CONTRATTO

Sezione II, ordinanza 25 ottobre 2024 n. 27702 - Pres. Di Virgilio; Rel. Pirari; Ric. Iemme srl; Controric. Camarda

Responsabilità - Impossibilità della prestazione - Dimostrazione della mancanza di colpa per il fatto del terzo - Necessità. (Cc, articoli 1218, 1362, 1453 e 1454)

IL PRINCIPIO

In materia di responsabilità contrattuale, l'articolo 1218 del codice civile è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.

Nota

La Corte, nella decisione in esame, ha ricordato, come già affermato in altri arresti (Cassazione, sentenze n. 6551/13 e n. 15026/05), che ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, non sia sufficiente la sussistenza di un inadempimento caratterizzato da gravità, ma occorre altresì, che questo, quand'anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, sia imputabile a dolo o quantomeno a colpa del debitore, non essendo sufficiente, perché sia ravvisabile la responsabilità di quest'ultimo, la sua diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore. Quanto al primo requisito, l'importanza delle inadempienze di una delle parti va valutata non isolatamente, ma nel suo complesso, dovendo intendersi non in senso generico, cioè in relazione alla stima di un danno avulso dagli specifici interessi violati, ma in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare, reagendo sulla causa del contratto, l'equilibrio contrattuale, quale risulta dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, sotto un profilo oggettivo, in relazione alla funzione economico-sociale del contratto, o soggettivo, in relazione a particolari interessi dei contraenti medesimi. Quanto al secondo punto, occorre che, nel quadro delle reciproche obbligazioni facenti carico alle parti e dell'impegno di cooperazione previsto per contratto, l'inadempimento o il ritardato adempimento sia considerato colposo o doloso, configurandosi soltanto così, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, la responsabilità del debitore, la quale deve, dunque, escludersi quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, sentenza 24 ottobre 2024 n. 27626 - Pres.Manna; Rel. Pirari; Pm (diff.) Di Mauro; Ric. X; Controric. X

Beneficio d'inventario - Esecuzione forzata da parte dei creditori - Esclusione Liquidazione dei beni ereditari secondo le modalità di cui all'articolo 499 del Cc - Necessità. (Cc, articoli 490, 498 e 506)

IL PRINCIPIO

L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna, per avere egli comunque acquisito i diritti caduti in successione ed essere divenuto soggetto passivo delle relative obbligazioni, ancorché intra vires hereditatis, - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'articolo 498, terzo comma, del codice civile - essere assoggettato dai medesimi ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli articoli 499 e seguenti del codice civile

Nota

Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'articolo 506, primo comma, del codice civile (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'articolo 498 del codice civile), non esclude, infatti, che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo, sicché l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex articolo 490, secondo comma, n. 2, del codice civile), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. (M.Pis.)

ACQUE

Sezioni Unite, sentenza 29 agosto 2024 n. 23332 - Pres. D'Ascola; Rel. Rossetti; Pm (conf.) Nardecchia; Ric, Giannatempo; Controric. Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Competenza e giurisdizione - Tribunale regionale delle acque - Competenza. (Cc, articolo 2051; Regio decreto 12 novembre 1933 n. 1775, articolo 140)

L'articolo 140, lettera e) del regio decreto n. 1775 del 1933 deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, e intese a ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del cpc). (Nella specie, in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione a una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall'omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un'opera idraulica). (M.Fin.)

AGRICOLTURA

Sezione III, ordinanza 2 settembre 2024 n. 23487 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Ric. Paradiso e altri; Controric. Immobiliare More Gain S.a.s. di Lerede Vincenzo & C.

Contratti agrari - Controversie - Sezione Specializzata Agraria - Competenza - Eccezione - Priva di supporto argomentativo - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articolo 1325; Legge 11 febbraio 1971 n. 11, articolo 26; Legge 3 maggio 1982 n 203, articolo 47)

Qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato, evenienza che ricorre, tra l'altro, allorché l'eccezione sollevata manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto ovvero la specifica natura, la data di inizio, il corrispettivo, l'oggetto. (Tale, ha osservato la Suprema Corte, è stato ritenuto, nella sostanza, il caso di specie, se è vero che già il Tribunale - secondo quanto emerge proprio dal contenuto del ricorso - aveva dato atto che le odierne ricorrenti non avevano neppure dedotto l'attualità del rapporto agrario, non formulando istanze istruttorie volte a dimostrare una legittima ragione di possesso. Né senza rilievo, nella stessa prospettiva dell'esclusione prima facie dell'esistenza di un rapporto agrario, è la circostanza che il primo giudice avesse escluso l'avvenuta conclusione in forma verbale del contratto di affitto, in ragione della ritenuta insussistenza dei requisiti essenziali ex articolo 1325 del Cc). (M.Fin.)

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

Sezione I, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23390 - Pres. Scotti; Rel. Garri; Ric. Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco; Controric. Unipolsai Assicurazioni S.p.a. Conforme: Sezione I, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23388 - Pres. Scotti; Rel. Garri; Ric. Poste Italiane S.p.a. Controric. e ric. inc. Unipolsai Assicurazioni Spa

Titoli di credito - Assegno circolare - Pagamento a non legittimato - Assenza di evidenti segni di contraffazione - Documento privo di criticità tali da far sospettare l'apocrifia - Responsabilità del cassiere - Esclusione. (Cc, articolo 1176; Regio decreto 31 dicembre 1933 n. 1736, articolo 43)

Nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell'esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo. (M.Fin.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23351 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Amici e altri; Controric. Regione Marche

Esecuzione forzata - Per obblighi di fare - Accertamento dell'obbligo del terzo - Attività di istruzione probatoria - Principi dei giudizi di cognizione ordinaria - Esclusione - Riparto dell'onus probandi - Sussiste. (Cpc, articoli 548 e 549)

Nel subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo l'attività di istruzione probatoria (compendiata in ius positum nella formula «compiuti i necessari accertamenti») è svincolata dalle regole contemplate per i giudizi di cognizione ordinaria dal libro secondo del codice di rito, tanto in punto di preclusioni quanto di modalità formali di assunzione quanto infine al principio di disponibilità delle prove, in deroga al quale il giudice dell'esecuzione, investito dell'incidente ex articolo 549 del Cpc, è abilitato a disporre ex officio ogni mezzo di prova ritenuto necessario. Resta tuttavia fermo, anche in tale subprocedimento, il principio informatore del riparto dell'onus probandi, modellato sul carattere (costitutivo anziché estintivo, impeditivo o modificativo) del fatto da dimostrare: sicché grava pur sempre sul creditore istante dimostrare l'esistenza (e l'entità) del credito verso il terzo del proprio debitore. (M.Fin.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23396 - Pres. Valitutti; Rel. Mercolino; Ric. Fallimento Dell'Ecologica Pugliese S.r.l.; Controric.Controric. e ric. inc.Comune di Capurso

Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa - Giudizio di legittimità - Interruzione del processo - Esclusione - Facoltà del curatore di spiegare intervento. (Cpc, articoli 299 e 302; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 43)

Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di legittimità non determina l'interruzione del processo, ai sensi degli articolo 299 e seguenti del Cpc, essendo il procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non sussiste un onere di riassunzione nei confronti della curatela fallimentare: ciò non esclude, tuttavia, la facoltà del curatore di spiegarvi intervento, al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge. (M.Fin.)

FAMIGLIA E FILIAZIONE

Sezione I, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23324 - Pres. Valitutti; Rel. Reggiani

Adozione - Adozione di minori - Dichiarazione di adozione - Interruzione dei rapporti del minore con la famiglia biologica - Presunzione iuris tantum dell'interesse del minore - Superamento - Ammissibilità - Fattispecie. (Cc, articolo 333; Legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 19 e 27)

Ha ritenuto la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2023) che l'articolo 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983 non esclude che, nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, il giudice possa ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive del minore con alcuni dei componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma, attiene, infatti, al solo piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità personale, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con alcuni componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da cagionare allo stesso un pregiudizio. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'articolo 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore. La statuizione della Corte costituzionale, riferendosi al disposto dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, si riferisce ad una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, ma è evidente che, laddove risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità. In effetti, la possibilità di prevedere incontri tra il minore in stato di adottabilità e alcuni componenti della famiglia di origine rientra tra i provvedimenti nell'interesse del minore, che possono essere adottati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 184 del 1983. Si tratta di quei provvedimenti convenienti che, riconducibili al genere disciplinato dall'articolo 333 del Cc, possono accompagnare la sospensione della responsabilità genitoriale (la quale, invece, opera ex lege per effetto della dichiarazione dello stato di adottabilità). Tali provvedimenti hanno attitudine al giudicato sia pure rebus sic stantibus (Nella specie, dunque, ha osservato la Suprema Corte, in piena coerenza con la pronuncia della Corte costituzionale appena richiamata, accogliendo la richiesta formulata in via subordinata, la Corte d'appello ha adottato quei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge n. 184 del 1983 che, nell'interesse del minore, hanno consentito la previsione di incontri tra il minore e il padre biologico, pur confermando la dichiarazione dello stato di adottabilità). (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23320 - Pres. Valitutti; Rel. Reggiani

Adozione - Stato di adottabilità - Dichiarazione - Accertamento in concreto - Necessità - Conseguenze. (Legge 4 maggio 1983 n. 184, articolo 7)

In tema di dichiarazione di adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e comunque verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23324 - Pres. Valitutti; Rel. Reggiani

Adozione - Stato di adottabilità - Dichiarazione - Giudizio di impugnazione - Disciplina. (Legge 4 maggio 1983 n. 184, articolo 17)

Il giudizio di impugnazione in materia di adozione è regolato dalle scarse disposizioni contenute nell'articolo 17 legge n. 184 del 1983. Nessuna norma, pertanto, vieta la delega del compimento di alcuna attività di spettanza del Collegio ad alcuni componenti del Collegio stesso (nella specie: ascolto del minore, espletato da parte di due consiglieri onorari), essendo, anzi, una facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 350, comma 1, del Cpc, nel testo vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche apportate dal Dlgs n. 149 del 2022), operante anche per i giudizi camerali contenziosi in sede di gravame. Contemporaneamente, deve escludersi la nullità della sentenza perché formata - come pure i provvedimenti e i verbali di udienza collegiale - con la partecipazione di due componenti onorari e non di uno solo. (M.Fin.)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Sezione III, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23400 - Pres. De Stefano; Rel. Guizzi; Camarosa S.r.l.; Controric. MA.SA.L. Srl

Giudicato civile - Violazione del giudicato - Denunzia in sede di legittimità - Onere della parte - Contenuto - Giudicato costituito da decreto ingiuntivo non opposto - Produzione del ricorso - Necessità - Produzione nella memoria in vista dall'adunanza camerale - Irrilevanza. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 360, 366, 378 e 380-bis)

Qualora il ricorrente per cassazione denunzi la violazione dell'articolo 2909 del Cc in giudizio oppositivo per erronea interpretazione del titolo esecutivo corrispondente a giudicato costituito da decreto ingiuntivo non opposto, l'elemento extratestuale - necessario per il reperimento del precetto all'interno del provvedimento - al quale il ricorrente deve riferirsi in modo specifico e rigoroso, e cioè provvedendo alla trascrizione nel corpo del ricorso, oppure fornendone l'indicazione in modo dettagliato e inequivoco, non può che essere il ricorso monitorio, sul cui contenuto, viceversa, è stato serbato un singolare silenzio. Al riguardo, inoltre, non può valere a sanare il prospettato profilo di inammissibilità della impugnazione la riproduzione del contenuto del ricorso monitorio fatta nella memoria depositata in vista della adunanza camerale, giacché l'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'articolo 380- bis, comma 2, Cpc, la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'articolo 378 del Cpc, sussistendo identità di ratio - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (M.Fin.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 2 settembre 2024 n. 23487 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Ric. Paradiso e altri; Controric. Immobiliare More Gain S.a.s. di Lerede Vincenzo & C.

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Estinzione dell'intero processo. (Cpc, articoli 39, 392 e 393; Cpp, articolo 622)

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'articolo 393 del Cpc, l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate. Deriva da quanto precede, pertanto, che deve escludersi che l'instaurazione, o meno, del giudizio di rinvio - quale mero atto di impulso - sia circostanza irrilevante al fine di ipotizzare la (insussistente) litispendenza ex articolo 39 del Cpc. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 2 settembre 2024 n. 23487 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Ric. Paradiso e altri; Controric. Immobiliare More Gain S.a.s. di Lerede Vincenzo & C

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Omessa riassunzione - Instaurazione di un nuovo giudizio - Effetti vincolanti della sentenza di cassazione - Limiti. (Cpc, articoli 392, 393 e 394)

Quando, a seguito della cassazione di una sentenza non sia stata riassunta la causa dinanzi al giudice di rinvio, ma sia stato instaurato un nuovo giudizio, deve applicarsi l'articolo 393 del Cpc, secondo il quale la sentenza della Corte di cassazione conserva effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda. Un tale effetto vincolante della sentenza della Cassazione vale, tuttavia, anche in un diverso processo introdotto in data anteriore, a condizione che esso riguardi le medesime parti e abbia il medesimo oggetto. Effetto vincolante, tuttavia, da intendersi nel senso che, a fronte della caducazione di tutte le attività espletate, resta salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23324 - Pres. Valitutti; Rel. Reggiani

Impugnazioni civili in genere - Domande tra loro concettualmente incompatibili - Accoglimento della domanda subordinata - Onere della parte. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 112, 324 e 346)

Quando o la parte propone, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito accolga la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale, ma anche l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, potendo soltanto in tal modo ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. Qualora l'impugnazione coinvolga soltanto la statuizione di rigetto della domanda principale, il difetto di impugnazione sia pure condizionata della statuizione che ha accolto la domanda subordinata comporta l'intangibilità dell'accertamento in fatto effettuato con quest'ultima statuizione. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23324 - Pres. Valitutti; Rel. Reggiani.

Impugnazioni civili in genere - Interesse - Soccombenza - Proposizioni di domanda in via subordinata - Accoglimento di questa - Conseguenze. (Cpc, articolo 100)

L'interesse ad impugnare una pronuncia sorge ogni qualvolta si verifichi una soccombenza, anche soltanto parziale, quando cioè una delle parti in causa non abbia visto accolte integralmente le domande ed eccezioni così come formulate. Nell'ipotesi in cui siano proposte in giudizio, l'una in via principale e l'altra in via subordinata, due domande distinte ed autonome, fondate su diversi presupposti di fatto o di diritto (ovvero siano formulate due distinte eccezioni), la configurabilità della soccombenza va, dunque, esclusa qualora venga accolta la domanda principale, mentre, nel caso di accoglimento della domanda subordinata, si ha soccombenza parziale, con conseguente interesse alla impugnazione. (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione I, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23396 - Pres. Valitutti; Rel. Mercolino; Ric. Fallimento Dell'Ecologica Pugliese S.r.l.; Controric.Controric. e ric. inc.Comune di Capurso

Cessazione della materia del contendere - Presupposti - Limiti - Transazione extraprocessuale - Non concordanza delle parti sulla sua rilevanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1965 e 2909; Cpc, articoli 100 e 306)

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso, mentre l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, impone al giudice di valutarne l'idoneità a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, ed in caso negativo di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni delle parti. In particolare, ove sia intervenuta una transazione extraprocessuale e le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre verificare se la stessa investa o meno l'oggetto della domanda, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma occorre esaminare il merito della domanda, che va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 2 settembre 2024 n. 23481 - Pres. Valitutti; Rel. Russo; Ric. Azienda Sanitaria Locale Roma 3; Controric. Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità Opera don Guanella

Notificazioni civili - Notificazioni civili in genere - Ricorso per cassazione - Inesistenza della notificazione - Condizioni limiti - Notificazione eseguita a mezzo Pec dal difensore di fiducia avvalendosi materialmente della casella certificata di altro avvocato - Validità. (Cpc, articoli 83, 84, 121, 131, 137, 156, 157, 160 e 360; Legge 21 gennaio 1994, n. 53, articoli 1 e 7)

Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Applicando di questi principi al caso di specie, si deve ritenere che la notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione, effettuata dal difensore munito di procura ed autorizzato ex articolo 7 della legge n. 53 del 1994, ma avvalendosi materialmente della casella di posta elettronica certificata di altro avvocato, casella di posta peraltro riconducibile all'account istituzionale della parte ricorrente, non è inesistente, dal momento che contiene tutti gli elementi utili ad identificare la parte ricorrente e il suo difensore, e a rendere riconoscibile detta attività di trasmissione come notificazione compiuta da un soggetto dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività. La notifica deve quindi considerarsi regolare e in ogni caso - non essendo inesistente - è sanata dalla costituzione di controparte. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23370 - Pres. Valitutti; Rel. Reggiani

Notificazioni civili - Nullità - Condizioni - Limiti - Incertezza assoluta sul destinatario - Necessità - Fattispecie. (Cpc, articoli 156, 157 e 160)

L'articolo 160 del Cpc prevede che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157. La incertezza sul destinatario dell'atto deve dunque essere assoluta. Non è sufficiente l'esistenza di qualche incongruenza o imprecisione, rilevate dal destinatario. Ai fini della validità della notifica ex articolo 160 del Cpc, per stabilire se vi sia, o meno, incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi all'esame della relata, occorrendo, invece, verificare l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi l'indicazione idonea a colmare le lacune riscontrate e, in particolare, l'omessa indicazione, nella suddetta relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica. Analogamente, con riguardo al caso in cui si vi siano errori sulle generalità del convenuto, contenuto nella citazione nel giudizio di primo grado e nella relata di notificazione della medesima. In questo caso, ciò non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata, in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine a un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte dalle stesse allegazioni del ricorrente si evince che l'atto era indirizzato proprio a lui e alla sua residenza, essendo - per errore - posta la lettera "y" invece della lettera "i" alla denominazione sociale della società da lui effettivamente amministrata in precedenza). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23351 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Amici e altri; Controric. Regione Marche

Notificazioni civili - Nullità - Sanatoria - Notificazione della citazione - Errata indicazione del nominativo del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 137, 156. 160, 163 e 164)

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nell'indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti. In tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella vicenda in esame ha osservato la Suprema Corte, nel contesto di un procedimento esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte unica plurisoggettiva, composta da ventitré procedenti tutti assistiti dal medesimo patrocinio, la evocazione nel ricorso in opposizione, quale parte opposta, di «Amici Marco più ventidue» - con l'omissione della analitica specificazione dei nominativi degli altri procedenti - e la notificazione dell'atto all'unico difensore costituito di tutti gli stessi (e in detta esplicita qualità) non lascia residuare alcun dubbio o perplessità sulla direzione soggettiva della opposizione, sull'essere cioè questa rivolta nei riguardi della parte creditrice intesa come plurisoggettivamente composta: sicché non si ravvisa, per difetto di incertezza, la prospettata nullità dell'atto). (M.Fin.)

OBBLIGAZIONI

Sezione I, ordinanza 2 settembre 2024 n. 23479 - Pres. Valitutti; Rel. Mercolino; Ric. Fondazione Padre Alberto Mileno ONLUS; Controric. Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

Inadempimento - Azione di risoluzione, risarcimento o adempimento - Onere della prova - Distribuzione - Invocazione dell'inesatto adempimento - Credito fatto valere mediante decreto ingiuntivo. (Cc, articoli 1218, 1453, 1460, e 2697; Cpc, articoli 633 e 645)

In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio. (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23330 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi

Responsabilità civile - Danno - Risarcimento - Invalidità personale - Lavoratore autonomo - Danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica - Quantificazione ex articolo 137 del codice assicurazioni - Reddito dichiarato - Rilevanza - Fattispecie. (Legge 8 maggio 1998 n. 146, articolo 10; Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, articolo 137)

Ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ai sensi dell'articolo 137, del decreto legislativo n. 209 del 2005, ciò che conta è il reddito dichiarato, irrilevante, pertanto, essendo la circostanza che esso includa la voce che il ricorrente indica come "adeguamento per studi di settore", nel senso che imputet sibi la scelta del danneggiato di includere la stessa in quella base imponibile che costituisce, come visto, il punto di riferimento per l'applicazione della norma summenzionata. (Esito, questo, ha osservato la Suprema Corte, che a maggior ragione si impone, ove si consideri che l'odierno ricorrente - proprio per la sua condizione di vittima di sinistro stradale - poteva avvalersi, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, della facoltà di giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, mediante apposita attestazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146). (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23404 - Pres. De Stefano; Rel. Guizzi; Ric. Bellin; Controric. e ric. inc. Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo soc. coop

Ipoteca - Cancellazione dell'iscrizione - Articolo 40-bis del Dlgs n. 385 del 1993 - Ambito di applicazione - Estinzione dell'ipoteca ex articolo 2878, n. 3, Cc - Fondamento. (Cc, articolo 2878; Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, articolo 40-bis)

La previsione normativa dell'articolo 40-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993 riguarda la causa di estinzione di cui all'articolo 2878, comma 1, n. 3, del Cc ovvero il venire meno dell'ipoteca in ragione della estinzione della obbligazione garantita, per la quale, con la norma suddetta, si è solo inteso favorire la celerità della operazione di cancellazione delineando una nuova procedura, in larga parte derogatoria del diritto comune, imperniata su uno specifico dovere di attivazione del creditore al fine della liberazione del bene dal vincolo e sulla automatica cancellazione da parte del Conservatore. (M.Fin.)

RICORSO

Sezione III, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23397 - Pres. De Stefano; Rel. Guizzi; Ric. Anatonucci e altri; Controric. Scocco e altri

Ricorso in Cassazione - Inammissibilità - Violazione elementari canoni chiarezza e sinteticità. (Cpc, articoli 360 e 366; Decreto legislativo 1° ottobre 2022, n. 149, articolo 35)

È inammissibile il ricorso per cassazione che per le modalità della sua redazione e la sua stessa articolazione in un'inestricabile e confusa sequela e commistione di elementi di fatto e di diritto, in violazione degli elementari canoni di chiarezza e sinteticità posti a fondamento degli atti processuali, non permette di comprendere né l'andamento dei fatti processuali rilevanti, né il contenuto e l'illustrazione delle censure, né i dati e gli stralci degli atti processuali rilevanti ai fini della decisione. Al riguardo deve ribadirsi, infatti che - anche prima dell'entrata in vigore del Dlgs 1° ottobre 2022, n. 149 (non applicabile al presente giudizio ratione temporis, a norma del suo art. 35, comma 1, risultando il presente giudizio di legittimità incardinato anteriormente al 28 febbraio 2023) - questa Corte ha affermato la cogenza del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Tale principio deve essere qualificato come principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, e la sua inosservanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso [nella specie oltre 90 facciate] (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 del Cpc, assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23386 - Pres. Valitutti; Rel. Mercolino; Ric. Comune di Acireale; Controric. e ric. inc. Aciambiente Spa

Ricorso in Cassazione - Incidentale - Proposto dalla parte totalmente vittoriosa - Questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito - Omessa pronuncia - Conseguenze. (Cpc, articoli 100 e 371)

Qualora questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non abbiano costituito oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa dev'essere esaminato con priorità rispetto a quello principale della parte soccombente, anche se proposto condizionatamente all'accoglimento di quest'ultimo, giacché l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza, e che le regole processuali concernenti l'ordine logico delle questioni da definire, applicabili anche al giudizio di legittimità, non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 29 agosto 2024 n. 23351 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Amici e altri; Controric. Regione Marche

Ricorso in Cassazione - Motivi - Esposizione sommaria dei fatti - Necessità - Condizioni. (Cpc, articoli 360 e 366)

Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3, del Cpc, il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 2 settembre 2024 n. 23480 - Pres. Scotti; Rel. Garri; Ric. Orest di Carmine Falciano S.r.l.; Controric. Comune di Pisciotta

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione, falsa applicazione di norma di diritto - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 360 e 366)

Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex articolo 360, n. 3 del Cpc, ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex articolo 366, n. 4 del Cpc, i motivi per i quali chiede la cassazione (La Corte di appello, ha osservato la Suprema Corte, ha fatto, nel caso concreto, corretto uso delle regole di giudizio indicate nella motivazione con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia di giudizio di nullità del lodo arbitrale). (M.Fin.)

SANITÀ E BIOETICA

Sezione I, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23387 - Pres. Scotti; Rel. Garri; Ric. Unicredit Factoring; Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata

Servizio sanitario nazionale - Passaggio dal regime di convenzionamento esterno al regime di accreditamento - Natura concessoria del rapporto - Permanenza - Conseguenze - Prestazioni sanitarie a carico delle Regioni in assenza di accreditamento - Configurabilità - Esclusione - Accreditamento provvisorio o transitorio - Obbligo di stipulare contratto scritto - Sussiste. (Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, articolo 8; Legge 23 dicembre 1994 n. 724, articoli 4 e 6; Legge 28 dicembre 1995 n 549, articolo 2)

Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie, in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione. L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, pertanto, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la Asl territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio. Con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del Ssr, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa. (M.Fin.)

SENTENZA CIVILE

Sezione I, ordinanza 30 agosto 2024 n. 23386 - Pres. Valitutti; Rel. Mercolino; Ric. Comune di Acireale; Controric. e ric. inc. Aciambiente Spa

Motivazione - Sentenza di appello - Richiamo integrale alla motivazione di primo grado - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 113 e 342; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2912 n. 134, articolo 54)

Può considerarsi conforme al dettato dell'articolo 111 Costituzione e dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del Cpc la sentenza di appello che (come quella in esame) richiami integralmente la motivazione di quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell'identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, in modo tale che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. (Nella specie, peraltro, ha osservato la Suprema Corte, il rinvio alla sentenza di primo grado, ai fini del rigetto dell'appello nel merito, trova ampia giustificazione proprio nel pregiudiziale rilievo della genericità delle censure proposte dall'appellante, la cui portata meramente riproduttiva delle deduzioni svolte in primo grado escludeva la necessità di replicarvi in dettaglio. L'articolo 342 del Cpc, nel testo modificato dall'articolo 54, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in particolare, dev'essere interpretato nel senso che l'appello, pur non richiedendo l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado, deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. L'assenza di quest'ultima parte dispensa pertanto il giudice d'appello dal dovere di fornire una risposta ai motivi d'impugnazione, il cui esame si risolverebbe in una mera duplicazione delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, e quindi in un inutile dispendio di attività decisoria, in contrasto con i principi di economia cui devono essere improntati lo svolgimento e la definizione del processo). (M.Fin.)

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