RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione II, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28291 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Ric. X; Controric. X

Danno - Dolus incidens - Prova del raggiro su elemento importante del contratto - Necessità. (Cc, articoli 1337, 1440 e 2049)

IL PRINCIPIO
In tema di dolus incidens e con riguardo all'azione di risarcimento del conseguente danno, l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.

Nota

In ipotesi di dolo incidente il contraente il quale (assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti, avrebbe concluso ugualmente il contratto, ma a condizioni diverse, e che l'altro contraente sarebbe stato in mala fede) agisce contro costui, chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido. I raggiri, gli artifici, le menzogne, la reticenza maliziosa sono causa di annullamento del negozio giuridico quando siano stati tali da indurre in errore l'altro contraente, così da determinare il vizio della volontà. In tal caso il dolo si presenta come fattore determinante, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l'uso dei mezzi illeciti e, conseguentemente, il vizio di volontà che è stato determinante diventa causa di annullamento del contratto. Quando, invece, il dolo ha avuto una minore intensità ed ha esercitato influenza soltanto sulle modalità del negozio, rendendolo più gravoso per una delle parti, esso non incide sull'esistenza del negozio stesso, perché questo, comunque, è validamente concluso, ma è causa di risarcimento del danno, in quanto costituisce illecito ed è soggetto, come tale, alla disciplina generale degli atti illeciti. (M.Pis.)

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28390 - Pres. Travaglino; Rel. Scoditti; Ric. X; Controric. X

Responsabilità risarcitoria - Per comunicazione da parte di un coniuge prima delle nozze dell'incertezza sulla permanenza del vincolo matrimoniale - Esclusione. (Cc, articoli 2697, 2721, 2722 e 2729; Cpc, articoli 112, 183, 184, 187 e 244)

IL PRINCIPIO
Non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva.

Nota

Come già affermato dalla Suprema Corte nella decisione n. 18853/11, nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'articolo 2 della Costituzione, ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge"». Si tratta del diritto strettamente personale ed irrinunciabile, riconosciuto ai coniugi dall'ordinamento italiano, di far cessare gli stessi effetti civili, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'articolo 2 della Costituzione. (M.Pis.)

ASSICURAZIONE

Sezione III, ordinanza 7 novembre 2024 n. 28749 - Pres. De Stefano; Rel. Guizzi; Ric. X; Controric. X

Polizza - Beneficiari - Mancata indicazione tra gli eredi testamentari - Conseguenze. (Cc, articoli 1101, 1920 e 1932)

In difetto di un'indicazione nominativa di quegli, tra gli eredi testamentari, da indentificare come soli beneficiari della polizza, gli effetti "post mortem" dell'atto "inter vivos" costituito dall'assicurazione sulla vita si producono nei confronti di tutti. (M.Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28253 - Pres. Carrato; Rel. Picaro; Ric. Ministero della Giustizia; Controric. X

Irreperibilità del cliente - Nozione di irrintracciabilità - Effetti. (Cpc, articolo 702-bis; Dpr 115/02, articolo 117)

La nozione di irreperibile di cui all'articolo 117 del Dpr 115/2002, articolo 117, va intesa in senso lato, ossia come irrintracciabilità, comprendente anche le ipotesi di latitanza dell'imputato assistito dal difensore d'ufficio, atteso che la norma stessa non specifica il significato del termine "irreperibile" e non richiama espressamente gli articoli 159 e 160 del Cpp, sicché non chiarisce se "irreperibile" è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 12 novembre 2024 n. 29129 - Pres. Manna; Rel. Cavallino; Ric. Gamberdella; Controric. Carusi

Azioni giudiziarie - Domanda diretta a ottenere l'adempimento di prestazione pecuniaria - Litisconsorzio facoltativo - Sussiste. (Cpc, articolo 331)

Il litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini sussiste esclusivamente nel caso di azioni che investono un rapporto giuridico unico e inscindibile, finalizzate all'adempimento di una prestazione di facere non suscettibile di divisione; invece, la proposizione di domanda intesa a ottenere da più coobbligati, anche in via solidale, l'adempimento della prestazione pecuniaria comune comporta situazione riconducibile al litisconsorzio facoltativo, che sussiste di regola quando si agisce verso più coobbligati a una prestazione da eseguirsi solidalmente. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione II, ordinanza 12 novembre 2024 n. 29161 - Pres. Orilia; Rel. Mondini; Ric. Contrive srl; Controric. Targa Telematics spa

nterpretazione - Rilevanza del senso letterale delle parole - Ambiguità delle medesime - Criteri. (Cc, articoli 1362, 1365, 1366 e 1371)

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'articolo 1362 all'articolo 1365 del codice civile e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'articolo 1366 del Cc all'articolo 1371 del Cc. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 7 novembre 2024 n. 28767 - Pres. Scrima; Rel. Valle; Ric. Paris; Controric. Mediocredito centrale Banca del Mezzogiorno spa

Responsabilità precontrattuale - Trattative - Interruzione con addebito di responsabilità - Necessità . (Cc, articolo 1337)

Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte a uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 11 novembre 2024 n. 28895 - Pres. Frasca; Rel. Rossetti; Ric. Ente Autonomo Volturno srl; Controric. Mario's di Laganà Angelo sas

Risoluzione - Effetti rispetto ai terzi - Momento in cui il contratto deve considerarsi risolto - Distinzione tra effetti interni ed effetti esterni della risoluzione. (Cc, articoli 1453 e 1458)

Quando l'esistenza d'un contratto venga in rilievo quale presupposto per l'esercizio di diritti nei confronti di terzi (come nel caso in cui l'esistenza d'una locazione commerciale sia presupposto per il versamento da parte della Pa d'un indennizzo al conduttore), e quel contratto venga dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex articolo 1453 del Cc, gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell'inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione. Da quel momento, pertanto, cessa l'obbligazione del terzo il cui presupposto giuridico era l'esistenza del contratto risolto. (M.Pis.)

DIVISIONE

Sezione II, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27892 - Pres. Manna; Rel. Oliva; Ric. X; Controric. X

Divisione ereditaria - Mancato accordo per limitare le operazioni solo ad una parte del compendio - Effetti. (Cc, articoli 556, 1113 e 2697; Cpc, articolo 784)

In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali a una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28416 - Pres. Di Virgilio; Rel. Pirari; Ric. D'Innocenti; Controric. Benini

Certificato di abitabilità - Fattispecie del silenzio - assenso - Formazione - Incompletezza della documentazione e mancata integrazione della medesima - Effetti. (Cc, articoli 1227, 1362 e 1491; Dpr n. 380/01, articoli 24, 25 e 26)

In relazione alla licenza di abitabilità di immobili, prevista dal Dpr 22 aprile 1994, n. 425, articolo 4, la fattispecie legale tipica del silenzio-assenso in esso delineata presuppone non soltanto il decorso del tempo idoneo ad integrarla, ma altresì che il proprietario, all'atto della presentazione della domanda di rilascio del certificato di abitabilità, offra tutta la documentazione richiesta dalla predetta norma, in assenza della quale il consenso non può dirsi formato, e ciò a maggior ragione se vi sia stata, da parte dell'ente, un richiesta di integrazione in tal senso rimasta inevasa. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione II, sentenza 6 novembre 2024 n. 28610 - Pres. Falaschi; Rel. Caponi; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. Merenda; Controric. Atac spa

Opposizione all'esecuzione avverso cartelle esattoriali - Legittimazione passiva - Ente impositore - Spese di lite. (Cpc, articoli 91 e 92)

Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'agenzia delle entrate riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, indipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. (M.Pis.)

ESPROPRIAZIONI

Sezione I, ordinanza 13 novembre 2024 n. 29268 - Pres. Scotti; Rel. D'Orazio; Ric. Anas spa; Int. Cocco

Aree destinate all'espropriazione - Inclusione del terreno in una fascia di rispetto stradale - Limite legale della proprietà - Conseguenze - Non edificabilità. (Dpr 327/01, articolo 54; Legge 1150/42, articolo 13)

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (Pip) o di un piano di edilizia economica e popolare (Peep). (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28507 - Pres. Giusti; Rel. Parise; Ric. Versace; Controric. Anas spa

Indennità - A seguito di occupazione legittima - Interessi sulla somma - Decorrenza. (Legge 865/71, articolo 20)

Gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione, che segna l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale, quale momento di maturazione del relativo diritto, restando irrilevante l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 8 novembre 2024 n. 28791 - Pres. Abete; Rel. Dongiacomo; Ric. BMW Bank GMBH; Controric. Fallimento Motorsport srl

Accertamento del passivo - Mancanza di data certa su un contratto prova del credito - Inopponibilità del medesimo - Diversa prova del credito - Ammissibilità. (Cc, articoli 1823, 2697, 2704 e 2710)

In sede di accertamento dello stato passivo la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione e, dunque, l'impossibilità di considerare le clausole riportate nella documentazione priva di data certa ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto ma, di per sé, non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito. (M.Pis.)

IMMOBILI

Sezione II, ordinanza 30 ottobre 2024 n. 28009 - Pres. Di Virgilio; Rel. Fortunato; Ric. Fallimento Alca Immobiliare srl; Controric. Moroni

Atti tra vivi relativi al trasferimento di immobili o di scioglimento di comunioni - Necessità del riferimento alle planimetrie catastali e alla dichiarazione di conformità del bene - Sussiste. (Legge 52/85, articolo 29; Cc, articoli 2650 e 2932)

L'articolo 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985, modificato dall'articolo 19 della legge n. 122 del 2010, prescrive espressamente che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, debbono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 30 ottobre 2024 n. 28036 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Ric. Rossi; Controric. Condominio fabbricato via della Serpe n. 7 Roma

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza cassata - Proposizione nell'ambito del giudizio di rinvio - Ammissibilità. (Cpc, articoli 389 e 474)

Le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell'ambito del giudizio di rinvio, in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esse possono essere, quindi, proposte anche in un nuovo autonomo giudizio, e ciò a prescindere dall'esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, sentenza 5 novembre 2024 n. 28418 - Pres. Dio Virgilio; Rel. Grasso; Pm (diff.) Cardino; Ric. Visentin; Controric. Crea

Adempimento - Pagamento con assegni di conto corrente - Effetto liberatorio - Per il debitore sufficiente l'emissione e la consegna del titolo - Effetti. (Cc, articoli 1322, 1362, 1414, 1470 e 2700)

In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28448 - Pres. Scrima; Rel. Dell'Utri; Ric. Domenici; Controric. Lippi

Ricognizione di debito - Rilevanza del titolo del rapporto e delle sue articolazioni - Sussiste. (Cc, articolo 1988)

In tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 del Cc deve ritenersi estesa, oltre che al ‘titolo' del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione III, ordinanza 7 novembre 2024 n. 28702 - Pres. Travaglino; Rel. Gorgoni; Ric. La veranda sul mare soc. coop a r.l.; Controric. Micari

Citazione - Individuazione della persona evocata in giudizio - Incertezza - Nullità. (Cpc, articoli 145, 163 e 164)

L'indagine circa l'individuabilità, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o della citazione in appello), di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona evocata in giudizio ed a far escludere la sussistenza di quell'assoluta incertezza al riguardo che determina nullità ai sensi dell'articolo 164 del Cpc, è istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 7 novembre 2024 n. 28675 - Pres. Carrato; Rel. Varrone; Ric. Condominio di via Rondinella n. 40 Napoli; Controric. De Vivo

Procedimento sommario - Produzione documentale eseguita dopo il deposito del primo atto difensivo - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1031, 1058,1073 e 2697; Cpc, articolo 702)

Poiché l'articolo 702-bis del Cpc, commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702 bis e seguenti del Cpc, successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 70-ter c.p.c.. (M.Pis.)

PROPRIETÀ

Sezione II, ordinanza 12 novembre 2024 n. 29134 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Ric. Badini; Int. Badini

Accessione - Opere eseguite da terzi con materiali propri - Diritto di credito all'indennizzo - In difetto dello ius tollendi - Prescrizione. (Cc, articolo 936)

Poiché il proprietario del fondo acquista la proprietà delle costruzioni o piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguite con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, ne consegue che il diritto di credito all'indennizzo sorge, in capo ad esso, una volta che non possa più essere esercitato lo ius tollendi, per essere decorsi i sei mesi all'uopo concessi dalla norma o per essere detto diritto inibito dall'essere state eseguite, le opere considerate, a scienza del proprietario e senza opposizione da parte sua o in buona fede, è da questo momento che decorre il termine prescrizionale per far valere questo diritto e non dal rilascio del bene, trovando esso titolo nel vantaggio economico che da detta costruzione od opera deriva al proprietario del fondo. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 8 novembre 2024 n. 28826 - Pres. Carrato; Rel. Varrone; Ric. Trabucco; Controric. Trabucco

Azioni di difesa - Rivendica e regolamento di confini - Presupposti - Erroneo nomen iuris all'azione - Conseguenze. (Cc, articoli 948, 949 e 950)

L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa e univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto e il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione I, ordinanza 12 novembre 2024 n. 29163 - Pres. Scotti; Rel. Varotti; Ric. Manca; Controric. Comune di Lecce

Consulenza tecnica - Incompatibilità - Necessità della richiesta ex articolo 192 del Cpc - Inammissibilità in Cassazione. (Cpc, articoli 51, 63 e 192)

La causa d'incompatibilità del consulente d'ufficio, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell'articolo 192 del Cpc. Tale formale istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all'articolo 51 del Cpc, nel corso del giudizio di secondo grado, e l'ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione I, ordinanza 13 novembre 2024 n. 29245 - Pres. Scotti; Rel. D'Orazio; Ric. X; Controric. Comune di X

Danno - Risarcimento per equivalente - Disposto d'ufficio - Domanda implicita in quella di reintegrazione in forma specifica - Sussiste. (Cc, articoli 1669 e 2058)

L'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, senza violare l'articolo 112 del Cpc, ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione III, sentenza 6 novembre 2024 n. 28593 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Pm (conf.) Cardino; Ric. Fallimento Fratelli Bisson srl; Int. Fior

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria di atto di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi - Effetti. (Cc, articoli 2644, 2740, 2901 e 2902)

L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi - atto non concretante una vicenda dispositivo traslativa dei beni che ne sono oggetto - determina, a esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato, ma non anche dei successivi atti di disposizione in favore di terzi dei beni conferiti nel fondo, siccome atti non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso. (M.Pis.)

RICORSO

Sezione II, ordinanza 8 novembre 2024 n. 28781 - Pres. Di Virgilio; Rel. Oliva; Ric. Maccabei; Controric. Fallimento SEART srl

Ricorso in cassazione - Mancato deposito della sentenza gravata e della relata - Effetti - Improcedibilità del ricorso - Deposito successivo - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1140, 1470, 2697 e 2700; Cpc, articolo 369)

L'articolo 369 del Cpc non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso. Tale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'articolo 372 del Cpc vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. Inoltre, la sanzione dell'improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte, senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. Infine, l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 12 novembre 2024 n. 29207 - Pres. Orilia; Rel. Mondini; Ric. Severgnini; Controric. Macchi

Ricorso in cassazione - Violazione di legge - Erronea applicazione della norma - Necessità. (Cc, articoli 1176, 2230 e 2313; Cpc, articolo 360)

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 11 novembre 2024 n. 28949 - Pres. Carrato; Rel. Giannaccari; Ric. D'Alessandro; Controric. Comune di Montecatini Terme

Amministrative - Opposizione - Legittimazione passiva - Notifica del ricorso ad amministrazione diversa - Effetti. (Dlgs 150/11, articolo 6; Cpc, articoli 414, 416 e 417)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia stato elevato dalla Polizia Municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il Comune; tuttavia, qualora il ricorso sia stato notificato all'organo di una diversa Amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), l'erronea identificazione del legittimato passivo, essendo un adempimento riservato alla cancelleria, non si traduce nell'inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza. (M.Pis.)

SERVITÙ

Sezione II, sentenza 12 novembre 2024 n. 29174 - Pres. Orilia; Rel. Varrone; Pm (conf.) Celentano; Ric. Guidi; Controric. Lippi

Acquisto servitù apparente - Per usucapione o destinazione del padre di famiglia - Necessità di opere visibili e stabili - Ammissibilità. (Cc, articoli 1051, 1061, 1158 e 2697)

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 4 novembre 2024 n. 28263 - Pres. Falaschi; Rel. Guida; Pm (conf.) Pepe; Ric. Fag Immobiliare srl; Controric. Gelfran srl

Coattive - Interclusione derivata dall'opera eseguita dal proprietario del fondo dominante - Conseguenze. (Cc, articoli 1062, 1102, 1117, 1128, 1362 e 1414)

In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela in quanto la stessa sia chiesta al giudice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realizzazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzione più idonea a contemperare le contrapposte esigenze dei proprietari. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 7 novembre 2024 n. 28683 - Pres. Carrato; Rel. Varrone; Ric. Turri; Controric. Forner

Coattive - Passo carraio - Costituzione della servitù per esigenze abitative - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 1051, 1052 e 1053)

L'articolo 1052 del Cc può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili. La domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'articolo 1051, ultimo comma, del Cc (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 Cc. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28597 - Pres. Scarano; Rel. Gorgoni; Ric. Nucaro; Controric. Prelios Credit Solutions spa

Spese di giudizio civili - Rimborso all'interveniente ad adiuvandum - Presupposti. (Cc, articoli 1415, 2697e 2727; Cpc, articolo 112)

Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento. (M.Pis.)

TRASPORTI

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28565 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. International Security Service spa; Controric. Unicredit spa

Contratto - Trasporto e custodia valori - Consegna delle chiavi della cassaforte - Responsabilità - Conseguenze. (Cc, articoli 1218, 1362, 1678, 1683, 1693, 1698, 2049, 2697 e 2729)

Nell'ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina il perfezionarsi di un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti. In tal caso, pertanto, oltre all'obbligazione tipica del vettore, sorge anche l'obbligo di custodia tanto delle chiavi che dei valori immessi nella cassaforte e, in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'articolo 1768 del Cc., ma deve provare a mente dell'articolo 1218 del Cc che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. (M.Pis.)

USUCAPIONE

Sezione II, ordinanza 7 novembre 2024 n. 28703 - Pres. Carrato; Rel. Varrone; Ric. Galleano; Controric. Nicoli

Possesso acquistato ed esercitato pubblicamente - Necessità ai fini dell'azione - Sussiste. (Cc, articoli 1158, 1163 e 2697)

Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo o alle peculiari modalità di fruizione del luogo. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, sentenza 4 novembre 2024 n. 28238 - Pres. e Rel. Di Virgilio; Ric. Cocco; Int. Milani

Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere ex articolo 2932 del Cc - Mancata indicazione della concessione edilizia o della domanda di concessione in sanatoria - Rigetto della domanda. (Cc, articoli 1418 e 2932)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un edificio o un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) solo allorché sia radicalmente assente, rispettivamente, la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile (oggi permesso di costruire) - e, in mancanza, l'allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione -, o il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 30 ottobre 2024 n. 28011 - Pres. Di Virgilio; Rel. Fortunato; Ric. Nautica Blue Marine Group srl; Int. Joker Boat srl

Garanzia - Vizi della merce - Decorso del termine per la denuncia - Dalla consegna - Limiti. (Cc, articoli 1495 e 1519)

Ai fini del decorso del termine per la denuncia al venditore dei vizi della merce, prevista dall'articolo 1495 del Cc, è essenziale che l'acquirente sia messo in condizione di verificare la merce stessa; l'inizio del decorso di detto termine va ritenuto - qualora l'acquirente non abbia esaminato anteriormente la cosa acquistata - da quando egli la riceve in consegna, ancorché per mezzo di rappresentante, implicando tale atto l'avvenuta conoscenza delle condizioni dei beni, potendosi in tale momento effettuare ogni verifica. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 8 novembre 2024 n. 28838 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Ric. Autostar spa; Controric. Pignoli

Prezzo - Azione redibitoria - Restituzione dello stesso all'acquirente di bene mobile registrato - Valutazione dell'uso del bene fatto dall'acquirente - Necessità. (Cc, articoli 1175, 1453, 1455, 1492 e 1497)

Nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore. (M.Pis.)

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