ESPROPRIAZIONI

Sezione I, ordinanza 20 dicembre 2024 n. 33867 - Pres. Scotti; Rel. D'Orazio; Ric. Comune di R. T.; Controric. R.

Indennità di occupazione di terreni agricoli - Stima - Determinazione in base al valore venale pieno. (Dlgs 104/2010, articoli 7 e 133; Dpr 327/2001, articolo 29)

In tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (Vam), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria - fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco e attrezzature varie.

Nota

I supremi giudici hanno affermato, poi, che il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle questioni relative all'ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell'espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa. Ne consegue che l'espropriante non può opporre in compensazione proprie autonome ragioni di credito vantate nei confronti delle controparti e inerenti a rapporti diversi, il cui accertamento esula dall'oggetto dei giudizi in questione e che sono insuscettibili di contrapporsi all'obbligo di deposito degli indennizzi imposto dalla legge. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione II, sentenza 27 dicembre 2024 n. 34540 - Pres. Manna; Rel. Papa; Pm (diff.) Dell'Erba; Ric. D. S.; Controric. M.

Accertamento tecnico preventivo - Liquidazione del compenso a carico del richiedente - Sussiste. (Cpc, articoli 91 e 92; Dpr n. 115/02, articolo 8)

In tema di accertamento tecnico preventivo il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali: l'onere a carico della sola parte richiedente, invero, si fonda sulla norma generale come prevista dal primo comma dell'articolo 8 del Dpr 115/2002, secondo cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato; quel che difetta, infatti, nella specie sono i presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli articoli 91 e 92 del Cpc.

Nota

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione n. 24726/13), nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex articolo 696 del Cpc. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda. Per questa ragione, l'obbligo di pagamento del compenso del consulente nominato in un accertamento tecnico preventivo è sottratto al principio di solidarietà proprio dell'obbligo di pagamento del compenso del consulente nel giudizio civile che si conclude con la decisione della controversia: in questa seconda tipologia di procedimento, infatti, la solidarietà consegue al fatto che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, comune ad entrambe le parti, laddove la funzione dell'indagine tecnica nella prima tipologia di procedura è prettamente strumentale all'interesse di una sola parte. (M.Pis.)

ASSICURAZIONE

Sezione III, sentenza 19 dicembre 2024 n. 33402 - Pres. De Stefano; Rel. Rossetti; Pm (diff.) Vitiello; Ric. V,A. spa; Controric. A. M. di M. P. M. F. snc

Contratto contro i danni - Atti vandalici - Clausola limitativa dell'indennizzo in caso di riparazioni eseguite presso soggetto non convenzionato con l'assicuratore - Nullità - Esclusione. (Cc, articoli 1341 e 1907)

La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, la quale preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione dalle scelte dell'assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo squilibrio, per i fini di cui agli articoli 1341 del Cc, o 33, lettera (t), del Dlgs 206/05. (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione II, ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32661 - Pres. Di Virgilio; Rel. Criscuolo; Ric. P.; Controric. Z.

Competenza per valore - Nel caso di simulazione relativa di compravendita immobiliare -Determinazione in base al valore dei beni trasferiti - Sussiste. (Cpc, articoli 115, 116; Cc, articoli 1367 e 2901)

Il valore di una causa avente a oggetto l'accertamento di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione, va determinato, anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato, essendosi altresì specificato che in tal caso non è possibile rifarsi al valore dei crediti per i quali gli attori hanno agito in simulazione sulla falsariga di quanto previsto in caso di dell'azione revocatoria. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione I, ordinanza 21 dicembre 2024 n. 33845 - Pres. Di Marzio; Rel. Valentino; Ric. U.; Controric. B. P. S. A.

Banche e istituti di credito - Mutuo - A tasso fisso - Piano di ammortamento alla francese - Mancata indicazione della modalità di ammortamento - Conseguenze. (Cc, articoli 1325 e 1418)

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 8 gennaio 2025 n. 391 - Pres. Di Marzio; Rel. Rolfi; Ric. L.; Controric. I. S. P. spa

Banche e istituti di credito - Mutuo - Superamento tasso-soglia - Ammortamento cosiddetto "alla francese" - Cessione dei crediti - Prova della cessione - Contenuto. (Cc, articoli 1284 e 2697; Dlgs 385/93, articolo 58)

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (M.Pis.)

DONAZIONE

Sezione II, ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32682 - Pres. Di Virgilio; Rel. Criscuolo

Revocabilità della donazione - Ingiuria grave - Comportamento del donatario irrispettoso del donante - Sufficienza. (Cc, articoli 769, 770, 783 e 801)

L'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 del codice civile, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 20 dicembre 2024 n. 33618 - Pres. Abete; Rel. Amatore; Ric. B. CR F. spa; Controric. Fallimento M. C. srl

Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezione di revocatoria - Prova a carico del creditore dell'esenzione dall'azione. (Legge fallimentare, articoli 65 e 67; Cc, articoli 2697 e 2901)

Nel caso di proposizione da parte del curatore fallimentare, nel corso del procedimento di verifica del passivo e del conseguente giudizio di opposizione di stato passivo, dell'eccezione revocatoria fallimentare od ordinaria diretta a paralizzare la pretesa del creditore istante, spetta a quest'ultimo allegare e provare, come fatto impeditivo all'accoglimento della predetta eccezione revocatoria, la fondatezza dell'esenzione da revocatoria di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, producendo in giudizio la documentazione comprovante che gli atti, i pagamenti e le garanzie oggetto di revocatoria siano stati posti in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo al risanamento aziendale. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 17 dicembre 2024 n. 32995 - Pres. Cristiano; Rel. Fidanzia; Ric. P.; Controric. Fallimento CRC S. snc di R. e M. P,

Ammissione al passivo - Domanda tardiva - Ammissibile soltanto se diversa da quella di insinuazione ordinaria. (Legge fallimentare, articoli 93 e 101)

La domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva; ciò in quanto il sistema della legge fallimentare - in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verificazione del passivo - esclude la possibilità di proporre una nuova insinuazione per un credito o parte di esso che siano già stati in precedenza esclusi dal novero del passivo. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32664 - Pres. Ferro; Rel. Crolla; Ric. F. srl; Controric. Fallimento ABC I. srl

Curatore - Azione per il recupero di un credito del fallito - Eccezione di compensazione di un controcredito - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articoli 56 e 67)

Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sè favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. (M.Pis.)

Sezione I, sentenza 17 dicembre 2024 n. 32996 - Pres. Cristiano; Rel. Pazzi; Pm (diff.) Soldi; Ric. D, del S. spa; Controric. Fallimento D. I. e C. srl

Dichiarazione di fallimento - Successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione - Domanda da ammettere al passivo nel suo ammontare - Sussiste. (Legge fallimentare, articoli 161, 182 e 185)

La dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex articolo 1463 del codice civile e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex articolo 67, comma 3, lettera e), della legge fallimentare. (M.Pis.)

Sezione I, sentenza 19 dicembre 2024 n. 33446 - Pres. Cristiano; Rel. Crolla; Pm (diff.) Soldi; Ric. E. srl; Controric. Fallimento D. I. e C. srl

Fallimento delle società - Accordi di ristrutturazione omologati ex articolo 182-bis della legge fallimentare - Fallimento - impossibilità di attuazione del piano di risanamento - Risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta dei singoli accordi - Riespansione dell'originaria obbligazione - Sussiste. (Legge fallimentare, articoli 52, 72 e 182 bis; Cc, articoli 1236, 1322, 1325, 1453 e 1458)

La dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex articolo 1463 del codice civile e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex articolo 67, comma 3, lettera e), della legge fallimentare. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 3 gennaio 2025 n. 71 - Pres. Terrusi; Rel. P.; Ric. Fallimento C. O. T. P. srl; Int. Comune di Pomezia

Opposizione allo stato passivo - Mutamento della domanda del creditore - Richiesta di ammissione del credito in chirografo anziché in via privilegiata - Ammissibilità. (Legge fallimentare, articoli 43 e 44)

Il procedimento di opposizione a stato passivo pur avendo natura impugnatoria e, come tale, retto dal principio di immutabilità della domanda, non esclude la facoltà del creditore di richiedere soltanto in sede di opposizione l'ammissione del proprio credito in chirografo, anche se nell'insinuazione si domandava l'ammissione del credito in via privilegiata, non determinandosi alcuna mutazione degli elementi costitutivi della domanda, ma una semplice rinuncia alla collocazione privilegiata originariamente dedotta. (M.Pis.)

FAMIGLIA E FILIAZIONE

Sezione I, ordinanza 2 gennaio 2025 n. 28 - Pres. Giusti; Rel. Parise

Famiglia in genere - Unioni di fatto - Articolo 2 della Costituzione - Doveri di natura morale e sociale - Obbligazione naturale - Requisiti di proporzionalità, spontaneità e adeguatezza (Cc, articoli 437, 2034 e 2697)

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell'articolo 2 della Costituzione, e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034 del codice civile, ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l'affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione II, sentenza 27 dicembre 2024 n. 34596 - Pres. Orilia; Rel. Oliva; Pm Pepe; Ric. B.; Controric. T.

Impugnazioni civili - Appello contro sentenze non definitive - Riserva manifestata da una parte - Validità per le altre parti - Esclusione. (Cpc, articoli 274, 340 e 361)

In tema di riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive, la riserva manifestata da una parte, in caso di soccombenza parziale di più parti, non giova anche alle altre nel caso in cui a loro volta non abbiano formulato riserva, in quanto il sistema complessivo previsto dalla legge processuale rimette a ogni singola parte, soprattutto ex articoli 340 e 361 del cpc, un autonomo potere di scelta fra riserva d'impugnazione e impugnazione immediata, non vincolando le altre parti alla riserva compiuta da una di esse, ma consentendo a ciascuna, anche dopo la formulazione della riserva ad opera delle altre, di proporre impugnazione immediata, rendendo priva di effetto la riserva già formulata. Ne deriva che, se alle parti che abbiano formulato la riserva è precluso il potere di proporre impugnazione immediata, tale potere non è precluso alle parti che non abbiano formulato la riserva, atteso il carattere soggettivo della riserva d'impugnazione, in analogia con il carattere soggettivo, in via generale, dell'acquiescenza. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 17 gennaio 2025 n. 1161 - Pres. Di Marzio; Rel. Garri; Ric. A. F. srl; Controric. B. M. dei P. di S. spa

Impugnazioni civili - Appello - Mancata produzione del proprio fascicolo di primo grado - Conseguenze. (Cpc, articoli 115, 169, 190 e 347)

L'appellante deve fornire la dimostrazione delle singole censure mosse, per cui è onere di quest'ultimo, quale che sia stata la sua posizione nella precedente fase processuale, produrre i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, ivi compresi i documenti già prodotti in primo grado. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 17 gennaio 2025 n. 1224 - Pres. Cirillo; Rel. Positano; Ric. C. C. di Ing. E. T. C. sas; Int. Comune di Cagliari

Impugnazioni civili - Appello - Ordinanza di inammissibilità del gravame - Impugnazione in cassazione - Limiti. (Cpc, articoli 348 bis e ter)

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348-ter del Cpc emessa per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il comma 3 del medesimo articolo 348-ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Al contrario, l'ordinanza ex articolo 348-ter del Cpc è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzionale limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 16 dicembre 2024 n. 32726 - Pres. Di Virgilio; Rel. Caponi; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. B.; Controric. B.

Impugnazioni civili - Appello - Ricostruzione dei fatti operata dal giudice in maniera diversa da quella dell'appellante - Diversa qualificazione giuridica - Ammissibilità. (Cc, articolo 169, 2932; Cpc, articoli 99 e 112)

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 13 gennaio 2025 n. 807 - Pres. Patti; Rel. Ponterio; Ric. T. I. P. spa; Controric. F.

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Vincolo al principio di diritto enunciato - Anche in presenza di mutamento della giurisprudenza di legittimità - Rilevanza dello jus superveniens. (Cpc, articolo 384; Cc, articoli 2733 e 2735)

A norma dell'articolo 384, primo comma, del Cpc, l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 20 dicembre 2024 n. 33694 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. B.; Controric. Z S. di D. Z.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancata chiarezza sull'esposizione degli atti processuali - Inammissibilità dell'impugnazione - Presupposti. (Cpc, articoli 360 e 366)

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza espositiva degli atti processuali (che, fissato dall'articolo 3, comma 2, del Cpc, esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile) espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ogni qualvolta, come per l'appunto si verifica nel caso di specie, pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 del Cpc, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (articoli 111, comma 2, della Costituzione e 6 della Cedu), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. (M.Pis.)

LOCAZIONI

Sezione I, ordinanza 3 gennaio 2025 n. 78 - Pres. Abete; Rel. Dongiacomo; Ric. Fallimento E. E. spa; Controric. Fallimento R. srl

Risoluzione del contratto - Obbligo del conduttore alla corresponsione del corrispettivo senza costituzione in mora - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1394 e 1591)

In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto, sia contrattualmente, sia giudizialmente, l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'articolo 1591 del Cc, non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. La caducazione del contratto di locazione non determina, pertanto, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto, i quali permangono, a norma dell'articolo 1591 del Cc, fino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 10 gennaio 2025 n. 654 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Ric. I. N. E. srl; Int. C. G. A. srl

Cessione di credito - Ritrasferimento al cedente - Notifica al debitore - Necessità - Forma libera - Sussiste. (Cc, articolo 1264)

Il ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente (cosiddetta retrocessione del credito) deve essere notificato, ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile, al debitore. Tuttavia, come per la primigenia cessione, la notificazione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex articolo 645 del codice di procedura civile. (M.Pis.)

PROFESSIONISTI

Sezione II, sentenza 27 dicembre 2024 n. 34641 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Pm (conf.) Pepe; Ric. B.; Int. E. sas di R. e F. e C.

Geometri - Progettazione e direzione delle opere - Illegittimità - Conseguenze - Nullità del contratto. (Cc, articoli 1372, 2729; Regio decreto 274/29, articolo 16)

La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto a oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione II, ordinanza 10 gennaio 2025 n. 656 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Ric. C. Sgr spa; Controric. S.

Prova documentale - Produzione di telegramma o raccomandata anche priva dell'avviso di ricevimento - Prova della spedizione - Sussiste. (Cc, articoli 1335, 1362 e 2729)

La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'articolo 1335 del Cc, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione III, ordinanza 9 gennaio 2025 n. 561 - Pres. De Stefano; Rel. Fanticini; Ric. C.; Controric. Agenzia delle Entrate Riscossione

Amministrative - Per violazione del codice della strada - Cartella di pagamento - Eccezione di prescrizione del credito - Termine. (Dlgs. 150/2011, articolo 7; Cpc, articolo 615)

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del Cpc, trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito). (M.Pis.)

Sezione III, sentenza 9 gennaio 2025 n. 560 - Pres. De Stefano; Rel. Fanticini; Pm (diff.) Soldi; Ric. Ministero della Giustizia; Controric. F.

Civili in materia penale - Cartella di pagamento per il recupero delle spese del giudizio penale - Sufficiente il richiamo per relationem della sentenza penale - Esclusione. (Cpc, articoli 615 e 617)

In tema di recupero di spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo per relationem della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (segnatamente, i cosiddetti «fogli notizie» redatti dalla Procura della Repubblica e attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione I, ordinanza 27 dicembre 2024 n. 34671 - Pres. Ferro; Rel. Fidanzia; Ric. S. C. e T.

Sindaci - Dovere di segnalazione di fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio - Necessità. (Cc, articoli 2403, 2423, 2427 e 2428)

Se gli amministratori hanno l'obbligo, ex articolo 2427 n. 22 quater del codice civile, di indicare nella nota integrativa al bilancio la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, i sindaci, proprio perché il dovere di vigilanza loro imposto dall'articolo 2403 del Cc, si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello concorrente dei creditori sociali, non possono sottrarsi, a loro volta, al dovere di segnalare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, soprattutto in una situazione in cui gli stessi ne erano sin dall'inizio specificamente a conoscenza. (M.Pis.)

SOMMINISTRAZIONE

Sezione III, ordinanza 24 dicembre 2024 n. 34361 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. C.; Controric. A. spa

Contratto - Rilevazione dei consumi mediante contatore - Sostituzione di quest'ultimo - Effetti. (Cc, articoli 1176, 1218, 1460 e 1565)

In ordine ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, l'aver sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificare il malfunzionamento al momento della sostituzione, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 9 gennaio 2025 n. 522 - Pres. Mocci; Rel. Papa; Ric. X; Controric. X

Accettazione - Comportamento dell'erede - Presentazione della denuncia di successione - Effetto meramente fiscale - Effettuazione della voltura catastale - Rilevanza. (Cc, articoli 476, 480 e 952)

L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 8 gennaio 2025 n. 390 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Pm (conf.) Pepe; Ric. X; Controric. Comune di A.

Eredità - Acquisto della qualità di erede per accettazione espressa o tacita - Anche dopo il termine di prescrizione - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 457, 459, 475, 476, 480, 565, 586, 677 e 2697)

Il chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione, quando nessuno degli interessati eccepisca la estinzione per prescrizione del diritto di accettazione, eccezione che non è rilevabile d'ufficio, ma soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale, donde l'inammissibilità di tale eccezione quando la stessa venga sollevata successivamente al decorso dei termini di cui all'articolo 167 del Cpc. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32694 - Pres. Di Virgilio; Rel. Cavallino; Ric. X; Controric. X

Successione - Azione di simulazione esercitata dall'erede per acquisizione del bene alla massa ereditaria - Termine di prescrizione - Decorrenza dall'atto simulato. (Cc, articoli 724, 1421, 1422, 2934 e 2935)

Quando l'erede esercita l'azione di simulazione in relazione ad atti di trasferimento a titolo oneroso dissimulanti donazione non al fine di esercitare il proprio diritto quale legittimario, ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza addurre lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, posto che in tale caso l'erede agisce subentrando nella medesima posizione del de cuius. (M.Pis.)

USUCAPIONE

Sezione III, ordinanza 9 gennaio 2025 n. 565 - Pres. De Stefano; Rel. Fanticini; Ric. F.; Controric. B. C. C. C. T. U. s.c.

Acquisto a titolo originario - Effetto estintivo dell'ipoteca iscritta precedentemente - Esclusione. (Cc, articoli 1158 e 2643)

L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia che, come altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti (ad esempio, alcune servitù), non è incompatibile con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e del conseguente acquisto della proprietà per usucapione. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 8 gennaio 2025 n. 389 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Pm (conf.) Pepe; Ric. M.; Controric. Fallimento T. I. srl

Usucapione ordinaria - Titolo di acquisto - Idoneo al trasferimento del bene - Idoneità della promessa di permuta e del comodato - Esclusione. (Cc, articoli 1141, 1158 e 1159)

Ai fini dell'acquisto di un diritto reale a titolo di usucapione ordinaria ex articolo 1158 del codice civile non rileva, difatti, l'idoneità del titolo, ossia un titolo non affetto da vizio di nullità, essendo ciò dirimente ai soli fini della usucapione abbreviata ex articolo 1159 del codice civile, ma è necessario che il titolo, ancorché invalido, sia idoneo a trasferire il possesso del bene, ciò che non può verificarsi quando l'anticipata consegna avvenga a titolo di promessa di permuta o addirittura a titolo di comodato, in quanto tale situazione legittima la mera detenzione del promissario acquirente, fino a che questi immuti la situazione di fatto in possesso ai sensi dell'articolo 1141, secondo comma, del codice civile, potendo iniziare a usucapire soltanto da tale momento, ma soltanto quando il titolo di alienazione, pur ab origine nullo, dia luogo a una situazione che possa qualificarsi immediatamente come possesso, in quanto l'immissione nella materiale disponibilità del bene deve intendersi compiuta dall'acquirente in opposizione al dante causa e dunque con animus possidendi. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 15 gennaio 2025 n. 968 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Ric. E. L. di S. R.. C. sas; Controric. E. C. srl

Oggetto della vendita - Aliud pro alio - Bene completamente diverso da quello pattuito - Risoluzione e risarcimento del danno - Ammissibilità. (Cc, articoli 1453, 1495, 1497 e 1522)

Sussiste consegna di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32709 - Pres. Mocci; Rel. Pirari; Ric. K.; Int. S.

Vendita di cose immobili - Bene su cui il venditore ha esercitato il possesso ultraventennale - Nullità - Esclusione. (Cc, articoli 1158, 1470, 2697 e 2908)

Il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario, ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 17 dicembre 2024 n. 32944 - Pres. Di Virgilio; Rel. Cavallino; Ric. D.; Controric. P.

Vendita di cose immobili - Mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità - Risoluzione automatica del contratto - Esclusione. (Cc, articoli 1455 e 1495; Legge 47/1985, articolo 40)

La mancata consegna del certificato di abitabilità al compratore non determina in via automatica la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, per cui solo ove difettino i requisiti per ottenere l'agibilità la vendita può essere risolta per l'intervenuta consegna di aliud pro alio; allorché l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza consista in una difformità non sanabile in alcun modo, è integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio e si ha invece vizio redibitorio o mancanza di qualità essenziali quando il mancato rispetto delle prescrizioni sia suscettibile di sanatoria; l'aliud pro alio è integrato sia nel caso della differenza strutturale, sia in caso di alterazione qualitativa che può determinare la degenerazione della cosa o il suo declassamento, a condizione che il difetto, in rapporto con quanto pattuito tra le parti, faccia della cosa una res irrimediabilmente diversa, inidonea a soddisfare quella certa destinazione. (M.Pis.)

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