CONTRATTO
Nullità - Prova del rifiuto di sottoscrizione in difetto della parte affetta da nullità - Onere dell’interessato - Sussiste. (Cc, articoli 1104, 1362, 1419, 2727 e 2729; Cc disposizioni di attuazione articolo 63)
IL PRINCIPIO
In tema di contratti, agli effetti della disposizione contenuta nell’articolo 1419 del codice civile sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all’intero contratto, deve essere fornita dall’interessato ed è necessario, al riguardo, un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e razionalmente motivato.
La Suprema Corte ha anche ricordato il principio, invero consolidato, secondo cui in tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all’articolo 1104 del codice civile, l’acquirente dell’unità immobiliare che non fosse condomino al momento in cui era insorto l’obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali straordinarie, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali spese, per altro verso, l’esclusione di tale vincolo legale non impedisce che le parti (alienante e acquirente), come nel caso di specie, possano concordare, giustappunto in forza di un impegno negoziale (con efficacia limitata al loro rapporto interno), che l’acquirente tenga indenne l’alienante delle spese a tale titolo sostenute. (Cassazione, sentenze nn. 19756/22 e 12580/20). (M.Pis.)
TITOLI DI CREDITO
Assegno bancario - Promessa di pagamento - Anche nel caso di prescrizione dell’azione cartolare - Sussiste. (Cc, articoli 1341, 1988 e 2946)
IL PRINCIPIO
L’assegno bancario - ma le stesse considerazioni valgono per la cambiale con azione cartolare prescritta - deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 del codice civile, anche nel caso in cui l’azione cartolare non possa essere più esperita per l’intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell’esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
La Corte ha anche affermato che, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’articolo 1341, comma 2, del codice civile, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cassazione, sentenza n. 20461/20). (M.Pis.)
ARBITRATO
Lodo - Impugnazione - Giudizio a critica vincolata - Conseguenze. (Cpc, articolo 829; Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40)
Quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall’articolo 829, comma 3, Cpc (nel testo come modificato dal Dlgs n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma. (M.Fin.)
Lodo - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Sindacato di legittimità - Limiti - Conseguenze. (Cpc, articoli 360, 366 e 829; Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40)
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sulla impugnazione per nullità del lodo arbitrale, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo. Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all’onere della specificazione delle ragioni dell’impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell’impugnazione di controllarne l’osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell’impugnazione, ma esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente e intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi. Dall’altro, l’esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. (M.Fin.)
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Conto corrente - Conto corrente in genere - Conto corrente con apertura di credito - Ripetizione interessi non dovuti - Domanda - Onere del cliente - Contenuto. (Cc, articoli 1194, 1842, 2033 e 2697)
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un’apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l’azione di ripetizione di interessi non dovuti l’onere di allegare e provare l’erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all’articolare 1194 del Cc (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. In particolare, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo. In linea generale, l’onere probatorio gravante, a norma dell’articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (M.Fin.)
Interessi - Anatocistici - Legittimità - Condizioni - Limiti. (Decreto legislativo 1° settembre 1993 n 385, articolo 120)
L’articolo 120 del testo unico bancario ha previsto la legittimità degli interessi anatocistici a condizione che la periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori sia la medesima sia per i rapporti attivi che per quelli passivi, senza che sia necessario che le condizioni contrattuali per le diverse operazioni abbiano un contenuto identico nella determinazione dei tassi di interesse o delle modalità di calcolo. In particolare, alcuna disposizione, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, impone una parificazione e/o un gap massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. (M.Fin.)
CONTRATTO DI LEASING
Leasing finanziario - Mancato adempimento da parte del fornitore - Pagamento del prezzo da parte del concedente - Rimborso della somma da parte dell’utilizzatore - Esclusione. (Cc, articoli 1322, 1375 e 1463)
In tema di leasing finanziario, fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene, pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di consegna, non può pretendere dall’utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l’inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell’art. 1463 Cc, il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. (M.Fin.)
Leasing finanziario - Verbale di consegna - Sottoscrizione senza riserve da parte dell’utilizzatore - Eccezione al concedente per la non completa consegna - Esclusione. (Cc, articoli 1227, 1322 e 1463)
In tema di leasing, se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa né di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni. In particolare utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all’utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l’utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell’adempiere, deve far in modo di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all’esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell’onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l’interesse che anche il concedente ha all’esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l’esatto adempimento da parte del fornitore. Ne consegue che non può essere, a tale stregua, convenzionalmente previsto il trasferimento sull’utilizzatore del rischio della mancata consegna della cosa da parte del fornitore, né della consegna di una cosa con vizi che la rendano diversa da quella pattuita per la mancanza dei requisiti necessari all’uso; e che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente va posto a carico e perciò anche eventualmente ripartito tra il concedente e l’utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall’articolo 1227 del Cc, per cui mentre il debitore (nel caso il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone) risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, il creditore (nel caso l’utilizzatore) non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare. (M.Fin.)
DIFENSORE E DIFESA
Gratuito patrocinio per i non abbienti - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario - Revoca - Impugnazione ex articolo 111 della Costituzione - Termine - Questione di massima di particolare importanza - Remissione al primo presidente. (Costituzione, articolo 111; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articoli 99 e 117)
Il collegio ritiene di rimettere la causa al primo presidente della Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante l’indubbia rilevanza delle questioni sollevate, qualificabili come di massima di particolare importanza, anche sul piano delle conseguenze che discendono dalla adesione all’una anziché all’altra tesi sulla seguente questione: «se, ai sensi dell’articolo 99 ovvero dell’articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex articolo 111 della Costituzione, per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente». (M.Fin.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze legali - Deroghe contenute in normativa regionale alla disciplina sulle distanze stabilita da disposizioni statali - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 869 e 873; Decreto ministeriale lavori pubblici, 2 aprile 1968 n. 1444, articolo 9)
In tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale realizzata dagli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi. (M.Fin.)
EQUA RIPARAZIONE
Giudizio amministrativo - Dichiarazione di perenzione - Insussistenza del danno per disinteresse della parte - Esclusione - Conseguenze. (Legge 21 luglio 2000 n. 205, articolo 9; Legge 24 marzo 2001 n. 89, articolo 2; Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articolo 24; Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, allegato 3, articolo 1)
In materia di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta - la dichiarazione di estinzione del giudizio - successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Ne consegue che va riconosciuto il diritto all’equa riparazione con riferimento al superamento del termine di durata decorso il primo triennio, potendosi limitare l’ammontare annuo dell’indennizzo solo in considerazione dell’esiguità della causa dichiarata perenta. Tale principio deve essere tenuto fermo anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2010, e precisamente della previsione di cui all’articolo 1, comma 1, delle norme transitorie di cui all’allegato 3, che appunto prevede che nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente, che non immuta rispetto alle conclusioni sopra esposte circa l’impossibilità di poter di per sé escludere un danno indennizzabile per la sola declaratoria di perenzione del processo. (M.Fin.)
ESECUZIONE CIVILE
Opposizione - Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi - Criterio discretivo - Natura dell’atto impugnato - Irrilevanza - Indagine di causa petendi e petitum - Necessità - Fattispecie. (Cpc, articoli 323, 615 e 617)
In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum, che, nell’opposizione all’esecuzione, investono l’an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell’opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva, sicché il termine di decadenza di venti giorni previsto dall’articolo 617 del Cpc è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell’esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, nessuna delle due contestazioni - in relazione alle quali l’iniziativa assunta dagli odierni ricorrenti è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi - concerneva il diritto del creditore di procedere in executivis, riguardando esse l’applicabilità o meno dell’Iva sul prezzo di aggiudicazione e l’esistenza di vizi di accatastamento di alcuni degli immobili esecutati). (M.Fin.)
Opposizione - All’esecuzione o agli atti esecutivi - Fase preliminare sommaria - Necessaria e inderogabile - Fondamento - Mancanza - Conseguenze. (Cpc, articoli 615, 617, 618 e 619)
La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli articoli 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, del Cpc) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario onde la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione - determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena. Resta peraltro fermo, in ogni caso, che laddove il mancato tempestivo inserimento (del ricorso) nel fascicolo dell’esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell’esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell’esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo. (M.Fin.)
FALLIMENTO
Curatore - Azione di responsabilità dei sindaci - Onere probatorio - Contenuto - Conseguenze - Responsabilità dei sindaci concorrente con quella degli amministratori. (Cc, articoli 1187, 2236 e 2407; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 111 e 173)
Il curatore che agisce con azione di responsabilità dei sindaci secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa ad esempio di una procedura concorsuale, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento. Tale orientamento va adattato alla ipotesi, prevista dall’articolo 2407 comma 2 del Cc, di responsabilità concorrente e solidale dei sindaci con quella degli amministratori, per omessa vigilanza sui comportamenti di questi. In tale evenienza il danneggiato deve fornire la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la deviazione della condotta di vigilanza esigibile dal sindaco; quella condotta, cioè, che il sindaco, che poi agisce in sede concorsuale per l’adempimento del proprio credito stante il pregresso inadempimento del corrispettivo, avrebbe dovuto tenere - e non ha tenuto - in relazione al suo mandato. Solo, dunque, per essa appare sufficiente, nella ripartizione dell’onere della prova, che il creditore della prestazione di vigilanza (nella fattispecie, e per la società, il curatore fallimentare) possa anche limitarsi a eccepire, nei segnalati termini di specificità, l’inesatto adempimento, allegato come difetto di vigilanza rispetto a fatti specifici invece non solo descritti ma anche provati. (M.Fin.)
Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa - Imprenditore agricolo - Esenzione dal fallimento - Condizioni - Limiti. (Cc, articolo 2135; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 1)
La esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno se non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse previste dall’articolo 2135, comma 3, del Cc assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex articolo 2135, comma 1, del Cc, il corrispondente onere probatorio. (M.Fin.)
FAMIGLIA E FILIAZIONE
Adozione - Stato di adottabilità - Procedimento - Genitori del minori - Litisconsorzio necessario. (Cpc, articoli 102 e 370; Legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 15 e 17)
Nei procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari che godono di una legittimazione autonoma, connessa ad una serie di poteri, facoltà e diritti processuali che non possono essere preclusi permanendo la integrità della loro posizione processuale ed il potere di partecipare a tutte le fasi nelle quali si articola il procedimento. Ne consegue che pur se il litisconsorte necessario non abbia proposto autonomo ricorso per Cassazione avverso il provvedimento cassato, lo stesso ha la facoltà di richiedere la revoca della dichiarazione di adottabilità dei minori in sede di rinvio attesa la qualità di parte necessaria al giudizio fin dal primo grado (Nella specie peraltro, ha osservato la Suprema corte, la madre biologica si è regolarmente costituita in primo grado ed in appello). (M.Fin.)
Adozione - Stato di adottabilità - Situazione di abbandono - Condizioni - Limiti. (Legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 1 e 8)
La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trovi ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Ne consegue che l’adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico. Infatti in tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l’incapacità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest’ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono. (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI
Appello - Atto di appello - Contenuto - Chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza - Necessità - Fattispecie. (Cpc, articoli 342 e 434)
L’articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, una chiara indicazione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché delle ragioni di critica della stessa, non risultava enucleabile - nella specie - dal motivo di appello come sopra illustrato). (M.Fin.)
Mezzi di impugnazione - Individuazione - Criteri. (Cpc, articoli 323 e 326)
La individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. In particolare l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. (M.Fin.)
OBBLIGAZIONI
Credito - Cessione - Natura consensuale - Perfezionamento della cessione - Scambio del consenso tra cedente e cessionario - Sufficienza - Notifica al debitore ceduto - Effetti relativi - Individuazione. (Cc, articoli 1260, 1264 e 1265)
Per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’articolo 1264 del Cc. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (M.Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Eccezioni - Rilievo d’ufficio - Fallimento - Accertamento del passivo - Eccezione in senso lato ostativa al riconoscimento del credito - Instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fattispecie. (Cpc, articoli 101 e 183; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 93, 98 e 99)
In tema di accertamento del passivo non può dubitarsi che se il giudice delegato nel delibare la posizione creditoria dell’istante può (anzi deve) incontestabilmente rilevare la presenza di un’eccezione in senso lato ostativa al riconoscimento del credito, egli non può tuttavia disporre al riguardo senza una preventiva instaurazione del contraddittorio fra le parti sul punto. Depongono in tal senso sia l’articolo 183 Cpc (nella parte in cui dispone che il giudice indica le questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione), sia (soprattutto) l’articolo 101 del Cpc, comma 2, (che impone al giudice di assegnare alle parti un termine per memorie, ove ravvisata una questione rilevabile di ufficio potenzialmente incidente sulla decisione), disposizioni che, pur dettate nell’ambito del codice di rito - e quindi destinate a regolamentare moduli procedimentali diversi da quelli adottati in occasione della verificazione del passivo -, sono espressione del generale e costituzionalizzato principio del rispetto del contraddittorio. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, emerge dalla stessa ricostruzione del decreto impugnato, che la questione della data certa non era stata mai affrontata né dal giudice delegato - che aveva rigettato l’istanza di insinuazione al passivo in quanto ritenuta non documentata - né dalle parti, la curatela è rimasta contumace. Ne consegue che è stata adottata una decisione della cd. terza via, senza assegnare alle parti termine per interloquire su una questione e in particolare la data certa, rilevata ex officio). (M.Fin.)
Procedimento civile in genere - Rimessione della causa in decisione - Alla prima udienza - Ammissibilità. (Cpc, articoli 183, 187 e 189; disposizioni attuazione del cpc, articolo 80-bis; Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80)
La articolazione del giudizio di cognizione di primo grado secondo le previsioni dell’articolo 183 del Cpc e la possibilità delle parti di sollecitare un’appendice scritta della trattazione per precisare o modificare le domande già proposte non osta a che il giudice possa rimettere la causa in decisione già alla prima udienza, in forza del combinato disposto dell’articolo 187, comma 1, del Cpc e dell’articolo 80-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Difatti, la richiesta di concessione di termine ai sensi del sesto comma dell’articolo 183 del Cpc (nel testo introdotto dalla legge n. 80 del 2005, vigente ratione temporis) non impedisce al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di definire comunque la lite. La contraria opzione interpretativa comporta, infatti, il rischio di richieste puramente strumentali e si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’articolo 189 del Cpc. Ciò che porta a ritenere che rientra nel potere discrezionale del giudice la valutazione dei presupposti per la concessione dei termini di cui si discute. (M.Fin.)
PROVA CIVILE
Prova - Onere della prova - Malgoverno del precetto di cui all’articolo 2697 del Cc - Condizioni - Limiti. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 360)
Una autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’articolo 2697 del Cc si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc. (M.Fin.)
Prova - Prova documentale - Disconoscimento scrittura privata - Querela di falso - Differenze - Conseguenze. (Cpc, articoli 214, 216, 221 e 355)
Sussiste una distinzione tra disconoscimento di scrittura privata e querela di falso, atteso che in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l’autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione a essa apposta, mentre il secondo può investire anche l’atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta. Pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli articoli 221 e 355 del Cpc, la proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche o esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell’articolo 221 del Cpc, la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l’improponibilità della querela si traduce nell’inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull’esito di essa in ordine all’accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all’accertamento dell’autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione. (M.Fin.)
Prova - Prova documentale - Omesso disconoscimento - Proposizione della querela di falso - Necessità. (Cc, articolo 2702; Cpc, articoli 214 e 221)
In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l’atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un’abusiva aggiunta. (M.Fin.)
RICORSO
Ricorso in Cassazione - Decisione accelerata - Definizione in conformità alla proposta - Condanna ex articolo 96 del Cpc - A carico della parte e non del difensore - Che abbia agito in assenza di nuova procura - Irrilevanza. (Cpc, articoli 96 e 380-bis; Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, articolo 35)
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’articolo 380-bis, comma 3, Cpc (come novellato dal Dlgs n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 del Cpc - codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della parte controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di 4.000 euro, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di 2.500 euro in favore della Cassa delle ammende. Tali statuizioni vanno adottate nei confronti della parte e non del suo difensore. Infatti costui, pur senza nuova procura, ha posto in essere un atto riconducibile comunque all’ambito del giudizio per cui era stato nominato dalla parte ricorrente. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Deposito copia analogica - Predisposto in originale telematico - Senza attestazione di conformità del difensore - Conseguenze. (Cpc, articoli 363, 369, 372, 379, 380-bis e 380-ter; Legge 22 gennaio 1994 n. 53, articoli 3-bis e 9; Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, articolo 23)
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del Dlgs n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Inammissibile - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - Esclusione. (Cpc, articoli 360 e 360-bis; Trattato internazionale 25 marzo 1957 articolo 234)
In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o l’oggetto del giudizio principale. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Mandato al difensore - Conferimento in epoca anteriore alla notifica del ricorso - Necessità. (Cpc, articoli 83 e 365)
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove (come nella specie) sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Valutazione negativa circa la rilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale - Esclusione. (Costituzione, articoli 134 e 137; Cpc, articolo 360; Legge 9 febbraio 1948 articolo 1; Legge 11 marzo 1953 n. 87, articoli 23 e 24)
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa l’incidentalità, la rilevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché ricompreso nella specie, da un punto di vista formale, nell’ordinanza che ha concluso il giudizio) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale e, d’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Pertanto, le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale non si presentano come fini a sé stesse, ma hanno funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con l’ordinanza impugnata, sicché l’impugnazione deve intendersi che investa sostanzialmente il punto del provvedimento regolato dalle norme giuridiche la cui costituzionalità è contestata. (M.Fin.)
SANITÀ E BIOETICA
Responsabilità e risarcimento in genere - Presunzione ex articolo 1218 del Cc - Superamento - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cc, articoli 1176, 218, 2230 e 2236)
Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’articolo 1218 del Cc non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice a quo si è uniformato a tale principio là dove ha escluso che la dissecazione fosse dovuta ad una errata manovra del medico ed ha ritenuto che la sua condotta fosse stata conforme a diligenza e protocolli medici, con ciò ritenendo che la prova liberatoria della riconducibilità causale dell’evento ad un fatto esterno alla prestazione medica e non evitabile fosse stata fornita). (M.Fin.)
Servizio Sanitario Nazionale - Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale - Prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario - Inclusione - Condizioni. (Legge 23 dicembre 1978 n. 833; Legge 27 dicembre 1983 n. 730)
Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale, laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia - siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria [è sicuramente il caso de quo agitur], a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali. (M.Fin.)
SENTENZA CIVILE
Sentenza civile in genere - Sentenza ex articolo 281 sexies del Cpc - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell’udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti. (Cpc, articoli 157, 161 e 281-sexies)
L’articolo 281-sexies del Cpc dispone letteralmente che il giudice può disporre la discussione orale della causa, o direttamente all’udienza fissata o, in caso di richiesta della parte, in un’udienza successiva; in alcuna parte della disposizione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è previsto che, in caso di istanza di parte, il giudice debba necessariamente disporre il differimento dell’udienza di discussione. La norma attribuisce al giudice un potere discrezionale, anzitutto nel concedere alle parti di discutere oralmente, e a maggior ragione nel differire l’udienza di discussione a richiesta delle medesime. In particolare, l’articolo 281 sexies del Cpc prevede che il giudice può differire, anche su istanza di parte, la discussione orale ad altra udienza. Tale facoltatività incontra il limite della tutela dei diritti di difesa delle parti; tutela che ben può essere assicurata mediante l’assegnazione di un termine per memorie difensive. In ogni caso, la deduzione di una nullità processuale deve essere accompagnata dall’indicazione dell’interesse sostanziale effettivamente pregiudicato. (M.Fin.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Separazione e divorzio - Mantenimento dei figli - Figli maggiorenni - Prosecuzione percorso di studi superiore - Fattispecie. (Cc, articoli 147, 337-ter, 337-quinquies; 337-septies)
Il figlio neomaggiorenne che prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione ha diritto al mantenimento. Nel progressivo trascorrere del tempo deve invece attivarsi, specie ove non concluda gli studi, per il reperimento di una occupazione che gli consenta una vita dignitosa, anche eventualmente ridimensionando le proprie aspirazioni. (Questo, ha affermato la S.C., è esattamente ciò che - nella valutazione della Corte d’appello - ha fatto la figlia della coppia, rendendosi autonoma all’età di vent’anni, sicché è del tutto corretto, in questo percorso verso l’autonomia, progressivamente conseguita, stabilire il limite temporale a fa data dal quale il mantenimento non è più dovuto, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito). (M.Fin.)
SERVITÙ
Di passaggio - Apparenza - Condizioni - - Esistenza di una strada o di altro percorso idoneo allo scopo - Sufficienza - Esclusione. (Cc, articoli 1031, 1061, 1062 e 1158)
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù. (M.Fin.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Società per azioni - Partecipazione pubblica - Soggetto di diritto privato - È tale. (Cc, articoli 2383 e 2449)
Una società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il soggetto pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni, in quanto il rapporto tra società e il soggetto pubblico è di assoluta autonomia, non essendo consentito a quest’ultimo di incidere unilateralmente sull’attività dell’ente collettivo mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali. (M.Fin.)
STATUS E CAPACITÀ
Amministrazione di sostegno - Diritto del beneficiario di essere informato ed esprimere la propria opinione - Sussiste - Conseguenze - Modalità - Scelta dell’amministratore. (Cc, articoli 404, 408, 409 e 410)
In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità. Ne consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell’interessato, che il giudice tutelare è tenuto a valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest’ultimo e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni. Ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno, inoltre, l’audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina. (M.Fin.)
Amministrazione di sostegno - Presupposti - Conflitto endo familiare -Tale da non garantire una adeguata rete protettiva - Nomina di un estraneo - Ammissibilità. (Cc, articoli 404 e 408)
In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc). (M.Fin.)
Amministrazione di sostegno - Presupposti - Precedente nomina di un rappresentante volontario - Divieto di nomina di un amministratore - Esclusione. (Cc, articoli 404 e 408)
In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell’amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell’interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l’onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta. (M.Fin.)
Cittadinanza - Provvedimento della cosiddetta “grande naturalizzazione brasiliana” del 1889 - Perdita della cittadinanza italiana - Presupposti - Atto spontaneo e volontario di acquisto della cittadinanza straniera - Necessità - Ragioni - Conseguenze. (Costituzione, articoli 2, 3, 16 e 22; legge 13 giugno 1912 n, 555, articoli 1,4, 7 e 8; Cc, articoli 1865, articoli 4, 7 e 11)
L’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno della cosiddetta «grande naturalizzazione» degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali, ciò perché, secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall’attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva. In questa prospettiva, l’articolo 11, n. 2, Cc del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. A tal fine, va rammentato che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione, dall’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all’esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione. (M.Fin.)


