SERVITÙ
Costituzione - Servitù di uso pubblico - Bene destinato alla collettività con carattere di continuità - Necessità. (Cc, articoli 1366 e 1374)
IL PRINCIPIO
La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo.
Il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cosiddetta "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l'intendimento della Pubblica amministrazione di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco. (M.Pis.)
VENDITA
Oggetto della vendita - Autovettura - Garanzia per i vizi - Risoluzione contratto - Prova a carico del compratore - Sussiste. (Cc, articoli 1490 e 1492)
IL PRINCIPIO
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 del codice civile, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 del codice civile è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova.
Facendo seguito ad una copiosa giurisprudenza, anche recente (Cassazione sentenze n. 19529/24, n. 8775/24 e n. 14895/23), la Corte, in tema di compravendita, ha stabilito che l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Obbligazioni in genere - Abusivo frazionamento della pretesa creditoria - Eccezione in senso lato - Conseguenze - Rilevabilità ex officio - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cc, articoli 1418 e 1421; Cpc, articoli 112, 183 e 345)
La eccezione di abusivo frazionamento della pretesa creditoria è un'eccezione in senso lato, in quanto rende la domanda improponibile e, pertanto, soggetta ad una preclusione processuale non disponibile dalle parti. Tale tipo di eccezione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio e non è preclusa dalla intempestiva formulazione delle attività assertive delle parti. Essa, peraltro, rimane sempre condizionata dalla emergenza ex actis degli elementi fattuali, tempestivamente introdotti nel processo, sulla cui base l'eccezione stessa possa essere sollevata dalla parte o rilevata dal giudice. (Nella presente fattispecie, ha evidenziato la Suprema Corte, l'allegazione della (quasi) contestuale emissione di ben dodici decreti ingiuntivi per il recupero di crediti derivanti da prestazioni di sanificazione e pulizia dei locali dell'Azienda convenuta è avvenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2008, mediante la puntuale indicazione dei relativi elementi di fatto, ma senza che fossero già presenti in atti i documenti sui quali l'eccezione si fondava (ossia la copia dei decreti monitori). È, dunque, evidente che l'allegazione della Azienda pubblica non si fondava su documenti già ritualmente acquisiti al processo: documenti che, comunque, nemmeno avrebbero avuto diritto di ingresso in causa, dato che il tribunale all'udienza di prima comparizione aveva immediatamente fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza concedere alcun termine per le ulteriori produzioni documentali di cui all'articolo 183, comma 6, nn. 2 e 3) del Cpc. (M. Fin.)
Obbligazioni in genere - Interessi - Disciplina antiusura - Verifica del superamento del tasso soglia - Sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articoli 1284 e 1815; Cp, articolo 644; Legge 12 marzo 1996 n. 108, articolo 2; Legge 28 febbraio 2001 n. 24, articolo 1)
Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Correttamente, dunque, la Corte di appello - ha osservato la Suprema Corte - ne ha escluso la appartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione). (M.Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Interruzione del processo - Costituzione del coniuge o del figlio della parte deceduta - Omessa spendita della qualità di erede - Accettazione tacita dell'eredità. (Cc, articoli 474 e 476; cpc, articolo 299)
In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte del coniuge o del figlio anche in assenza di spendita della qualità di erede può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli articoli 474 e 476 del Cc, rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex articolo 299 del Cpc. (M.Fin.)
Interruzione - Riassunzione - Dimostrazione della inesistenza di altri eredi oltre il riassumente - Onere del riassumente - Esclusione - Onere probatorio della controparte. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 102, 110 e 300)
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita del relativo evento, con la conseguenza che difetta d'interesse l'altra parte a dolersi dell'irrituale continuazione del processo. In particolare, la prova dell'esistenza di altri eredi, anche quando viene allegata nei confronti di colui che, a norma dell'articolo 110 del Cpc prosegua il processo pendente nei confronti del suo dante causa a titolo universale, deve essere data non da chi si presenta come unico erede ma da chi sostiene la presenza di altri eredi (al fine di estendere ad essi il contraddittorio). Infatti, in caso di processo interrotto per morte di una parte, ai fini della ricostituzione del rapporto processuale è sufficiente l'atto di prosecuzione volontaria compiuto da alcuno soltanto degli eredi, salva la successiva integrazione del contraddittorio, ex articolo 102, comma 2, del Cpc, nei riguardi di eventuali altri eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo. (M.Fin.)
PROFESSIONISTI
Prestazioni professionali - Compenso - Determinazione da parte del giudice - Condizioni - Potere discrezionale del giudice - Esercizio - Limiti - Determinazione della misura del compenso. (Cc, articolo 2233)
L'articolo 2233 del Cc nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali applicabili per la fascia di valore delle controversie in cui la prestazione professionale è stata svolta, non è sindacabile in cassazione. Il potere discrezionale può, peraltro, esplicarsi tanto nell'aumento, quanto nella riduzione dei compensi, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente. L'unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari. La determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, è, in definitiva, rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito. (M.Fin.)
PROPRIETÀ
Proprietà in genere - Altri diritti reali di godimento - Diritti autodeterminati - Conseguenze - Invocazione in appello e ex officio - Ammissibilità. (Cc, articolo 1079; cpc, articoli 112 e 345)
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo ex officio iudicis - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio. (M.Fin.)
Proprietà in genere - Comunione dei diritti reali - Uso delle parti comuni - Condotta di scarico - Uso a favore di altro bene di proprietà dello stesso comproprietario - Ammissibilità. (Cc, articoli 1102, 117 e 118)
Non essendo possibile ipotizzare l'esistenza di un diritto di servitù a carico di un bene comune, a favore di un diverso bene di proprietà individuale di uno dei contitolari del fondo preteso servente, in funzione del principio del nemini res sua servit, e del fatto che il comproprietario ha comunque diritto di utilizzare la cosa comune nel rispetto delle norme in tema di comunione, e dunque nei limiti previsti dall'art. 1102 Cc, la utilizzazione di un bene comune in concreto posta in essere da uno dei suoi comproprietari, mediante lo spostamento della condotta di scarico, non comporta un aggravio rispetto all'uso precedente. (M.Fin.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica - Consulente - Attività - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 62, 101, 112, 183 e 194)
Il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Al contempo, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti, è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (M.Fin.)
Consulenza tecnica - Giudice di secondo grado - Obbligo di rinnovazione della consulenza espletata in primo grado - Esclusione - Fattispecie. (Cpc, articoli 61 e 196)
Il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, può anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio. Nel nostro ordinamento vige difatti il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d'appello ha dissentito dalla Ctu poiché le integrazioni matematiche non erano sorrette da dati documentali, né utilizzabili per colmare le carenze probatorie; la ricorrente si duole che tale argomentazione violi il divieto di uso della scienza privata, ma non pare sia così poiché la Corte territoriale ha accertato che non sussistevano documenti di sostegno alle formule utilizzate). (M.Fin.)
Prova - Prova per presunzioni - Condizioni - Requisiti - Conseguenze - Denunzia in sede di legittimità - Limiti. (Cc, articoli 2727 e 2729, Cpc, articolo 360)
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del Cc, ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 del Cc, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del Cpc, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Compensatio lucri cum damno - Eccezione - In senso lato - Rilevabilità ex officio - Corresponsione della somma - Necessità - Fattispecie. (Cc, articoli 2043 e 2056; Cpc, articoli 112 e 345; Legge 25 febbraio 1992 n, 210, articolo 2)
La eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. La citata compensazione non può operare qualora la somma non sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare per cui, mancando la prova della somma esattamente versata o da versare - prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione - quest'ultima non può avere luogo. Il giudice di merito, per converso, può sul punto anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, in specie quando la percezione dell'indennizzo non sia negata. (Nella fattispecie in esame, ha osservato la Suprema Corte, la percezione dell'indennizzo - ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992 - è stata accertata. Parte ricorrente non nega tale percezione, ma osserva che il Ministero non abbia ottemperato al proprio onere né di allegazione né probatorio. In realtà, nell'eccepire la compensazione, il Ministero ha allegato di aver riconosciuto e in parte corrisposto l'indennizzo [che peraltro si fonda su un titolo giudiziale ottenuto dal ricorrente]: per la determinazione del suo esatto ammontare, il giudice si è legittimamente avvalso del suo, peraltro non contestato in questa sede, potere di acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione). (M.Fin.)
Condanna generica - Accertamento della portata dannosa della condotta - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articolo 278)
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex articolo 278 del Cpc, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. In simile ipotesi, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la portata dannosa della condotta inadempiente ascritta all'appaltatrice è stata riscontrata dalla corte territoriale alla stregua del rilievo, conciso, nondimeno esaustivo, per cui l'appaltatrice non aveva completato tutti i lavori appaltati). (M.Fin.)
Danno - Cagionato da cose in custodia - Immobile dato in locazione - Responsabilità del proprietario - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. (Cc, articolo 2051)
Ai sensi dell'articolo 2051 del Cc, sussiste la responsabilità del proprietario dell'immobile locato, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (perché la concessione in godimento del bene non comporta la perdita della loro disponibilità giuridica e materiale). Costituisce, peraltro, presupposto di tale conclusione che il proprietario del bene abbia e conservi la custodia anche durante la locazione, sicché la responsabilità del custode viene meno sia quando egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno, sia quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono acquisite alla disponibilità del solo conduttore. (Nella specie ha evidenziato la Suprema Corte, la Corte d'appello ha mancato di accertare - o, quantomeno, di esplicitare nella motivazione della propria decisione - se le infiltrazioni erano state determinate da parti dell'immobile sottoposte alla custodia dei proprietari dell'immobile locato oppure acquisite alla disponibilità del conduttore - e, dunque, di specificare se questo aveva assunto - oppure no - in esclusiva la veste di custode della res dannosa - e, se le condotte ostruzionistiche dei conduttori potessero integrare il caso fortuito e, così, esonerare gli appellanti da responsabilità o almeno ridurre quest'ultima a un periodo più breve). (M.Fin.)
Danno - Risarcimento - Perdita di chance - Pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato - Differenze - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articoli 1218, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059)
La domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. In materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno. Si può, pertanto, legittimamente discorrere di chance perduta in relazione all'incertezza non della causa, ma dell'evento, per cui è risarcibile equitativamente la possibilità perduta, se apprezzabile, seria e concreta, una volta che sia stato provato il nesso causale fra la condotta e la possibilità perduta (id est l'evento incerto). (Si tratta, ha osservato la Suprema Corte, di una valutazione che il giudice del merito non ha svolto nel caso di specie, essendosi limitato a valutare se la condotta alternativa ritenuta doverosa (sospensione terapia eparinica) avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi, e che invece deve svolgere, una volta che abbia riconosciuto che una domanda per la chance perduta sia stata proposta. In conclusione, il giudice del merito dovrà valutare il nesso eziologico rispetto all'evento del danno alla salute nei termini sopra indicati. Ove il giudizio di fatto sia sul punto negativo, dovrà procedere all'accertamento di fatto in relazione al diverso evento della perduta chance). (M.Fin.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione delle garanzie patrimoniali - Azione revocatoria - Atto dispositivo di bene già gravato da ipoteca - Idoneità dello stesso a integrare eventus damni - Sussistenza - Modalità di apprezzamento - Valutazione prognostica - Necessità. (Cc, articoli 2808 e 2901)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. (M.Fin.)
RICORSO
Ricorso in Cassazione - Doppia conforme - Indicazione delle ragioni di fatto a fondamento delle due decisioni - Necessità - Regime transitorio. (Cpc, articoli 348-ter, 360 e 366; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 134, articolo 54)
Nella ipotesi di doppia conforme prevista dall'articolo 348 ter del Cpc, comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'articolo 360 del Cpc, n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (adempimento nella specie non svolto). Ai sensi del decreto legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Al riguardo, inoltre, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'articolo 348 ter, commi 4 e 5, del Cpc, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (M.Fin.)
Ricorso in Cassazione - Improcedibilità - Omessa produzione della sentenza impugnata corredata della avvenuta sua notificazione - Fattispecie. (Cpc, articoli 325, 369, 370 e 372)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'articolo 369 del Cpc, copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo Pec), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'articolo 372 del Cpc, a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo Pec), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'articolo 370, comma 3, Cpc, ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex articolo 325 del Cpc) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. In ragione di ciò deve allora dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, non essendo stata la sentenza, munita della relata di notifica, depositata né dal ricorrente - che, infatti, attesta di produrre copia informatica e autentica del provvedimento impugnato e non anche la relata di notifica - né dalla controricorrente, e non essendo stata la stessa acquisita in seguito all'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio. (Nella specie la Suprema Corte ha dichiarato la improcedibilità del ricorso, attesa l'omessa produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, evidenziando che il ricorso era stato notificato il 7 maggio 2021, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 24 febbraio 2021). (M.Fin.)
SPESE DI GIUDIZIO
Compensazione - Modifica dell'articolo 92 Cpc ex lege n. 162 del 2014 - Discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione - Esclusione - Conseguenze - Sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'articolo 92 del Cpc - Conseguenze. (Cpc, articolo 92; Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, articolo 13)
A séguito della modifica dell'articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del Cpc. La motivazione del giudice di appello (condotta extraprocessuale dell'appellata e scarne difese formulate dall'appellante, che non hanno consentito l'esame completo della vicenda) denota evidentemente che la decisione di applicare l'articolo 92 menzionato è stata determinata da fattori estranei al dettato normativo, il che conduce a dichiarare la fondatezza della denunciata violazione di legge. Né risulta incidere su tale conclusione la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 92 del codice di rito ad opera della Consulta con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ne ha ravvisato la contrarietà ai principi della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In tal modo risulta di fatto ripristinata la vecchia formulazione dell'articolo 92 del Cpc nella versione anteriore alla novella del 2014, in relazione alla quale può osservarsi che, rispetto alla ancora più risalente formulazione dell'articolo 92 del Cpc, il testo della norma è più rigoroso e consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». (M.Fin.)
Compensazione - Omissione della - Motivo di ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie. (Cpc, articoli 91, 92 e 360)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzia la a mancata compensazione delle spese dei gradi di merito, ai sensi dell'articolo 92 del Cpc, dal momento che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Trattasi di principio applicabile anche dopo le modifiche dell'articolo 92, comma 2, Cpc, perché l'obbligo di motivazione imposto da questa norma riguarda l'ipotesi in cui la compensazione sia disposta, ma non anche l'ipotesi in cui si segua il principio della soccombenza (che l'articolo 91 del Cpc pone come regola generale in tema di riparto delle spese di lite, essendo la compensazione dell'articolo 92, comma 2, del Cpc prevista come eccezione). (Poiché nella specie il giudice ha osservato l'articolo 91 del Cpc, ha osservato la Suprema Corte, è inammissibile la censura che si basa su norma non applicata, e soltanto discrezionalmente applicabile). (M.Fin.)
Liquidazione delle spese - Motivazione omessa - Condizioni - Limiti - Potere discrezionale del giudice - Conseguenze. (Cpc, articoli 91 e 132; Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55)
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (M.Fin.)
Provvedimento sulle spese - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. (Cpc, articoli 91, 92 e 360)
Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (M.Fin.)
Responsabilità aggravata - Articolo 96, commi 3 e 4 del Cpc - Decisione conforme alla proposta formulata - Fondamento. (Cpc, articoli 96 e 380-bis)
Qualora il ricorso per cassazione sia stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'articolo 380-bis del Cpc, possono essere adottate le statuizioni di cui al terzo comma della stessa norma, ovvero le condanne di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 96 del Cpc. La disciplina del nuovo articolo 380-bis del Cpc (e, in particolare, quella prevista nel suo terzo comma), infatti, contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica per far luogo alla suddetta duplice condanna a carico della parte soccombente. In altre parole, deve ritenersi che sia stata codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria), benché scevra da ogni automatismo. Non conformarsi alla prognosi infausta formulata nella proposta sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità preesistente, o sulla base di una denunciata inammissibilità, qualora essa poi trovi piena conferma nella decisione finale, infatti, lascia certamente presumere una responsabilità aggravata. (M.Fin.)
Responsabilità aggravata - Articolo 96, comma 3 del Cpc - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articolo 96)
Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del Cpc, risiede nell'articolo 111 della Costituzione - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d'appello ha motivato sull'inconsistenza oggettiva degli argomenti a sostegno dell'appello, e sull'esame superficiale dei documenti di causa, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, a nulla rilevando il riferimento alla perizia econometrica). (M.Fin.)


