AVVOCATO

Sezione II, ordinanza 24 ottobre 2024 n. 27638 - Pres. Manna; Rel. Criscuolo; Ric. X; Controric. X srl

Liquidazione dei compensi - Opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo - Valore della causa - Indeterminabile - Sussiste. (Dlgs 150/2011, articolo 14; Cpc, articoli 10 e 17)

IL PRINCIPIO
Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex articolo 10 del Cpc, non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'articolo 17 del Cpc riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto.

Nota

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 16300/2007, nel risolvere il contrasto che si era manifestato all'interno della giurisprudenza della Corte, in merito all'individuazione del valore delle cause aventi ad oggetto l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, hanno affermato che ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex articolo 10 del Cpc, non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'articolo 17 del Cpc riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione. Tale principio viene esteso ora anche all'ipotesi di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo. (M.Pis.)

Sezione II, sentenza 24 ottobre 2024 n. 27597 - Pres. Manna; Rel. Criscuolo; Pm (diff.) Ceniccola; Ric. X; Int. X

Liquidazione spettanze professionali - Contestazioni circa la somma corrisposta dal cliente - Prova a carico del debitore dell'efficacia estintiva dei pagamenti effettuati. (Cc, articoli 1193 e 1195)

IL PRINCIPIO
Qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga "ex se" dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso

Nota

Come è stato ribadito da recenti pronunce de giudice di legittimità (Cassazione, sentenza n. 31837/22, n. 450/20), in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 del Cc, al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, del Cc, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. Pertanto, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'articolo 1193 del Cc. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, sentenza 16 ottobre 2024 n. 26828 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Cardino; Ric. Aprile; Controric. Dorsch

Esecuzione dell'opera - Senza il rispetto della concessione edilizia - Difformità totale o parziale - Conseguenze. (Cc, articoli 1223, 1227, 1346, 1418 e 2697)

Allorché l'appalto abbia ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia (ora permesso di costruire), occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e le ipotesi di difformità parziale. Nel caso di totale difformità, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con la conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative. Nel caso, invece, di parziale difformità, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, all'esito di una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello realizzato, secondo una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, tale nullità non sussiste. (M.Pis.)

ARBITRATO

Sezioni unite, ordinanza 14 ottobre 2024 n. 26600 - Pres. D'Ascola; Rel, Criscuolo; Ric. Lualdi; Controric. Petrolvalves spa

Arbitrato estero - Rituale - Necessità - Applicabilità delle norme nazionali - Ammissibilità. (Cc, articoli 1229, 1418, 1343, 1344, 1345 e 1901; Cpc, articolo 817 e 819-ter)

L'arbitrato internazionale non può che essere rituale, nonostante la diversa qualificazione ad opera delle parti, in quanto il sistema delineato prevede unicamente una specifica figura di arbitrato rituale idonea a superare i confini domestici, il che comporta che possano trovare applicazione anche le norme specificamente dettate per l'arbitrato rituale nazionale, ove non incompatibili con il carattere internazionale dell'arbitrato concordato. (M.Pis.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione III, ordinanza 16 ottobre 2024 n. 26921 - Pres. Frasca; Rel. Tassone; Ric. Accetta; Controric. Stillitani

Competenza funzionale - Sezioni specializzate agrarie - Controversie relative alla natura del rapporto controverso - Ammissibilità. (Legge 203/1982, articoli 17, 20, 46 e 48; Cpc, articoli 615 e 623)

La competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l'accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare, a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l'astratta individuazione delle caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 23 ottobre 2024 n. 27481 - Pres. Manna; Rel. Cavallino; Ric. Colleoni; Int. Maffeis

Parti comuni - Presunzione di condominialità del cortile - Superamento - Rilevanza del titolo di formazione del condominio - Sussiste. (Cc, articoli 1117, 1321 e 1362)

La presunzione di condominialità ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile del cortile, destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune, non può essere vinta dalla circostanza che a esso si acceda solo dalla proprietà esclusiva di un solo condomino, in quanto l'utilità particolare che deriva da tale fatto non incide sulla destinazione tipica del bene e sullo specifico nesso di accessorietà del cortile rispetto all'edificio condominiale. La presunzione di condominialità posta dall'articolo 1117 del codice civile non è vincibile con qualsiasi prova contraria, ma può essere superata soltanto dalle opposte risultanze del titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali, dal quale deve risultare una chiara e univoca volontà di riservare esclusivamente a uno o più condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri. (M.Pis.)

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 17 ottobre 2024 n. 26931 - Pres. Scarano; Rel. Tassone; Ric. Immobilcorsico srl; Controric. Credit Agricole Leasing Italia srl

Clausola risolutiva espressa - Prevista in caso di violazione da parte di un contraente di tutti gli obblighi contrattuali - Indeterminatezza - Nullità. (Cc, articoli 1455 e 1456; Cpc, articolo 702-bis)

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per "gravi e reiterate violazioni" dell'altro contraente "a tutti gli obblighi" da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 16 ottobre 2024 n. 26867 - Pres. Di Marzio; Rel. Falabella; Ric. Unione Banche Italiane spa; Controric. Losavio

Conto corrente - Azione del correntista per importi non dovuti a titolo di interessi - Natura solutoria o ripristinatoria del versamento - Conseguenze. (Cc, articoli 1283, 1837, 2697 e 2946)

In tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 21 ottobre 2024 n. 27189 - Pres. Di Virgilio; Rel. Varrone; Ric. Curatela del Fallimento Lanificio Jollitex di Roberto Batacchi C. snc; Controric. Batacchi

Simulazione - Interposizione fittizia di persona - Partecipazione all'accordo anche da parte del terzo contraente - Necessità. (Cc, articoli 1414, 1415 e 1417)

L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato a esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione I, ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27354 - Pres. Giusti; Rel. D'Orazio; Ric. Mazzono; Controric. Comune di Morlupo

Certificato di destinazione urbanistica - Natura dichiarativa - Impugnazione del medesimo - Esclusione. (Dpr 327/2001, articolo 50; Dpr 380/2001, articolo 30)

Il certificato di destinazione urbanistica si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla. Il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori in esso contenuti potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato di destinazione urbanistica. (M.Pis.)

ESPROPRIAZIONI

Sezione II, sentenza 15 ottobre 2024 n. 26659 - Pres. Orilia; Rel. Oliva; PG Celentano; Ric. Arnas; Controric. Comune di Palermo

Occupazione illegittima da parte della Pa - Facoltà del proprietario del bene di rivendica - Limite - Usucapione. (Cc, articoli 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1147, 1158, 1163, 1164 e 1168; Dpr n. 327/2001, articolo 42-bis)

L'occupazione usurpativa di un fondo da parte della Pa è compatibile con l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, col limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione; non rileva, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante ex articolo 42-bis del Dpr n. 327 del 2001, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27288 - Pres. Cristiano; Rel. Pazzi; Ric. Femia; Int. Fallimento Femia Nicola di Femia Benedetto C. snc

Effetti del fallimento - Quota di reddito da stipendio o pensione necessaria per il fallito - Valutazione da parte del giudice - Presupposti. (Legge fallimentare, articolo 46)

In tema di determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex articolo 46 della legge fallimentare e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti. (M.Pis.)

FIDEIUSSIONE

Sezione I, ordinanza 16 ottobre 2024 n. 26821 - Pres. Di Marzio; Rel. Dal Moro; Ric. IES di Gardini e C. srl; Controric. Riviera NPL srl

Contratto di garanzia - Assimilabile ai contratti bancari - Esclusione. (Dlgs 28/10, articolo 5)

Stante la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, va ribadita l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del Dlgs 28 del 4 marzo 2010. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 21 ottobre 2024 n. 27264 - Pres. Scarano; Rel. Pellecchia; Ric. Drivas; Controric. Asset Management Company spa

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Firma nella procura da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale - Inammissibilità. (Cc, articoli 1322 e 1418; Cpc, articolo 365)

Il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, in quanto il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi, e l'invalidità della certificazione implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'articolo 365 del Cpc per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 23 ottobre 2024 n. 27526 - Pres. Scrima; Re. Iannello; Ric. Bonifacio; Controric. Zallocco

Impugnazioni civili - Ricordo per cassazione - Mancanza dei motivi, motivazione apparente e contrasto tra affermazioni - Impugnazione ex articolo 360 n. 5 del Cpc - Ammissibilità. (Cpc, articolo 360)

La riformulazione dell'articolo 360, primo comma, n. 5, del Cpc, disposta dall'articolo 54 del Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 28 ottobre 2024 n. 27817 - Pres. Scarano; Rel. Condello; Ric. Filippetti; Controric. Fino 1 Securitisation srl

Impugnazioni civili - Rilievo d'ufficio delle eccezioni - Ammissibilità. (Cc, articoli 1418, 1421 e 2697)

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 14 ottobre 2024 n. 26666 - Pres. Manna; Rel. Boghetic; Ric. Battistin; Controric. Associazione La nostra famiglia

Contratto collettivo - Disdetta - Recesso unilaterale da parte del singolo datore di lavoro - Inammissibilità . (Cc, articoli 1322, 1362, 1366, 1367 e 1467)

Nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'articolo 1467 del Cc, conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori. (M.Pis.)

Sezione lavoro, sentenza 25 ottobre 2024 n. 27707 - Pres. Manna; Rel. Boghetic; Pm (conf.) Pirone; Ric. Securite spa; Controric. Margarita

Rapporto di lavoro - Appalto - Acquisizione di personale già utilizzato nell'appalto da parte del nuovo appaltatore - Trasferimento di azienda - Esclusione - Presupposti. (Dlgs 276/2003, articolo 29; Legge 122/2016, articolo 30)

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Dlgs n. 276 del 2003 come novellato dall'articolo 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 16 ottobre 2024 n. 26914 - Pres. Tria; Rel. Casciaro; Ric. Ministero dell'Istruzione; Controric. Cicconi

Rapporto di lavoro - Supplenze temporanee - Graduatorie di circolo e di istituto - Inserimento degli aspiranti titolari di abilitazione - Necessità . (Dlgs 59/2017, articolo 5)

In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5, comma 3, del Dm del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,del Dlgs n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con Dl n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione III, sentenza 23 ottobre 2024 n. 27439 - Pres. De Stefano; Rel. Tatangelo; Pm (diff.) Vitiello; Ric. Ugliola; Controric. Valerio

Adempimento - Pretese contrastanti di diversi creditori per il pagamento - Applicabilità del disposto dell'articolo 1189 del Cc - Esclusione. (Cc, articoli 1189, 1362, 1363, 2702 e 2703)

Poiché l'articolo 1189 del Cc è diretto a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia "univocamente" tale, cioè la situazione in cui il pagamento avvenga in mancanza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione, tale disposizione non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debitore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto (disponendo del resto il debitore di diversi e adeguati strumenti di tutela della sua posizione, per tale eventualità), salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di suddette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infondate e pretestuose ovvero vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 15 ottobre 2024 n. 26788 - Pres. Scarano; Rel. Ambrosi; Ric. China Taiping Insurance CO. LTD; Controric. Contarina spa

Pagamento degli interessi legali - Risultante dal titolo esecutivo giudiziale - Spettanza interessi per il periodo successivo alla domanda - Determinazione. (Cc, articoli 1362, 1366, 1367 e 1369)

Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'articolo 1284, comma 1, del Codice civile, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo. (M.Pis.)

PRESCRIZIONE

Sezione II, sentenza 22 ottobre 2024 n. 27352 - Pres. e Rel. Manna; Ric. Marullo; Controric. Stagno

Interruzione - Per effetto della domanda giudiziale - Protrazione sino al passaggio in giudicato - Deroga in caso di estinzione del processo - Sussiste. (Cc, articoli 2943 e 2945)

Il principio fissato dall'articolo 2945 del Codice civile - secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale; ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'articolo 2945, secondo comma, del Codice civile anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda. (M.Pis.)

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Sezione lavoro, sentenza 21 ottobre 2024 n. 27235 - Pres. Berrino; Rel. Cavallaro; Pm (conf.) Visonà; Ric. Canitano; Controric. Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro

Contributi e prestazioni - Versamento del contributo integrativo all'ente previdenziale dei biologi - Necessità - Anche nel caso di attività esercitata in forma societaria - Sussiste. (Dlgs 103/1996, articolo 8; Legge 243/2004, articolo 1)

L'obbligo di versare all'ente previdenziale dei biologi il contributo integrativo di cui all'articolo 8, comma 3, del Dlgs 103/1996, compete a coloro che si avvalgono dell'attività professionale degli iscritti, anche se quest'ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell'importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrente tra l'iscritto e l'ente, e che in contrario non rileva la previsione dell'articolo 1, comma 39, della legge 243/2004, che ha posto a carico delle "società professionali mediche e odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale" i contributi sulle "prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale", trattandosi di norma riferentesi alle "società mediche e odontoiatriche" e alle "società di capitali" che, in quanto eccezionale, non può estendersi oltre i casi e i tempi in essa considerati. (M.Pis.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione I, ordinanza 14 ottobre 2024 n. 26617 - Pres. Marulli; Rel. Terruzi; Ric. Immobiliare San Pietro di Bargaglia e Resista sas; Controric. Veneto Banca scpa

Provvedimenti del giudice civile - Mancata concessione dei termini ex articolo 183 del Cpc con rimessione del giudizio in decisione - Rilevazione da parte del giudice del grado - Autorettificazione - Effetti. (Cpc, articoli 162, 183, 273 e 274)

Il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado - per non avere il giudice concesso alle parti, benché richiesto, l'appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell'articolo 183, quinto comma, del Cpc, e avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determinazione del thema decidendum e del conseguente thema probandum - può essere rilevato d'ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla res controversa e dal medesimo rimediato attraverso l'adozione di misure sananti, espressione della capacità di autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l'esercizio delle attività non potute esercitare in precedenza. La mancata rilevazione di detto vizio in procedendo, inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di impugnazione, restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente, non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 25 ottobre 2024 n. 27704 - Pres. Di Virgilio; Rel. Pirari; Ric. Ricca; Controric. Caputo

Termini processuali - Riduzione del periodo di sospensione feriale - Mancanza di disciplina transitoria - Applicabilità. (Cpc, articoli 325 e 327)

In tema di impugnazioni, la modifica dell'articolo 327 del Cpc, introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio, mentre la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno), introdotta dall'art. 16, comma 1, del Dl n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 325 e 327 del Cpc e in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27343 - Pres. Travaglino; Rel. Tassone; Ric. Cesare; Controric. Soget spa

Danno - Fermo tecnico - Necessità di esplicita prova - Sussiste. (Cc, articoli 1227, 2043 e 2729)

n tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

Sezione I, ordinanza 23 ottobre 2024 n. 27454 - Pres. Cristiano; Rel. Vella; Ric. ICCREA, Controric. Giacomelli sport spa

Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Termine di prescrizione nel caso di società in amministrazione straordinaria - Decorrenza. (Dlgs 270/99, articolo 38; Dlgs 5/2006, articolo 153)

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario, poiché l'art. 49 del Dlgs citato, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione stessa. (M.Pis.)

SANZIONI

Sezione II, ordinanza 11 ottobre 2024 n. 26556 - Pres. Carrato; Rel. Amato; Ric. Caporali; Int. U.T.G. di Roma

Amministrative - Ordinanze ingiunzioni sottoscritte da Viceprefetti vicari - Legittimità. (Legge 689/1981, articolo 18; Cpc, articolo 213)

Le ordinanze - ingiunzioni prefettizie irroganti sanzioni per illeciti amministrativi sono legittime non solo se emesse e sottoscritte da Viceprefetti vicari (nelle sedi che li prevedono), il cui potere di sostituzione del Prefetto deriva direttamente dalla legge, ma anche da altri funzionari o Vice - prefetti ai quali tale potere deve, però, essere specificamente delegato dal titolare, in virtù del principio generale del diritto amministrativo comportante la delegabilità, negli uffici della pubblica amministrazione gerarchicamente organizzati, dei provvedimenti che non siano espressamente riservati dalla legge alla competenza funzionale del capo dell'ufficio. (M.Pis.)

SERVITÙ

Sezione II, ordinanza 16 ottobre 2024 n. 26885 - Pres. Mocci; Rel. Picaro; Ric. Iuliano; Controric. Iuliano

Esercizio - Frazionamento del fondo dominante - Permanenza del diritto su ogni porzione - Sussiste. (Cc, articoli 949, 1055, 1071 e 2697)

Il principio dell'indivisibilità di cui all'articolo 1071 del codice civile comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente e poiché tale effetto si determina ex lege, al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti, in mancanza di specifiche clausole dirette a escludere o limitare il diritto, la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un unicum ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione I, ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27283 - Pres. Terrusi; Rel. Fraulini; Ric. Euroclass Multimedia Holding s.a.; Controric. J.a.z. Investment Group srl

Società per azioni - Accordo negoziale tra soci - Diretto alla manleva delle conseguenze negative del conferimento - Attribuzione del put - Conseguenze. (Cc, articoli 1322, 1344, 1418, 1462 e 2247)

È lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (cosiddetta "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione I, ordinanza 17 ottobre 2024 n. 26945 - Pres. Di Marzio; Rel. Dal Moro; Ric. Placidi; Controric. Banca del Fucino spa

Spese di giudizio civili - Richiesta di distrazione da parte del difensore - Parte del processo di impugnazione - Presupposti. (Dm 55/2014, articolo 5)

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 17 ottobre 2024 n. 26929 - Pres. Di Virgilio; Rel. Giannaccari; Ric. D'Alessandria; Controric. Bonsanti

Spese di giudizio civili - Rivalutazione delle somme liquidate - Indicazione da parte del giudice dei criteri applicati - Necessità. (Cc, articoli 1224 e 1226)

Il giudice di merito, nel riconoscere il diritto alla rivalutazione di somme liquidate a titolo risarcitorio, deve indicare i criteri applicati e, qualora applichi un determinato coefficiente ricavato dagli indici Istat, deve fornire ulteriori indicazioni circa i passaggi ed i calcoli che hanno portato alla determinazione di quel coefficiente; in caso di omessa indicazione dei criteri adottati, la pronuncia è viziata da difetto assoluto di motivazione perché non consente di verificare la correttezza del procedimento logico seguito. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 14 ottobre 2024 n. 26623 - Pres. Falaschi; Rel. Carrato; Ric. Cutrupi; Int. UTG di Reggio Calabria

Spese di giudizio civili - Sentenza di secondo grado di rigetto dell'appello - Condanna dell'appellante alle spese del doppio grado - Ultrapetizione - Presupposti. (Cpc, articolo 345)

In tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello. (M.Pis.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, sentenza 16 ottobre 2024 n. 26833 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Troncone; Ric. X spa; Controric. X

Debiti ereditari - Azione nei confronti di un coerede per il pagamento - Obbligazione pro quota - Necessità. (Cc, articoli 485, 487, 510, 752, 754 e 775)

Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato pro quota, in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'articolo 754 del codice civile, secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 24 ottobre 2024 n. 27585 - Pres. Manna; Rel. Cavallino; Ric. X; Controric. X

Testamento pubblico - Dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni e rilettura dello scritto - Necessità - Garanzia di certezza. (Cc, articolo 603)

Prescrivendo la legge, a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari alla presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è finalizzata a raggiungere la massima garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l'eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore; pertanto tale finalità, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni, non è raggiunta se non a condizione che, prima di dare lettura dell'atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, senza che ciò possa essere supplito dalla sola lettura dell'atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore. (M.Pis.)

TITOLI DI CREDITO

Sezione I, ordinanza 17 ottobre 2024 n. 26930 - Pres. Terrusi; Rel. Fraulini; Ric. Errichiello; Controric. Alene sr29)

Cambiale e vaglia - Posizione dell'avallante - Liberazione in caso di estinzione dell'obbligazione - Esclusione. (Legge sulla cambiale, articoli 21 e 62)

In ragione della letteralità e astrattezza della sua obbligazione, l'avallante cambiario non può opporre eccezioni attinenti al rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, e pertanto non è liberato dall'obbligazione di garanzia neppure nel caso di estinzione dell'obbligazione principale. (M.Pis.)

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