NOTAIO
Responsabilità - Attività negligente del professionista - Compravendita immobiliare - Compimento di attività preparatorie e successive all'atto - Sussiste. (Cc, articoli 1102, 1123, 1218, 1223 e 2058)
IL PRINCIPIO
Sussiste la responsabilità contrattuale del notaio nei riguardi della parte che sia stata pregiudicata dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i soggetti che siano esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d'opera professionale alle attività di controllo e verifica (in base alle risultanze dei registri immobiliari e, quindi, dei titoli giuridici trascritti nel tempo progressivamente), preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi.
Una volta affermata la responsabilità del notaio, la Corte ha stabilito che il danno che il notaio è tenuto a risarcire deve essere commisurato all'effettivo pregiudizio (da poter eventualmente essere rivendicato dal danneggiato unitamente, in via solidale, al contraente dante causa) sofferto dall'acquirente dell'immobile (che abbia comprato in buona fede sulla base dell'espletamento delle attività esigibili dal notaio rogante in base alla necessaria osservanza del suo obbligo di diligenza professionale) risultato successivamente non di proprietà esclusiva dell'alienante, ma appartenente in comproprietà ad altro soggetto, della cui parziale titolarità il notaio rogante non abbia tenuto conto nella conclusione dell'atto pubblico di compravendita. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Eredità - Subentro del discendente legittimo all'ascendente che non accetta l'eredità - Successione fin dalla data di apertura della successione - Sussiste. (Cc, articoli 467 e 2697)
IL PRINCIPIO
Il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato), che non possa o non voglia accettare l'eredità, ex articolo 467 del codice civile, succede direttamente al de cuius e si considera chiamato all'eredità dalla data di apertura della successione, anche quando subentri per effetto della rinuncia all'eredità del rappresentato, la quale ha, infatti, efficacia ex tunc, senza che muti l'oggetto della delazione dell'eredità, che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato.
I Supremi Giudici hanno affermato, quindi, che in caso di interruzione del processo per morte di una parte, l'atto di riassunzione è validamente operato nei confronti dei chiamati a succedere, spettando a questi, costituendosi, l'onere di contestare la propria qualità eventualmente anche per intervenuta rinuncia. In tal caso, la notifica effettuata nei confronti del chiamato prima che questi abbia rinunciato all'eredità vale anche per colui che gli subentri per rappresentazione, essendo la delazione che riguarda quest'ultimo mediata da quella del rappresentato, ancorché efficace ex tunc, a meno che detto subentro non avvenga prima della notifica dell'atto di riassunzione stesso, dovendo in tal caso la notifica effettuarsi nei confronti del rappresentante. (M.Pis.)
CONTRATTO
Interpretazione - Insindacabilità in sede di legittimità - Unica interpretazione o la migliore possibile - Necessità - Esclusione. (Cc, articolo 1362; cpc, articolo 360)
Per sottrarsi al sindacato di legittimità la interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili, interpretazioni. Sicché, quando di una clausola sono possibili due o più interpretazione, non è consentito alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità dal fatto che sia stata privilegiata l'altra. (M.Fin.)
Simulazione - Prova - Inammissibilità della prova per presunzioni - Sentenza contenente ragionamento presuntivo vietato - Nullità relativa ex articolo 157, comma 2, del Cpc - Impugnazione - Necessità. (Cc, articoli 1417, 2721 e 2722; Cpc, articolo 157)
La inammissibilità della prova della simulazione per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'atto di impugnazione avverso la sentenza nella quale sia stato svolto il ragionamento presuntivo vietato, anche nel caso in cui sia stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'articolo 1417 del Cc dà luogo a nullità relativa della sentenza, soggetta al regime di cui all'articolo 157, comma 2, del Cpc (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)
FALLIMENTO
Crediti - Prededucibili - Articolo 11, comma 3-quater del decreto legge n. 145 del 2013 - Di interpretazione autentica - Abrogazione - Conseguenze. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 111; Decreto legge 9 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, articolo 11, Decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, articolo 22)
In tema di crediti prededucibili di cui all'articolo 111, comma 2, della legge fallimentare, l'abrogazione della norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 11, comma 3-quater, del decreto legge n. 145 del 2013, convertito in legge n. 9 del 2014 per effetto dell'art. 22, comma 7, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014, al pari della norma interpretativa, retroagisce al tempo della norma anteriore interpretata, dovendosi così escludere che la disposizione abrogata abbia avuto efficacia nel tempo della sua vigenza: la pari efficacia temporale di tali norme ha quindi fatto sì che la loro concatenazione abbia reso la prima norma interpretativa inutiliter data, dovendosi di conseguenza escludere che la norma abrogativa abbia avuto l'effetto di fissare per il tempo della vigenza della norma interpretativa il significato da essa specificato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma anteriore, per la tesi per cui la sopravvenuta espunzione non ha come conseguenza quella di fissare, per il suo tempo di vigenza, il significato enunciato tra quelli propri della norma. (M.Fin.)
GIUDICE
Giudice onorario - Componenti collegi corti di appello - Incostituzionalità - Limiti - Decorrenza dal 31 ottobre 2025. (Costituzione, articolo 106; Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2913 n. 98)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel decreto legge n. 69 del 2013 (convertito con modificazioni nella legge n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili. (M.Fin.)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE
Giudicato civile - Cosa giudicata - Dedotto e deducibile - Conseguenze - Giudicato implicito - Operatività del giudicato - Limiti. (Cc, articolo 2909)
L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto significa che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (M.Fin.)
Giudicato civile - Giudicato interno - Condizioni - Statuizione minima suscettibile di giudicato interno - Contenuto - Fattispecie. (Cc, articolo 2909; Cpc, articolo 329)
Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia; sicché, l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione impedisce il formarsi del giudicato. (Nella specie, riliquidazione del danno biologico in considerazione del decesso del danneggiato e di una cosiddetta "personalizzazione" nella misura massima - ha osservato la Suprema corte - riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame - nella specie, la rideterminazione complessiva, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, della invalidità/inabilità a carico dello stesso danneggiato). (M.Fin.)
GIURISDIZIONE
Tributaria - Controversia su atti di riscossione coattiva di entrate tributarie - Eccezione di prescrizione della pretesa - Maturata successivamente alla notificazione della cartella - Giurisdizione tributaria - Sussiste. (Dpr 29 settembre 1973 n. 602, articolo 50; Dlgs. 31 dicembre 1992 n. 546, articoli 2 e 19)
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva. (M.Fin.)
LOCAZIONI
Immobili - Ad uso abitativo - Contratto verbale - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto in forma scritta - Articolo 13 della legge n. 431 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015 - Applicabilità al contratto originario - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articolo 1418; legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 3; legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1)
Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato e indicante un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità - perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale opererebbe in danno del conduttore - con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti. (Nel caso di specie, il secondo contratto, a un canone aumentato, era stato sottoscritto in pendenza del primo, registrato tardivamente, per cui com'è chiaro, ha osservato la Suprema Corte, la tardiva registrazione opererebbe non in danno, bensì in vantaggio, del conduttore, ma la logica non può che essere la medesima). (M.Fin.)
Restituzione dell'immobile - Omissione - Obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto - Protrazione della detenzione del bene da parte del fallimento locatario - Responsabilità extracontrattuale. (Cc, articoli 1591 e 2043; regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 111)
In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto, sia contrattualmente, sia giudizialmente, l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'articolo 1591 del Cc, non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. Al riguardo, inoltre, la caducazione del contratto di locazione non determina, pertanto, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto, i quali permangono, a norma dell'articolo 1591 del Cc, fino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore. Infine, la protrazione della detenzione del bene da parte del Fallimento del locatario costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale verso la concedente e il relativo credito risarcitorio, commisurato all'entità dei canoni convenuti, va riconosciuto in prededuzione a norma dell'articolo 111 n. 1, della legge fallimentare. (M.Fin.)
PRESCRIZIONE
Prescrizione in genere - Prescrizione presuntiva - Difese che presuppongono il mancato pagamento o l'esistenza del credito - Inammissibilità. (Cc, articoli 2956 e 2957)
La eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tale caso si ammette implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta, in modo incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato; quindi, in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa. (M.Fin.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Contributi e prestazioni - Prescrizione - Di contributi - Giudizio di accertamento negativo ex articolo 24 del Dlgs n. 46 del 1999 - Effetto sospensivo o interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento . (Cc, articoli 2941, 2942, 2943 e 2945; Decreto legislativo 26 febbraio 1999 n 46, articolo 24)
La domanda di accertamento negativo ex articolo 24 del Dlgs n. 46 del 1999 non è idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non è prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa codicistica, essendo inammissibile l'interpretazione estensiva o l'applicazione analogica delle disposizioni previste dagli articoli 2941 e 2942 del Cc. Tale domanda non comporta inoltre l'interruzione della prescrizione, che l'articolo 2943 del Cc fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. In particolare, La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex articolo 2943, comma 2, Cc, se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'articolo 2945 comma 2 del Cc, ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (M.Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Difensori - Mandato ad litem - Certificazione della firma - Autenticazione in senso stretto - Esclusione - Conseguenze. (Cc, articolo 2703; Cpc, articoli 83 e 365)
La certificazione della firma sulla procura alle liti da parte dell'avvocato non costituisce un'autenticazione in senso stretto, come previsto dall'articolo 2703 del Cc, bensì una forma di autenticazione minore o vera di firma che ha il solo scopo di attestare l'appartenenza della firma alla persona indicata, senza l'obbligo per l'avvocato di identificare nemmeno il soggetto conferente, la procura dovendo essere pertanto conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e anteriormente alla notificazione del ricorso (come avvenuto nel caso di specie). (M.Fin.)
Notificazioni civili - A mezzo posta - Consegna al familiare convivente nel luogo indicato sulla busta - Presunzione di coincidenza con la residenza, la dimora o il domicilio effettivo del destinatario - Prova contraria - Modalità - Risultanze anagrafiche - Insufficienza - Accertamento della residenza - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie. (Cc, articoli 43, 44 e 2727; Cpc, articoli 139 e 149; Legge 20 novembre 1982 n. 890, articolo 7)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, e il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione. (Nella specie la relazione di notificazione recava la seguente dizione: ivi consegnandone copia a mani del convivente figlio Claudio. Una volta che nel luogo indicato dal notificante l'ufficiale giudiziario rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario, ha osservato la Suprema Corte, non spetta all'ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza). (M.Fin.)
Sospensione del processo - Discrezionale - Articolo 337, comma 2, Cpc - Condizioni - Limiti . (Cpc, articolo 337)
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337, comma 2, del Cpc, è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. (M.Fin.)
PROPRIETÀ
Azioni di difesa - Rivendicazione - Deduzione da parte del convenuto di acquisto per usucapione - Onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore - Attenuazione - Condizioni. (Cc, articoli 922, 948, 1158 e 2697)
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (M.Fin.)
PROVA CIVILE
Prova - Prova documentale - Scrittura privata - Disconoscimento - Disconoscimento della fotocopia - Parte che intende avvalersene - Produzione dell'originale - Necessità. (Cpc, articoli 214 e 215)
In tema di disconoscimento di scrittura privata, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata operato - a norma degli articoli 214 e 215 Cpc- nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale ovvero ad indicare la ragione per cui non ne sia in possesso. Solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione giustificanti la fede privilegiata che la legge assegna al documento, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso, laddove allorquando venga espressamente negata la conformità di una copia all'originale, nei tempi e con le modalità disciplinati dagli articoli 214 e 215 del Cpc, è esclusa ed impedita l'utilizzazione della copia come mezzo di prova. (M.Fin.)
Prova - Prova per presunzioni - Violazione dell'articolo 2729 del Cc - Denunzia in sede di legittimità - Condizioni. (Cc, articoli 2727 e 2729; Cpc, articolo 360)
La denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'articolo 2729 del Cc si può prospettare sotto i seguenti aspetti: a) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'articolo 2729 del Cc, comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; b) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'articolo 2729 del Cc fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. La deduzione del vizio di falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729, comma 1, del Cc, suppone, tuttavia, un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza, mentre la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concreta, come nella specie, o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'articolo 2729, comma 1, poiché, in tali casi, in realtà la critica si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, non ricadente nel vizio di violazione di legge. (M.Fin.)
Prova - Prova testimoniale - Giudizio sulla superfluità o genericità di una prova per testimoni - Insindacabilità in cassazione - Limiti. (Cpc, articoli 244, 245 e 360)
Il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico. In particolare il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, che può essere denunciato per cassazione nel caso in cui esso abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Compensatio lucri cum damno - Eccezione - In senso lato - Conseguenze - Rilevabilità ex officio - Dimostrazione - Onere della prova - Somme da percepire - Computo - Poteri del giudice del merito. (Cc, articoli 1223, 1241, 2043 e 2056)
L'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, configurandosi, quindi, come mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, come tale, è rilevabile d'ufficio e il giudice, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. La compensatio non può operare qualora manchi la prova - di cui è onerata la parte che la eccepisce - che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare. Sono, dunque, soggette a compensazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili. Il giudice di merito, infine, può a tal fine anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti e ciò, segnatamente, quando la percezione dell'indennizzo non sia negata. (M.Fin.)
Nesso di causalità - Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente - Esclusione - Fondamento - Menomazioni preesistenti concorrenti - Liquidazione del danno alla salute - Criteri. (Cc, articoli 1223, 1226 e 2043; cp, articoli 40 e 41)
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'articolo 41 del Cp sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Quanto, ancora, alla liquidazione di detto danno, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Cause di prelazione - Privilegi - Norme eccezionali - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Fattispecie - Corrispettivo per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Legge per la finanza locale. (Cc, articoli 2741, 2745, 2746 e 2752; Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, articolo 13)
Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti sono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva. Quest'ultima costituisce il risultato di un'operazione logica diretta a individuare il reale significato e la portata effettiva del disposto legislativo, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e, quindi, di estendere la regula iuris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati, alla luce dell'intenzione del legislatore e della causa del credito che, ai sensi dell'articolo 2745 del Cc, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. (Il tribunale - ha osservato la Suprema Corte - ha posto in rilievo come il privilegio richiesto dall'odierna ricorrente [gerente una discarica e preteso quale corrispettivo per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolta in favore della controparte] trovi fondamento in una norma (articolo 2752, ultimo comma, del Cc) che fa espresso riferimento a «imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla legge per la finanza locale». Occorre, inoltre, considerare, che, a mente dell'articolo 13, comma 13, decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, «ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali». Dunque, tanto la norma codicistica quanto quella di interpretazione autentica fanno esplicito riferimento a crediti aventi natura tributaria). (M.Fin.)
RICORSO
Ricorso in Cassazione - Estinzione per fusione per incorporazione della società ricorrente - Società Incorporata - Intervento - Ammissibilità - Condizioni. (Cc, articoli 2501, 2504, 2504-bis; Cpc, articolo 360)
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria. La nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni laddove, ove non sanata, non pregiudica comunque l'ulteriore corso del giudizio di legittimità, che è governato dall'impulso d'ufficio. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Improcedibilità - Dichiarazione di avvenuta comunicazione nel ricorso per cassazione della decisione impugnata - Conseguenze - Onere del ricorrente - Contenuto - Fattispecie. (Cpc, articoli 369 e 372)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta comunicazione della decisione impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine di impugnazione e quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'articolo 369 del Cpc, copia del decreto comunicato munito delle copie dei messaggi di spedizione e di ricezione ad opera della cancelleria (senza che sia possibile porre rimedio alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'articolo 372 del Cpc. (Nel caso di specie, ha osservato la S.C., il ricorrente ha dichiarato di impugnare il decreto "depositato il 1° luglio 2020 comunicato dalla cancelleria al procuratore il 7 settembre 2020, non notificato"; non si è curato, però, di depositare la copia della comunicazione della cancelleria a cui ha fatto espresso riferimento. Ne deriva, poiché la decisione impugnata è stata comunicata e il ricorrente ha depositato la sola copia autentica della stessa priva dei relativi messaggi, che il difetto di procedibilità deve essere rilevato d'ufficio, non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, giacché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo. Il mancato deposito della comunicazione effettuata ad opera della cancelleria assume rilevanza decisiva, in quanto la stessa non risulta comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché neppure parte controricorrente si è curata di produrla, e il ricorso non è stato notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cosiddetta prova di resistenza), dato che la notifica è avvenuta in data 7 ottobre 2020 mentre la pubblicazione l decreto impugnato risale al 1° luglio 2020). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Denunzia del significato attribuito dal giudice del merito a un atto processuale - Ammissibilità - Condizioni - Onere del ricorrente - Fattispecie. (Cc, articolo 1362; Cpc, articoli 360 e 366)
Il ricorrente che intenda efficacemente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, come il ricorso contenente la domanda di ammissione allo stato passivo, ha l'onere di invocare, con riguardo all'interpretazione che il giudice di merito ha attribuito all'atto, il vizio consistito, a seconda dei casi, o nell'omesso esame di fatti a tal fine decisivi, illustrando la loro emergenza dagli atti del giudizio e le ragioni per le quali l'esame degli stessi che il giudice di merito ha omesso gli avrebbe per contro imposto l'interpretazione dell'atto invocata dalla parte poi ricorrente, ovvero nella violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli articoli 1362 e seguenti del Cc, indicando, a pena d'inammissibilità, le statuizione assunte dal giudice in contrasto con i criteri ermeneutici invocati, nonché, e prima ancora, il testo dell'atto, per la parte rilevante, che è stato oggetto dell'interpretazione asseritamente erronea. (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema Corte, tuttavia, tale onere non è stato adempiuto con la dovuta specificità. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'interpretazione che il tribunale ha fornito del ricorso contenente l'originaria domanda tempestiva di ammissione al passivo (lì dove ha ritenuto che lo stesso non contenesse la formulazione della domanda di amissione dei crediti relativi ai canoni di locazione maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento), non ha, in realtà, indicato né quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell'espletamento di tale accertamento, dal giudice di merito e in che modo lo stesso se ne sarebbe discostato, né i fatti sul punto decisivi che il tribunale, ancorché emergenti dagli atti del giudizio, avrebbe del tutto omesso di esaminare, né, prima ancora, ha provveduto a riprodurre in ricorso, neppure nei suoi dati essenziali, il testo dell'atto che il tribunale avrebbe malamente interpretato). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Motivo di ricorso volto a censurare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'articolo 360, n. 4, del Cpc - Requisito di ammissibilità di cui all'articolo 360 bis n. 2 del Cpc - Necessità - Criterio di valutazione - Carattere decisivo della violazione denunciata. (Cpc, articoli 360 e 360-bis)
In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei principi regolatori del giusto processo e cioè delle regole processuali, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4), del Cpc, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Omesso esame di fatto storico principale o secondario - Consulenza tecnica d'ufficio - Esclusione. (Cpc, articoli 195 e 360)
Nel vizio di omesso esame di fatto storico, principale o secondario, denunciabile ai sensi del n. 5 dell'articolo 360 del Cpc non è inquadrabile, di per sé, la consulenza tecnica d'ufficio - quale atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Specificità - Chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata - Sufficienza. (Cpc, articoli 360 e 366)
In tema di ricorso per cassazione, l'onere della specificità ex articolo 366 n. 4 del Cpc (secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano) non dev'essere inteso quale assoluta necessità di una formale ed esatta indicazione dell'ipotesi, tra quelle elencate nell'articolo 360, comma 1, Cpc, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di una precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d'impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassativa ipotesi di cui all'articolo 360 del Cpc. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Specificità - Vizio ex articolo 360, n. 3 del Cpc - Onere del ricorrente - Fattispecie. (Cpc, articoli 360 e 366)
In tema di ricorso per cassazione l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'articolo 366, n. 4, del Cpc, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'articolo 360, n. 3 del Cpc, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. (Risulta, quindi, inidoneamente formulata - ha osservato la Suprema Corte: - la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione dell'articolo 115 del Cpc - Condizioni - Limiti. (Cpc, articoli 115 e 360)
Per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 115 del Cpc, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione, deve avere giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 del Cpc), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 del Cpc, che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Separati ricorsi contro le sentenze sull'an e sul quantum - Obbligo di riunione. (Cpc, articolo 335)
I ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull'an e contro quella sul quantum, la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti - anche d'ufficio, quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé dei due ricorsi - al fine di costituire oggetto di un'unica decisione - analogamente a quanto stabilito dall'articolo 335 del Cpc per l'ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza - e ciò anche nel caso in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la connessione che lega la pronuncia sul quantum a quella sull'an sussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul quantum costituisca o meno sentenza definitiva rispetto a quella sull'an. (M.Fin.)
SENTENZA CIVILE
Omessa pronuncia - Condizioni - Limiti - Domande non riproposte. (Cpc, articoli 112, 189, 277 e 359)
Come si desume dal combinato degli articoli 112, 189, comma 1, e 277, comma 1, Cpc l'obbligo di decidere la cui inosservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone una istanza della parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto. Da tale principio, valido anche per il giudizio di appello in virtù del richiamo fatto alle citate disposizioni dall'art. 359 Cpc, discende che, qualora la parte abbia precisato in modo specifico le proprie conclusioni nell'apposita udienza, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate o rinunciate e il giudice deve limitare il proprio potere-dovere decisorio a quelle espressamente riproposte. (M.Fin.)
Sentenza civile in genere - Interpretazione - Criteri. (Preleggi, articolo 12; Cc, articolo 1362; Cpc, articolo 132)
In tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'articolo 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli articoli 1362 e seguenti del Cc, il che implica che l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'articolo 12 delle preleggi e negli articoli 1362 e seguenti., trovano la loro essenziale - e a questo punto diretta - ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano. (M.Fin.)


