Regolamento edilizio - Distanze tra costruzioni - Finalità di tutela dell'assetto urbanistico - Sussiste. (Dm 1444/68, articolo 9; Cc, articoli 873, 877, 878 e 879)
IL PRINCIPIO
Le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione dpi intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all'ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall'esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono
In materia di distanze tra fabbricati l'articolo 9 del Dm 1444/1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento. (M.Pis.)
SANZIONI
Amministrative - Revisione della patente di guida - Necessità della comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio - Esclusione. (Dlgs 285/92, articolo 126-bis)
IL PRINCIPIOIl provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.
Come già affermato nella decisione n. 9270/18, la Cassazione ha ribadito che il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti. La comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. (M.Pis.)
CONTRATTO DI LEASING
Clausola penale - Validità - Potere di riduzione del giudice - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articoli 1227, 1366, 1375 e 1526)
La clausola penale contenuta nel contratto di leasing è di per sé valida, salvo il potere di riduzione, che nel caso di specie il giudice non ha esercitato, ritenendo che non fossero stati dedotti elementi concreti di eccessività. Mentre il rispetto e l'interpretazione delle coordinate normative del giudizio di manifesta eccessività sono suscettibili di sindacato di legittimità, il giudizio di fatto relativo ai presupposti di tale valutazione sono riservati al giudice del merito, che nella specie, motivando nel senso per cui non si evidenziano squilibri che impediscano, alla luce della suddetta clausola, di contemperare il vantaggio che il contratto assicura all'utilizzatore adempiente e il margine di guadagno che la società finanziaria si riprometteva per la sua regolare esecuzione, ha svolto un apprezzamento conforme a diritto. (M.Fin.)
Leasing traslativo - Risoluzione - Successivo fallimento dell'utilizzatore - Credito risarcitorio da clausola penale - Domanda di insinuazione al passivo - Necessità. (Cc, articolo 1526; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 93)
Nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto di leasing traslativo, per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'articolo 1526 del Cc, intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore, è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex articolo 93 della legge fallimentare, in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1526, comma 2, del Cc. (M.Fin.)
FIDEIUSSIONE
Fideiussione omnibus - Legge 154/1992 - Fideiussioni stipulate anteriormente e successivamente - Diverso regime. (Cc, articoli 1937 e 1938; Legge 17 febbraio 1992 n. 154, articolo 10)
Per effetto della novella attuata dall'articolo 10, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, l'articolo 1938 del Cc recita ora che la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito. Occorre, pertanto, differenziare il trattamento giuridico tra i negozi fideiussori stipulati prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 154 del 92. Se, per vero, la sopravvenienza di detta legge non tocca infatti la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento del sua entrata in vigore, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data, determina, viceversa, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto e pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione. (M.Fin.)
GIUDICE
Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione - Amministratore giudiziario di beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale - Attribuzione del compenso - Presupposti impliciti - Osservanza delle direttive del giudice ed astensione da condotte contrarie alla legge o agli interessi della procedura. (Legge 31 maggio 1965 n. 575, articolo 2-octies; Dpr 7 ottobre 2015 n. 177, articoli 3 e 4)
In tema di liquidazione dei compensi a favore dell'ausiliario del giudice (come nell'ipotesi dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati nell'àmbito di un procedimento penale), il presupposto implicito, ma indefettibile, dell'attribuzione del compenso, a titolo di acconto e/o di saldo, è che l'ausiliario, nello svolgimento dell'incarico, si attenga alle direttive del giudice e che non ponga in essere condotte in contrasto con la legge o con gli interessi della procedura (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)
Difensori - Mandato al difensore - Giudizio di equa riparazione introdotto successivamente alle modifiche apportate dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - Procura speciale - Necessità - Esclusione. (Cpc, articoli 82, 83 e 125; Legge 24 marzo 2001 n. 89, articoli 3 e 5 ter; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 134)
Il nuovo testo della legge n. 89 del 2001, come modificata dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, non stabilisce più che la domanda debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale, come invece disponeva l'originario art. 3, comma 2, della legge. Infatti, tanto l'articolo 3, comma 1, quanto l'art. 5-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, applicabili al momento della proposizione della domanda d'equa riparazione in oggetto, riproducono del comma 2 dell'articolo 3 previgente solo il richiamo all'articolo 125 del Cpc, ma non anche la previsione che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Dal che si ricava che detto requisito non è più imposto dalla legge, coerentemente all'ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia. La legge vigente, quindi, ferma restando la necessità della difesa tecnica (art. 82 Cpc), non richiede che la domanda di equa riparazione sia proposta da un difensore munito di procura speciale. (M.Fin.)
Eccezioni - Eccezione riconvenzionale di usucapione - Proposizione - Termini. (Cc, articolo 949; Cpc, articoli 167 e 183)
La eccezione riconvenzionale di usucapione è tardivamente proposta qualora assente nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero allorché è già maturata la preclusione - in relazione al disposto dell'articolo 167 del Cpc - per la proposizione di eccezione in senso stretto. Ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la ccomparsa di risposta tempestivamente depositata. (M.Fin.)
Notificazioni civili - A più parti - Persona fisica partecipante al giudizio in nome proprio e come rappresentante legale - Notifica di atti processuali in unica copia - Sufficienza. (Cpc, articoli 137 e 163)
L'obbligo di notificare gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (eventualmente, come nella specie, una società a responsabilità limitata), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa l'unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto (M.Fin.)
rocedimento civile in genere - Procedimento di mediazione obbligatoria ex Dlgs n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità - Partecipazione personale al tentativo di conciliazione - Necessità - Limiti - Sostituzione da persona scelta dall'interessato - Ammissibilità. (Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, articoli 5 e 8; Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013 n. 98)
Nel procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate nell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010 e disciplinato, in particolare, dagli articoli 5 e 8 dello stesso, l'articolo 8 prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. (M.Fin.)
Procedimento civile in genere - Procedimento di mediazione obbligatoria ex n. 28/2010 - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Dichiarata indisponibilità delle parti di procedere oltre. (Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, articoli 5 e 8; Decreto lege 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013 n. 98)
Per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013) è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. Al riguardo, infatti, sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico - e cioè la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale - depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione. (M.Fin.)
Riunione e separazione di cause - Identità delle cause pendenti davanti allo stesso giudice - Litispendenza - Esclusione - Riunione - Necessità - Ordinanza del giudice sulla istanza di riunione - Violazione del dovere di riunione - Nullità della sentenza - Esclusione. (Cpc, articoli 39, 156 e 274)
La identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può determinare il rapporto di litispendenza governato dall'articolo 39, comma 1, del Cpc che presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie dell'articolo 274 del Cpc, che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione. D'altra parte, la violazione del dovere di riunione non determina nullità della sentenza, in quanto attinente al mero ordine interno di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice. (M.Fin.)
GIURISDIZIONE
Ordinaria - Rapporto previdenziale obbligatorio - Pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale - Giurisdizione del giudice ordinario. (Cpc, articolo 444; Decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, articolo 24)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti a un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro Le controversie in questione, in particolare, hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'Inps sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle entrate. (M.Fin.)
IMPUGNAZIONI
Appello - Appello in genere - Nuove prove - Articolo 345 Cpc, comma 3 - Nuova formulazione - Tempus regit actum - Conseguenze . (Cpc, articolo 345; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 54)
La modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'articolo 345, comma 3, del Cpc, operata dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, trova applicazione - mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum - solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del decreto legge n. 83 del 2012, e cioè il giorno 11 settembre 2012. (M.Fin.)
mpugnazioni civili in genere - Nullità del provvedimento soggetto a impugnazione - Motivo di impugnazione - Conseguenze - Esame nel merito da parte del giudice di appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. (Cpc, articoli 156 e 161)
Le nullità del provvedimento soggetto ad impugnazione si convertono in motivi di impugnazione, sicché il giudice della impugnazione, anche laddove rilevi un vizio nella sentenza impugnata, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l'ulteriore decisione nel merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza d'interesse qualora detto giudice, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di impugnazione, abbia comunque pronunciato nel merito. (M.Fin.)
LAVORO E FORMAZIONE
Procedimento del lavoro (controversie ecc.) - Impugnazioni - Appello incidentale - Tempestiva proposizione - Omessa notifica - Concessione di un nuovo termine - Esclusione - Improcedibilità. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 291, 435 e 436)
Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. (M.Fin.)
LOCAZIONI
Immobili - Ad uso diverso da quello abitativo - Inidoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività del conduttore - Responsabilità del locatore - Limiti. (Cc, articoli 1571, 1575, 1576 e 1578; Legge 27 luglio 1978 n. 392, articolo 27)
Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore. (M.Fin.)
MAGISTRATI
Magistratura - Onoraria - Appello - Composizione del collegio - Giudice ausiliario - Temporanea tollerabilità dell'attuale assetto fino al 31 ottobre 2025 - Sussistenza. (Costituzione, articolo 106; Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, articoli 62, 65,66, 67, 68 e 72)
A seguito della sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel decreto legge n. 69 del 2013 (convertito con modificazioni nella legge n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria. Fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili. (M.Fin.)
OBBLIGAZIONI
Inadempimento - Prova - Onere del creditore, del debitore - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articoli 12198, 1453 e 2697)
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nella fattispecie, ha osservato la Suprema Corte, non solo la fornitrice non ha dimostrato di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione, ma è stata accertata la consegna di materiale non idoneo all'impiego per maggiore apporto di acqua). (M.Fin.)
Inadempimento - Responsabilità - Per fatto degli ausiliari - Responsabilità contrattuale - Imputabilità al debitore dello inadempimento - Conseguenze. (Cc, articolo 1228, 1453 e 2049)
Non è vero che l'articolo 1228 del Cc regoli solo la responsabilità patrimoniale, come sostenuto dalla ricorrente, in quanto il fatto dell'ausiliare costituisce una fattispecie di inadempimento imputabile al debitore e come tale può dar luogo, a carico di costui, oltre all'obbligo di risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui all'articolo 1453 del Cc. (M.Fin.)
PROPRIETÀ
Azioni di difesa - Regolamento dei confini - Onere dell'attore - Contenuto - Obblighi del giudice - Conseguenze - Risultanze catastali. (Cc, articoli 950 e 2697)
Se è pur vero che nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, è altrettanto vero che il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ed utilizzando ogni mezzo istruttorio, ricorrendo sia alle risultanze dei titoli di acquisto, sia in ultima analisi anche alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario. (M.Fin.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Ammissione della consulenza tecnica d'ufficio - Potere discrezionale del giudice del merito - Rigetto dell'istanza - Motivazione Implicita - Ammissibilità - Fattispecie . (Cpc, articoli 61, 191 e 360)
La decisione di disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema Corte, dalla motivazione posta a fondamento della declaratoria di infondatezza motivi di appello emergono chiaramente, sia pure implicitamente, le ragioni per le quali non è stata disposta la sollecitata consulenza tecnica d'ufficio, consistenti nella assenza dell'esigenza di effettuare accertamenti involgenti valutazioni tecniche al fine di decidere in ordine alle questioni prospettate, stante la natura prettamente giuridica di queste ultime (rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica del superamento del cosiddetto tasso soglia; effetti della ritenuta nullità per usura della clausola contrattuale attenente alla determinazione degli interessi moratori; interpretazione della clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse pattuito). (M.Fin.)
Consulenza tecnica - Consulente - Accertamenti - Fatti inerenti all'oggetto dell'oggetto - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 62, 101, 112, 183 e 194)
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui esame si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio. (M.Fin.)
Consulenza tecnica - Omessa ammissione - Obbligo di motivazione - Motivazione implicita - Ammissibilità - Fattispecie. (Cpc, articoli 61, 194 e 196)
Quanto alla non disposta consulenza tecnica d'ufficio, la stessa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Ciò, ha osservato la Suprema Corte, è avvenuto nel caso in esame, in cui dalla motivazione posta a fondamento della declaratoria di infondatezza dei motivi di appello emergono chiaramente, sia pure implicitamente, le ragioni per le quali non è stata disposto il mezzo istruttorio sollecitato, consistenti nella ritenuta assenza della necessità di dover effettuare accertamenti involgenti valutazioni tecniche al fine di decidere in ordine alle questioni prospettate, stante la esaustività degli elementi a disposizione). (M.Fin.)
Consulenza tecnica - Perizia stragiudiziale - Allegazione difensiva - Conseguenze - Obbligo del giudice di motivare il proprio dissenso, rispetto a tale perizia - Esclusione. (Cpc, articolo 201)
La perizia stragiudiziale costituisce una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando - come nel caso in questione - ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse, non dovendo dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti. (M.Fin.)
Prova - Prova documentale - Disconoscimento scrittura privata - Contestazione della non conformità della copia fotografica - Differenze - Conseguenze. (Cc, articolo 2719; Cpc, articoli 214 e 215)
Diverso è l'ambito di operatività delle norme di cui all'articolo 214 Cpc e all'articolo 2719 del Cc: nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore; nel secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale. Di guisa che la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il ribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del Cpc, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (M.Fin.)
Prova - Prova documentale - Procedimento di falso - Scrittura privata con funzione di comparazione - Mancato formale disconoscimento - Sufficienza - Esclusione - Riconoscimento espresso o tacito - Necessità - Fattispecie. (Cpc, articoli 214, 215, 217 e 221)
Nel procedimento di falso, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli articoli 214 e 215 del Cpc, bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire. (Nella specie, emerge, ha osservato la Suprema Corte, la contestazione, da parte degli attori, dell'autenticità delle scritture allegate dalla banca ed al riguardo, va rilevato che il disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell'articolo 214 del Cpc, pur non richiedendo l'impiego di formule solenni e sacramentali, postula che la parte, contro la quale la scrittura sia prodotta in giudizio, sollevi un'impugnazione inequivoca e determinata, da cui sia possibile desumere con certezza la volontà di negare l'autenticità della scrittura o della sua sottoscrizione. Il convincimento del giudice del merito, sull'idoneità o meno, al fine indicato, di una determinata deduzione difensiva, risolvendosi in una valutazione di fatto, non e censurabile in sede di legittimità, ove fondato su motivazione adeguata e corretta. Nel procedimento per la verifica di scrittura privata, infine, spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità). (M.Fin.)
Prova - Valutazione della prova - Potere del giudice del merito - Conseguenze. (Cpc, articoli 115 e 116)
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Derivante da cose in custodia - Onere probatorio del danneggiato - Contenuto - Dimostrazione della assenza di colpa - Esclusione. (Cc, articoli 2051 e 2697)
In materia di responsabilità ex articolo 2051 del Cc, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)
SENTENZA CIVILE
Motivazione - Apparente - Condizioni - Limiti. (Cpc, articolo 132)
Le argomentazioni giuridiche e fattuali esposte in una motivazione sufficientemente argomentata non integrano il vizio di motivazione apparente. La motivazione, per prospettarsi in violazione dell'articolo 132, comma 1, n. 4, del Cpc, ovvero apparente, sì da non assumere l'aspetto di una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non può riferirsi ad aspetti di interpretazione dei fatti e delle norme di diritto che sono stati analizzati dalla Corte di merito con motivazione più che sufficiente - nel caso specifico con riferimento alle norme sulla cessione del credito e ai fatti dedotti dalle parti a supporto delle rispettive difese-. Il vizio di motivazione contraddittoria e apparente sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello d'appello, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza e il contenuto di altre prove e documenti. (M.Fin.)
Motivazione - Esame di tutte le argomentazioni svolte dalle parti - Necessità - Esclusione. (Cpc, articolo 132)
La conformità della decisione al modello dell'articolo 132, comma 1, n. 4), del Cpc non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato - come nel caso in esame - le ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate. (M.Fin.)
Motivazione - Insufficiente o contraddittoria - Ricorso per cassazione -Esclusione. (Costituzione, articolo 111; cpc, articoli 132 e 360; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 54)
In virtù dell'articolo 360 n. 5 del Cpc, dopo la riforma di cui al decreto legge n. 83 del 2012, è preclusa la denuncia del vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria non riconducibile neppure all'articolo 360 numero 4 Cpc, dandosi rilievo alla sola omissione di un fatto storico, oggetto di discussione, rilevante ai fini della decisione, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E' apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, solo la motivazione basata su una affermazione generale e astratta, ma non certamente quella inerente a valutazioni giuridiche o fattuali poste a sostegno della decisione. (M.Fin.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Assegno di divorzio - Funzione - Presupposti - Compensazione del coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. (M.Fin.)
SPESE DI GIUDIZIO
Condanna alle spese - Liquidazione - Valore della controversia. (Cpc, articolo 91)
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza). Peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello. (M.Fin.)
Ricorso per cassazione - Ricorso infondato, inammissibile o improcedibile - Declaratoria della sussistenza per il pagamento di un nuovo contributo unificato - Natura amministrativa - Conseguenze. (Cpc, articoli 91 e 92; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13; Legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1)
La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo. Tale dichiarazione, pertanto, non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione. (M.Fin.)
Ricorso per cassazione - Rinuncia - Pagamento di un nuovo contributo unificato - Esclusione. (Cpc, articoli 91, 92 e 390; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13; Legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1)
In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'articolo 13, comma 1-quater, del Dpr 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge 228/2012, che pone a carico del ricorrente soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria. (M.Fin.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Donazioni - Donazione indiretta - Nozione - Intenzione di donare - Indici rivelatori - Validità - Condizioni. (Cc, articoli 769, 782, 809 e 1362)
La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'articolo 782 del Cc, non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l'articolo 809 del Cc, nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'articolo 769 del Cc, non richiama, infatti, l'articolo 782 del Cc, che prescrive l'atto pubblico per la donazione. (M.Fin.)


