COMUNIONE
Comunione ereditaria - Atti di scioglimento - Mancata indicazione degli estremi della licenza o della concessione - Nullità. (Legge 47/85, articoli 17 e 40)
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’articolo 46, comma 1, del Dpr 380/2001 (già articolo 17 della legge n. 47 del 1985) e dall’articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi a oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Secondo un costante indirizzo di legittimità (Cassazione, sentenze n. 18199/20 e n. 20830/16), nel caso di esercizio dell’azione di riduzione, il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria al riguardo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Espropriazione forzata - Terzo proprietario - Dichiarazione del tesoriere degli enti locali - Indicazione di impignorabilità delle somme - Necessità. (Cpc, articolo 547; Dlgs 267/10, articolo 159)
L’istituto tesoriere degli enti locali, chiamato a rendere la dichiarazione di quantità nel processo di espropriazione promosso dai creditori dell’ente sulle disponibilità del conto di tesoreria, è sempre tenuto a fornire al giudice dell’esecuzione tutti gli elementi utili a consentirgli l’eventuale rilievo di ufficio dell’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva dei creditori, in particolare ai sensi dell’articolo 159 del Tuel (decreto legislativo n. 267 del 2000), anche nel caso in cui lo stesso ente debitore si sia costituito nel processo esecutivo o abbia addirittura proposto l’opposizione volta a far valere l’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva, per la quale è l’unico legittimato attivo; in tali ultime ipotesi, peraltro, l’ente debitore assume l’onere di documentare i fatti allegati a fondamento della sua eccezione di impignorabilità e di coltivare diligentemente l’eventuale opposizione, onde, in mancanza, il pregiudizio consistente nell’eventuale conseguente assegnazione delle somme pignorate gli sarà causalmente imputabile in via esclusiva, restando eliso il nesso causale con l’eventuale inadempimento del terzo debitore nel somministrare al giudice dell’esecuzione gli elementi suddetti.
La Suprema Corte ha, infine, stabilito che in caso di azione risarcitoria promossa dall’ente locale nei confronti del proprio istituto tesoriere, sull’assunto che la dichiarazione di quantità incompleta, imprecisa o non veritiera resa da quest’ultimo abbia determinato l’assegnazione delle somme pignorate, l’ente attore ha l’onere di dimostrare non solo che la dichiarazione resa dal tesoriere fosse effettivamente incompleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell’evento dannoso e, in particolare, dell’assegnazione di somme effettivamente impignorabili; a tal fine, l’ente ha l’onere di dimostrare sia i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità (a iniziare dalla notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), sia l’assenza di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che avrebbero potuto essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico). (M.Pis.)
CONDOMINIO
Azioni giudiziarie - Legittimazione del condomino all’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio - Esclusione. (Cc, articoli 1117, 1131 e 1137)
Il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del condominio per i debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all’amministratore. (M.Pis.)
Parti comuni - Controversia circa il diritto di utilizzazione - Cognizione del tribunale - Ammissibilità. (Cpc, articoli 7 e 10; Cc, articolo 1102)
La controversia relativa al diritto di utilizzazione di parti comuni non rientra fra le cause relative alla misura (id est, ad eventuali riduzioni o limitazioni quantitative del godimento) e alle modalità (id est, ad eventuali limitazioni qualitative del godimento) di uso dei servizi condominiali, attribuite dall’articolo 7, terzo comma, n. 2, del Cpc al giudice di pace, giacché essa ha piuttosto ad oggetto l’esistenza stessa del diritto di condominio e la tutela, ex articolo 1102 del Cc, del diritto al pari uso delle cose comuni ed alla libertà del suo esercizio e rimane, pertanto, devoluta alla cognizione del tribunale. (M.Pis.)
Spese condominiali - Attestazione dell’amministratore al condomino acquirente circa lo stato dei pagamenti - Inottemperanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1129, 1130, 1344, 1362, 1367, 1387, 1398, 1414 e 2318)
Il condomino acquirente può avvalersi dell’articolo 1130, n. 9, del Cc, il quale prescrive che l’amministratore deve «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso». La eventuale inottemperanza di tale obbligo da parte dell’amministratore costituisce grave irregolarità ai fini della eventuale revoca giudiziale (articolo 1129, comma 12, n. 7, del Cc), ma non incide sull’accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla gestione condominiale, giacché la consegna dell’attestazione relativa allo stato dei pagamenti non costituisce presupposto per la liquidità, la esigibilità e la prova della morosità da riscuotere. (M.Pis.)
CONTRATTO
Intermediazione finanziaria - Dichiarazione del legale rappresentante della società di esperienza in materia di strumenti finanziari - Esonero dell’intermediario ad effettuare ulteriori verifiche - Sussiste. (Dlgs 58/98, articoli 21 e 23; Regolamento Consob n. 11522/98, articoli 27, 28, 29 e 30)
Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’articolo 31, comma 2, regolamento Consob n. 11522 del 1998, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l’esistenza dell’autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest’ultima l’onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’assenza di dette competenze ed esperienze pregresse. (M.Pis.)
CONTRATTO BANCARIO
Conto corrente - Azione di ripetizione di indebito esercitata dal correntista - Prescrizione - Decorrenza del termine. (Cc, articoli 2033, 2697, 2934 e 2935)
In tema di rapporti di conto corrente bancario, che, qualora a fronte di un’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dal correntista la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l’esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell’indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l’affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti. (M.Pis.)
Conto corrente - Azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista - Prova dei movimenti - Anche a mezzo consulenza tecnica - Sussiste. (Cc, articoli 2697, 2709 e 2729)
Ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all’ausilio di una consulenza d’ufficio. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze legali - Invalidità delle convenzioni fra proprietari confinanti in contrasto con le norme urbanistiche sulle distanze - Sussiste. (Cc, articoli 873, 874, 875, 877 e 1062)
In tema di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate – contrariamente a quelle del codice civile – a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l’invalidità – anche nei rapporti interni – delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità – per questi ultimi – di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare. (M.Pis.)
Distanze legali - Pareti finestrate - Obbligo del rispetto della distanza dei dieci metri anche nel caso di condominio - Sussiste. (Dm 1444/68, articolo 10)
La norma dell’articolo 10 del Dm 2 aprile 1968 n. 1444, la quale prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di dieci metri, ha inteso indicare una caratteristica del fabbricato, nel senso che quando questo presenta una facciata munita di finestre, il vicino non può costruire a meno di dieci metri da essa. Conseguentemente, ciascun condomino e non i soli proprietari degli appartamenti con vedute site lungo la facciata interessata, è legittimato a esperire l’azione per fare valere il rispetto, da parte del vicino, della detta distanza, in quanto tale azione è posta a tutela dell’intero edificio. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Espropriazioni per pubblica utilità - Opposizione alla stima dell’immobile - Disciplina. (Dpr 327/01, articolo 54)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, in assenza di diverse disposizioni normative, al giudizio di opposizione alla stima dell’immobile espropriato si applica la disciplina introdotta dal Dpr n. 327 del 2001, ove il procedimento espropriativo sia avviato prima dell’entrata in vigore del menzionato Dpr, ma la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente a tale data, anche nel caso in cui l’espropriazione sia volta alla realizzazione di opere secondo le procedure straordinarie previste dall’articolo 4, comma 4, lettera e) della legge 80/1984, la cui disciplina, in virtù del richiamo agli articoli 80 e seguenti della legge n. 219 del 1981, prevede l’applicazione per la menzionata stima di norme abrogate dal richiamato Dpr con effetto della sua entrata in vigore. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Insinuazione al passivo - Da parte di uno studio associato - Privilegio del credito - Esclusione - Limiti. (Cc, articoli 2751 bis e 2752 bis)
La domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato – e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis, n. 2, del Cc – salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale ad esempio in forza di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale. (M.Pis.)
FIDEIUSSIONE
Fideiussore - Esclusione della responsabilità - Richiesta di autorizzazione da parte del terzo in caso di nuovo ulteriore credito al debitore - Sussiste. (Cc, articoli 1421, 1955 e 1956)
Il fideiussore, il quale intenda far valere l’esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 1956 del codice civile, deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche; l’onere di richiedere quell’autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appelli successivi avverso la medesima sentenza - Decorrenza del termine per la seconda impugnazione - Termine breve - Sussiste. (Cpc, articoli 325 e 326)
Nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l’inammissibilità sia stata dichiarata e senza che si sia verificata, quindi, la consumazione del potere d’impugnazione, il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che essa al fine della conoscenza legale deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Revocazione delle sentenze della Cassazione - Omesso esame della memoria ex articolo 380 bis del cpc - Rilevanza della decisività dello scritto - Sussiste. (Cpc, articoli 378, 380 e 391 bis)
In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l’omesso esame di una memoria depositata ex articolo 380 bis del Cpc può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’articolo 391 bis del Cpc, soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Revocazione delle sentenza di Cassazione - Per errore di fatto - Necessità. (Cpc, articoli 391 bis e 395)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’articolo 391-bis del Cpc presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Lavoro subordinato a tempo indeterminato - Dimissioni del lavoratore - Rinuncia del datore di lavoro al preavviso - Conseguenze. (Cc, articoli 1285, 1286, 1569, 1750 e 1833)
In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest’ultimo al conseguimento dell’indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all’articolo 1173 del codice civile. (M.Pis.)
LOCAZIONI
A uso diverso da quello abitativo - Carattere abusivo dell’immobile - Incidenza sulla validità del negozio - Esclusione - Inadempimento del locatore - Ammissibilità. (Cc, articoli 1575 e 1578)
Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell’immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell’utilizzo della res (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all’uso convenuto) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non attengono alla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell’articolo 1578 del codice civile (tali essendo soltanto quelli che investono la struttura materiale della cosa, alternandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento), ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, in astratto idoneo a incidere un interesse del conduttore. (M.Pis.)
MEDIAZIONE
Provvigione - Coincidenza tra l’oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 1754, 1755 e 2733)
Il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l’oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell’affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell’opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario - Esecuzione di ricerche del destinatario - Dovere di ricerca anche negli albi professionali - Esclusione. (Cpc, articoli 148, 325 e 326)
Il pubblico ufficiale incaricato della notifica di un atto ha il dovere, ai sensi dell’articolo 148 del codice di procedura civile, nell’eseguire la notificazione, di fare ricerche al fine di superare eventuali incertezze o errori nelle indicazioni dell’indirizzo o del destinatario, ma soltanto nella misura in cui esse siano in concreto superabili con indagini da svolgere nel luogo della notifica. Per contro non è sostenibile un dovere del pubblico ufficiale di ricercare il corretto indirizzo anche sulla base di fonti esterne, quale è l’albo professionale da cui risulti lo studio del procuratore destinatario della notifica. Costituisce onere del notificante accertare anche il trasferimento dello studio del procuratore della controparte, negando che in tal caso l’errore compiuto nel notificare l’atto al precedente recapito possa costituire un errore scusabile. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Procedimento d’ingiunzione - Opposizione - Chiamata in causa di un terzo da parte dell’opponente - Autonoma iniziativa - Esclusione. (Cpc, articolo 269)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l’opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali. Resta, però, fermo che, qualora quest’ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l’autorizzazione di cui all’articolo 269 del cpc, rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Pluralità - Di cui alcune soggette a litisconsorzio necessario - Mancata integrazione - Conseguenze. (Cpc, articoli 102 e 354)
In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Azioni di difesa - Allegazione di un diverso titolo di acquisto - Mutamento della domanda - Esclusione. (Cc, articolo 1146)
La causa petendi nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuandosi questi solo in base al loro contenuto (cioè, il bene che ne costituisce l’oggetto), si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione e altro), la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda; conseguentemente, l’allegazione, nel corso del giudizio o in appello, di un titolo di acquisto diverso, quale l’usucapione, rispetto a quello inizialmente dedotto, non importa mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere. (M.Pis.)
Sopraelevazione di un edificio preesistente - Incremento di volume - Nuova costruzione - Obbligo di rispetto delle distanze - Necessità. (Cc, articolo 873; Legge 765/67, articolo 18)
La sopraelevazione di un edificio preesistente determina un incremento volumetrico del fabbricato, con la conseguenza che va qualificata nuova costruzione, che deve rispettare le distanze vigenti al tempo della sua realizzazione e la parte che sopraeleva non può avvalersi della prevenzione dell’originario fabbricato. Non assume rilievo che la sopraelevazione rispetti la distanza di tre metri di cui all’articolo 873 del codice civile, dovendo essa rispettare la maggior distanza prevista dalle norme integrative locali e nella specie l’articolo 12, comma 4, delle Nta, che prescrive una distanza comunque non inferiore a 10 metri. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Commissario liquidatore - Prova - Presupposti. (Cc, articoli 2437, 2519, 2535, 2727 e 2901)
Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare, e come questo, in sede di azione revocatoria ordinaria, ha l’onere di provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell’atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell’eventus damni e, conseguentemente, che il requisito soggettivo della scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria. (M.Pis.)
Ipoteca - Iscrizione con riserva - Decreto motivato emesso in esito a reclamo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione. (Cc, articolo 2764 bis; Cc, disposizioni di attuazione articolo 113 ter)
In tema di iscrizione con riserva di ipoteca prevista dall’articolo 2674-bis del codice civile, il decreto motivato ed il provvedimento emesso in esito al reclamo avverso il decreto, previsti dagli articoli 2674 bis del codice civile e 113-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile che provvedono sulla domanda di iscrizione pleno iure, non hanno natura definitiva e valenza decisoria, non essendo volti ad incidere definitivamente sul diritto del creditore, la cui tutela può trovare attuazione in un ordinario giudizio di cognizione, sicché non possono essere oggetto di ricorso in sede di legittimità. (M.Pis.)
SERVITÙ
Servitù apparenti - Acquisto per usucapione - Servitù di passaggio - Dimostrazione del collegamento della strada con il fondo dominante - Sussiste. (Cc, articolo 1061)
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Sindaci - Responsabilità per omessa vigilanza - Azione proposta nei confronti di un solo sindaco - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 2381, 2393 e 2407)
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall’articolo 2407, comma 2, del codice civile per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicché l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Giudizio di rinvio - Liquidazione delle spese in relazione all’esito finale del giudizio - Sussiste. (Cpc, articoli 91 e 92)
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Azione di riduzione delle disposizioni testamentarie – Lesione della quota di legittima - Riunione fittizia dell’asse ereditario - Procedimento. (Cc, articoli 560, 561, 737, 820 e 821)
Nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie (e lo stesso principio vale per le donazioni) che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all’attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l’asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell’apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno. Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l’aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di modo che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l’integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua. (M.Pis.)
Buoni postali fruttiferi cointestati - Morte di un cointestatario - Legittimazione di ciascun cointestatario superstite al pagamento - Sussiste. (Dpr 256/89, articolo 187)
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del Dpr 1° giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare di vendita di fondo agricolo - Vendita del bene a soggetto diverso dal promissario acquirente - Necessità della denunciatio al titolare della prelazione - Sussiste. (Cc, articoli 2721, 2724 e 2932; Legge 590/65, articolo 8)
Il proprietario del fondo agricolo che, dopo avere stipulato un contratto preliminare di vendita ed in assenza d’un valido esercizio del diritto di prelazione, decida di venderlo a persona diversa dal promissario acquirente ed a prezzo maggiorato, ha l’onere di reiterare la denuntiatio al titolare del diritto di prelazione, a prescindere dall’atteggiamento da questi serbato in precedenza. (M.Pis.)
Contratto preliminare - Effetti subordinati alla concessione di autorizzazione amministrativa - Condizione mista - Mancata concessione - Effetti. (Cc, articolo 1359)
Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della Pa, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’articolo 1359 del codice civile, un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di considerare avverata la condizione. (M.Pis.)
Di cose immobili - Trasferimento della proprietà di un’area in cambio di un fabbricato - Contratto di permuta o contratto misto - Contenuto - Presupposti. (Cc, articoli 1453, 1460 e 1489)
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un’area edificabile in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sulla stessa superficie a cura e con i mezzi del cessionario può integrare sia un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto costituito con gli elementi della vendita e dell’appalto, configurandosi il primo se il sinallagma negoziale consiste nel trasferimento reciproco della proprietà attuale e della cosa futura e l’obbligo di erigere l’edificio sia restato su un piano accessorio e strumentale, e ravvisandosi invece il secondo quando la costruzione del fabbricato abbia assunto rilievo teleologicamente essenziale nella volontà delle parti e l’alienazione dell’area abbia costituito solo il mezzo per conseguire l’obbiettivo primario. In applicazione di tale criterio, si ha permuta di cosa presente con cosa futura quando il proprietario di suolo edificatorio lo cede a un imprenditore in cambio di appartamenti del fabbricato che su di esso sarà edificato (realizzandosi l’effetto del trasferimento immediato della proprietà dell’area e restando differito l’acquisto della proprietà degli appartamenti al momento del venire in essere dell’edificio, senza bisogno di alcuna altra manifestazione di volontà). (M.Pis.)
Garanzia - Vizi - Evizione parziale e limitativa - Differenze - Presupposti. (Cc, articoli 1483, 1484 e 1489)
La differenza tra evizione parziale e evizione limitativa consiste nel fatto che la prima, per la quale vale la garanzia di cui agli articoli 1483 e 1484 del codice civile, si sostanzia nella perdita, in tutto o in parte, della cosa venduta mentre la seconda, riconducibile all’articolo 1489 del codice civile, si sostanzia in una restrizione del godimento del bene, il quale resta, però, integro nella sua identità strutturale. (M.Pis.)
Risoluzione per inadempimento - Obbligo di reciproche restituzioni - Obbligo di custodia del bene da parte del compratore - Sussiste. (Cc, articoli 1150, 1458 e 2697)
La disposizione dell’articolo 1458 del codice civile, secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali già effettuate, mentre l’obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa efficacia ex nunc. Ne consegue che il compratore che sia attore o convenuto in giudizio per la risoluzione della vendita ha l’obbligo di custodire la cosa venduta quale obbligato “sub conditione” alla restituzione di essa, mentre la proposizione della domanda di risoluzione non importa di per sé un’offerta di restituzione dell’oggetto del contratto. (M.Pis.)


