FALLIMENTO
Crediti - Mandato irrevocabile all'incasso per l'estinzione di crediti - Funzione solutoria - Mezzo di pagamento diverso dal denaro - Revocabilità ex articolo 67 della legge fallimentare - Sussiste. (Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articoli 1198 e 2741)
IL PRINCIPIO
Il conferimento di un mandato irrevocabile all'incasso di crediti che il mandante vanta nei confronti di un terzo, accompagnato dall'attribuzione al mandatario della facoltà di utilizzare le somme così incassate per l'estinzione, totale o parziale, di crediti (anche non ancora sorti) che lo stesso vanti verso il mandante, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, riveste, in definitiva, oltre a uno scopo, sia pure empirico, di garanzia, soprattutto una funzione solutoria, poiché si risolve nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento in favore del mandatario in ordine ai finanziamenti effettuati o da effettuare (come l'anticipazione bancaria della somma oggetto del credito stesso) a favore del mandante. Trattandosi di un mezzo di pagamento diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali è, come tale, revocabile a norma dell'articolo 67, comma 1°, n. 2, della legge fallimentare.
I supremi giudici hanno ribadito quanto già in precedenza affermato (Cassazione, sentenze nn. 1391/03 e 10208/07) e cioè che il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo ma con la garanzia, che si realizza in forma empirica e di fatto, derivante dalla disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito (Cassazione, sentenza n. 1391 del 2003); - il pagamento che il creditore riceve da un terzo, in forza di mandato irrevocabile all'incasso di un credito verso quest'ultimo rilasciatogli dal debitore con funzione di garanzia, è, dunque, atto autonomamente revocabile, ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare, indipendentemente dalla revoca del mandato, non realizzandosi, a seguito di tale pagamento, alcuna compensazione (che escluderebbe la revocabilità) tra il credito principale del mandatario e l'obbligazione del medesimo di rimettere le somme riscosse al mandante (articolo 1713 del Cc), che, in realtà, non sussiste poiché il mandatario trattiene quanto ricevuto in pagamento diretto del proprio credito. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Divieto del patto commissorio - Relativo a qualsiasi negozio - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1369, 1472 e 2744)
IL PRINCIPIO
Il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nullità radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore.
La Corte ha ribadito che il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Lastrico solare - Parte comune - Sussiste - Prova contraria - Riserva espressa di proprietà fondata su titolo - Necessità. (Cc, articoli 1117 e 1126)
Il lastrico solare assolve alla primaria funzione di copertura dell'edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere fornita in modo chiaro e univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà. Per titolo non si intende il titolo che individua il soggetto destinatario dei costi della manutenzione, ordinaria e straordinaria, della terrazza, ma deve intendersi l'atto costitutivo dello stesso Condominio, ossia il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali; tale atto deve contenere in modo chiaro e inequivoco elementi tali da includere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni. (M.Pis.)
Parti comuni - Area esterna al fabbricato di accesso all'edificio - Necessità di un titolo negoziale - Sussiste. (Cc, articoli 817, 1117 e 1362)
Al fine di accertare se l'uso esclusivo di un'area esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare le esigenze di accesso all'edificio di tutti i partecipanti, sia attribuito ad uno o più condomini, è irrilevante la circostanza che l'area stessa, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità immobiliare adibita ad attività commerciale, occorrendo all'uopo un titolo di fonte negoziale (che può anche ravvisarsi nel regolamento condominiale cosiddetto contrattuale), posto in essere dall'originario unico proprietario dell'edificio, siccome legittimato all'instaurazione ed al successivo trasferimento del rapporto stesso ai sensi degli articoli 817, secondo comma, e 818 del codice civile, idoneo a conferire al bene natura pertinenziale e la cui interpretazione presuppone un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito. (M.Pis.)
Regolamento - Anche trascritto - Opponibilità al terzo estraneo alla comunione - Esclusione . (Cc, articolo 1117)
In tema di condominio negli edifici, in base all'articolo 1117 del codice civile, il Regolamento di condominio, quand'anche trascritto, non è opponibile al terzo estraneo alla comunione, perché non costituisce un titolo di proprietà, sicché la natura condominiale di un'area separata e autonoma rispetto all'edificio in cui ha sede il Condominio stesso intanto può essere riconosciuta in quanto risulti consacrata in un titolo petitorio, formatosi in precedenza. (M.Pis.)
Spese condominiali - Condanna del condominio al pagamento di una somma - Validità del titolo anche nei confronti dei condomini - Sussiste. (Cc, disposizioni di attuazione dell'articolo 63; Cpc, articoli 101 e 102)
Il provvedimento giudiziale recante condanna del condominio per un credito vantato da chi abbia contratto con l'amministratore rappresenta titolo esecutivo nei confronti di tutti i condomini, pur se non parti del giudizio e neppure individuati nominativamente nel provvedimento. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze legali - Luce o veduta - Differenze - Mancanza di prospectio - Conseguenze. (Cc, articoli 900, 901, 905, 1362, 1988 e 2056)
La natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole o poco sicura per una persona di normale conformazione. (M.Pis.)
Strade - Manufatto collocato lungo le strade - Differenza tra impianto pubblicitario e segnale turistico - Valutazione di fatto ad opera del giudice di merito - Sussiste. (Dlgs 285/92, articolo 23)
Per valutare se un manufatto collocato lungo le strade o in vista di esse costituisce un impianto di pubblicità o propaganda (nella specie, una preinsegna, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa), oppure un segnale turistico e di territorio meramente informativo di avvio alle zone di attività industriali, artigianali, commerciali, occorre accertare se il cartello svolga una prevalente funzione pubblicitaria o segnaletica di indicazione dell'itinerario verso la sede dell'attività imprenditoriale. La relativa valutazione, implicando accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto l'aspetto dell'omesso esame ex articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc o della mancanza assoluta, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Indennità - Espropriazione di bene indiviso - Opposizione alla stima - Necessità di indicazione della quota di spettanza dell'opponente - Esclusione . (Dpr 327/01, articolo 32)
In caso di espropriazione di bene indiviso, in sede di opposizione alla stima non è richiesta l'indicazione della quota di spettanza dell'opponente o, in caso di opposizione cumulativa, delle quote di rispettiva spettanza di ciascuno degli opponenti, poiché l'opposizione del singolo comproprietario contro la stima dell'indennità è idonea a estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e quindi alla intera indennità anche a beneficio degli altri comproprietari non opponenti, non avendo l'obbligazione dell'espropriante e il relativo credito dell'opponente natura parziaria e non essendo perciò configurabile la loro deduzione "pro quota" in giudizio. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Azione revocatoria - Presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza - Prova. ( Legge fallimentare, articolo 67)
In tema di revocatoria fallimentare, infatti, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'articolo 67, comma 1, della legge fallimentare, grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. (M.Pis.)
IMMOBILI
Condanna al rilascio - Efficacia anche nei confronti del terzo occupante - Nel caso di derivazione del titolo dal condannato - Opposizione all'esecuzione - Nel caso di titolo non pregiudicato dalla pronuncia - Ammissibilità . (Cpc, articolo 615)
La condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in confronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell'immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone, ed è incompatibile con l'immissione in possesso dell'esecutante; tuttavia, la parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del Cpc se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell'immobile in base a un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Reclamo avverso il decreto del tribunale di scioglimento della società - Decreto della Corte di Appello - Provvedimento di volontaria giurisdizione - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità. (Cc, articoli 2479 e 2484)
Il decreto emesso dalla corte d'appello, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale avente ad oggetto l'accertamento di una causa di scioglimento della società, non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'articolo 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento, né le cause che lo avrebbero prodotto, anche ove proceda alla nomina dei liquidatori, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Sentenza di accoglimento del gravame - Omissione nell'ordinare la restituzione di quanto già versato - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Sussiste. (Tuf, articolo 31; Cc, articolo 2049; Cpc, articoli 389 e 474)
Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 474 del Cpc, nonché dall'articolo 389 del Cpc per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Estinzione dell'obbligazione mediante cessione di merce - Datio in solutum - Conseguenze. (Legge fallimentare, articolo 67; Cc, articolo 2697)
L'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una "datio in solutum", alla stregua di pagamento revocabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, senza che rilevi l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo. (M.Pis.)
POSSESSO
Azioni a difesa - Manutenzione - Concessione in godimento di un bene demaniale - Legittimazione all'azione da parte del possessore - Ammissibilità. (Cc, articoli 1140, 1145 e 1170)
L'azione di manutenzione del possesso è consentita nei rapporti fra privati non soltanto a colui che abbia già conseguito in concessione il godimento di un bene demaniale, ma anche a chi eserciti sul bene stesso poteri di fatto tali da giustificare il godimento della concessione, proprio in quanto nei rapporti fra privati, per l'esperimento dell'azione di manutenzione, è sufficiente che il possesso corrisponda all'esercizio di facoltà che possano formare oggetto di concessione amministrativa e non è necessario che trattisi di facoltà correlate a concessioni già emanate. Pertanto, il privato che eserciti di fatto una signoria sul bene demaniale suscettibile di essergli attribuito in concessione è possessore ad ogni effetto ed è, in quanto tale, legittimato ad esperire l'azione di manutenzione contro altro privato che rechi turbativa al suo possesso. (M.Pis.)
Tutela possessoria - Da parte del titolare di un bene immobile - Prova - Produzione del titolo di acquisto - Insufficienza. (Cc, articoli 1140, 1143, 1168, 1170, 2697 e 2728)
Il titolare di bene immobile che intenda avvalersi della tutela possessoria, anziché agire in via petitoria a tutela del diritto asseritamente violato, deve provare in giudizio proprio il rapporto di fatto con la cosa e non può, invece, limitarsi a produrre in giudizio le prove del titolo di acquisto, perché idonee al solo limitato fine di rafforzare ad colorandam possessionem la prova stessa necessaria. (M.Pis.)
PRESCRIZIONE
Interruzione - Instaurazione di un giudizio - Idoneità fino al passaggio in giudicato della sentenza - Efficacia della sentenza declinatoria della competenza - Esclusione. (Cc, articoli 2943 e 2945)
L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza - che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l'unicità del processo, non può prodursi l'effetto sospensivo ex articolo 2945, secondo comma, del codice civile, operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto. (M.Pis.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
Civili - Procedimento d'ingiunzione - Inefficacia del decreto - In caso di mancanza o inesistenza della notifica nel termine - Sussiste. (Cpc, articoli 115, 116 e 644)
Nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo 644 del Cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del Cpc, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del Cpc. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Interruzione del processo - Per morte dell'unico difensore - Prosecuzione irrituale del giudizio - Deducibilità della causa interruttiva in Cassazione - Ammissibilità. (Cpc, articolo 372)
La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 372 del Cpc, mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. (M.Pis.)
Mediazione per la conciliazione delle controversie civili - Sostituzione della parte con il difensore - In forza di ampia procura ad litem - Idoneità - Esclusione. (Dlgs n. 28/10, articolo 8; Cpc, articolo 83)
La parte può farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione ma non può conferire tale potere con la procura ad litem conferita al difensore e da questi autenticata quand'anche con tale procura possa conferirgli - e gli abbia, in ipotesi, conferito ogni più ampio potere processuale. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. (M.Pis.)
Riunione e separazione delle cause - Atti a contenuto preparatorio Impugnazione - Inammissibilità. (Cpc, articolo 273)
I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto implicante statuizioni sulla competenza, insuscettibili di impugnazione (poiché sprovvisti dei caratteri della decisorietà e definitività) e insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Prova documentale - Disconoscimento copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio - Dichiarazione chiara ed univoca - Necessità. (Cc, articoli 2697 e 2719)
In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Associazioni non riconosciute - Risarcimento del danno non patrimoniale - Configurabilità. (Cc, articoli 1223, 1226, 2043, 2697, 2727 e 2729)
In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle associazioni non riconosciute ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, alla reputazione o all'identità storica, culturale, e politica. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Credito anteriore all'atto dispositivo - Necessità . (Cc, articoli 2697 e 2901)
Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito. (M.Pis.)
SANZIONI
Amministrative - Locali di esercizio delle scommesse - Installazione di apparecchi di intrattenimento - Licenza di polizia - Necessità . (Regio decreto 773/31, articolo 110)
I soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del Rd 18 giugno 1931 n. 773, solo in presenza della licenza di polizia ex articolo 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'articolo 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88, come previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse. (M.Pis.)
Amministrative - Relative alla circolazione stradale - Pluralità di violazioni commesse con una sola azione - Operatività del meccanismo di cui all'articolo 198 del codice della strada - Limiti. (Dlgs 150/11, articolo 7; Cds, articolo 198)
In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione o omissione, la violazione di diverse disposizioni del codice della strada, a ciascuna delle quali consegua una sanzione accessoria relativa alla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall'articolo 198, comma 1, di detto codice - che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, commina la sanzione per l'infrazione più grave, aumentata fino al triplo - trattandosi di norma formulata esclusivamente con riferimento alla sanzione pecuniaria. (M.Pis.)
Amministrative - Veicoli adibiti a noleggio con conducente - Facoltà di uso delle corsie preferenziali - Rilevanza dei regolamenti comunali - Sussiste. (Legge 21/92, articoli 3, 5 bis e 11)
Ai sensi degli articoli 3, 5-bis e 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, la facoltà riconosciuta ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente di fare uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici deve essere esercitata pur sempre secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali; è peraltro legittima l'ordinanza sindacale che condizioni l'accesso all'interno delle aree a traffico limitato del proprio territorio da parte dei titolari di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente rilasciate da altri comuni alla preventiva comunicazione contenente l'osservanza e la titolarità dei requisiti e i dati relativi al servizio, trattandosi di limitazione che non si risolve in un sostanziale divieto di accesso e che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione municipale, con l'effetto che la mancata osservanza di tale prescrizione dà luogo a violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai sensi dell'articolo 7, comma 14, del codice della strada. (M.Pis.)
SERVITÙ
Azioni di difesa - Actio negatoria servitutis - Posizione del convenuto - Contestazione delle richieste attoree - Sufficienza. (Cc, articoli 949, 1063 e 1067)
Nel giudizio di negatoria servitutis, il convenuto può limitarsi ad eccepire l'esistenza della contestata servitù o l'estensione di essa oltre i limiti dedotti dall'attore, prospettando situazioni che, ove accertate, possono valere al fine del rigetto della domanda, mentre nel caso in cui intende ottenere con la sentenza la costituzione della detta servitù o l'ampliamento di quella già esistente, deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale per la quale, pur non richiedendosi formule sacramentali, è tuttavia necessario l'impiego di espressioni che consentano di individuarne il contenuto sostanziale in riferimento alle finalità concrete che la parte vuole realizzare. (M.Pis.)
Esercizio - Graduatoria delle fonti - Importanza primaria del titolo - Sussiste. (Cc, articoli 1063, 1064, 1065 e 1362)
Gli articoli 1063, 1064 e 1065 del codice civile contemplano una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, mentre i precetti dettati dai successivi articoli 1064 e 1065 del codice civile rivestono carattere meramente sussidiario e possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Società di persone - Responsabilità verso terzi - Esclusione con lo scioglimento del rapporto sociale - Se portato a conoscenza dei terzi - Sussiste. ( Cc, articoli 1306, 2304, 2313 e 2318)
La "responsabilità" del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, deve essere esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato. Pertanto, non assume valore decisivo la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto con un singolo socio, e che gli effetti di tale obbligazione sociale siano destinati a permanere nel tempo, oltre l'epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. (M.Pis.)
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Successione - Diritto di abitazione e mobilia della residenza familiare - Spettanza al coniuge - Da calcolarsi sulla quota disponibile - Necessità. (Cc, articoli 329, 540 e 556)
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'articolo 540, comma 2, del codice civile, si sommano alla quota allo stesso riservata in proprietà e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'articolo 556 del codice civile, considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (M.Pis.)
TRASCRIZIONE
Atti relativi a beni immobili - Vincolo di destinazione imposto in sede di separazione dei coniugi - Omessa trascrizione - Responsabilità del cancelliere - Esclusione. (Cc, articoli 2645-ter, 2671 e 2699)
Qualora il vincolo di destinazione sui beni di cui all'articolo 2645 ter del codice civile sia imposto in sede di accordi per la separazione coniugale e di esso non venga curata la trascrizione che rende l'atto opponibile ai terzi, nessuna responsabilità è configurabile a carico del cancelliere che autentica l'atto di separazione, posto che la norma citata prevede che la trascrizione sia una facoltà dipendente dalla richiesta della parte di procedervi e non un obbligo del pubblico ufficiale che riceve l'atto. (M.Pis.)
USI E CONSUETUDINE
Strada destinata a uso pubblico - Requisiti - Prova fondata su titolo valido - Accordo tra privati ed ente pubblico o usucapione - Necessità. (Cc, articoli 1140, 1158, 1167 e 2233)
Al fine di qualificare una strada come destinata ad uso pubblico, è necessario fornire la duplice dimostrazione dell'effettiva destinazione della stessa al servizio della collettività e dell'esistenza di un titolo valido il quale può essere costituito tanto da una convenzione tra i proprietari del suolo stradale e l'ente pubblico, quanto dall'usucapione. Per garantire la non equivocità della destinazione al pubblico transito della strada, occorre che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; 2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all' usucapione. (M.Pis.)
USUCAPIONE
Determinazione del dies a quo - Servitù di opera a distanza illegale - Rilevanza della realizzazione degli elementi essenziali dell'opera - Necessità. (Cpc, articoli 156 e 157; Cc, articoli 873, 875, 905 e 1158)
Al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù. (M.Pis.)
VENDITA
Beni iscritti in pubblici registri - Obbligo del venditore di consegna dei titoli e dei documenti di proprietà - Inadempimento - Risoluzione del contratto. (Cc, articoli 1453 e 1477; Dpr 133/10, articolo 7)
Ai sensi dell'articolo 1477, terzo comma, del codice civile, il venditore di un bene iscritto in pubblici registri (navi, aeromobili e automobili) è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre. (M.Pis.)
Contratto preliminare - Caparra confirmatoria - Inadempimento - Rimedi alternativi per la parte adempiente. (Cc, articoli 1223, 1385, 1453, 1455 e 2697)
In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'articolo 1385, del codice civile, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall' inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile e il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'articolo 1223 del codice civile. (M.Pis.)
Contratto preliminare - Domanda di risarcimento danni per i vizi dell'immobile - Proposizione della domanda unitamente all'azione di riduzione del prezzo - Ammissibiità. ( Cc, articoli 1362, 1494 e 2932)
Mentre le azioni di risoluzione (actio redhibitoria) e riduzione del prezzo (actio quanti minoris) si pongono fra loro in concorso alternativo, il risarcimento del danno si cumula sia con l'una, sia con l'altra domanda; e quindi ben può essere associata a quella fra le due che venga scelta dal compratore, fermo restando che l'azione di risarcimento del danno può essere esercitata anche da sola, cioè senza chiedere né la risoluzione, né la riduzione del prezzo. Quando l'azione di risarcimento del danno sia esercitata unitamente all'azione di riduzione del prezzo, vanno riconosciuti i danni che residuino dopo la riduzione, ad esempio il danno relativo alla mancata o parziale utilizzazione della cosa e il lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Non vanno, invece, rimborsate le spese necessarie per eliminare i vizi, che sono ricomprese nella disposta riduzione. Viceversa, allorché l'azione di risarcimento dei danni sia proposta dall'acquirente ex articolo 1494 del codice civile, senza alcun collegamento con altre domande, sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, essa può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. (M.Pis.)


