioni - Requisito oggettivo - Soggettivo - Accertamento del giudice del merito. (Cc, articoli 1321 e 1322)
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (M.Fin.)
FALLIMENTO
La ratio della norma di cui all'articolo 142, comma 1, n. 6, della legge fallimentare, è nel senso di concorrere a individuare le condizioni soggettive di meritevolezza per l'esdebitazione, facendo leva sulla condotta del fallito - anche pregressa - rispetto all'apertura del concorso. In questa prospettiva l'espressione in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa va intesa in funzione delimitante e indica il livello di rilevanza della condanna per delitti "altri" onde reputarla in effetti ostativa. Sicché il delitto deve esser stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma più esattamente in connessione, e dunque in stretto collegamento finalistico o funzionale, con l'attività d'impresa, ovvero in legame di (fenomenica) presupposizione tra il reato e l'attività suddetta. In altri termini, questi ultimi reati sono stati individuati dal legislatore con riferimento non in sé e con riguardo al loro oggetto giuridico e alle caratteristiche della norma incriminatrice, ma al legame nel contesto imprenditoriale che sia esistito in concreto con l'attività economica esercitata dal fallito. L'ultima categoria contemplata dalla norma esige, perciò, che un delitto sia stato compiuto attraverso una condotta che sia stata caratterizzata dalla connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, connessione che consiste in un legame di fenomenica presupposizione (nel senso che il delitto non possa prescindere dallo svolgimento di un'attività di impresa, senza la quale non sarebbe potuto essere commesso o comunque avrebbe prodotto effetti diversi) o strumentalità (nel senso che sia servito a svolgere o ad agevolare l'attività di impresa) con tale attività. (Non si presta a censure, ha osservato la Suprema Corte, la valorizzazione da parte della Corte territoriale del reato previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, quale reato connesso non per presupposizione, ma per strumentalità all'attività di impresa, avendo in realtà esso agevolato quest'ultima - secondo l'accertamento in fatto compiuto dai giudici distrettuali - aumentando la liquidità disponibile). (M.Fin.)
FISCO
Riscossione - Procedimento d'ingiunzione previsto dal Rd n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della Pa - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità - Fattispecie. (Regio decreto 14 ottobre 1910 n. 639)
Lo speciale procedimento disciplinato dal regio decreto n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Nella specie la Suprema Corte ha confermato l'utilizzabilità dell'ingiunzione fiscale in relazione al credito relativo a indennità per occupazione sine titulo dello spazio acqueo demaniale realizzata con barconi all'ormeggio di un galleggiante, calcolata mediante applicazione della tariffa Cosap prevista per i dehors in aderenza agli edifici). (M.Fin.)
Tributi locali - Ici - Trasferimenti erariali diretti a compensare a decorrere dal 2001 i minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria rendite catastali categoria D - Computo - Criteri. (Decreto ministeriale 1° luglio 1992 n. 197; Decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701; Legge 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 64)
I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto ministeriale 1° luglio 1992 n. 197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'Ici conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a 1.549,37 euro e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito Ici derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito Ici per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc). (M.Fin.)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE
Giudicato civile - Esterno - Eccezione - In sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. (Cc, articolo 2909)
La eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove. Se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità. (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema Corte, la censura è del tutto aspecifica: per un verso, manca l'indicazione degli elementi necessari al fine di inferire il passaggio in giudicato dell'invocata sentenza; per altro verso, il ricorrente nemmeno allega la formazione del giudicato esterno successivamente alla conclusione dei gradi di merito del presente giudizio di cassazione). (M.Fin.)
Giudicato civile - Giudicato sostanziale - Effetti - Limiti - Identità di parti, di petitum e di causa petendi - Fattispecie. (Cc, articoli 2909, 2043 e 2051)
L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi. È necessario, altresì. che le controversie intercorse fra le stesse parti abbiano riguardato il medesimo rapporto giuridico. (Nella specie, la Suprema Corte ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - patrimoniale - al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2051 del Cc, spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversità del bene oggetto di lesione). (M.Fin.)
GIURISDIZIONE
In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro della Ue, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (Ue) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (Ce) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura mobile del rinvio a quest'ultima ex articolo 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995. (Nella fattispecie concreta, ha osservato la Suprema Corte, in cui non è contestata la qualificazione giuridica del rapporto come compravendita di beni, viene in rilievo l'articolo 7 del Regolamento (Ue) n. 1215 del 2012 attinente alle cd. competenze speciali. Vertendosi in tema di consegna di beni mobili, la Suprema Corte ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella israeliana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni). (M.Fin.)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le circolari (nella specie: in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme del codice della strada) esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice, sicché la cd. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex articolo 111 della Costituzione e 360 del Cpc), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea a incidere sul rapporto sostanziale. (M.Fin.)
RICORSO
Ricorso in Cassazione - Decisione accelerata ex articolo 380-bis del Cpc - Decisione conforme alla proposta - Applicazione dell'articolo 96, comma 3 e 4 Cpc - Fondamento. (Cpc, articoli 91, 96 e 380-bis; Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, articoli 3 e 52)
I commi 3 e 4 dell'articolo 96 del Cpc, costituiscono una disposizione (introdotta dall'art. 3, comma 28, lettera g), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto) che contiene, nei casi di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (articolo 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (articolo 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione «altresì»). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale, da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. (M.Fin.)
Una volta comunicata la proposta di definizione anticipata, perché la Corte di cassazione possa/debba procedere alla successiva trattazione del ricorso nelle forme di cui all'articolo 380-bis.1 del Cpc, come previsto dal comma terzo dell'articolo 380-bis, occorrono tre requisiti, due formali strutturali, uno temporale: a) è necessario che la parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, presenti istanza in tal senso; b) tale istanza deve essere sottoscritta dal difensore; c) l'istanza così sottoscritta deve essere presentata entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della Pda In mancanza - stabilisce l'ultimo inciso del secondo comma della citata disposizione - il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. Può dirsi, dunque, che, per converso, la fattispecie legalmente tipizzata della rinuncia tacita al ricorso si perfeziona ove manchi anche solo uno dei tre detti requisiti. (Nel caso in esame - ha osservato la Suprema Corte - ciò si verifica, mancando in realtà, come detto, ben due requisiti: un'istanza ritualmente depositata e, comunque, la sua sottoscrizione da parte del difensore). (M.Fin.)
In presenza di ricorso per cassazione notificato successivamente al 1° gennaio 2023, qualora la copia informatica della sentenza impugnata depositata dal ricorrente non rechi la stampigliatura (cosiddetto glifo) relativa alla data di pubblicazione della stessa ed al numero di raccolta generale ad essa automaticamente attribuito dai sistemi in uso presso la cancelleria del giudice a quo (dati ovviamente indispensabili per verificare la tempestività dell'impugnazione), i dati relativi alla pubblicazione, là dove non evincibili - come nella specie - tramite gli stessi sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, possono essere verificati - e nella specie lo sono stati con esito conforme alle indicazioni contenute in ricorso - attraverso la consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito acquisito d'ufficio ai sensi dell'articolo 137-bis disposizioni attuazione Cpc (applicabile ratione temporis ex articolo 35, comma 5, del Dlgs n. 149 del 2022), a tanto non ostando che manchi l'istanza ex articolo 369 del Cpc previgente, trattandosi di ricorso che, come detto, è stato introdotto successivamente al 1° gennaio 2023, per il quale è dunque applicabile il nuovo testo di tale articolo dal quale è stato eliminato l'ultimo comma. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Manifesta infondatezza - Omessa citazione di una parte necessaria - Fissazione di un termine per la integrazione del contraddittorio - Esclusione. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 102, 127, 175, 331 e 360)
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 del Cpc) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Inammissibilità dell'appello - Esame diretto atti del giudizio - Ammissibilità del motivo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articoli 342, 360 e 366)
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'articolo 342 del Cpc, integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, del Cpc, che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza Cedu del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte e il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.(Nella specie, il ricorrente, ha osservato la Suprema Corte, si limita genericamente a rinviare all'atto di appello e neppure spiega per quali motivi, ovvero sotto quali profili, l'impugnazione della controparte avrebbe dovuto essere considerata inammissibile per violazione dell'articolo 342 del Cpc). (M.Fin.)
La mancata ammissione di richiesta istruttoria non può integrare vizio di violazione di legge sostanziale, atteso che a potersi valutare in rapporto alla sua correttezza in iure è la decisione resa sulla domanda giudiziale, non già quella meramente strumentale riguardante le richieste istruttorie, finalizzate solo all'accertamento dei fatti rilevanti. Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è piuttosto, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, del Cpc. Non può, in via di principio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo di guisa che la sua violazione, ove per l'appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del Cpc. Una tale violazione è, però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti ovvero affermi tout court l'inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite. Ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Rivalutazione fatti storici operata dal giudice del merito - Inammissibilità. (Cpc, articolo 360)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Travisamento del contenuto oggettivo della prova - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 360 e 395)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, del Cpc, mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare - e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'articolo 360, n. 4, o n. 5, del Cpc, a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la doglianza in esame di contro lamenta come error iuris il mancato esame, da un lato, dell'avviso di accertamento nella sua interezza (nella parte in cui dava conto del legame esistente fra gli avvisi di accertamento indicati nella domanda di insinuazione al passivo e gli avvisi riportati negli estratti di ruolo allegati), dall'altro degli avvisi di intimazione con cui era stata (asseritamente) interrotta la prescrizione. Risulta dunque inammissibile, perché il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività - ove si assuma incontroverso - è destinato ad essere controllato solo attraverso lo strumento della revocazione). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione di legge - Onere del ricorrente - Contenuto - Conseguenze. (Cpc, articoli 360 e 366)
Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'articolo 360, comma 1, n. 3, del Cpc, giusta il disposto di cui all'articolo 366, comma 1, n. 4, del Cpc deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n. 3, del Cpc, ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Vizio di motivazione - Omessa o apparente - Condizioni - Disallineamento dalle acquisizioni processuali - Conseguenze. (Cpc, articolo 360)
In tanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione. Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione). In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell'adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti. Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, comma primo, n. 5, del Cpc), salva l'ipotesi dell'errore revocatorio. (M.Fin)


