AVVOCATO

Sezione II, sentenza 20 settembre 2024 n. 25271 - Pres. Manna; Rel. Fortunato; Ric. X; Controric. X srl

Compenso - Giudizio definito con transazione - Obbligazione solidale delle parti al pagamento degli onorari - Sussiste. (Rdl 1578/33, articolo 68)

IL PRINCIPIO

L'articolo 68 della legge professionale forense, dispone che, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati, partecipanti al giudizio, negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso. La norma mira a garantire l'aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza e ad evitare che le parti processuali si sottraggano al pagamento, ricorrendo alla transazione, finalità che verrebbe elusa se detta solidarietà potesse essere posta nel nulla su semplice accordo delle parti in causa, senza l'adesione dei difensori.

Nota

In tema di compensi professionali, la Corte ha ribadito che la possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista e che - proprio per effetto dell'accordo transattivo - al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo, il che si verifica anche quando le parti abbiano previsto l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato agli atti del giudizio, con conseguente estinzione del processo, sempre che i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti (nel qual caso obbligato nei confronti del difensore continua ad essere solo il cliente) ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione e accettato che nei loro confronti, a tale titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso. (M.Pis.)

SERVITÙ

Sez. II, ordinanza 25 settembre 2024 n. 25630 - Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. Croce; Controric. Snam rete gas spa

Esercizio - Uso ridotto della servitù rispetto al titolo - Protratto nel tempo - Estinzione - Esclusione. (Cc, articoli 1064, 1065 e 1075)

IL PRINCIPIO

L'articolo 1075 del codice civile stabilisce, infatti che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero, sicché l'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione.

Nota

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenze n. 20696/18 e n. 7564/17), l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servitù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 del codice civile è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 23 settembre 2024 n. 25410 - Pres. Falaschi; Rel. Giannaccari; Ric. Bonacchi; Controric. Baldi

Corrispettivo - Pagamento - Prova dell'adempimento dell'obbligazione - Necessità. (Cc, articoli 1176, 1453, 2697 e 2735)

L'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. (M.Pis.)

ASSICURAZIONE

Sezione III, ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26161 - Pres. De Stefano; Rel. Rubino; Ric. X spa; Controric. X srl

Responsabilità civile - Operatività della garanzia anche in caso di circolazione su aree difformi dall'abituale - Sussiste. (Dlgs 209/2005, articolo 122)

Ai fini dell'operatività della garanzia per Rca, l'articolo 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione III, ordinanza 26 settembre 2024 n. 25802 - Pres. Scrima; Rel. Valle; Ric. Veneruso; Controric. Franzese

Lastrico solare - Non comune a tutti i condomini - Danni - Responsabilità - Suddivisione. (Cc, articoli 1123, 1126, 2051 e 2055)

La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare, o della terrazza a livello, il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni, ma nell'ambito della responsabilità aquilana, ex articolo 2051 del codice civile, con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ai sensi dell' articolo 1130, comma 1, n. 4, del codice civile, nonché sull'assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1, n. 4, del codice civile, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 26 settembre 2024 n. 25795 - Pres. Scarano; Rel. La Battaglia; Ric. Desideria Entertainment srl; Controric. Release spa

Clausola penale - Mancato pagamento o pagamento in ritardo - Debito di valuta - Interessi moratori - Debenza. (Cc, articoli 1224, 1382 e 1526)

La penale di cui all'articolo 1382 del codice civile costituisce debito valuta e non di valore. Consegue che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'articolo 1224 del codice civile, a ciò non ostando l'effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene nell'adempimento all'inadempimento dell'obbligazione o principale. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 24 settembre 2024 n. 25491 - Pres. Falaschi; Rel. Giannaccari; Ric. Medivis srl; Controric. Novartis Farma spa

Condizioni generali - Approvazione per iscritto ex articolo 1341 del codice civile - Presupposti - Schema predisposto per una serie infinita di rapporti - Sussiste. (Cc, articoli 1321 e 1341)

In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'articolo 1341, comma 2, del codice civile, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 18 settembre 2024 n. 25091 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. Immobiliare Giglio srl; Controric. Albertini Packaging Group spa

Effetti obbligatori - Consegna del bene - Mera detenzione - Possesso utile ad usucapionem - Esclusione. (Cc, articolo 1141)

In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'articolo 1141 del codice civile, quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 16 settembre 2024 n. 24842 - Pres. Orilia; Rel. Falaschi; Ric. Mazza; Int. Tosto

Distanze legali - Esenzione dal rispetto dell'articolo 878 del codice civile - Muri di cinta ed ai manufatti di demarcazione della linea di confine - Ammissibilità. (Cc, articoli 873, 878, 900, 902 e 907)

L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'articolo 878 del codice civile, si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni dei requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo. Infatti, è sufficiente che il manufatto, pur carente di alcuni dei requisiti sopra illustrati, sia comunque idoneo a delimitare un fondo e abbia ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 16 settembre 2024 n. 24747 - Pres. Orilia; Rel. Picaro; Ric. Saporita; Controric. Chirico

Distanze legali - Muro di contenimento di terrapieno naturale - Costruzione - Esclusione - Differenza con il muro di contenimento di terrapieno artificiale - Soggezione di quest'ultimo alla disciplina di cui agli articoli 873 e seguenti del codice civile - Ammissibilità. (Cc, articoli 873 e 878; Dm 1444/68, articolo 9; Dpr 380/01, articolo 31)

Mentre il muro di contenimento di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all'articolo 873 del codice civile e seguenti (e quindi anche delle norme locali integrative e della disciplina da esse inderogabile dell'articolo 9 del Dm n. 1444/1968) per la parte che adempie a tale funzione, e quindi dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale, o della scarpata, o del terrapieno cui aderisce impedendo lo smottamento, il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è una vera e propria costruzione che deve rispettare le distanze legali a prescindere dalla sua altezza al di sopra del dislivello naturale, e ciò in quanto non si tratta di un muro di cinta con entrambe le facce isolate destinato solo alla delimitazione del confine e di altezza inferiore a tre metri secondo l'articolo 878 del codice civile ma di un muro di fabbrica, dal momento che la faccia a contatto col terrapieno artificiale contenuto non è isolata, ma aderente al terrapieno, ed il muro, facendo corpo unico col terrapieno artificiale, crea un'intercapedine potenzialmente insalubre e dannosa che la normativa in esame è volta ad evitare. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, sentenza 16 settembre 2024 n. 24859 - Pres. De Stefano; Rel. Condello; Pm (diff.) Nardecchia; Ric. Gotti; Controric. Adelchi

Pignoramento - Delle quote di una società a responsabilità limitata - Intestate ad una fiduciaria - Esecuzione nella forma del presso terzi - Esclusione. (Cc, articoli 2352, 2471 e 2913)

Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata - la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro -, laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della legge n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell'art. 2471, primo comma, del codice civile, nel testo modificato dal Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l'intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale", che resta in capo al fiduciante, e la "proprietà formale", che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. (M.Pis.)

ESPROPRIAZIONI

Sezione II, ordinanza 4 ottobre 2024 n. 26046 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Ric. Comune di Rivisondoli; Controric. Iarussi

Aree destinante all'espropriazione - Per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Disciplina di cui all'articolo 873 del codice civile - Esclusione - Indennizzo. (Cc, articoli 872, 873, 879, 2697 e 2712; Dpr 327/01, articolo 44)

In tema di produzione di energia elettrica, che le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 873 del codice civile e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 10 del 1991 e successivamente dall'articolo 12 del Dlgs n. 387 del 2003, sicché è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 17 settembre 2024 n. 25027 - Pres. Abete; Rel. Reggiani; Ric. Anas spa; Controric. Di Bella

Competenza e giurisdizione - Determinazione dell'indennità di esproprio - Valutazione del giudice ordinario. (Dpr 327/01, articolo 53; Dlgs 98/80, articolo 34)

In tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, il giudice ordinario adito per la determinazione della giusta indennità di esproprio può valutare la validità e l'efficacia del decreto di esproprio, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché non procede all'annullamento del provvedimento ablativo, ma si limita a disapplicarlo, ove lo ritenga invalido o inefficace, per escludere la debenza dell'indennità, e la disapplicazione di un atto amministrativo non involge una questione di giurisdizione, ma riguarda l'esercizio di un potere interno alla giurisdizione del giudice ordinario, eventualmente censurabile ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del Cpc. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 23 settembre 2024 n. 25457 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Ric. La Monaca; Controric. La Monaca

Occupazione illegittima - Pregiudizio per il proprietario - Necessità che l'occupante abbia avuto un utile - Esclusione. (Cc, articoli 1242, 1243, 2697 e 2909)

In caso di danni da occupazione di beni «sine titulo», ai fini della verifica dell'esistenza del pregiudizio in capo al proprietario del bene non occorre, necessariamente, che l'occupante abusivo abbia tratto un utile dalla propria condotta illecita. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 26 settembre 2024 n. 25793 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. Ferraro; Controric. Aquileia Capital Services srl

Impugnazioni civili- Ricorso per cassazione - Apprezzamento delle prove assunte in sede di merito - Inammissibilità. (Cc, articoli 1362, 1367, 1427, 1439, 1460 e 2697)

Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 24 settembre 2024 n. 25495 - Pres. Marulli; Rel. Campese; Ric. Agostini; Controric. Banca di San Marino spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Decisione accelerata dei ricorsi inammissibili o infondati - Condanna del ricorrente ex articolo 96 del cpc - Abuso del processo. (Cpc, articolo 380 bis)

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'articolo 380-bis, comma 3, del Cpc (pure novellato dal menzionato Dlgs n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 del cpc - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 27 settembre 2024 n. 25870 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Ric. Elia; Controric. Puglia Valore Immobiliare-Società di cartolarizzazione srl

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Reiezione implicita di tesi difensiva o eccezione - Censura in cassazione - Presupposti. (Cpc, articoli 360 e 366)

È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza", con la conseguenza "che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 19 settembre 2024 n. 25190 - Pres. Valitutti; Rel. D'Orazio; Ric. Bianalisi Veneto srl; Controric. Azienda USL 5 Polesana

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Tempestività - Mancata allegazione della sentenza notificata - Esercizio nel termine lungo - Deduzione dell'avvenuta notifica della decisione - Produzione delle decisione notificata - Necessità. (Cpc, articoli 325, 327, 369 e 372)

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il cosiddetto termine "lungo" di cui all'articolo 327 del Cpc, procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'articolo 325 Cpc, sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'articolo 372, comma 2, del Cpc, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'articolo 369, comma 1, del Cpc, la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26208 - Pres. Doronzo; Rel. Michelini; Ric. X; Controric. X spa

Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro - Diritto alla conservazione del posto - Nel caso di sottoposizione del lavoratore a misura cautelare custodiale penale - Sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione - Conseguenze. (Cc, articoli 1343, 1344, 1418, 2066 e 2071)

La sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva (anche per fatti estranei al rapporto di lavoro) non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove, in base ad un giudizio ex ante, tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza (tra cui le dimensioni dell'impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non persista l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente, senza che sia configurabile, inoltre, a carico del datore di lavoro, l'obbligo del cosiddetto repêchage. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26181 - Pres. Doronzo; Rel. Amendola; Ric. X; Controric. X

Licenziamento - Per giusta causa - Valutazione della condotta del lavoratore - Posizione apicale nell'azienda - Effetti. (Cc, articoli 1175, 1375, 2104 e 2119)

In tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazione dell'idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate ed è chiaro che nel rapporto di lavoro dirigenziale il profilo del vincolo fiduciario assume peculiare rilievo, con accentuazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, stante il rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupando una posizione di particolare responsabilità e collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale, svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26191 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Bellé; Ric. X; Int. X

Orario di lavoro - Personale del ruolo sanitario - Turni di riposo - Necessità - Presupposti. (Legge 724/94, articolo 22; Dlgs 66/03, articolo 3; Cc, articolo 2109)

Ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Ccnl Comparto Sanità del 1°.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 9 ottobre 2024 n. 26320 - Pres. Esposito; Rel. Michelini; Ric. X spa; Controric. X

Rapporto di lavoro - Utilizzo e disponibilità di autovettura anche a fini personali - Obbligazione di natura retributiva - Effetti. (Cc, articoli 2103, 2113, 2119 e 2120)

Il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede; l'uso promiscuo della vettura aziendale rappresenta comunque per il dipendente un significativo risparmio di spesa (acquisto, manutenzione, e simili), in questo senso del tutto assimilabile a retribuzione in natura, con specifico trattamento fiscale. (M.Pis.)

MUTUO

Sezione I, ordinanza 19 settembre 2024 n. 25193 - Pres. e Rel. Di Marzio; Ric. Cassa Depositi e Prestiti spa; Controric. Azienda Policlinico Umberto I Roma

Contratto di mutuo - Natura - Contratto di durata - Sussiste. (Cc, articolo 1458)

Il mutuo va reputato contratto di durata agli effetti dell'articolo 1458 del codice civile, in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato, in ragione della durata del prestito, dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto. (M.Pis.)

Sezione III, sentenza 17 settembre 2024 n.24942 - Pres. De Stefano; Rel. Fanticini; Pm (conf.) Soldi; Ric. Emil Banca Credito Cooperativo sc.; Controric. B2 Kapital Investment srl

Contratto - Inadempimento del mutuatario - Risoluzione del rapporto - Pagamento delle rate scadute ed alla restituzione della quota capitale ancora dovuta - Sussiste. (Dpr 7/76, articolo 15; Cc, articoli 1362 e 1366)

In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'articolo 15 del Dpr n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, codice civile (M.Pis.)

NOTAIO

Sezione III, ordinanza 17 settembre 2024 n. 25026 - Pres. Travaglino; Rel. Rubino; Ric. X; Controric. X

Responsabilità - Omesso accertamento iscrizioni ipotecarie - Condanna al risarcimento per equivalente - Ammissibilità. (Cc, articoli 1176, 1218, 2330, 2336, 2659 e 2826)

Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull'immobile, può essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all'entità della somma complessivamente necessaria perché l'acquirente consegua la cancellazione del vincolo pregiudizievole, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito. (M.Pis.)

NOTIFICAZIONI

Sezione III, ordinanza 18 settembre 2024 n. 25131 - Pres. Travaglino; Rel. Rubino; Ric. Birindelli; Controric. Rancati

Civili - Nell'indirizzo mail - Deduzione di mancata conoscenza del messaggio regolarmente inviato - Malfunzionamento della casella di posta - Responsabilità. (Cc, articolo 2712)

Il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam. (M.Pis.)

PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione II, ordinanza 25 settembre 2024 n. 25613 - Pres. Di Virgilio; Rel. Varrone; Ric. Benigno; Controric. Wolters Kluwer Italia srl

Civili - Procedimento d'ingiunzione - Liquidità del credito - Opposizione - Contestazioni - Effetti. (Cc, articoli 1182, 2710; Cpc, articoli 633 e 637)

L'opposizione a decreto ingiuntivo deve qualificarsi come la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, che costituisce un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio e non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Dunque, non rileva che, con la stessa emissione dell'ingiunzione, il giudice del monitorio si è implicitamente espresso a favore della liquidità del credito, trattandosi di determinazione giudiziale solo provvisoria, revocabile in fase di opposizione per effetto delle eventuali contestazioni sollevate dall'opponente idonee ad inficiarne la valenza probatoria. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 17 settembre 2024 n. 25015 - Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. Luciano Trasporti srl; Int. Prefettura di Modena

Amministrative - Pluralità di violazioni - Unificazione della sanzione - Presupposti. (Legge 689/81, articoli 8 bis e 13)

In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'articolo 81, secondo comma, del codice penale, utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo. (M.Pis.)

SERVITÙ

Sezione II, ordinanza 20 settembre 2024 n. 25270 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. Lia; Controric. Zaccardo

Acquisto - Usucapione - Servitù prediali - Requisito dell'apparenza - Necessità dell'opera dell'uomo - Esclusione. (Cc, articoli 1158, 1161, 1362, 1363 e 1371)

Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 del codice civile per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione II, ordinanza 20 settembre 2024 n. 25260 - Pres. Manna; Rel. Giannaccari; Ric. Mast srl; Controric. Lo Cascio

Amministratore - Comportamenti illegittimi - Mancata cura degli interessi sociali - Prova. (Cc, articoli 2727, 2729, 2377, 2730 e 2735)

Qualora i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano vietati dalla legge o dallo statuto, la condotta dell'amministratore è illegittima se omette di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati; in tal caso l'attore ha l'onere di provare tutti gli elementi di fatto dai quali è possibile dedurre la violazione dell'obbligo di lealtà e di diligenza. (M.Pis.)

SOMMINISTRAZIONE

Sezione III, ordinanza 24 settembre 2024 n. 25542 - Pres. Scarano; Rel. Rossello; Ric. Augello e Morelli srl; Controric. Enel Energia spa

Contratto - Malfunzionamento del contatore elettrico - Onere della prova - Spettanza. (Cc, articolo 2697)

In forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione III, ordinanza 23 settembre 2024 n.25443 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi; Ric. X; Controric. X

Eredità - Vendita di quota ereditaria comprensiva di un vigneto - Prevalenza della prelazione ex articolo 732 del codice civile su quella agraria - Sussistenza. (Cc, articolo 732; Legge 590/65, articolo 8)

In caso di acquisto di quota di eredita, avente ad oggetto, tra l'altro, un fondo agricolo, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'articolo 732 del codice civile, prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante. (M.Pis.)

TITOLI DI CREDITO

Sezione I, ordinanza 19 settembre 2024 n. 25164 - Pres. Terrusi; Rel. Abete; Ric. DBD srl; Controric. Curatore fallimento L & L srl

Assegno bancario - Azione cartolare non esperibile perché prescritta - Promessa di pagamento - Sussiste. (Cc, articoli 1988 e 2938)

L'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 4 ottobre 2024 n. 26053 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Ric. X; Controric. X

Contratto preliminare - Bene da trasferire di proprietà di terzi - Circostanza ignorata dall'acquirente - Azione di risoluzione prima del termine di stipula del definitivo - Esclusione. (Cc, articolo 2909)

In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente il quale ignori che il bene, all'atto del preliminare, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore, fino a tale momento, può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela. Nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, l'obbligazione si estingue; con la conseguenza che non si può agire con l'azione di risoluzione, allegando l'inadempimento imputabile della parte tenuta ad eseguire la prestazione divenuta impossibile. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26146 - Pres. Giusti; Rel. Besso Marcheis; Ric. Scatigna; Controric. Di Michele

Contratto preliminare - Cosa viziata o difforme - Azione contestuale di esecuzione specifica e di quanti minoris - Ammissibilità. (Cc, articolo 2932)

In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un'actio quanti minoris per vizi della cosa, chiedendo l'eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo. In tal caso, l'offerta del prezzo, ex articolo 2932, comma 2, del codice civile, non è necessaria, ove il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo. (M.Pis.)

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