POSSESSO

Sezione II, ordinanza 2 agosto 2024 n. 21807 - Pres. Orilia; Rel. Giannaccari; Ric. Sedda; Controric. Loi

Acquisto - Situazioni di tolleranza - Rapporti di mera amicizia o di buon vicinato - Lunga durata dell'attività - Presunzione - Conseguenze. (Cpc, articoli 102, 110, 115; Cc, articoli 1140, 1141, 1144 e 1168)

IL PRINCIPIO

Nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo.

Nota

La Corte ha richiamato le proprie pronunce (Cassazione., sentenze n. 5520/20 e n. 4663/82) in tema di esecutore testamentario ribadendo che, quale titolare di un ufficio di diritto privato, nell'esecuzione del suo compito di assicurare la piena attuazione della volontà testamentaria egli è investito di una duplice legittimazione: a) una iure proprio, quale titolare di diritti ed obblighi insorgenti a suo carico sia come custode sia come detentore dei beni ereditari, b) l'altra quale sostituto processuale. Questo ultimo potere d'azione riguarda il promovimento di controversie aventi per oggetto rapporti giuridici dei quali l'esecutore non è titolare, ma la cui tutela assicura l'esatto adempimento dell'incarico testamentario. Tale ultima legittimazione investe non solo l'accertamento giudiziale della qualità di erede o di legatario degli istituiti, ma, altresì, la determinazione dell'oggetto dell'istituzione, e, quindi, in ogni controversia di questo tipo l'esecutore testamentario è litisconsorte necessario, ex articolo 102 del Cpc. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 6 settembre 2024 n. 23961 - Pres. Abete; Rel. D'Orazio; Ric. Città Metropolitana di Firenze; Controric. Bini

Parti - Morte di una di esse - Legittimazione attiva agli eredi - Litisconsorzio necessario - Impugnazione della sentenza fatta da un solo coerede - Conseguenze. (Cpc, articoli 285, 299, 300 e 330)

IL PRINCIPIO
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente.LA NOTACome già affermato nella sentenza n. 15295/14, la Corte conferma che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, no

Nota

Come già affermato nella sentenza n. 15295/14, la Corte conferma che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex articolo 300, quarto comma, del Cpc. (M.Pis.)

APPALTI

Sezione II, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23233 - Pres. Giusti; Rel. Amato; Ric. Società Immobiliare Francesca S.r.l.; Controric. Guidi e altro

Difformità e vizi dell'opera - Rovina e difetti di cose immobili - Denuncia - Termine annuale - Decorrenza - Sicura conoscenza dei difetti - Conseguenze. (Cc, articolo 1669)

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Cc, a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. L'importanza a tal fine degli accertamenti tecnici è stata sottolineata anche per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. (M.Fin.)

CONTRATTO

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18430 - Pres. Travaglino; Rel. Rubino; Ric. CA.FRA, Autotrasporti S.r.l.; Controric. Ristosystem di Paolo Bordin Sas

Inadempimento - Azione di danni - Onere probatorio - Distribuzione - Fattispecie. (Cc, articoli 1218, 1453 e 2697)

Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile. (Sulla base di questo principio, ha osservato la Suprema Corte, è corretta la decisione che ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova, atteso che nella ricostruzione del giudice di merito, il secondo, necessario passaggio in cui si articola il complessivo onere probatorio a carico dell'attore, ovvero la prova che il danno subito si pone in rapporto di causalità con la prestazione ricevuta, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado, è rimasto privo di prova, in particolare non è stato ritenuto provato che sia stato riversato nel serbatoio della ricorrente carburante di scadente qualità, adulterato o comunque misto ad acqua e comunque il tribunale ha escluso, facendo propria la valutazione del consulente, che la causa del danno fosse da porsi in rapporto causale con la qualità del gasolio versato nel serbatoio o comunque con l'attività svolta dagli addetti alla pompa di benzina in occasione del rifornimento di carburante). (M.Fin.)

CONTRATTO DI AGENZIA

Sezioni Unite, ordinanza 2 luglio 2024 n. 18092 - Pres. D'Ascola; Rel. Bertuzzi; Ric. Bonaldo; Int. Safonova

Agenzia in genere - Attività del mediatore professionale alla ricerca di un possibile acquirente - Inserimento dell'offerta in un sito internet - Attività verso una pluralità di Stati - Esclusione. (Regolamento Consiglio CEE 12 dicembre 2012 n. 1215, articolo 17)

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la attività del mediatore professionale volta alla ricerca di un possibile acquirente di un bene immobile, realizzata mediante l'inserimento dell'offerta in un sito internet, non può considerarsi, di per sé, vale a dire in forza del mezzo di comunicazione usato, attività diretta verso una pluralità di Stati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera c), del Regolamento Ue n. 1215 del 2012. (M.Fin.)

CONTRATTO DI LEASING

Sezione I, ordinanza 8 luglio 2024 n. 18507 - Pres. Ferro; Rel. Vella; Ric. Sardaleasing S.p.a.; Controric. Fallimento Meta Hotels Srl

Fallimento - Risoluzione del contratto verificatasi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 - Successivo fallimento dell'utilizzatore - Applicazione analogica dell'articolo 72 quater della legge fallimentare - Ammissibilità - Esclusione. (Cc, articolo 1526; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 72-quater; Legge 4 agosto 2017 n. 124, articolo 1)

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'articolo 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per i contratti anteriormente risolti (quale quello oggetto del contendere) resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica a quest'ultima figura (così apprezzata dai giudici di merito) della disciplina dell'articolo 1526 del Cc, e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'articolo 72-quater della legge fallimentare. (M.Fin.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione I, ordinanza 3 luglio 2024 n. 18226 - Pres. Scotti; Rel. Russo; Ric. Palilla; Controric. Comune di Carrara

Edilizia economica e popolare - Aree comprese nei piani - Diritto di superficie - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario. (Legge 18 aprile 1962 n. 167, articolo 10; Legge 22 ottobre 1971 n. 865, articolo 35)

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'articolo 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'articolo 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della Pa. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 3 luglio 2024 n. 18223 - Pres. Scoditti; Rel. Russo; Ric. Di Lucia e altro; Controric. Comune di Canicattì

Edilizia residenziale - Pubblica - Cessione aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari - Prezzo - Conseguenze. (Cc, articolo 1460; Legge 22 ottobre 1971 n. 865, articolo 35; Legge 23 dicembre 1996 n. 662; Dpr 8 giugno 2001 n. 327, articolo 54)

In tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'articolo 35, comma 12, della legge n. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio. Il Comune può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23240 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Annunziata e altro; Controric. Bper Credit Management soc. coop. p.a.

Opposizione - Agli atti esecutivi - Progetto finale di distribuzione delle somme dichiarato esecutivo - Impugnabilità con opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di "estinzione" del processo esecutivo contestuale all'approvazione del progetto - Irrilevanza. (Cpc, articoli 512, 617 e 632)

Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica (cioè del non potersi compiere ulteriori atti) del processo di espropriazione, priva di autonoma portata precettiva, esulante dalle fattispecie legali di estinzione tipica dell'esecuzione e inidonea a precludere l'impugnazione della approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23216 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Cuozzo; Controric. Banca Centro - Cooperativo Toscana-Umbria soc, coop.

Opposizione - Cause di - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Esclusione - Estensione a tutto il giudizio - Conseguenze - Tardività del ricorso per cassazione - Rilevabilità d'ufficio. (Cpc, articolo 370; Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, articolo 92; Legge 7 ottobre 1969 n. 742, articoli 1 e 3)

Per le cause di opposizione alla esecuzione non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'articolo 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva. L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 8 luglio 2024 n. 18502 - Pres. Scrima; Rel. Ambrosi; Ric. Baggini e altro; Controric. Deutsche Bank Spa

Titolo esecutivo - Condanna provvisionale ex articolo 539 del Cpp - Riforma in appello - Efficacia esecutiva - Cessazione - Annullamento con rinvio al giudice civile ex articolo 622 del Cpp - Reviviscenza dell'efficacia esecutiva originaria - Esclusione - Nuovo procedimento esecutivo - Necessità. (Cpc, articoli 336 e 474; Cpp, articoli 539 e 622)

La condanna provvisionale ai sensi dell'articolo 539 del Cpp, riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute in applicazione dell'articolo 336 del Cpc, anche se, successivamente annullata agli effetti civili dal giudice di legittimità con rinvio al giudice civile competente per valore e in grado d'appello ai sensi dell'articolo 622 del Cpp. Coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo, il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria, ove pronunciato dal giudice del rinvio, non è idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 28 agosto 2023 n. 23234 - Pres. Giusti; Rel. Amato; Ric. Overmach S.p.a.; Controric. Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando Sas

Titolo esecutivo - Sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato ma determinabile - È tale - Condizioni. (Cpc, articoli 101, 474 e 615)

Ai sensi dell'articolo 474 del Cpc, costituisce valido titolo esecutivo la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati desumibili da atti e documenti ritualmente acquisiti nel processo e non contestati dall'altra parte. (M.Fin.)

FAMIGLIA E FILIAZIONE

Sezione II, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18383 - Pres. Orilia; Rel. Oliva; Ric. X; Controric. Ministero della Giustizia

Adozione - Adozione di minori - Procedimenti ex legge n. 184 del 1983 - Difensore d'ufficio del genitore insolvente - Omessa previsione che gli onorari e le spese siano anticipati dall'Erario - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. (Costituzione, articolo 3; Legge 4 maggio 1983 n. 184; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articolo 143)

In riferimento all'articolo 3 della Costituzione non è manifestamente infondata, per disparità di trattamento (e, per l'effetto il presente giudizio va sospeso, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 87 del 1957 con contestuale trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 143, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente, per l'opera professionale dal predetto svolta nel'ambito dei processi di cui alla legge n. 184 del 1983. (M.Fin.)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Sezione I, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18432 - Pres. Di Marzio; Rel. Falabella; Ric. Si.Co. di Luigi e Paolo Sibilio S.r.l.; Controric. Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

Giudicato civile - Ambito del giudicato - Dedotto e deducibile - Limiti - Fatti che importino un mutamento del petitum e della causa petendi - Esclusione. (Cc, articolo 2909)

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: esso si estende, cioè, a tutte le possibili questioni che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Ciò non significa, peraltro, che il giudicato si estenda a ogni domanda comunque connessa a quella espressamente decisa: l'avvenuta definizione, con sentenza passata in giudicato, di una domanda connessa a quella sub iudice non implica, infatti, che con la detta sentenza sia stata decisa una questione comune ad entrambi i giudizi e, a maggior ragione, che il giudicato formatosi investa un accertamento che costituisce la premessa logica indispensabile per addivenire alla seconda decisione. In particolare, il giudicato non si estende, oltre che ai fatti ad esso successivi, a quelli che, sebbene riferiti agli stessi soggetti, comportino un mutamento del petitum e della causa petendi. Esso è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, pur senza coinvolgere i fatti ad esso successivi e quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell'identità delle persone. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 8 luglio 2024 n. 18482 - Pres. Ferro; Rel. Vella; Ric. Lauro Cantieri Valsesia S.r.l. e altro; Controric. Ilesp S.r.l. e altro

Giudicato - Interno - Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Individuazione. (Cc, articolo 2909)

Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, forma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (M.Fin.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18423 - Pres. Frasca; Rel. Scoditti; Ric. Cannatelli; Controric. Generali Italia Spa

Impugnazioni civili - Appello - Incidentale - Termini - Calcolo. (Cpc, articoli 155, 166, 167, 168-bis, 325, 327 e 343)

Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (dies a quo), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex articolo 168 bis, comma 5, del Cpc), e con computo, invece, di quello finale (dies ad quem), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. La prospettazione del ricorrente, riproposta anche nella memoria, e per la quale il termine, calcolato dal 15 dicembre senza computare tale giorno e, dunque, contando i quattordici giorni precedenti, sarebbe venuto a scadere non il 25 novembre, bensì il 14, si risolve nel postulare che i venti giorni dovessero essere liberi, tali cioè da non comprendere né il dies a quo né il dies ad quem calcolato a ritroso: quest'ultimo invece deve calcolarsi come ventesimo giorno. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23234 - Pres. Giusti; Rel. Amato; Ric. Overmach S.p.a.; Controric. Zeus Costruzioni Meccaniche di Bonfiglio Armando Sas

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione - Articolo 389 del Cpc - Contenuto - Distinzione da domanda in appello di parte soccombente in primo grado - Restituzione somme pagate in forza di sentenza di appello poi cassata - Presupposti - Preesistenza di un diritto leso - Esclusione - Rilevanza della buona o mala fede dell'accipiens - Esclusione. (Cpc, articolo 389)

L'articolo 389 del Cpc è una disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta, e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata come a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18423 - Pres. Frasca; Rel. Scoditti; Ric. Cannatelli; Controric. Generali Italia Spa

Impugnazioni civili - Impugnazioni civili in genere - Impugnazione incidentale - Tardiva - Capo autonomo della sentenza - Ammissibilità. (Cpc, articoli 334, 343 e 371)

È ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli 334, 343 e 371 del Cpc. La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cosiddetta parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23220 - Pres. Frasca; Rel. Tassone; Ric. Cardinale; Controric. Cencini e altri

Impugnazioni civili - Impugnazioni civili in genere - Motivi - Nozione - Caratteri - Necessità - Conseguenze - Ricorso per cassazione. (Cpc, articoli 156, 342 e 366)

Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Ne deriva pertanto, in riferimento al ricorso per Cassazione, che tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 Cpc. (M.Fin.)

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Sezione III, sentenza 2 luglio 2024 n. 18127 - Pres. Travaglino; Rel. Spaziani; Pm (conf.) Pepe; Ric. Greco e altro; Controric. Ministero dell'Interno

Enti di assistenza e previdenza - Vittime dei reati di tipo mafioso - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Pluralità di condanne per lo stesso fatto - Unicità della prestazione con effetto liberatorio dell'adempimento - Configurabilità - Fondamento. (Cc, articolo 2055; Legge 22 dicembre 1999 n. 512, articolo 4)

Le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 512 del 1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione delle somme a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in quanto l'attività della Pa al riguardo, è limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale. L'esclusione del potere discrezionale di disporre l'elargizione (che degraderebbe il diritto soggettivo della vittima a mero interesse legittimo) non esclude che, peraltro, il Comitato sia tenuto, nell'ambito della propria attività vincolata, all'accertamento delle condizioni al verificarsi delle quali sorge il diritto soggettivo del privato all'erogazione. La sussistenza di questo diritto postula, tra l'altro, l'emanazione, in favore della vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico dell'autore (o degli autori) del reato. Al verificarsi di tale presupposto, da un lato, viene giudizialmente accertata l'obbligazione dell'autore (o degli autori) del reato nei confronti della vittima dello stesso, dall'altro lato, sorge a carico dello Stato un'obbligazione in favore del medesimo soggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titolo e funzione: mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fonte nell'illecito, la seconda, avente funzione solidaristica, trova la sua fonte direttamente nella legge. Nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso in concorso da più persone, (ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, la fattispecie del fatto dannoso imputabile a più persone: articolo 2055 del Cc), all'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica. Da un lato, si determina, dunque, una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, la quale, secondo la struttura tipica dell'obbligazione solidale, pur integrando una pluralità di rapporti obbligatori, ha tuttavia a oggetto una prestazione che, non solo è identica in tutti rapporti (nel senso che è la stessa, la medesima, come espressamente recita l'articolo 1292 del Cc), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguita una sola volta), sicché è sufficiente l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati perché la pretesa creditoria sia estinta e tutti i debitori siano liberati. (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23250 - Pres. Giusti; Rel. Amato; Ric. De Blasio; Controric. Cofidis Spa

Procedimento civile in genere - Giudice istruttore - Immutabilità - Trattazione della causa da parte di altro giudice - Nullità del procedimento - Esclusione. (Cpc, articoli 156 e 174)

La inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'articolo 174 del Cpc, e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità sancita dalla legge, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza. L'identità della persona fisica del magistrato è, infatti, prescritta a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità delle sentenza per vizio di costituzione del giudice - nella specie, Tribunale in composizione monocratica - avendo il nuovo giudice designato rimesso la causa sul ruolo, trattato egli stesso la causa e trattenuto la causa in decisione dopo aver assegnato nuovo termine alle parti per le conclusioni. (M.Fin.)

PROVA CIVILE

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18430 - Pres. Travaglino; Rel. Rubino; Ric. CA.FRA, Autotrasporti S.r.l.; Controric. Ristosystem di Paolo Bordin Sas

Consulenza tecnica - Indagini tecniche suppletive o integrative - Potere discrezionale del giudice del merito - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articoli 191 e 196)

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o del tutto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. In particolare, è discrezionale la scelta se rinnovare o meno una Ctu a fronte di contestazioni che non siano relative alla regolarità del procedimento ma al merito delle conclusioni tratte dal consulente. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, la scelta del giudice di non procedere alla rinnovazione della consulenza è stata motivata, avendo questi ritenuto che la consulenza già eseguita fosse esauriente e che le controdeduzioni dell'attrice non inducessero alla necessità di approfondimenti). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 3 luglio 2024 n. 18228 - Pres. Scoditti; Rel. Tassone; Ric. Medina 2009 R.E. S.r.l. e altro; Controric. e ric. inc. Banco Bpm Spa

Prova - Valutazione - Potere del giudice del merito - Sindacato in sede di legittimità - Esclusione - Apprezzamento non prudente della prova - Conseguenze. (Cpc, articoli 116 e 360)

Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità quale apprezzamento non prudente della prova, sotto il profilo della violazione dell'articolo 116 del Cpc, perché l'esercizio del potere non deve uniformarsi a un parametro astratto e generale di prudente apprezzamento ma è piuttosto estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa (secondo il «suo» prudente apprezzamento, prevede la norma), a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti della causa, salvo il limite che la legge disponga altrimenti (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione II, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23233 - Pres. Giusti; Rel. Amato; Ric. Società Immobiliare Francesca S.r.l.; Controric. Guidi e altro

Danno - Risarcimento - Domanda - Danni cagionati da un comportamento del convenuto - Assenza di ulteriori specificazioni - Danno non patrimoniale - È compreso - Fattispecie. (Cc, articoli 2043 e 2059; Cpc, articoli 112 e 163)

La domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Pertanto, a fronte di una domanda di risarcimento pure generica, che utilizzi formule: «danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi»; danno «subìto e subendo», come nel caso di specie, e in assenza di ulteriori allegazioni, deve riconoscersi anche la voce di danno non patrimoniale. Resta fermo, del resto, che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto cosiddetto eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'articolo 163, n. 4, del Cpc (Nel caso che ci occupa, ha osservato la Suprema Corte i fatti materiali generatori del danno sono stati allegati e sono rimasti immutati - episodi di tracimazione e rigurgito di acque nere nel seminterrato -, ed è pertanto ammissibile l'allegazione di produzione documentale anche se inerente a fatti sopravvenuti ma collegati con il fatto generatore della pretesa risarcitoria). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 8 luglio 2024 n. 18539 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Agenzia delle Entrate Riscossione; Int. Senzio e altri

Pubblica amministrazione - Agente di riscossione - Responsabilità risarcitoria ex articolo 59 del Dpr n. 602 del 1973 - Responsabilità extracontrattuale - Ingiustizia del danno - Accertamento del giudice del merito - Contenuto. (Cc, articolo 2043; Dpr 29 settembre 1973 n. 602, articolo 59)

La responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione prevista dall'articolo 59 del Dpr n. 602 del 1973 si ascrive al paradigma della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere. Come ogni altra forma di responsabilità civile della Pa, l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo invece acclarare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della Pa; d) l'evento dannoso sia imputabile alla responsabilità della Pa, sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18427 - Pres. Frasca; Rel. Rossetti; Ric. X; Controric. Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pubblica amministrazione - Medici specializzanti - Tardiva attuazione direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Iscritti a corsi di specializzazione anteriori al 1982-83 Fattispecie. (Direttive del Consiglio Cee 16 giugno 1975 n. 362; Direttive del Consiglio CEE 16 giugno 1975 n. 363; Direttive del Consiglio CEE 26 gennaio 1982 n. 76; Decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 251; Legge 19 ottobre 1999 n. 370, articolo 11)

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitarie n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-83. (Nella specie, peraltro, ha osservato la Suprema Corte, il risarcimento è dovuto solo per il periodo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione) (M.Fin.).

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18408 - Pres. Frasca; Rel. Rossetti; Ric. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri; Controric. X

Pubblica amministrazione - Medici specializzandi - Tardiva attuazione direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Prescrizione - Quinquennale. (Cc, articoli 2943, 2945, 2946 e 2947; Disposizioni attuazioni del Cc, articolo 252; Legge 12 novembre 2011 n 183, articolo 4)

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d'una direttiva comunitaria è soggetto alla prescrizione quinquennale a partire dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore. Se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo mancate al compimento della prescrizione fosse inferiore al quinquennio, continuerà ad applicarsi il previgente termine decennale. Se dopo il 1° gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione, il creditore ne abbia interrotto il corso, a partire dall'atto interruttivo si applicherà il termine quinquennale (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18464 - Pres. Frasca; Rel. Cirillo; Ric. X; Int. Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pubblica amministrazione - Medici specializzanti - Tardiva attuazione direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Specializzazione in Medicina del lavoro - Diritto al risarcimento del danno. (Cc, articoli 1173 e 1218; Direttive del Consiglio Cee 16 giugno 1975 n. 362; Direttive del Consiglio CEE 26 gennaio 1982 n. 76; Decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 251; Legge 19 ottobre 1999 n. 370, articolo 11)

La specializzazione in Medicina del Lavoro è del tutto corrispondente (e non meramente equipollente) alla categoria di specializzazione denominata Occupational Medicine, inclusa nell'articolo 7 della direttiva n. 75/362 (di cui costituisce la mera traduzione in italiano); di conseguenza, la frequenza del relativo corso dà, per ciò solo, diritto all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due Paesi membri. (M.Fin.)

RICORSO

Sezione III, ordinanza 8 luglio 2024 n. 18539 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Agenzia delle Entrate Riscossione; Int. Senzio e altri

Ricorso in Cassazione - Atto integrazione del contraddittorio - Deposito - Articolo 371-bis del Cpc - Applicabilità in caso di ordine di rinnovazione della notifica del ricorso. (Cpc, articoli 291, 331 e 371-bis)

L'articolo 371-bis del Cpc, pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in grado di legittimità, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche al caso in cui - come nella specie - sia stata ordinata, ai sensi dell'articolo 291 del Cpc, la rinnovazione della notificazione del ricorso. (M.Fin.)

Sezioni Unite, ordinanza 8 luglio 2024 n. 18559 - Pres. D'Ascola; Rel. Grasso; Ric. Clavarino; Controric. Roma Capitale e altro

Ricorso in Cassazione - Avverso sentenze del giudice amministrativo - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità. (Costituzione articoli 10 e 111; Cpc, articolo 374)

In tema di ricorso per cassazione avverso sentenze dei giudici amministrativi l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e della convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito (M.Fin.).

Sezione III, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23216 - Pres. De Stefano; Rel. Rossi; Ric. Cuozzo; Controric. Banca Centro - Cooperativo Toscana-Umbria soc, coop

Ricorso in Cassazione - Contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Condizioni. (Cpc, articoli 360 e 366)

Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma 1, n. 3, del Cpc, il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fondi ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23250 - Pres. Giusti; Rel. Amato; Ric. De Blasio; Controric. Cofidis S.p.a.

Ricorso in Cassazione - Motivi - Omesso esame fatto decisivo - Omesso esame elementi istruttori - Irrilevanza. (Cpc, articolo 360)

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso per cassazione. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18399 - Pres. Frasca; Rel. Cirillo; Ric. Acampora e altri; Controric. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri

Ricorso In Cassazione - Motivi - Omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Inammissibilità. (Cpc, articoli 348-bis, 348-ter e 360)

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzi l'omesso rinvio pregiudiziale della questione, da parte del giudice di appello, alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In primo luogo una istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo può essere sempre reiterata, anche in sede di legittimità, sicché manca l'interesse ad impugnare una statuizione non pregiudicante la posizione della parte. In secondo luogo un'ordinanza che, pronunciando l'inammissibilità dell'appello ex articolo 348-ter del Cpc, contestualmente ritenga non esservi contrasto tra le norme applicate e il diritto comunitario, non esorbita affatto dai limiti imposti dall'articolo 348-ter del Cpc. Semplicemente, ritiene - nella logica del paradigma del vecchio testo della norma del primo comma dell'articolo 348-bis del Cpc, che evocava la mancanza nell'impugnazione della "ragionevole probabilità di essere accolta" - manifestamente infondata, inammissibile o irrilevante quella questione: e dunque pronuncia un giudizio di manifesta infondatezza del gravame nel merito, rimanendo nel perimetro applicativo della norma appena ricordata. In terzo luogo, il giudice che non sia di ultima istanza non ha l'obbligo del rinvio pregiudiziale, ma solo la facoltà. E dunque non può costituire "vizio" della decisione il mancato esercizio d'una facoltà. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 20 agosto 2024 n. 23232 - Pres. Frasca; Rel. Tassone; Ric, Antico Forno S.r.l.; Controric. Roma Capitale

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione dell'articolo 116 del Cpc - Condizioni - Fattispecie. (Cpc, articoli 116 e 360)

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 del Cpc è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. In particolare, la violazione dell'articolo 116 del Cpc (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'articolo 360, n. 4, del Cpc, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il motivo deduce del tutto erroneamente la violazione dell'articolo 116 del Cpc, in quanto, come si evince dall'impugnata sentenza, la corte romana, nell'applicare l'articolo 36 della legge n. 392 del 1978 alla fattispecie, dando rilievo alla necessità della forma scritta ad substantiam in relazione a contratti stipulato con la Pubblica amministrazione, ha, fra l'altro esaminando un motivo di appello, proceduto non alla valutazione di un mezzo di prova, ma all'applicazione di un principio di diritto, evocando un precedente di questa Corte, cui si intende qui dare continuità, secondo cui: in tema di attività di diritto civile della Pa vige il principio formalistico il quale disciplina la conclusione dei contratti da parte della Pa, nel senso che i contratti stipulati iure privatorum dalla Pa, e in genere dagli enti pubblici, richiedono sempre la forma scritta ad substantiam, conseguendone la inammissibilità di una conclusione del contratto stesso per fatti concludenti). (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23250 - Pres. Giusti; Rel. Amato; Ric. De Blasio; Controric. Cofidis Spa

Ricorso in Cassazione - Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex articolo 83, comma 3, del Cpc "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni. (Cpc, articoli 83 e 365; Decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44, articoli 13 e 18)

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica (come nel caso che ci occupa), l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (Pec) con il quale l'atto è notificato, ovvero mediante inserimento nella «busta telematica» con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex articolo 83, comma 3, del Cpc, di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (M.Fin.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione III, ordinanza 5 luglio 2024 n. 18465 - Pres. Frasca; Rel. Cirillo; Ric. Di Giuseppe; Controric. Ministero della Salute

Liquidazione delle spese - Spese a carico del soccombente - Criteri - Giudizio di secondo grado - Fattispecie. (Cpc, articoli 10, 91 e 92)

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza. Ne consegue che, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello. (Poiché, nel caso in esame, nel giudizio di appello era in discussione la sola questione della liquidazione delle spese, il valore da assumere come parametro per l'ulteriore liquidazione, ha osservato la Suprema Corte, era pari a euro 2.802, e non certo all'intera somma oggetto della domanda originaria (euro 248.784). Di talché la somma liquidata dalla Corte d'appello a titolo di spese (euro 4.758) è palesemente eccessiva e non corrispondente al reale valore del giudizio di secondo grado). (M.Fin.)

STATUS E CAPACITÀ

Sezione III, ordinanza 3 luglio 2024 n. 18276 - Pres. Travaglino; Rel. Rubino

Diritti della persona - Immagine - Esposizione, riproduzione, messa in commercio di un ritratto fotografico - Consenso del titolare - Tacito - Sufficienza - Forma scritta - Necessità - Limiti - Conflitti tra titolari del medesimo diritto di sfruttamento - Fattispecie. (Legge 22 aprile 1941 n. 633, articoli 96 e 110)

attispecie. (Legge 22 aprile 1941 n. 633, articoli 96 e 110)Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste forme particolari dall'articolo 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, mentre l'articolo 110 della suddetta legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini. In particolare, l'articolo 110 della legge sul diritto d'autore non è norma che, con riferimento all'opera fotografica, ha un qualche rilievo nel rapporto tra la persona che si è fatta fotografare e il fotografo in ordine all'utilizzazione dell'opera fotografica da parte di quest'ultimo in quanto racchiude l'immagine della persona fotografata. Al riguardo la norma che viene in rilievo è invece quella dell'articolo 96 della medesima legge, la quale nell'esigere il consenso della persona ritratta per la esposizione riproduzione o messa in commercio del ritratto, salve l'ipotesi di cui all'articolo successivo, non prevede particolari forme per la sua manifestazione ammettendo pertanto anche che esso possa essere manifestato tacitamente. (Da questi rilievi, ha osservato la Suprema Corte, discende che è priva di fondamento la censura rivolta alla sentenza impugnata per non aver ritenuto che il consenso all'utilizzazione delle foto dovesse essere prestato per iscritto. Questo consenso, la c.d. liberatoria all'uso dell'immagine, può quindi essere anche tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente). (M.Fin.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Sezione II, ordinanza 8 luglio 2024 n. 18548 - Pres. Di Virgilio; Rel. Criscuolo; Ric. X; Controric. e ric. inc. X

Eredità e divisione - Cessione da parte di un coerede di diritti su singoli immobili ereditari - Effetti - Scioglimento della comunione - Esclusione - Efficacia obbligatoria dell'alienazione - Acquisto da parte del terzo - Condizioni - Assegnazione dei beni alienati al coerede cedente - Necessità - Vendita da parte di un coerede dell'unico bene compreso nella massa - Effetti - Subentro immediato dell'acquirente nella comunione. (Cc, articoli 713, 757, 1100 e 1103)

In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li ha ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni. Viceversa, nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune, con affermazione di principio che è destinata a trovare applicazione anche nel caso in cui, pur riferendosi la vendita a singoli beni, la stessa esaurisca l'intero complesso dei beni ricaduti nella quota dell'alienante. (M.Fin.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 28 agosto 2024 n. 23238 - Pres. Bertuzzi; Rel. Oliva; Ric. SMIA S.p.a.; Controric. Fca Italy Spa

Vendita in genere - Beni di consumo - Affetti d vizio di conformità - Impossibilità o eccessiva onerosità della riparazione o della sostituzione - Diritto al risarcimento del danno - Sussiste . (Cc, articoli 1218, 1220, 1490, 1492 e 1494; Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, articoli 130 e 135)

La tutela accordata al consumatore dall'articolo 130 del decreto legislativo. n. 206 del 2005 non sostituisce, ma si aggiunge, agli ordinari rimedi previsti dal codice civile, onde il consumatore ha il pieno diritto di agire anche per il risarcimento del danno. Infatti, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005, e al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 135, comma 2, del medesimo codice del consumo. (M.Fin.)

Vendita in genere - Beni di consumo - Affetti d vizio di conformità - Rimedio ripristinatorio ex articolo 130 del decreto legislativo n. 206 del 2005 - Consegna del bene in permuta - Cessazione della tutela - Esclusione. (Cc, articoli 1218, 1220, 1490, 1492 e 1494; Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, articoli 130 e 135)

Deve escludersi che il consumatore che abbia ceduto il bene viziato non conservi comunque il diritto ad essere tutelato ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 206 del 2005, perché la protezione non concerne il bene in sé, ma si riferisce alla posizione debole del consumatore, nell'ambito del rapporto di consumo. Il consumatore, pertanto, legittimamente richiede il risarcimento del danno subito, e conserva detta prerogativa indipendentemente dalle successive vicende traslative del bene da lui acquistato. Il danno, peraltro, non si identifica con la perdita di valore della cosa, poiché il contratto di consumo non ha contenuto speculativo, posto che il consumatore non lo stipula in vista di una successiva alienazione del bene, ma per soddisfare una sua propria esigenza di consumo. Il pregiudizio, dunque, va dimostrato - come è accaduto nel caso specifico - sulla scorta del malfunzionamento del veicolo, effettivamente riscontrato in sede di Atp, e non invece (come propone la parte odierna ricorrente) con riguardo al valore di realizzo della vettura in sede di permuta. (M.Fin.)

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