RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria ordinaria - Presupposti - Incertezza sul soddisfacimento del credito - Sussiste. (Cc, articoli 2697 e 2901)
IL PRINCIPIO
A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso; a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.
Il curatore fallimentare, ove promuova l'azione revocatoria ordinaria ex articolo 66 della legge fallimentare e articolo 2901 del codice civile, deve dimostrare, sotto il profilo dell'eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell' atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; all'esito dell'assolvimento di questo onere probatorio l'eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. (M.Pis.)
SERVITÙ
Servitù coattive - Di Passaggio - Azione proposta nei confronti di tutti i proprietari che si frappongono all'accesso alla pubblica via - Necessità. (Cc, articolo 1051)
IL PRINCIPIO
L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'articolo 1051 del Cc al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data", non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'articolo 1059, comma 2, del codice civile.
Come stabilito dalla Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 7541/02), anche nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù coattiva in danno di un fondo gravato da usufrutto, la domanda va proposta tanto nei confronti del nudo proprietario quanto dell'usufruttuario del fondo preteso servente in veste di litisconsorti necessari. Anche in tale occasione si è evidenziato che nell'ipotesi in cui, nei riguardi del proprietario, sia promossa un'azione per costituire sul fondo una servitù coattiva, è necessaria la presenza in giudizio dell'usufruttuario, dal momento che altrimenti la sentenza anche in questo caso sarebbe inutiliter data. Infatti, non è dubitabile che, qualora non venga chiamato in giudizio l'usufruttuario del fondo che si assume servente ed il contraddittorio non venga integrato a norma del richiamato articolo 102, secondo comma, del cpc, la sentenza emanata non produce effetti verso lo stesso usufruttuario, rimasto estraneo al processo, ovvero non nuoccia ne' giovi a costui non facendo "stato" nei suoi confronti, essendo l'usufruttuario titolare di un diritto proprio, che rimane autonomo e distinto da quello del proprietario non dipendendo più dal medesimo, e dunque insensibile alle vicende che esso attraversa, comprese le relative sentenze pronunciate in merito. (M.Pis.)
ACQUE
Competenza e giurisdizione - Tribunale Superiore delle Acque - Ricorso per cassazione - Termini - Decorrenza - Sentenza emessa in unico grado - In appello - Irrilevanza - Fattispecie. (Cpc, articolo 133; Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, articoli 183 e 202; Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221)
Pure ai fini del decorso del termine speciale per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (che è di soli quarantacinque giorni in virtù del dimezzamento di quello previsto dalla norma del codice di rito vigente per il ricorso per cassazione al tempo dell'entrata in vigore del testo unico delle acque pubbliche) rileva la comunicazione ai sensi dell'articolo 133 del Cpc, con qualunque mezzo avvenuta e quindi finanche ove eseguita - se e in quanto concretamente operativa - con posta elettronica certificata, del testo integrale del dispositivo della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. (In forza di tale principio (che non soffre della limitazione alle sole sentenze del Tsap emesse in unico grado, per le quali è pacifica la decorrenza del termine per impugnare dalla notificazione del dispositivo a cura della Cancelleria), ha osservato la Suprema Corte, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, poiché lo stesso ricorrente afferma che la sentenza del Tsap, pubblicata in data 13 novembre 2023 è stata notificata dalla Cancelleria ai sensi del decreto legge n. 179 del 2012 in data 13 novembre 2023. Il ricorso risulta notificato il 9 febbraio 2024 e, dunque, ben oltre il termine di 45 giorni previsto dalla legge). (M.Fin.)
ASSICURAZIONE
Responsabilità civile - Risarcimento del danno - Sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva di condanna dell'assicurato - Pagamento della relativa somma da parte dell'assicuratore - Riforma della predetta sentenza in grado di appello con il rigetto della domanda risarcitoria - Azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex articolo 2033 del Cc - Da parte dell'assicuratore - Configurabilità. (Cc, articoli 1917 e 2033)
L'assicuratore il quale - ai sensi del comma 2 dell'articolo 1917 del Cc e senza partecipare al relativo giudizio - paghi al danneggiato la somma che l'assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo risarcitorio con sentenza di primo grado può far valere, in caso di riforma della pronuncia con rigetto della domanda risarcitoria, l'azione di indebito oggettivo (per il venire meno di una legittima causa solvendi), pretendendo dal danneggiato la restituzione della somma versata. La conclusione, formulata per il pagamento ai sensi dell'articolo 1917 del Cc, non può che valere a maggior ragione per l'ipotesi del pagamento di un debito direttamente posto dal comando giudiziale a carico del solvens. (M.Fin.)
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Interessi - Obbligazione degli interessi - Autonomia rispetto alla obbligazione principale - Limiti - Accertamento dell'obbligazione principale - Debenza degli interessi. (Cc, articoli 1282, 1284 e 2909; Cpc, articolo 324)
Il credito degli interessi, una volta sorto, costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella avente a oggetto il capitale, che può essere fatta valere separatamente da quest'ultima, mediante una domanda che, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, anziché sulla fonte di quest'ultima, e avente ad oggetto una somma soggetta a incremento progressivo, anziché determinata in misura fissa in base al criterio concretamente applicabile, è caratterizzata da una causa petendi e un petitum diversi da quelli della domanda di pagamento del debito principale. Ciò non esclude tuttavia il carattere accessorio di tale obbligazione, il quale emerge essenzialmente con riguardo al momento genetico del rapporto, nel senso che la decorrenza degl'interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e la loro maturazione cessa con l'estinzione della stessa, con la conseguenza che, in sede di accertamento del diritto al pagamento degl'interessi, il giudicato formatosi in ordine all'esistenza ed alla validità del rapporto principale, per effetto dell'accoglimento della domanda di pagamento del capitale, preclude ogni ulteriore contestazione in ordine a tali aspetti della controversia. (M.Fin.)
ESECUZIONE CIVILE
Procedimento esecutivo - Provvedimenti conclusivi - Definitività - Nozione - Conseguenze. (Cpc, articoli 553 e 617)
Connotato comune a (e proprio di) tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi non già alla stregua di una (inesistente e inconcepibile, considerata la natura di dette procedure) tensione al giudicato, bensì come impossibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti. Più specificamente, la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo e integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti. Da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, salvo che abbia fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso. (M.Fin.)
FALLIMENTO
Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa - Giudizio di reclamo - Accertamento stato di insolvenza - Fatti diversi da quelli in base ai quali è stato dichiarato - Ammissibilità. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 5, 16 e 18)
Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo. (M.Fin.)
Insolvenza - Società in liquidazione - Condizioni - Limiti. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 5)
Quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge fallimentare, articolo 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla legge fallimentare, articolo 5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cosiddetta. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo. Tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo. (M.Fin.)
FAMIGLIA E FILIAZIONE
Matrimonio - Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica dichiarativa nullità matrimonio religioso - Per esclusione di uno dei bona matrimoni - Esecutività in Italia - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articolo 797; Legge 27 maggio 1929 n. 810, articolo 1; Legge 27 maggio 1929 n. 847, articolo 17)
La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei bona matrimonii, quale è quello relativo alla prole, e cioè per ragioni diverse dalle cause di invalidità del matrimonio civile italiano, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, solo se quella esclusione, ancorché unilaterale, risulti portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, quest'ultimo ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave. Ove le condizioni appena evidenziate non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge ignaro. Non può essere, infatti, delibata la sentenza ecclesiastica che accerti l'esclusione di alcuno dei bona matrimonii da parte di uno dei coniugi, qualora tale volontà sia rimasta a livello di riserva mentale e risulti la mancanza del consenso o, quanto meno, la presa d'atto dell'altro coniuge. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, in conformità ai principi enunciati, la Corte territoriale ha correttamente escluso la possibilità di accogliere la domanda di delibazione, poiché non ha ravvisato le condizioni appena richiamate, dando rilievo al fatto che lo stesso giudice ecclesiastico ne ha escluso la ricorrenza, in base a quanto dichiarato dalla moglie nel corso del giudizio). (M.Fin.)
GIURISDIZIONE
Difetto di giurisdizione - Attore soccombente nel merito - Eccezione del difetto di giurisdizione del giudice da lui adito - Esclusione. (Cpc, articoli 37 e 38; Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, articolo 9)
Ove l'attore, o il ricorrente, abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato a interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione. Secondo l'articolo 9 del codice del processo amministrativo, il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. Orbene, deve dunque dirsi che l'attore o il ricorrente, il quale abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione. E, infatti, di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda, non è ravvisabile una soccombenza dell'attore anche sulla questione di giurisdizione, visto che, rispetto al capo relativo a tale questione, egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela. Tale soggetto non è, pertanto, legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta a un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale. La soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l'efficacia e l'utilità stessa della decisione adottata. (M.Fin.)
Regolamento di giurisdizione - Successivamente a una sentenza, ancorché limitata alla giurisdizione - Esclusione - Conversione regolamento in ricorso - Condizioni - Fattispecie. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 41, 159 e 362)
Secondo il tenore dell'articolo 41 del Cpc, il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce uno strumento preventivo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione. Non è pertanto più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo. Il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo, peraltro, può essere convertito in ricorso per cassazione per violazione di legge - e, quindi, per motivi attinenti alla giurisdizione - ove ne ricorrano i presupposti. (Come nella specie, in cui la statuizione sulla giurisdizione è stata assunta in sede d'appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e avverso di essa la ricorrente ben avrebbe potuto adire questa stessa Corte per questioni attinenti la giurisdizione, ossia lo stesso organo giudicante cui si è rivolta con il regolamento invocato, ciò facendo nei termini prescritti dall'articolo 325, comma 2, del Cpc - sentenza pubblicata il 29 settembre 2023 ed impugnata il 7 novembre 2023). (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI
Appello - Sentenza - Deliberazione - Rimessione della causa sul ruolo per la sostituzione di un nuovo relatore - Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza. (Cpc, articoli 156, 157, 159, 161, 189, 190. 275, 281 e 352; Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, articolo 83)
È nulla la sentenza, qualora la corte d'Appello, dopo aver rimesso la causa sul ruolo, già trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 del Cpc, per la sostituzione di un nuovo giudice relatore e fissato nuova udienza a trattazione scritta ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge n. 18 del 2020 per la precisazione delle conclusioni, non conceda ulteriori termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'articolo 190 del Cpc, in violazione del diritto di difesa della parte che non aveva in sede di precisazione delle conclusioni rinunciato alla concessione di termini in questione, a nulla rilevando i motivi indicati dalla ricorrente nella esigenza di dover dedurre sulla novità giurisprudenziale appena intervenuta. (M.Fin.)
Cause scindibili e inscindibili - Notificazione dell'impugnazione - Cause inscindibili - Mancata notifica a tutti i litisconsorti - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Effetto conservativo dell'impugnazione - Condizione. (Cpc, 331 e 334)
Quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il dettato dell'articolo 331 del Cpc si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione. (M.Fin.)
Giudizio di rinvio - Poteri del giudice del rinvio - Cassazione della sentenza per violazione di norme di diritto o per vizi di motivazione - Differenze. (Cpc, articoli 360 e 394)
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc, comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata. (M.Fin.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Luogo - Pa - Obbligazione pecuniaria - Pagamento al domicilio dell'ente debitore - Ritardo nel pagamento - Mora ex se - Configurabilità - Esclusione - Intimazione scritta di pagamento - Necessità. (Cc, articoli 1182, 1219 e 1224)
Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'articolo 1182, comma 3, del Cc, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora ai sensi dell'articolo 1219, comma 2, n. 3, del Cc, occorrendo invece - affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno - la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma 1 dello stesso articolo 1219 del Cc. Per la valida e idonea costituzione in mora, inoltre, la stessa deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza. (M.Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Interruzione del processo - Morte, perdita della capacità- Parte costituita in giudizio - Ultrattività del mandato - Conseguenze. (Cc, articoli 1722 e 2230; Cpc, articoli 83, 299 e 300)
La incidenza sul processo degli eventi previsti dall'articolo 299 del Cpc (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 300 del Cpc, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice). Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'articolo 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'articolo 300 del Cpc Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'articolo 285 del Cpc, è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (a eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'articolo 330 del Cpc, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento. (M.Fin.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Di parte - Allegazione difensiva - Valore probatorio - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articoli 61, 115 e 116)
La consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova. (M.Fin.)
Prova - Prova civile in genere - Prova formata nel processo penale in violazione di regole a garanzia del contraddittorio - Ammissibilità quale prova atipica nel processo civile. (Cpc, articoli 115 e 116; Cpp, articoli 191, 359 e 360)
La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (M.Fin.)
Prova - Prova documentale - Sottoscrizione in bianco - Riempimento absque pactis - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Riempimento contra pacta - Contestazione - Prova a carico del sottoscrittore sulla non corrispondenza tra dichiarato e pattuito - Sufficienza - Fattispecie. (Cc, articolo 2702; Cpc, articoli 214 e 221)
Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore. Qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che il documento privo di alcuni elementi essenziali non rimandasse a un accordo fra le parti in ordine al suo successivo riempimento. Più in particolare, la corte di appello ha ritenuto che le allegazioni dedotte dall'odierna controricorrente, secondo quanto prospettato in punto di fatto, non potessero qualificarsi come abusivo riempimento dei titoli cambiari contra pacta e non absque o sine pactis con conseguente inammissibilità delle richieste probatorie formulate al fine comprovarne la sussistenza). (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Biologico e morale (non patrimoniale) - Lesione del rapporto parentale - Accertamento con metodi scientifici - Necessità - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articoli 1223, 2043 e 2059)
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'articolo 1223 del Cc, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. Traducendosi il danno in un patema d'animo e anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. (Erra la sentenza impugnata, ha osservato la Suprema Corte, nel negare ristoro ai danni lamentati dagli odierni ricorrenti, in quanto - essa sostiene - gli stessi sono stati chiesti e riconosciuti in favore del marito e del figlio non in forza di un accertamento medico, bensì in virtù di un generico richiamo astratto a «sofferenze psichico-morali e lesioni di diritti costituzionalmente garantiti a tutela della famiglia, occorrendo, per contro, secondo il giudice a quo, la prova di un effettivo pregiudizio biologico e psicologico iure proprio, quale conseguenza del sinistro incorso alla moglie/madre. Così erroneamente ragionando la sentenza impugnata relega, infatti, il danno da lesione del rapporto parentale in una dimensione puramente clinico-nosografica che, per vero, non gli è mai appartenuta, visto che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti, indifferentemente, sia una sofferenza d'animo, sia una perdita vera e propria di salute, sia, una incidenza sulle abitudini di vita). (M.Fin.)
RICORSO
Ricorso in Cassazione - Deposito atti - Fascicolo di ufficio della fase di merito - Richiesta di trasmissione - Mancato deposito insieme al ricorso - Improcedibilità - Esclusione. (Cpc, articolo 369)
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'articolo 369 del Cpc, formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità. Una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. D'altro canto, l'omesso o tardivo deposito della istanza in parola non cagiona comunque improcedibilità dell'impugnazione ove l'esame del fascicolo di ufficio non risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità, cioè a dire quando dagli atti e dai documenti inseriti nei fascicoli di parte si possano desumere gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni prospettate. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Improcedibilità - Deposito copia analogica decisione impugnata - Copia analogica e notificata a mezzo Pec - Assenza di attestazione di conformità del difensore - Esclusione - Condizioni - Duplicato informatico. (Cc, articolo 2719; Cpc, articoli 369 e 372; Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, articolo 23; Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, articolo 16-bis)
La declaratoria d'improcedibilità del ricorso - in caso di deposito di copia analogica della decisione impugnata, predisposta in originale telematico e notificata a mezzo Pec in assenza di attestazione di conformità del difensore - risulta preclusa, allorché il deposito della copia analogica, munita dell'attestazione di conformità, avvenga, comunque, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio. A maggior ragione la produzione di un duplicato informatico, entro lo stesso termine, è destinata a determinare il medesimo effetto. Difatti, mentre la copia informatica di un documento nativo digitale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera testazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, il duplicato informatico - come si evince dagli articolo 1, lettera i)-quinquies, e 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012 n. 221 - consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici (e ciò perché la firma digitale è una sottoscrizione in «bit» la cui apposizione, presente nel «file», è invisibile sull'atto analogico cartaceo), bensì dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del «file» originario con il duplicato, così assicurando una totale affidabilità sull'identità del documento. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Articolo 360, comma 1, n. 4, del Cpc - Tutela alla astratta regolarità della attività giudiziaria - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articolo 360)
L'articolo 360, comma 1, n. 4 del Cpc, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l'interesse alla astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma garantisce solo la eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. In altri termini, è necessario che la sentenza stessa, in assenza del vizio denunciato, non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata, con la conseguenza che è inammissibile la impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare le ragioni per le quali ne sia derivato quel pregiudizio alla parte denunciante. (Ora, ha osservato la Suprema Corte, nella illustrazione del motivo, dove la ricorrente contesta che, a seguito del deposito delle conclusioni scritte versate in atti dal Pm, svolta mediante modalità cartolare, la stessa sarebbe stata impossibilitata a controdedurre alle quaestio iuris dedotte, ciò che avrebbe comportato una diversa rilevanza dei fatti storici dedotti ed eventualmente rende rilevanti altri fatti non allegati, non è dato rinvenire alcuna concreta lesione del diritto di difesa. La ricorrente, infatti, fa riferimento ad una memoria depositata dal Pm, senza il rispetto dei termini, nella quale era stata reiterata la richiesta di conferma della sentenza di fallimento, sulla base dei medesimi elementi evidenziati nella originaria iniziativa e sui quali si era ampiamente formato il contraddittorio). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Motivazione - Controllo della sufficienza - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articolo 360)
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Motivazione - Vizi della motivazione - Deduzione - Ammissibilità - Limiti Fattispecie. (Cpc, articolo 360)
A seguito della riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla sentenza di secondo grado è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo per verificare che ne sia stato assicurato il minimo costituzionale. Ciò comporta, tra l'altro, la necessità che il profilo della irriducibilità, contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione - ovvero, le sole evenienze che sono idonee a integrare la motivazione meramente apparente (oltre all'ipotesi, più che altro scolastica, di carenza grafica della stessa) - emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, presentandosi, dunque, come vizio testuale, ovvero ricavabile omisso medio dal testo della sentenza e non attraverso il confronto con elementi o dati attinti da altri atti del giudizio. (Per contro, ha osservato la S.C., nella specie il ricorrente denuncia la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della sentenza impugnata richiamandosi alla documentazione prodotta nel fascicolo relativo alla opposizione a decreto ingiuntivo). (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione di legge - Nozione - Erronea ricognizione della fattispecie astratta - Erronea applicazione della legge - Differenze. (Cpc, articolo 360)
Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del Cpc, consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Ciò in quanto il vizio di sussunzione postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che il discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Procura alle liti - Specialità - Firma apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto - È tale. (Cc, articolo 1367; Cpc, articoli 83, 159 e 365; Legge 27 maggio 1997 n. 141, articolo 1)
In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'articolo 83 Cpc disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'articolo 365 Cpc come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'articolo 1367 del Cc e dall'articolo 159 del Cpc, che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. (M.Fin.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Separazione e divorzio - Assegno di divorzio - Attribuzione - Condizioni - Quantificazione - Criteri. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. (M.Fin.)
Separazione e divorzio - Mantenimento dei figli - Bidimensionalità - Conseguenze - Accertamento del contributo di ciascun genitore - Criteri - Fattispecie. (Cc, articoli 315-bis, 316-bis e 337-ter)
Il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori e i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nel caso concreto, ha osservato la Suprema Corte, la Corte del merito ha correttamente applicato tali principi, rilevando una maggiore consistenza economica del patrimonio, anche ereditato, del padre rispetto a quello della madre, per di più rilevando che il primo aveva certamente nascosto - a differenza della seconda - una parte dei propri beni, avendo effettuato ingenti investimenti finanziari, incompatibili con quanto dichiarato). (M.Fin.)
STATUS E CAPACITÀ
Amministrazione di sostegno - Potere dell'amministratore di resistere in giudizio - Specifica autorizzazione - Necessità - Esclusione. (Cpc, articoli 374, 404, 405, 409 e 411)
L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli articoli 374, comma 1, n. 5) Cc e 411 del Cc, deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'articolo 374, comma 1, n. 5, del Cc. (M.Fin.)


