APPALTI
Responsabilità dell'appaltatore - Difetti di un immobile condominiale - Legittimazione all'azione da parte dei condomini - Sussiste. (Cc, articoli 1176, 1667 e 1668)
IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 del codice civile, la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, e, quindi, nella specie, ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione di ogni forma di solidarietà attiva, come della legittimazione ad agire dell'amministratore nell'interesse comune.
L'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle modalità convenute con il committente, può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile, ove ometta di segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Soltanto in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista. (M. Pis.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Separazione - Comunione legale - Scioglimento - Disposizione dei beni in comunione - Ammissibilità. (Cc, articoli 156, 162, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 194, 210, 1322, 1325, 1362 e 1418)
IL PRINCIPIO
Una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l'autonomia delle parti contraenti incontra limiti - con l'accordo di separazione omologato; in tale sede le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità.
Dopo la recente sentenza delle sezioni unite n. 21761/21, la Suprema Corte ha di nuovo ribadito che gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua "tipicità" propria. Tale tipicità - intesa in senso lato, con riferimento alla finalità, comune a questi accordi, di regolare i rapporti economici a seguito della crisi di coppia - ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'articolo 2901 del codice civile, può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cassazione n. 2740/2019). (M. Pis.)
ACQUE
Utenze e consumi - Derivazioni e utilizzazioni - Canoni - Servizio idrico integrato - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie. (Cc, articolo 2935; Decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152, articolo 154; Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 10)
La nozione di recupero dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; il checomporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'articolo 2935 del Cc. D'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero. (La sentenza impugnata, ha osservato la Suprema Corte, quindi, si rileva erronea, in quanto ha fatto decorrere il termine di prescrizione dei costi, oggetto di conguaglio, prima che questi fossero determinati alla autorità amministrativa). (M. Fin.)
APPALTI
Appalti pubblici - In genere - Opere pubbliche - Accordo per nuovi lavori in variante - Per un importo non superiore al limite del quinto - Autonomia o accessorietà della pattuizione - Accertamento del giudice di merito. (Cc, articolo 1325; Legge 20 marzo 1865 n. 2248, articolo 344)
In di appalto di opere pubbliche, qualora l'accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione di nuovi lavori non ecceda un quinto del valore dei lavori originariamente pattuiti, non se ne può presumere, solo per tale caratteristica, la natura accessoria al contratto principale, essendo compito del giudice del merito verificare se possa valere come presupposto logico-giuridico per la configurabilità di un accordo nuovo od autonomo. (M. Fin.)
ARBITRATO
Compromesso e clausola compromissoria - Previa emissione di decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato sul medesimo titolo - Rinuncia a fare valere la clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal contratto cui essa accede - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articoli 38, 633, 808 e 819-ter)
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto. La circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato sul medesimo titolo (il contratto di appalto) posto alla base del credito oggetto del presente processo, pertanto, non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria e non preclude la proponibilità della eccezione di incompetenza del giudice statale nel processo. (M. Fin.)
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Intermediazione finanziaria - Violazione norme che disciplinano la attività di intermediazione finanziaria - Accertamento - Termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob - Decorrenza. (Legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 14; Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, articolo 158)
In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M. Fin.)
Intermediazione finanziaria - Violazione norme che disciplinano la attività di intermediazione finanziaria - Poteri del giudice - Accertamento di una ingiustificata e protratta inerzia nella raccolta dati di indagine. (Legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 14; Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, articoli 187-septies e 195)
In materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per violazioni del Tuf, il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'art. 384 Cpc). (M. Fin.)
Intermediazione finanziaria - Violazione norme che disciplinano la attività di intermediazione finanziaria - Poteri del giudice - Valutazione superfluità atti di indagine - Giudizio ex ante - Necessità. (Legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 14; Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, articolo 195)
La valutazione (in relazione alla violazioni del Tuf) della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M. Fin.)
CONTRATTO
Contratti - Di prestazione d'opera intellettuale - Compenso - Accordo - Forma scritta - Necessità - Superamento ex legge n. 247 del 2012 - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articolo 2233; Legge 31 dicembre 2012 n, 247, articolo 13)
Ai sensi dell'articolo 2233 del Cc, l'accordo sui compensi del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam. La norma non può ritenersi abrogata dall'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (secondo cui il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale). La novità legislativa, in particolare, ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell'articolo 2233, comma 3, Cc, e, nell'esigere "di regola" l'accordo scritto, non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, ma pur sempre in forma scritta. (Ciò posto, ha osservato Suprema Corte, la tesi della società secondo cui la mera predisposizione dello schema di accordo farebbe sì che la successiva delibera di approvazione valga come proposta contrattuale dello stesso difensore, accettata dalla società nel rispetto del requisito di forma, o come nuova proposta proveniente dalla cliente, accettata dal difensore mediante l'emissione della fattura è priva di fondamento. Infatti, ai fini della validità dell'accordo sul compenso professionale, alla proposta di una parte, avente forma solenne, deve corrispondere un'accettazione conforme anche nella forma. Il requisito della forma scritta non è integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità. Una tale volontà non poteva considerarsi manifestata con l'approvazione del verbale assembleare, atteso che la deliberazione, anziché costituire una proposta contrattuale o l'accettazione di una precedente proposta del difensore, appare in effetti un mero atto interno, con il quale l'assemblea aveva approvato le condizioni economiche, ma con l'intesa che fossero poi sottoposte ai professionisti per la formale accettazione). (M. Fin.)
Forma - Scritta ad substantiam - Emissione della fattura - Irrilevanza. (Cc, articoli 1362 e 2233)
La fattura attiene alla fase esecutiva del rapporto, che presuppone il già avvenuto perfezionamento del contratto nelle forme richieste per legge. In particolare, il difensore che emette fattura per l'opera prestata, intende dare attuazione a un'intesa considerata già perfetta, ma non redatta nelle forme necessarie per la validità (evidenziando - appunto - nella specie, che i compensi erano stati quantificati "come da convenzione"). È senz'altro indubbio che la formazione dell'accordo nei negozi formali può aver luogo anche mediante lo scambio di atti separati, ma in una tale fattispecie non può soccorrere la regola fissata dall'articolo 1362, comma 2, del Cc, che consente di tener conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento precedente o successivo alla conclusione del contratto, né può avere rilevanza la semplice formazione del consenso, ove non sia stata incorporata in un documento scritto. A integrare l'atto scritto richiesto ad substantiam, infatti, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la manifestazione di volontà, posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestarla: non basta una dichiarazione di quietanza o la fattura, atti che presuppongono il contratto e non pongono in essere il contratto stesso. (M. Fin.)
DIFENSORE E DIFESA
Gratuito patrocinio per i non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Rimborso spese procedure di recupero - Irreperibilità di fatto dell'assistito -Condizioni . (Cpc, articolo 474; Cpp, articoli 159 e 160; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articoli 75, 82, 116 e 117)
La nozione di irreperibile di cui all'articolo 117 del Dpr n. 115 del 2002, articolo 117, va intesa in senso lato, ossia come irrintracciabilità, comprendente anche le ipotesi di latitanza dell'imputato assistito dal difensore d'ufficio, atteso che la norma stessa non specifica il significato del termine irreperibile e non richiama espressamente gli articoli 159 e 160 del Cpp, sicché non chiarisce se irreperibile è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità. In particolare, si deve valorizzare la ratio sottesa al combinato disposto degli articoli 116 e 117 del Dpr n. 115 del 2002, per la quale il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale, se tali procedure non sono possibili perché se il debitore non è rintracciabile è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Ne discende che la condizione di "irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare qualsivoglia procedura per il recupero del credito professionale. (M. Fin.)
FALLIMENTO
Fallimento - Decreti - Giudice delegato - Tribunale fallimentare - Ricorso per cassazione - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Esclusione. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articolo 136; Disposizioni attuazione Cpc, articolo 45; Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, articolo 92; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 36 bis; Legge 7 ottobre 1969 n. 742, articolo 3)
Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, in ragione della generale previsione introdotta dall'articolo 36-bis della legge fallimentare, alla sospensione feriale di cui all'articolo 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria (di regola ai sensi degli articoli 136 Cpc e 45 disposizioni di attuazione del Cpc o anche in forme equipollenti), purché risulti certa, oltre che la data di ricevimento, la presa di conoscenza integrale dell'atto da parte del destinatario. (M. Fin.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Assistenza sociale - Minori affidati a famiglie in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 - Oneri economici - Soggetto onerato - Comune in cui il minore ha il domicilio di soccorso - Esclusione - Applicabilità articolo 6, comma 4, legge n. 8 del 2000. (Preleggi, articolo 11; Legge 17 luglio 1890 n. 6972, articolo 72; Legge 8 novembre 2000 n. 328, articoli 6 e 30)
Gli oneri economici relativi all'affidamento di minori a famiglie per ragioni socio-assistenziali, quand'anche siano stato disposti in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000, devono essere sostenuti, ex articolo 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere l'ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall'abrogato articolo 72 della legge n. 6972 del 1890. (M. Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Estinzione del giudizio - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex articolo 129-bis disposizioni attuazione Cpc - Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione. (Cpc, articoli 307, 310, 338, 392, 393 e 394; Disposizioni attuazione del Cpc, articoli 125 e 129-bis)
Qualora, proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva del primo giudice, il procedimento di primo grado sia stato sospeso a norma dell'articolo 129-bis delle disposizioni di attuazione del Cpc, la mancata riassunzione di tale procedimento di primo grado, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'articolo 392 del Cpc. Infatti, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado può essere introdotto in forma cartacea e non telematica, non avendo il relativo atto natura endoprocessuale, atteso che il giudizio di rinvio per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi a una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. (M. Fin.)
Nullità - Disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza - Nullità attinente alla costituzione del giudice - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione. (Cpc, 50-bis, 50-ter, 50-quater, 353 e 354)
In base all'articolo 50 quater Cpc le disposizioni degli articoli 50 bis e 50 ter del Cpc sulla competenza del Tribunale in composizione collegiale, o monocratica, non si considerano attinenti alla costituzione del giudice e le nullità derivanti dalla loro inosservanza vanno fatte valere con i mezzi d'impugnazione, e il giudice di secondo grado, anche quando ritenga sussistente la nullità denunciata, è tenuto a pronunciarsi nel merito, non rientrando la fattispecie tra quelle che consentano il rinvio al giudice di primo grado ex articoli 353 e 354 del Cpc. Ne deriva che, in considerazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello, e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado attinente alla composizione del Tribunale, che abbia pronunciato la sentenza impugnata, ritenuto insussistente dal giudice d'appello. (M. Fin.)
Procedimento civile in genere - Principio di consumazione del potere processuale - Impugnazioni - Deroga al detto principio - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 323, 325, 326, 366 e 387)
Nell'ordinamento processuale civile trova applicazione il principio di consumazione del potere processuale, in forza del quale l'atto posto in essere nell'esercizio di una facoltà processuale determina la consumazione del relativo potere, con conseguente inammissibilità dell'eventuale atto successivo posto in essere perl'esercizio della medesima facoltà. Con specifico riguardo alle impugnazioni, l'operatività di questo principio generale viene meno (con conseguente non consumazione del potere processuale di impugnare) soltanto se si integrano le seguenti condizioni: a) l'impugnazione proposta per prima sia invalida; b) essa, tuttavia, non sia stata ancora dichiarata inammissibile; c) al momento della seconda impugnazione non sia ancora scaduto il termine per impugnare solo al verificarsi di tali condizioni è possibile sanare, con un secondo atto di impugnazione, i vizi del primo, poiché la proposizione del primo atto invalido non ha consumato il relativo potere processuale. (Nella fattispecie in esame, ha osservato la Suprema Corte, non ricorrendo tali specifiche condizioni, il potere di impugnazione della Asl doveva reputarsi consumato con il gravame validamente proposto con la citazione del 9 novembre 2016; correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha attribuito rilievo a tale atto, disponendone la conversione in appello incidentale, mentre ha ritenuto tamquam non esset il gravame tardivamente proposto con la comparsa del 1° febbraio 2017, da reputarsi inammissibile per l'avvenuta consumazione del potere processuale di impugnare). (M. Fin.)
PROFESSIONISTI
Prestazioni professionali - Contratto d'opera intellettuale - Recesso ad nutum del cliente - Articolo 2237 del Cc - Derogabilità - Pattuizione che riconosca il mancato guadagno al professionista - Ammissibilità . (Cc, articoli 1322, 2227 e 2337)
In tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente contemplata dall'articolo 2237, comma 1, del Cc, non ha carattereinderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto. (M. Fin.)
PROVA CIVILE
Prova - Per presunzioni - Presunzioni gravi, precise, concordanti - Conseguenze - Ammissione della prova presuntiva - Procedimento logico. (Cc, articolo 2729)
A norma dell'articolo 2729, comma 1, del Cc, il giudice è tenuto ad ammettere soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della "gravità" attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della "concordanza", rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Il procedimento logico da seguire ai fini dell'ammissione della prova presuntiva si articola in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell'analisi di tutti gli elementi indiziari, in modo da scartare quelli irrilevanti; il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile attraverso un'analisi atomistica degli stessi. In particolare, per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull'id quod plerumque accidit, essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. (M. Fin.)
RICORSO
Ricorso in Cassazione - Improcedibilità - Dichiarazione di avvenuta notificazione - Inserita nel contesto delle indicazione dell'oggetto della impugnazione - Assenza di ulteriori specificazioni - Conseguenze - Obbligo del ricorrente di produrre copia notificata della sentenza - Necessità - Ammissione di controparte - Irrilevanza. (Cpc, articoli 285, 360, 369 e 479)
La dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza inserita nel contesto della indicazione dell'oggetto della impugnazione, senza specificazioni che depongano in senso contrario, deve essere intesa - perché abbia un senso e una ragion d'essere - come incidente sulla ammissibilità della impugnazione e destinata a consentire alla Corte la verifica della sua tempestività. Essa, in altre parole, deve essere intesa (in mancanza di diversa esplicita precisazione) come eseguita al procuratore costituito ai sensi dell'articolo 285 del Cpc, e non alla parte personalmente ai sensi dell'articolo 479 del Cpc (in tale ultimo caso rimanendo, peraltro, priva di alcuna utilità). Deriva da quanto precede, pertanto, che avendo parte ricorrente riferito, senza specificazione alcuna, dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata, e dovendo la dichiarazione reputarsi riferita alla notificazione effettuata al difensore e strumentale alla decorrenza del termine breve, che a pena di improcedibilità sarebbe stato necessario produrre anche la copia notificata della sentenza. Ove tale copia non si rinviene, avendo la parte prodotto solo una copia autentica della sentenza impugnata, ma priva della prova dell'avvenuta notifica, né tale prova sia dato rinvenire nella produzione di parte controricorrente deve concludersi che il ricorso è improcedibile, ancorché parte controricorrente confermi l'avvenuta notifica della sentenza alla data indicata in ricorso, essendo escluso che la produzione della relata possa essere surrogata dalle concordi dichiarazioni delle parti. (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione - Inammissibilità ex articolo 360-bis del Cpc - Assenza di elementi da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità - Pronuncia in rito e non nel merito ex articolo 360-bis n. 1 del Cpc - Fattispecie - Ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo ex articolo 669-terdecies del Cpc. ( Cpc, articoli 360-bis e 669-terdecies)
Qualora la parte ricorrente, con il ricorso e con la successiva memoria, non abbia offerto alcun valido argomento per superare la giurisprudenza consolidata citata nella proposta (nella specie: proposta secondo cui non è ammesso il ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo ex articolo 669 terdecies Cpc), non offrendo il ricorso per cassazione elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'articolo 360 bis, n. 1, del Cpc. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto. La condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 Cpc, introdotta dall'articolo 47 della legge 69 del 2009, non è integrata - infatti - dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda. Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell'orientamento consolidato. La funzione di filtro, in particolare, consiste in ciò, che la Corte è esonerata - ex articolo 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente. (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione - Inammissibilità ex art. 360-bis Cpc - Ricorrenza dell'ipotesi prevista - Formula della decisione - Declaratoria di inammissibilità - Fondamento - Conseguenze. (Cpc, articoli 334, 348-bis e 360-bis; Cpp, articolo 606; Legge 18 giugno 2009 n. 69)
In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex articolo 360-bis, n. 1, del Cpc, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'articolo 334, comma 2, del Cpc, sebbene sia fondata, alla stregua dell'articolo 348-bis del Cpc e dell'articolo 606 del Cpp, su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione - Inammissibilità ex articolo 380-bis del Cpc - Procedimento - Magistrato che ha formulato la proposta di definizione accelerata - Partecipazione al collegio di cui all'articolo 380-bis.1 - Ammissibilità. (Cpc, articoli 51, 52, 380-bis e 380-bis.1; Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 149)
Nel procedimento ai sensi dell'articolo 380-bis del Cpc, come disciplinato dal Dlgs n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'articolo 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli articoli 51, comma 1, n. 4 e 52 del Cpc, atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Motivi misti - Ammissibilità del ricorso - Condizioni - Limiti. (Cpc, articolo 360)
I motivi del ricorso per cassazione cosiddetti "misti" sono ammissibili purché la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno - Condizioni - Limiti. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 112 e 360)
Nel giudizio di legittimità l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di giudicato esterno non è censurabile ai sensi dell'articolo 112 del Cpc, ma ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 del Cpc, trattandosi di una questione rilevabile anche d'ufficio, la cui deduzione ad opera della parte non si configura come un'eccezione in senso stretto, ma come una mera sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso spettante al giudice, ed avente ad oggetto un elemento che, in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto, è assimilabile agli elementi normativi astratti, con la conseguenza che la sua esistenza e la sua portata possono essere accertati con cognizione piena, che si estende all'esame diretto degli atti ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione datane dal giudice di merito. (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Omesso esame di fatto decisivo - Esame di documenti - Esclusione - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articolo 360)
In tema di ricorso per cassazione l'omesso esame della documentazione non è riconducibile al vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 del Cpc. Il mancato esame di un documento, infatti, può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento», con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, al contrario, nel caso in esame il primo motivo lamenta del tutto genericamente «l'omesso esame della documentazione contabile depositata dalla ricorrente e volta a dimostrare che non sussistevano i requisiti di fallibilità ex articolo 1 della legge fallimentare in relazione ai ricavi e all'attivo patrimoniale», quando è pacifico che la corte d'appello ha in realtà esaminato la documentazione prodotta, tanto che lo stesso ricorrente si duole che l'abbia ritenuta inattendibile «per il solo fatto di non essere stata depositata nel registro imprese». Trattasi, pertanto, in realtà, di valutazione non sindacabile in sede di legittimità). (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione- Motivi - Vizio della sentenza di appello - Già presente in quella di primo grado - Omessa impugnazione sul punto della sentenza di primo grado - Inammissibilità ricorso per cassazione . (Cpc, articoli 112, 324 e 360)
In materia di ricorso per cassazione, il motivo con cui il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame. (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione - Procura - Speciale - Condizioni - Rilascio successivamente alla sentenza da impugnare - Necessità. (Cpc, articolo 365)
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'art. 365 del Cpc, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. Ne consegue, come necessario corollario, che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare. È inammissibile, pertanto, il ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura in calce o a margine dell'atto di citazione o della comparsa di primo grado. (M. Fin.)
Ricorso in Cassazione - Successore a titolo particolare - Intervento in giudizio - Esclusione - Limiti. (Cpc, articoli 111 e 360)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è ammesso a intervenire nel giudizio di legittimità, stante la mancanza di un'espressa previsione normativa che gli consenta di parteciparvi esplicando le proprie difese, ma può solo depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso (non verificatosi nella specie) in cui quest'ultimo sia rimasto inerte. (M. Fin.)
SANZIONI
Amministrative - Opposizione - Sentenza che definisce il giudizio - Appello - Sentenza del giudice di pace. (Cpc, articoli 113 e 339; Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, articolo 16)
La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'articolo 339, comma 3, del Cpc, in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2011, non è applicabile l'articolo 113, comma 2, del Cpc, sicché non è possibile una pronuncia secondo equità. (M. Fin.)
SENTENZA CIVILE
Motivazione - Apparente - Condizioni - Fattispecie. (Cpc, articoli 132 e 360)
La motivazione della sentenza è apparente quando gli argomenti utilizzati sono meramente assertivi o comunque apodittici, con la conseguenza che essi appaiono costituire ragioni della decisione ma, in realtà, avendo essi stessi bisogno di ulteriori argomenti a sostegno, solo apparentemente forniscono ragione di quanto si è deciso, mentre in effetti sono a loro volta da giustificare. (La Corte di appello, ha osservato la Suprema Corte, ha ritenuto che i contratti stipulati a pochi mesi di distanza da quelli conclusi con … non potessero costituire termine di paragone con questi ultimi, per via del fatto che erano stati stipulati in tempi diversi: questo argomento tuttavia non è sufficiente a sorreggere la decisione poiché non contiene ragioni in base alle quali si possa dire che un contratto stipulato a pochi mesi di distanza da un altro non può costituire valido termine di paragone quanto al prezzo convenuto dalla parti. Ovviamente non basta replicare che la ragione della inidoneità dell'un contratto, a costituire termine di paragone dell'altro, sta nel fatto, espressamente indicato dalla corte, che tra i due c'è una distanza temporale: non è sufficiente tale replica in quanto la circostanza che quella distanza temporale, di pochi mesi, costituisca ragione perché i prezzi praticati nell'uno non possano essere comparati con i prezzi praticati nell'altro, è esattamente ciò che deve essere spiegato o dimostrato. Va, cioè, detto perché pochi mesi di distanza rendono non paragonabile i corrispettivi di un contratto rispetto all'altro. Con la conseguenza che l'argomento della distanza temporale, a sua volta bisognoso di giustificazione, non è di per sé ragione sufficiente della decisione. (M. Fin.)
Nullità - Omessa indicazione del nominativo dell'avvocato di una delle parti nella intestazione - Nullità - Esclusione - Correzione di errore materiale. (Cpc, articoli 133, 162, 163, 164 e 287)
La circostanza che nell'intestazione della sentenza impugnata non sia stato riportato il nominativo dell'avvocato costituito per una delle parti in lite, integra una mera svista emendabile con la procedura di correzione di errore materiale. Tale svista non determina nullità della sentenza impugnata, posto che l'articolo 164 del Cpc prevede la nullità dell'atto di citazione, e quindi della sentenza scaturita dal giudizio da essa introdotto, solo nel caso in cui sia omesso, o risulti assolutamente incerto, il nome e cognome dell'attore, o del convenuto (articolo 163, n. 2, del Cpc), e non quando l'omissione, o l'incertezza assoluta si riferiscano al procuratore costituito ed all'indicazione della procura (articolo 163 n. 6 del Cpc), non essendo peraltro in contestazione che l'avvocato di cui sia stato omesso il nominativo, abbia agito in base a procura validamente conferita nel giudizio di appello per la parte rappresentata e che quest'ultima abbia regolarmente esercitato il diritto di difesa, essendo poi stata disposta per le spese processuali la compensazione fra tutte le parti. (M. Fin.)


