CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 25 novembre 2024 n. 30384 - Pres. Condello; Rel. Tassone; Ric. Rizzato spa; Controric. Erredue spa

Inadempimento - Domanda di risoluzione e di risarcimento danni - Proposizione congiunta - Ammissibilità. (Cc, articoli 1453, 1455 e 1460)

IL PRINCIPIO

La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'articolo 1453 del codice civile, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto.

Nota

Secondo una recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze nn. 25578/14 e 19150/16), il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 26 novembre 2024 n. 30427 - Pres. Bertuzzi; Rel. Trapuzzano; Ric. Chinagli; Int. Tiraboschi

Contratto preliminare - Esecuzione specifica - Variazioni non essenziali al progetto Immobile abusivo - Trasferimento - Ammissibilità. (Cc, articolo 2932; Legge 47/85, articolo 40)

IL PRINCIPIO

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare, può essere pronunciata sentenza costitutiva ex articolo 2932 del codice civile in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che non realizzino variazioni essenziali al progetto originario, in quanto non incidono sulla validità del corrispondente negozio di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 47/1985.

Nota

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, le difformità totali comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In materia urbanistico-edilizia, invece, il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28591 - Pres. Bertuzzi; Rel. Besso Marcheis; Ric. Cogal S.p.a.; Controric. Suzuki Italia Spa

Subappalto - Consenso del committente alla esecuzione di parte o di tutte le opere in subappalto - Creazione di un rapporto diretto tra il committente e il subappaltatore - Esclusione. (Cc, articoli 1655 e 1656)

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del Cc, il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. (M.Fin.)

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28482 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Ric. Fullone; Controric. Persechino

Mutuo - Contratto di mutuo - Restituzione - A richiesta del mutuante - Ammissibilità - Fattispecie. (Cc, articolo 1816 e 1817)

È compatibile con il contratto di mutuo un termine di restituzione in potestate creditoris. Tuttavia, la clausola di ripetibilità ad nutum deve rispettare lo schema causale del mutuo e, dunque, non implicare un'esigibilità immediata del debito di restituzione. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, è stato accertato in fatto che la richiesta di restituzione del mutuante è avvenuta a diversi anni dalla stipulazione del mutuo e dalla erogazione della somma mutuata e non può, pertanto, ritenersi applicabile la disposizione di cui all'articolo 1817 del Cc, che opera esclusivamente in caso di mancata fissazione di un termine per la restituzione dell'importo mutuato, ovvero di restituzione correlata alla possibilità del mutuatario. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28536 - Pres. De Stefano; Rel. Saija; Ric. Sarcina; Controric. Dovalue Spa

Mutuo - Mutuo in genere - Mutuo a tasso fisso - Rimborso rateale - Piano di ammortamento alla francese - Mancata indicazione modalità ammortamento - Nulllità parziale - Esclusione. (Cc, articoli 821, 1356, 1419 e 1815; Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, articolo 117)

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (M.Fin.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione II, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28443 - Pres. Bertuzzi; Rel. Guida; Regolamento di competenza

Incompetenza - Eccezione di - In via gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto della domanda - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articoli 38, 42, 43, 47 e 371)

La eccezione di incompetenza (nella specie, per valore) non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata; ne consegue che deve intendersi come non proposta l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28443 - Pres. Bertuzzi; Rel. Guida; Regolamento di competenza

Regolamento di competenza - Sentenza di appello - Del tribunale - Decisione unicamente sulla competenza - Regolamento di competenza - Necessità. (Cpc, articoli 42, 46 e 47)

La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'articolo 42 del Cpc, senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'articolo 46 del Cpc, di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace. (M.Fin.)

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28450 - Pres. Scarano; Rel. Condello; Ric. Stanleybet Malta Limited; Controric. Massaro

Annullabilità - Vizi del consenso - Dolo - Requisiti - Generica influenza psicologica - Sufficienza - Esclusione - Artifici, raggiri o menzogne - Necessità - Fattispecie. (Cc, articoli 1429 e 1439)

A norma dell'articolo 1439 del Cc, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che a produrre l'annullamento non è sufficiente una qualsiasi influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono indispensabili artifizi e raggiri che abbiano comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultimo. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la ricorrente, come rilevato dai giudici di appello, non ha dimostrato la ricorrenza di tali presupposti e, anche in questa sede, si limita a reiterare le medesime deduzioni difensive spiegate in appello, non confrontandosi con la ratio della decisione e sollecitando, in sostanza, un riesame delle risultanze istruttorie, precluso al giudice di legittimità). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28578 - Pres. Scarano; Rel. Rossello; Ric. Kioo S.r.l.; GD Dorigo Spa

Inadempimento - Eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del Cc - Onere della prova - Distribuzione. (Cc, articoli 1453, 1460 e 2697)

Il debitore convenuto che si avvalga della eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo il creditore agente a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28578 - Pres. Scarano; Rel. Rossello; Ric. Kioo S.r.l.; GD Dorigo Spa

Inadempimento - Eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del Cc - Valutazione dell'inadempimento - Criteri. (Cc, articoli 1453, 1455 e 1460)

Ai fini della valutazione prevista dall'articolo 1460 del Cc l'inadempimento della parte viene valutato solo nell'ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell'inadempimento dell'altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell'oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (articolo 1460, comma 1, del Cc), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il piano di valutazione supposto dall'articolo 1455 del Cc in ordine alla non scarsa importanza dell'inadempimento quale fatto giustificativo della risoluzione del contratto è, invece, del tutto diverso, giacché non è funzionale all'apprezzamento della realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo scioglimento, e l'inadempimento viene valutato non comparativamente alla condotta dell'altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma stesso. (M.Fin.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28525 - Pres. Cristiano; Rel. Pazzi; Ric. La Valletta Società Agricola a r.l.; Controric. AGRICOLA Maine Srl

Beni immobili - Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento (articolo 2923, comma 3, del Cc) - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Fondamento - Potestà del giudice dell'esecuzione di emettere l'ordine di liberazione - Sussistenza - Necessità di un titolo esecutivo conseguito in sede di cognizione - Esclusione - Rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall'ordine - Opposizione ex articolo 617 del Cpc. (Cc, articolo 2923; Cpc, articoli 560 e 617)

La locazione a canone vile stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2923, comma 3, del Cc ed è inopponibile anche alla procedura o ai creditori che a essa danno impulso, stante l'interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo e, quindi, per un motivo di ordine pubblico processuale, il quale impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia ultra partes di quest'ultimo: ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode e senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28522 - Pres. Scarano; Rel. Fiecconi; RIc. Jaguard Landa Rover Limites; Controric. e ric. inc. Pin.

Mezzi di esecuzione - Misure di coercizione indiretta - Provvedimento - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. (Cpc, articoli 132, 134 e 614-bis)

Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex articolo 614 bis del Cpc è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione. (M.Fin.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28525 - Pres. Cristiano; Rel. Pazzi; Ric. La Valletta Società Agricola a r.l.; Controric. Agricola Maine S.r.l. Conforme: Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28509 - Pres. Cristiano; Rel. Pazzi; Ric. La Valletta Società Agricola a r.l.; Controric. Agricola Maine Srl

Liquidazione dell'attivo - Ordine di liberazione - Ammissibilità - Impugnazione - Articolo 26 della legge fallimentare. (Cc articolo 2923; Cpc, articolo 560; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 26)

La locazione a canone vile stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2923, comma 3, del Cc ed è inopponibile anche alla procedura. Al riguardo, l'ordine di liberazione è adottabile anche in sede fallimentare. Peraltro. Il fatto che la norma prevista per la esecuzione individuale trovi applicazione estensiva nell'ambito dell'esecuzione collettiva non comporta che in entrambe le procedure l'intimato possa avvalersi dello specifico mezzo di impugnazione dettato solo per la prima di esse. Invero, il provvedimento emesso in sede fallimentare, pur se strutturato sul modello di un tipico strumento del giudice dell'esecuzione, rimane un decreto del giudice delegato e, in quanto tale, deve essere impugnato con gli strumenti propri del procedimento concorsuale Il che significa che il reclamo di cui all'articolo 26 della legge fallimentare, da proporre in linea generale avverso i provvedimenti del giudice delegato, sostituisce, nell'ambito fallimentare, l'opposizione prevista dal combinato disposto degli articoli 560, comma 3, (nel testo in vigore ratione temporis) e 617 Cpc per il procedimento esecutivo individuale. Il decreto emesso dal giudice delegato di immediata liberazione dell'immobile trasferito assoggettato a procedura concorsuale può, quindi, essere impugnato in sede fallimentare solo mediante il reclamo previsto dall'articolo 26 della legge fallimentare. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28508 - Pres. Cristiano; Rel. Crolla; Ric. Bedini; Int. Inail e altri. Conforme: Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28506 - Pres. Cristiano; Rel. Crolla; Ric. Poggio; Controric. Ader Agenzia delle entrate - Riscossione

Procedura di esdebitazione - Requisito oggettivo - Condizioni - Condizioni ostative - Mancato soddisfacimento, almeno in parte, dei creditori concorsuali - Portata - Mancate ripartizioni utili in favore di alcuni creditori - Irrilevanza. (Cc, articolo 2740; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 118, 135, 142, 143, 144, 184; Legge 14 maggio 2005 n, 80, articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5)

Il cosiddetto "requisito oggettivo", cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l'inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell'art. 142, comma 2, legge fallimentare, che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno "in parte", e tale condizione s'intende realizzata, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l'istituto già formulato dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 13 della legge delega n. 80 del 2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell'attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella "parte" rispetto a quanto complessivamente dovuto. In particolare, l'articolo 142, comma 2, della legge fallimentare dev'essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cosiddetto "requisito soggettivo"), il beneficio dell'esdebitazione dev'essere concesso, a meno che (come del resto recita espressamente la norma) i creditori concorsuali «non siano stati soddisfatti neppure in parte», e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero, si è aggiunto - al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per sé vaga e generica, di "prudente apprezzamento del giudice" e, soprattutto, di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce variegate sul territorio nazionale e magari difformi pur in presenza di situazioni identiche - siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria". (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28508 - Pres. Cristiano; Rel. Crolla; Ric. Bedini; Int. Inail e altri. Conforme: Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28506 - Pres. Cristiano; Rel. Crolla; Ric. Poggio; Controric. Ader Agenzia delle entrate - Riscossione

Procedura di esdebitazione - Requisito oggettivo - Condizioni - Condizioni ostative - Soddisfazione dei creditori in misura affatto irrisoria - Accertamento della matura affatto irrisoria della soddisfazione - Criteri - Conseguenze. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 142)

In tema di esdebitazione e di condizioni ostative alla sua pronunzia, l'accertamento della natura "affatto irrisoria", con la quale sono stati soddisfatti i creditori, non deve (affatto) ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori. E ciò non tanto perché il secondo comma dell'articolo 142 della legge fallimentare si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna ("neppure in parte", laddove per "parte" in teoria potrebbe intendersi anche un solo euro), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento; tanto che proprio su questa base è stata ritenuta inammissibile la relativa questione di costituzionalità. Quanto, piuttosto, perché l'interpretazione corrente di questa Corte ha consegnato al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione che non può ridursi ad una mera operazione "matematica", ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un'interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel favor esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente, unionalmente (e ora anche evolutivamente) orientata. Non è un caso che l'articolo 20 della direttiva (Ue) 2019/1023 imponga, stavolta, agli Stati membri di assicurare all'imprenditore-persona fisica l'accesso ad almeno una procedura che porti all'integrale discharge of debts, prescrivendo che, qualora gli Stati membri condizionino l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è appunto nell'articolo 142 della legge fallimentare), la misura di tale pagamento debba essere proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che, nel fissarla, si tenga conto «dell'equo interesse dei creditori» (laddove l'aggiunta dell'aggettivo "equo" è la cifra dell'attenzione rivolta al debitore). (M.Fin.)

IMPUGNAZIONI

Sezione I, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27859 - Pres. Parise; Rel. Fidanzia; Ric. Laraia e altro; Controric. Comune di Ripacandida

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Ampliamento del thema decidendum - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articolo 394)

Poiché il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, è comunque inibito alle parti ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 30 ottobre 2024 n. 28036 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Ric. Rossi: Controric. e ric. inc. Amministrazione del Condominio del fabbricato di vicolo Della Serpe n. 6, di Roma

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Cassazione con rinvio - Effetti - Domanda di restituzione - Proposizione in separato giudizio - Legittimità. (Cpc, articolo 389)

Le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell'ambito del giudizio di rinvio, in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo alla esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restituzione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esse possono essere, quindi, proposte anche in un nuovo giudizio, e ciò a prescindere dall'esito dalla stessa eventuale proposizione, o meno del giudizio di rinvio. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 30 ottobre 2024 n. 28021 - Pres. Di Virgilio; Rel. Pirari; Ric. Russo G. e C. S.n.c.; Controric. Bonfiglio

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Rinvio in senso proprio - Natura rescissoria - Conseguenze. (Cpc, articoli 338, 392 e 393)

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27858 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. De Simone; Controric. Mariotti

Impugnazioni civili - Termini - Termini brevi - Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Articolo 398, comma 4, del Cpc - Termine breve - Applicabilità - Sospensione dei termini per l'impugnazione in cassazione - Decorrenza - Fattispecie. (Cpc, articoli 325, 326, 360, 395 e 398)

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'articolo 398, comma 4,del Cpc, con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice della revocazione non ha sospeso il termine per ricorrere per cassazione, mentre tra la data della notifica della citazione per la revocazione (6 novembre 2020) e la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (22 febbraio 2021) è decorso un periodo di gran lunga superiore a sessanta giorni). (M.Fin.)

LEASING

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 26546 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric X S.r.l.; Controric. Selmabipiemme Leasing Spa

Leasing finanziario - Articolo 1, commi 136-140 legge n. 124 del 2017 - Effetti retroattivi - Esclusione - Conseguenze. (Cc, articolo 1526; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 72-quater; Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1)

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'articolo 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa Per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'articolo 1526 del Cc, e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'articolo 72-quater della legge fallimentare. (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28532 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. Passalacqua e altro; Controric. e ric. inc. CBC (Europe) Srl

Procedimento civile in genere - Domicilio digitale - Indirizzo di posta elettronica certificata - Efficacia - Portata limitata alle sole comunicazioni - Conseguenze - Notifica sentenza di appello presso il domiciliatario - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articoli 325 e 326; Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, articolo 16-sexies; Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, articolo 44)

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale - articolo 16-sexies decreto legge n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012 come modificato dal decreto legge n. 90 del 2014 convertito in legge n. 114 del 2014 - in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale - senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni - vi è l'obbligo di notificare in via telematica. L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. Ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione; mentre l'indicazione della Pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria. Resta inteso, peraltro, che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico. (Nell'impugnata sentenza, ha osservato la Suprema Corte, la corte di merito ha disatteso i suindicati principi, omettendo di considerare che nell'ambito l'elezione di domicilio digitale dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato è stata nella specie dai medesimi effettuata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria). (M.Fin.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28482 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Ric. Fullone; Controric. Persechino

Prova - Testimoniale - Limiti di valore - Contratto di mutuo - Concluso in forma orale - Prova per testimoni - Ammissibilità - Superamento del limite dell'articolo 2721 del Cc - Esclusione. (Cc, articoli 1813 e 2721)

Non viola l'articolo 2721, comma 1, del Cc il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28482 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Ric. Fullone; Controric. Persechino

Prova - Testimoniale - Limiti di valore - Superamento - Violazione dell'ordine pubblico - Esclusione - Conseguenze. (Cc, articolo 2721; Cpc, articolo 157)

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'articolo 2721 del Cc, non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità. (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28490 - Pres. Travaglino; Rel. Valle; Riv. Valotta; Controric. G.V.C. Srl

Colpa o dolo - Denunzia infondata - Dolo tipico - Assenza - Responsabilità per calunnia - Esclusione. (Cc, articolo 2043; cp, articoli 40 e 368)

Non sussiste il dolo di calunnia, quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27859 - Pres. Parise; Rel. Fidanzia; Ric. Laraia e altro; Controric. Comune di Ripacandida

Danno - Risarcimento - Pagamento di acconti - Quantificazione del credito definitivo - Operazioni necessarie. (Cc, articolo 1224)

Nelle obbligazioni risarcitorie, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che vada quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, sentenza 6 novembre 2024 n. 28593 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Fallimento f.lli Bisson S.r.l.; Controric. e ric. inc. Ottel Srl

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Inefficacia vincolo di destinazione - Inefficacia successivi atti di disposizione in favore di terzi - Esclusione. (Cc, articoli 167, 170, 2740, 2901 e 2902)

L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi - atto non concretante una vicenda dispositivo traslativa dei beni che ne sono oggetto - determina, a esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'art. 384 Cpc). (M.Fin.)

RICORSO

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28441 - Pres. Scrima; Rel. Dell'Utri; Ric. Cercarelli; Controric. Finaguerra

Ricorso in Cassazione - Dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Conseguenze - Deposito della relata nel termine di cui all'articolo 369 del Cpc - Necessità - Successiva produzione ex articolo 372 del Cpc - Esclusione - Fattispecie. (Cpc, articoli 369 e 372)

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale - la notificazione della sentenza - ed è idoneo a far decorrere il termine ‘breve' di impugnazione. La stessa, inoltre, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'articolo 369 del Cpc, copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo Pec), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'articolo 372 del Cpc (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, a fronte della dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello in data 28 febbraio 2022 lo stesso ha totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del 27 aprile 2022 (coincidente con la data di confezionamento del ricorso), lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza essendo questa avvenuta il 25 febbraio 2022, con scadenza il 26 aprile 2022). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28597 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. Nucaro e altro; Controric. Prelios Credit Solutions S.p.a. e altro

Ricorso in Cassazione - Finalità - Condizioni - Limiti. (Cpc, articoli 360 e 366)

In materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento a una o più delle ipotesi previste dall'articolo 360, comma 1, del Cpc, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'articolo 366, comma 1, n. 4, del Cpc. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi, bensì volte esclusivamente ad acriticamente contrapporre, senza sviluppare alcuna argomentazione in diritto, soluzioni diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28586 - Pres. Scarano; Rel. Rossello; Ric. Poidimani e altro; Controric. SPV Project 155 S.r.l. e altro

Ricorso in Cassazione - Motivi - Censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito - Riproduzione in ricorso ed indicazione della loro esatta collocazione - Necessità - Omissione - Inammissibilità del ricorso. (Cpc, articoli 360 e 366)

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'articolo 366, comma 1, n. 6, del Cpc, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 30 ottobre 2024 n. 28021 - Pres. Di Virgilio; Rel. Pirari; Ric. Russo G. e C. S.n.c.; Controric. Bonfiglio

Ricorso in Cassazione - Motivi - Motivazione - Difetto - Nuovo articolo 360 n. 5 del Cpc - Conseguenze. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 154)

Dopo la riformulazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5 Cpc disposta dall'articolo 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, del Cpc e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa o incomprensibile", e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27863 - Pres. Travaglino; Rel. Spaziani; Ric. Giuffrida; Int. Condominio di via XXI Aprile n 65/A, Aci Castello

Ricorso in Cassazione - Motivi - Omesso esame di un fatto storico - Condizioni - Fattispecie. (Cpc, articolo 360; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 154)

L'articolo 360 n. 5 del Cpc come riformulato dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio. Pertanto non è la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso (integrando essa l'enunciazione di mere argomentazioni difensive), ma il fatto storico decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema Corte, pur impugnando la sentenza ai sensi dell'articolo 360 n. 5 del Cpc, il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza storica decisiva e controversa di cui sarebbe stata omessa la considerazione, ma si è limitato a rivolgere delle critiche alla Ctu espletata e a censurarne l'(asserito) acritico recepimento, contestando la valutazione delle conseguenze del fatto colposo attribuitogli in concorso e, soprattutto, la stima del valore locativo dell'immobile, reputata inesatta alla luce di altra e più favorevole stima effettuata dal consulente di parte). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28453 - Pres. Scrima; Rel. Dell'Utri; Ric. Tortora; Controric. Iaccarino

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione dell'articolo 115 del Cpc - Condizioni - Onere del ricorrente - Contenuto. (Cpc, articoli 115 e 360)

Per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 115 del Cpc, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 del Cpc), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 Cpc, che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove'. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28447 - Pres. Scarano; Rel. Condello; Ric. Piras; Controric. Abbanoa S.p.a.

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione dell'articolo 342 del Cpc - Denunzia - Rispetto del principio di specificità - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articoli 342, 360 e 366)

La deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'articolo 342 del Cpc, integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'articolo 366, comma 1, n. 4 e n. 6, del Cpc, che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza Cedu del 28 ottobre 2021, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. (Tale onere, ha osservato la Suprema Corte nella specie, non è stato assolto, in quanto la parte ricorrente ha omesso di trascrivere, quanto meno nelle parti salienti, al fine di porre questa Corte nella condizione di valutare la doglianza svolta, il contenuto dell'atto di appello e della sentenza di primo grado). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28526 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione di legge - Erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da un norma di legge - Conseguenze. (Cpc, articolo 360)

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa. L'allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, diversamente, è esterna alla esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Ciò in quanto il vizio di sussunzione postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale esclusivamente riservata al potere del giudice di merito. Deriva da quanto precede, pertanto, che il discrimine tra l'ipotesi di violazione della erronea interpretazione della legge in senso proprio a causa della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, visto che il motivo in esame sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendo quale presupposto della violazione di legge, una erronea ricostruzione del fatto, dovuta presumibilmente ad una erronea valutazione delle prove). (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 30 ottobre 2024 n. 28021 - Pres. Di Virgilio; Rel. Pirari; Ric. Russo G. e C. S.n.c.; Controric. Bonfiglio

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione di legge - Violazione dell'articolo 2697 del Cc e dell'articolo 115 del Cpc - Nozione - Limiti. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 115 e 360)

La violazione del precetto di cui all'articolo 2697 del Cc si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere. Contemporaneamente la violazione dell'articolo 115 del Cpc può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (M.Fin.)

SENTENZA CIVILE

Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28509 - Pres. Cristiano; Rel. Pazzi; Ric. La Valletta Società Agricola a r.l.; Controric. Agricola Maine Srl

Motivazione - Apparente - Condizioni - Limiti. (Cpc, articolo 132)

La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell'art. 132, comma 2, n. 4, Cpc, costituisce la rappresentazione dell'iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell'apparenza ove non assolva a una simile funzione e rechi argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento che ha portato alla formazione del convincimento espresso, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28453 - Pres. Scrima; Rel. Dell'Utri; Ric. Tortora; Controric. Iaccarino

Motivazione - Difetto di motivazione - Condizioni - Limiti. (Cpc, articoli 132 e 360)

Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, del Cpc, il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima, rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie. (M.Fin.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28597 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. Nucaro e altro; Controric. Prelios Credit Solutions S.p.a. e altro

Condanna alle spese - Spese sostenute dall'interventore ad adiuvandum - Soggetto tenuto. (Cpc, articoli 91 e 105)

Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento. (M.Fin.)

STATUS E CAPACITÀ

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28536 - Pres. De Stefano; Rel. Saija; Ric. X; Controric. X Spa

Diritti della persona - Onore - Illegittima segnalazione alla centrale rischi - Danni all'immagine e alla reputazione - In re ipsa - Esclusione. (Cc, articoli 2043, 2059 e 2697)

In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (M.Fin.)

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