CONCORRENZA

Sezione I, ordinanza 10 gennaio 2025 n. 626 - Pres. Iofrida; Rel. Falabella; Ric D. spa; Controric. F. S. srl

Concorrenza sleale - Illecita condotta - Articoli 2598 e 1218 del codice civile - Società che opera con punti vendita fisici - Concessionari che operano riduzioni di prezzo sul mercato on line - Rilevanza della potenzialità del danno - Sussiste. (Cc, articoli 1218, 2043 e 2598)

IL PRINCIPIO

L'illecito concorrenziale di cui all'articolo 2598 del codice civile non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.

Nota

Poiché presupposto dell'illecito concorrenziale è la comunanza di clientela, che non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio che sono in grado di soddisfare quel bisogno, vi è rapporto di concorrenza tra imprenditori che si avvalgano, per la commercializzazione degli stessi prodotti, di differenti canali di distribuzione. Così, la clientela del mercato dei prodotti elettronici deve essere considerata unitariamente, indipendentemente dal fatto che l'acquisto dei medesimi si attui in punti di vendita diffusi sul territorio o attraverso un circuito on line: e ciò significa che è configurabile un rapporto di concorrenza tra operatori che veicolino la loro offerta attraverso queste distinte modalità di commercializzazione dei prodotti in questione. (M.Pis.)

SERVITÙ

Sezione II, sentenza 8 gennaio 2025 n. 392 - Pres. Orilia; Rel. Pirari; Pm (diff.) Troncone; B. M. Immobiliare sas di B. e C.; Controric. D.

Azioni di difesa - Actio negatoria servitutis - Prova della proprietà - Esclusione - Sufficiente la dimostrazione di possesso del fondo in base ad un titolo valido - Sussiste. (Cc, articoli 949, 1012, 1372)

IL PRINCIPIO

In tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione.

Nota

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, le azioni reali a difesa della proprietà, rientranti nel paradigma delle azioni negatorie previsto dall'articolo 949 del codice civile, non hanno il significato ristretto di azioni tendenti solo ad evitare l'esercizio di una vera e propria servitù sul fondo dell'attore, bensì quello più ampio di azioni tendenti a far dichiarare l'inesistenza di un qualsiasi diritto che altri vantino sul fondo, oltreché a conseguire la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo e a far cessare una turbativa o molestia altrui sul fondo medesimo (Cassazione, sentenza n. 1218/70), in quanto tendono alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore (Cassazione, sentenze n. 24028/04 e n. 4120/01), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. (M.Pis.)

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

Sezione II, sentenza 4 novembre 2024 n. 28325 - Pres. Falaschi; Rel. Caponi; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. M.; Int. Banca d'Italia

Sanzioni amministrative - Irrogate dalla Banca d'Italia - Decreto legislativo n. 72 del 2015 - Regime transitorio. (Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, articolo 145-quater; Decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72, articolo 2)

L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n 72 del 2015 detta la disposizione transitoria di base delle nuove disposizioni introdotte dal ricordato decreto legislativo ed è univoco nell'attribuire rilevanza al momento della commissione della violazione e non al momento dell'instaurazione del correlativo processo di opposizione. Cioè, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 72 del 2015 al titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993 si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia - ai sensi dell'articolo 145-quater -, mentre alle violazioni commesse prima, di tale data di entrata in vigore, continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993 vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 72 del 2015. In assenza di una connotazione penale delle sanzioni de quibus, infatti, rimane fermo il principio dell'irretroattività della legge più favorevole, che vige in materia di sanzioni amministrative. (M.Fin.)

Sezione II, sentenza 5 novembre 2024 n. 28418 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Pm (diff.) Cardino; Ric. V.;Controric. C.

Titoli di credito - Assegno bancario - Funzione solutoria - Momento perfezionativo - Riscossione della somma portata dal titolo - Configurabilità - Consegna dei titoli al creditore - Prova del pagamento - Condizioni - Mancato incasso - Onere della prova a carico del creditore - Modalità di adempimento. (Cc, articoli 1199, 1218 e 2697; Regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, articolo 58)

In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo. Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento. Da ciò consegue che l'adempimento sia valido anche se gli assegni non siano stati poi incassati, emergendo nella specie la loro emissione al momento degli atti di compravendita ricevuti dal notaio, mentre la prova del loro mancato incasso sarebbe dovuta gravare sul creditore. (M.Fin.)

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sezione II, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27903 - Pres. Manna; Rel. Criscuolo; Ric. A.; Int. B.

Autoveicoli e motoveicoli - Veicolo non sottoposto a revisione periodica obbligatoria - Concorso di responsabilità del proprietario - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. (Cc, articoli 1227 e 2054; Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 80)

Anche alla luce dell'articolo 2054 del Cc deve ipotizzarsi un concorso di responsabilità del proprietario del veicolo che abbia permesso la circolazione dello stesso pur nella consapevolezza che lo stesso, per l'assenza della prescritta revisione non poteva essere posto in circolazione. Trattasi, in particolare, nella specie di una prescrizione posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale, posto che solo tramite la revisione può essere verificato lo stato manutentivo del veicolo con il decorrere del tempo e, quindi, la sua idoneità a poter circolare, verificando che la sue condizioni non determino un incremento del pericolo insito nella circolazione stradale. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, in relazione al sinistro stradale occorso ad un'autovettura mentre era condotta da un terzo, aveva ritenuto corresponsabile al 50% il proprietario che ne aveva consentito la circolazione in mancanza della prescritta revisione, tenuto conto che, dagli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale, non erano emersi fattori causali alternativi alla condotta di guida del conducente). (M.Fin.)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28410 - Pres. Frasca; Rel. Iannello; Pm (conf.) Pepe; Regolamento di competenza

Competenza per materia - Tribunale per le imprese - Controversie ex articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea - Controversia relativa la nullità della fideiussione - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cc, articolo 1936; Cpc, articolo 645; Legge 10 ottobre 1990 n. 287, articolo 33; Legge 27 giugno 2003 n. 168, articolo 1)

La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, come è dato evincere dall'esame degli atti, ricorre la seconda delle dette ipotesi; nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall'opponente; questa si è invero limitata ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo. La pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e inderogabile, della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio, attribuita ex articolo 645 del Cpc all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni). (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28260 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. Di G.; Controric. ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Competenza per territorio - Domanda di risoluzione contrattuale - Luogo di esecuzione della prestazione principale - Prestazioni accessorie da eseguirsi in luogo diverso - Irrilevanza - Fattispecie. (Cc, articoli 1182 e 1453; Cpc, articolo 20)

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 20 del Cpc, occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale. (Correttamente, ha osservato la Suprema Corte nel caso di specie è stato evidenziato che l'obbligazione principale fosse quella del pagamento delle rate del prezzo da corrispondere secondo il programma definito e nel luogo fissato nel contratto, il cui inadempimento era stato posto a fondamento della domanda di risoluzione della vendita, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere contestato anche il foro relativo al luogo in cui detta obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita, deducendo che tale foro non radicasse la competenza territoriale del Tribunale adito, mentre era irrilevante che a seguito della risoluzione del contratto l'acquirente dovesse restituire il fondo al venditore). (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28411 - Pres. Bertuzzi; Rel. Cavallino; Regolamento di competenza

Incompetenza - Rilievo d'ufficio - Limiti - Giudice cui la causa sia stata rimessa da altro giudice - Regolamento di competenza d'ufficio - Termini - Fattispecie. (Cpc, articoli 38, 45, 47 e 183; Legge 18 giugno 2009 n. 69, articolo 45)

L'articolo 38, comma 3, Cpc, nella formulazione attuale (per effetto dell'articolo 54, della legge n. 69 del 2009) dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 del Cpc. Ciò comporta che il Tribunale al quale sia stata rimessa la causa a seguito di dichiarazione di incompetenza può rilevare la questione richiedendo il regolamento di competenza d'ufficio ex articoli 45 e 47 del Cpc soltanto entro il limite temporale fissato dall'articolo 38 comma 3 del Cpc, e perciò non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 del Cpc, mentre se la fase di trattazione si è consumata la questione della competenza rimane preclusa; il mancato rispetto di tale preclusione comporta l'inammissibilità del regolamento di ufficio. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il limite temporale non è stato rispettato perché, a fronte di riassunzione della causa avanti il Tribunale di Nocera Inferiore nel 2015 e dell'emissione da parte del Tribunale di ordinanza datata 6 marzo 2017, che aveva rinviato la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies Cpc e perciò per la decisione, il Tribunale ha poi proposto il regolamento di competenza d'ufficio, con il quale ha rilevato la propria incompetenza, solo nel 2024, all'esito di una serie di rinvii disposti dopo che la causa era già stata rimessa in decisione). (M.Fin.)

CONTRATTO

Sezione II, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28291 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Ric. V.; Controric. C.

Annullabilità - Dolo - Incidens - Domanda di danni - Contemporanea domanda di annullamento - Necessità - Esclusione. (Cc, articoli 1427 e 1440)

In ipotesi di dolo incidente, il contraente il quale (assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti, avrebbe concluso ugualmente il contratto, ma a condizioni diverse, e che l'altro contraente sarebbe stato in mala fede) agisce contro costui, chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido. I raggiri, gli artifici, le menzogne, la reticenza maliziosa, infatti, sono causa di annullamento del negozio giuridico quando siano stati tali da indurre in errore l'altro contraente, così da determinare il vizio della volontà. In tal caso il dolo si presenta come fattore determinante, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l'uso dei mezzi illeciti e, conseguentemente, il vizio di volontà che è stato determinante diventa causa di annullamento del contratto. Quando, invece, il dolo ha avuto una minore intensità ed ha esercitato influenza soltanto sulle modalità del negozio, rendendolo più gravoso per una delle parti, esso non incide sull'esistenza del negozio stesso, perché questo, comunque, è validamente concluso, ma è causa di risarcimento del danno, in quanto costituisce illecito ed è soggetto, come tale, alla disciplina generale degli atti illeciti. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28291 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Ric. V.; Controric. C.

Annullabilità - Dolo - Incidens - Presupposti - Reticenza - Sufficienza - Responsabilità precontrattuale. (Cc, articoli 1337, 1439 e 1440)

Anche la semplice reticenza può integrare il dolo incidente, a meno che non si provi che la controparte avrebbe potuto conoscere la circostanza taciuta usando l'ordinaria diligenza, prova, quest'ultima, a carico del contraente mendace. Nel caso di dolus incidens è, dunque, integrata un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi appunto dalla conclusione di un contratto valido ed efficace, ma sconveniente. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28551 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. Fallimento 877/2015 G. S.r.l.; Controric I. S. Spa

Autonomia - Sale and lease back - Contratto di impresa - Liceità - Accertamento di fatto - Necessità - Violazione del divieto di patto commissorio - Configurabilità - Condizioni. (Cc, articoli 132; 1374, 1418, 1470, 1571 e 2744)

In tema di violazione del divieto di patto commissorio in presenza di sale and lease back, l'indagine sugli elementi sintomatici è tipicamente di fatto, e in quanto tale sottratta al sindacato della Corte di cassazione se non per vizi di motivazione. In particolare, il contratto di sale and lease back - in forza del quale un'impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita è stata posta in essere in funzione di garanzia ed è volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, l'operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la ricorrenza di indici sintomatici (dei quali non è necessaria la compresenza) quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice; le difficoltà economiche di quest'ultima; la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente; il cui accertamento, così come quello circa il carattere fittizio del sale and lease back, costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. (M.Fin.)

Sezione II, sentenza 5 novembre 2024 n. 28418 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Pm (diff.) Cardino; Ric. V.; Controricorrente C.

Preliminare - Contratto definitivo - Natura - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Fondamento - Disciplina del rapporto difforme da quella prevista nel preliminare - Presunzione di conformità alla volontà dei contraenti - Configurabilità - Limiti - Sopravvivenza delle pattuizioni contenute nel preliminare - Condizioni. (Cc, articoli 1351, 1362 e 2932)

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. Tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. (M.Fin.)

Sezione I, sentenza 5 novembre 2024 n. 28404 - Pres. Scotti; Rel. Russo; Pm (conf.) Postiglione; Ric. F. Costruzioni Srl.; Controric. Ministero delle Infrastrutture

Responsabilità e risarcimento - Responsabilità precontrattuale - Aggiudicatario appalto pubblico - Efficacia del contratto. (Cc, articolo 1338)

In tema di responsabilità precontrattuale, qualora il soggetto aggiudicatario di un appalto pubblico abbia confidato senza sua colpa nella efficacia del contratto appalto, può riconoscersi il risarcimento del danno ex articolo 1338 del Cc nel caso in cui avvenga la consegna anticipata dei lavori nei limiti dell'interesse negativo e pertanto subordinatamente alla prova di un danno emergente o di un lucro cessante. Le spese generali di cantiere non possono presumersi per il solo fatto che sia stato redatto un verbale di consegna, ma occorra la prova che sia stato effettivamente aperto il cantiere e avviati i lavori. (M.Fin.)

Sezione I, sentenza 5 novembre 2024 n. 28404 - Pres. Scotti; Rel. Russo; Pm (conf.) Postiglione; Ric. F. Costruzioni Srl.; Controric. Ministero delle Infrastrutture

Responsabilità e risarcimento - Responsabilità precontrattuale - Risarcimento - Limiti. (Cc, articoli 1337 e 1338)

In caso di responsabilità precontrattuale il risarcimento è limitato all'interesse negativo, e comprende le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni. La responsabilità precontrattuale non può essere utilizzata per chiedere il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto, non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito. Pertanto, sarà compensabile la perdita di chance per le occasioni di guadagno alternative cui il privato avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso dell'amministrazione così come le spese sostenute, pur se si tende, tuttavia, a differenziare il parametro risarcitorio a seconda delle diverse ipotesi di responsabilità precontrattuale normativamente individuate, precisandosi che mentre la responsabilità prevista dall'articolo 1337 tutela l'affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, la responsabilità prevista dall'articolo 1338 tutela l'affidamento della parte sulla validità del negozio. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28260 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. Di…; Controric. ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Risoluzione - Clausola risolutiva espressa - Volontà di avvalersi della clausola - Formule rituali - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articolo 1456)

La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (articolo 1456, comma 2, del Cc) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti, senza la necessità che sia preceduta da una previa (alla citazione in giudizio) manifestazione di volontà diretta a tale scopo.(Pertanto, ha osservato la Suprema Corte, nel caso concreto era sufficiente allo scopo la dichiarazione dell'alienante di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, non richiedendo formule sacramentali, come avanzata nella domanda introduttiva del giudizio, volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente all'obbligo di pagare le rate del prezzo secondo le prescrizioni della richiamata clausola). (M.Fin.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27852 - Pres. Terrusi; Rel. Pazzi; Ric C. Autotrasporti S.r.l.; I. .Spa

Passivo fallimentare - Ammissione al passivo - Ammissione crediti non contestati - Articolo 111-bis della legge fallimentare - Nozione di non contestazione - Contegno tenuto nel corso del giudizio di opposizione - Contumacia - Esclusione. (Cpc, articoli 116, 290 e 291; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articoli 99 e 111-bis)

Il disposto dell'articolo 111-bis, comma 1, della legge fallimentare, laddove esclude dalla procedura di accertamento del passivo i crediti non contestati per collocazione ed ammontare, fa riferimento a condizioni anteriori al procedimento di verifica che lo rendano inutile nel caso in cui gli organi della procedura concordino con il creditore in merito alla natura prededucibile del credito e al suo ammontare. La norma, invece, non trova applicazione al di fuori dell'ambito espressamente previsto dal suo contenuto, quando il procedimento di accertamento del passivo sia già stato avviato (all'evidenza per mancanza delle condizioni previste e dunque in ragione di contestazioni su collocazione e ammontare ad opera del curatore o del giudice delegato), e con riferimento al contegno assunto dalla procedura nel corso del giudizio di opposizione, ove la curatela è rimasta contumace. In un simile contesto contenzioso vale, invece, il principio generale secondo cui la disciplina della contumacia ex articoli 290 e seguenti del Cpc non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del Cpc, per trarne argomenti di prova in danno del contumace. (M.Fin.)

FIDEIUSSIONE

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27857 - Pres. Scarano; Rel. Condello; Ric. R. R.; Controric B. C. M. soc. coop. p.a. e altro

Estinzione - Obbligazione del fideiussore - Condizioni patrimoniali del debitore principale - Mutamento - Cumulo della qualità di garante della società debitrice e di coniuge convivente del socio di maggioranza della società debitrice - Liberazione del fideiussore per mancanza di autorizzazione per il credito - Insussistenza. (Cc, articoli 1940 e 19569)

Escluso che la garante abbia rivestito cariche sociali o abbia fatto parte della compagine della società debitrice principale, i giudici di appello incorrono nella violazione dell'articolo 1956 del Cc qualora si limitino ad accertare la esistenza di un rapporto di coniugio e di convivenza tra la garante e il socio di maggioranza e amministratore unico della società debitrice, trascurando di considerare come tale elemento presuntivo non possa essere di per sé sufficiente a far ritenere che la stessa abbia reale contezza della situazione debitoria in cui versa la debitrice principale e, quindi, ad escludere la violazione del principio di buona fede parte della Banca creditrice. (M.Fin.)

GIUDICE

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28409 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi

Giudice onorario - Giudice ausiliari - Corte d'appello - Temporanea tollerabilità dell'attuale assetto fino al 31 ottobre 2025 - Sussistenza. (Costituzione, articolo 106, decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, articoli 62, 65, 66, 67,68 e 72)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 2021, n. 41, la quale pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98 del 2013, che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d'appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili. (M.Fin.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28295 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. C.; Int. C.

Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere - Eccezioni - Eccezione di prescrizione rigettata o disattesa in primo grado - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex articolo 346 del Cpc - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. (Cc, articoli 2934 e 2938; Cpc, articoli 333, 343 e 346)

In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'articolo 346 del Cpc, utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, l'appellato, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha reiterato integralmente le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado e, tra queste, in particolare, l'eccezione di prescrizione del credito - per avvenuto integrale decorso del termine decennale senza il verificarsi di validi atti interruttivi. Su di esso non gravava l'onere di proporre appello incidentale, proprio perché l'eccezione di prescrizione era rimasta assorbita e, comunque, non oggetto di esame nella sentenza di primo grado, che aveva integralmente accolto la sua opposizione). (M.Fin.)

Sezione II, sentenza 29 ottobre 2024 n. 27897 - Pres. Orilia; Rel. Varrone; Pm (diff.) Celentano; Ricorrente: P. e altri; Controric. P. e altri

Impugnazioni civili Revocazione - Provvedimenti della Corte di cassazione - Errore revocatorio - Condizioni - Fattispecie. (Cpc, articoli 369, 391-bis e 395)

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie il ricorso per cassazione, pur correttamente indirizzato alla Cancelleria civile della Corte di cassazione, era stato ricevuto dall'Ufficio protocollo entro 20 giorni dalla notifica del ricorso, ma trasmesso in data successiva alla Cancelleria e, per l'effetto, dichiarato improcedibile, senza neppure considerare che ai fini del rispetto del termine di 20 giorni di cui all'art. 369 rileva la data di spedizione del plico e non quella di ricezione. In applicazione del principio che precede la S.C. ha accolto l'istanza di revocazione della propria precedente ordinanza di improcedibilità del ricorso). (M.Fin.)

PROCEDIMENTO CIVILE

Sezione II, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28260 - Pres. Di Virgilio; Rel. Trapuzzano; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. D. G.; Controric. Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Citazione - Contenuto - Assenza dell'avvertimento ex articolo 163 n. 7 Cpc - Sanatoria. (Cpc, articoli 38, 156, 163, 164 e 167)

A fronte della deduzione nella comparsa di costituzione e risposta del vizio sulla mancanza di avvertimento - volto ad evitare di incorrere nella decadenza stabilita per la tempestiva proposizione dell'eccezione di incompetenza -, la contestuale, tempestiva proposizione, nel corpo di tale comparsa, dell'eccezione di incompetenza costituisce contegno che determina la sanatoria della detta nullità. Comunque, quanto all'avvertimento di cui all'articolo 163, comma 3, n. 7, del Cpc, in ordine alle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 Cpc, l'articolo 164, comma 3, del Cpc stabilisce che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 2, tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. Deriva da quanto precede, pertanto, che a fronte della costituzione del convenuto e della sua deduzione sulla mancanza del citato avvertimento, il vizio della vocatio in ius è sanato dalla semplice fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, affinché il convenuto sia rimesso in termini ai fini della proposizione delle eccezioni da cui sia eventualmente decaduto a causa dell'omissione dell'avvertimento. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28547 - Pres. Scarano; Rel. Moscarini; Ric. G. C. ; Int. H. Immobiliare di D. M. M. L. C. Sas

Domanda - Prima udienza di trattazione - Memorie ex articolo 183 del Cpc - Precisazione delle domande e eccezioni già formulate - Nuove domande - Esclusione - Fideiussore - Decadenza ex articolo 1957 del Cc - Eccezione - Esclusione. (Cc, articolo 1957; Cpc, articolo 183)

La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'articolo 183 Cpc, possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'articolo 1957 del Cc, se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione. Le eccezioni di non immediata conseguenza delle domande non diano luogo ad una mera emendatio libelli ma ad una vera e propria mutatio come tale non ammissibile. Il quarto comma dell'articolo 183 del Cpc infatti consente all'attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande ed eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che avrebbero potuto essere già proposte con la citazione o la comparsa di risposta; mentre il quinto comma consente soltanto di precisare o modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. A tale stregua la parte non può immutare i fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, né introdurre temi di indagine nuovi concernenti presupposti diversi da quelli prospettati con il ricorso introduttivo, perché l'introduzione di una nuova pretesa diversa da quella originaria dà luogo ad una trasformazione obiettiva della controversia e disorienta la difesa predisposta dalla controparte ed altera il regolare svolgimento del processo. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28409 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi

Errori - Correzione - Condizioni - Limiti. (Cpc, articolo 287)

Il procedimento per la correzione degli errori materiali, di cui all' articolo 287 del Cpc, è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, essendo la funzione di tale procedimento quella "di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28409 - Pres. Frasca; Rel. Guizzi

Errori - Correzione - Sentenza corretta - Impugnazione - Termini -Decorrenza. (Cpc, articoli 287 e 288)

Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex articolo 288, ultimo comma, del Cpc, se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28257 - Pres. Scrima; Rel. Spaziani

Interruzione del processo - Morte del procuratore - Interruzione automatica del processo - Mancata dichiarazione - Conseguenze - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Decesso intervenuto in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica - Onere di dimostrare un "pregiudizio effettivo" - Esclusione. (Cpc, articoli 156, 159, 299, 301 e 372)

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Al riguardo, inoltre, ove il processo sia irritualmente proseguito non ostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 372 del Cpc, mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28412 - Pres. Bertuzzi; Rel. Cavallino; Ric, T. S.r.l.; Azienda Ospedaliera U. F.

Procedimenti speciali in genere - Giudizio sommario - Regime previgente - Appello - Forma della citazione - Necessità. (Cpc, articoli 156, 348, 702-bis, 702-ter, 702-quater; Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, articolo 4)

La impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'articolo 702-ter del Cpc previgente può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 342 del Cpc, non essendo prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario. Non è neppure possibile, in caso di appello introdotto con ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 150 del 2011, non essendo possibile un mutamento del rito in appello. In caso di errore dell'appellante nella scelta della forma dell'atto introduttivo del gravame, la decadenza dall'impugnazione è evitata, in forza del principio di conversione ai sensi dell'articolo 156 del Cpc se, entro il termine per impugnare, si procede non solo al deposito, ma anche alla notificazione del ricorso. (Nella fattispecie la sentenza impugnata ha già accertato che la notificazione del ricorso è avvenuto allorché era già decorso il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza posto dall'articolo 702-quater del Cpc allora vigente; quindi, non ricorrono i presupposti per escludere la decadenza dall'impugnazione neppure sotto questo profilo). (M.Fin.)

PROFESSIONISTI

Sezioni Unite, sentenza 4 novembre 2024 n. 28324 - Pres. Cassano; Rel. Tatangelo; Pm (conf.) De Matteis; Ric. F.; Int. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e altro

Avvocati - Giudizi disciplinari e sanzioni - Determinazione sanzione adeguata - Apprezzamento di merito. (Costituzione, articolo 111; Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 56)

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. (M.Fin.)

Sezioni Unite, sentenza 4 novembre 2024 n. 28324 - Pres. Cassano; Rel. Tatangelo; Pm (conf.) De Matteis; Ric. F. ; Int. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e altro

Avvocati - Giudizi disciplinari e sanzioni - Sospensione dall'esercizio dell'attività professionale - Per la durata di 5 anni - Ammissibilità. (Codice deontologico forense articoli 22 e 23)

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), del Codice deontologico forense, «Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: … … d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni». Diversamente da quanto assume il ricorrente, deve ritenersi che la possibilità di un aumento della prevista sanzione della sospensione dell'attività professionale "da uno a tre anni", nel massimo, "fino alla radiazione", implichi senza alcun dubbio la possibilità di graduare detto aumento in funzione della gravità della fattispecie e, pertanto, certamente consenta, tra l'altro, un aumento della durata di detta sanzione fino a cinque anni (cioè, quanto meno, fino alla durata massima della sanzione della sospensione temporanea prevista espressamente dalla lettera c) del richiamato articolo 22), come avvenuto nel caso concreto, laddove non sussistano i presupposti per giungere a irrogare quella della radiazione. La prospettazione del ricorrente, oltre a non trovare alcun sostegno nella lettera delle disposizioni richiamate (ed essere addirittura pregiudizievole per i suoi stessi interessi), risulterebbe, del tutto illogica, inaccettabile e confliggente con il principio di proporzionalità sotteso al sistema delle sanzioni, comportando quale unica forma di aumento, l'applicazione della radiazione, senza alcuna possibilità di graduazione della sanzione stessa. (M.Fin.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28327 - Pres. De Stefano; Rel. Rubino; Ric. S.; Controric. Comune di Trieste e altro

Responsabilità civile - Danno - Cagionato da cose in custodia - Onere probatorio - Contenuto - Fattispecie. (Cc, 2051 e 2697)

In materia di responsabilità ex articolo 2051 del Cc, stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la corte d'appello ha rigettato la domanda avendo ritenuto che il sinistro fosse dovuto alla condotta imprudente della vittima, che impegnava una curva a destra, in discesa, con il proprio automezzo, pur in presenza di pioggia, vento, e di una lastra di ghiaccio sulla strada, condotta atta a recidere il nesso causale tra le condizioni della rampa impegnata dal camion condotto dal ricorrente e il danno, ponendosi come autonoma causa del danno. Non ha quindi ritenuto che il ricorrente non avesse provato di essere esente da colpa, ma piuttosto che dalle risultanze istruttorie emergesse la prova positiva di un comportamento del danneggiato stesso atto a recidere il nesso causale tra cosa in custodia - la rampa resa scivolosa dalle condizioni dei luoghi - e il danno subito. (M.Fin.)

RICORSO

Sezione III, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28327 - Pres. De Stefano; Rel. Rubino; Ric. S.; Controric. Comune di Trieste e altro

Ricorso in Cassazione - Motivi - Travisamento del contenuto oggettivo della prova - Motivo di revocazione - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 360 e 395)

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio e, soprattutto, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, Cpc, mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'articolo 360, n. 4, o n. 5, del Cpc, a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, il ricorrente evidenziava che il tribunale avrebbe mal compreso il fatto probatorio in sé, ovvero non avrebbe ben compreso quale fosse il posizionamento della prima vettura incidentata risultante dal rapporto di polizia giudiziaria, censura astrattamente riconducibile all'errore di fatto revocatorio secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite. Oltretutto, egli fa riferimento ad una circostanza di fatto - l'esatto posizionamento della vettura che per prima era scivolata sul ghiaccio, in corrispondenza del passo carraio - ritenuta non decisiva dal tribunale, che ha fondato la conferma del rigetto della domanda su una propria autonoma valutazione delle risultanze istruttorie, non limitandosi a recepire quella del giudice di pace, ritenendo comunque determinante quale causa efficiente l'imprudenza dello stesso ricorrente, nell'effettuare la manovra in quelle circostanze di tempo e di luogo. La circostanza in merito alla quale denuncia il travisamento non è stata quindi ritenuta decisiva dal giudice d'appello, che non l'ha posta a fondamento della sua decisione). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 5 novembre 2024 n. 28431 - Pres. Scrima; Rel. Dell'Utri; Ric. S. M.; Controric. F. D. M. e altri

Ricorso in Cassazione - Motivi - Violazione dell'articolo 116 del Cpc - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 116 e 360)

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 del Cpc è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove, ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale, - ovvero lungi dall'evidenziare l'omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l'esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione. entro lo schema di cui all'articolo 360 n. 5 del Cpc, - si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un'operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. (M.Fin.)

Sezione II, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27901 - Pres. Manna; Rel. Criscuolo; Ric. R. C. V.; Controric. G L. A.

Ricorso in Cassazione - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex articolo 380-bis del Cpc - Consigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione - Composizione del Collegio giudicante come relatore - Incompatibilità - Esclusione. (Cpc, articoli 51, 52 e 380-bis; Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149)

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex articolo 380-bis del Cpc (come novellato dal decreto legislativo n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 380-bis del Cpc, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli articoli 51, comma 1, n. 4, e 52 del Cpc, atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 6 novembre 2024 n. 28555 - Pres. Condello; Rel. Gorgoni; Ric. P. Hotel S.n.c.; Int. O. C. S.p.a. e altro

Ricorso in Cassazione - Proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità - Istanza di decisione collegiale - Nuova procura speciale - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. (Cpc, articoli 365 e 380-bis)

Proposta la definizione accelerata del giudizio di legittimità, per la proposizione dell'istanza di cui all'articolo 380-bis, comma 2, Cpc l'avvocato deve munirsi dì una nuova procura speciale. In particolare, ai fini della presentazione dell'istanza di decisione collegiale la procura deve avere il duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della "novità" e della "specialità". Il requisito della novità va certamente inteso nel senso che il potere di avanzare l'istanza di decisione di cui all'articolo 380 bis del Cpc non può essere conferito prima della formulazione della proposta di definizione accelerata del ricorso, eventualmente già con la stessa procura speciale ad litem rilasciata per il giudizio di legittimità, di cui all'articolo 365 del Cpc. Occorre che la parte conferisca al difensore un'ulteriore procura specificamente diretta a tal fine. La ratio e la lettera della norma portano, cioè, a ritenere che il requisito di novità implichi, in primo luogo, che la procura debba essere conferita in data successiva a quella della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità. Il requisito della specialità va inteso nel senso che la nuova procura deve avere ad oggetto il conferimento del potere di porre in essere lo specifico atto previsto, cioè la proposizione dell'istanza di decisione del ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis Cpc, atto necessario al fine di evitare l'estinzione del giudizio di legittimità (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, l'istanza del 26 febbraio 2024, pur facendo nel testo espresso riferimento a una procura speciale "giusta procura speciale in calce al presente atto", in realtà non risulta munita di detta procura - la procura allegata è quella rilasciata all'avvocato istante in data 1° luglio 2022, cioè quella conferitagli per la proposizione del ricorso per cassazione. In applicazione dei riferiti principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente a pagare una sanzione a favore della Cassa per le Ammende). (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27883 - Pres. Travaglino; Rel. Dell'Utri; Ric. M. P.; Int. C. P. di D. C. A. &C. S.n.c. e altro

Ricorso in Cassazione - Sentenza impugnata - Omessa produzione, da parte del ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articoli 369, 370, 380 e 380-bis)

Qualora il ricorrente, notificata la sentenza impugnata, ometta il deposito della relata di notifica, senza che l'acquisizione della relazione in questione sia stata acquisita per impulso della controparte (nella specie non costituita in sede di legittimità) o a seguito della trasmissione del fascicolo di ufficio, deve escludersi il ricorso delle condizioni per dare luogo alla disapplicazione della sanzione di improcedibilità prevista dall'articolo 369 del Cpc. (Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata la relazione di notificazione depositata tardivamente dal ricorrente con l'istanza di decisione ex articolo 380-bis del Cpc). (M.Fin.)

SENTENZA CIVILE

Sezione II, sentenza 5 novembre 2024 n. 28418 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Pm (diff.) Cardino; Ric V. D. G.; Controric. C. S.

Motivazione - Per relationem - Sentenza di appello - Validità - Condizioni - Limiti. (Cpc, articolo 132)

La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (M.Fin.)

Sezione III, ordinanza 29 ottobre 2024 n. 27904 - Pres. Scarano; Rel. Condello; RIc. G. S.r.l. e altri; Controric. e ric. inc. Comune di Grosseto e altro

Motivazione - Riproduzione del contenuto di altri atti processuali - Validità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cpc, articolo 132)

La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. In particolare, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, anche non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, del Cpc, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del decisum. (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema Corte, la corte d'appello ha ritenuto infondata l'exceptio doli generalis sollevata dagli odierni ricorrenti, limitandosi a dar conto dell'esistenza di una pronuncia del giudice amministrativo senza neppure esporne in modo adeguato il contenuto e senza alcun apprezzamento o vaglio critico delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti nel presente giudizio). (M.Fin.)

Sezione II, sentenza 5 novembre 2024 n. 28418 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Pm (diff.) Cardino; Ric. V. D. G.; Controric. C. S.

Sentenza civile in genere - Assorbimento - In senso proprio - In senso improprio - Condizioni. (Cpc, articoli 100, 112 e 132)

La figura del cosiddetto assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente - rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. È, invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. (M.Fin.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione I, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28320 - Pres. Cristiano; Rel. Pazzi; Ric. Fallimento di T. S.r.l.; Controric. M. D. P. D. S. Spa e altri

Amministratori - Abusiva concessione di credito ad imprenditore in stato di difficoltà economico-finanziaria - Responsabilità del soggetto finanziatore - Fondamento - Condizioni. (Cc, articolo 2043; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 5)

La condotta illecita di chi, in simmetria con il ricorso abusivo al credito, tale credito accordi, qualificata come "concessione abusiva di credito", consiste nell'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in stato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata, in violazione dell'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica. Questa erogazione del credito abusiva, perché effettuata, con dolo o colpa, a impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa. Sotto il profilo dell'onere della prova, ai fini della configurabilità della responsabilità del soggetto finanziatore per le condotte enunciate, il curatore ha l'onere di dedurre e provare: a) la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'articolo 43 del Cp; b) il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita; c) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto; d) il rapporto di causalità tra tali danni e la condotta tenuta. (M.Fin.)

Sezione I, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28320 - Pres. Cristiano; Rel. Pazzi; Ric. Fallimento di T. S.r.l.; Controric. M. D. P. D. S. Spa e altri

Amministratori - Azione di responsabilità - Condizioni - Prosecuzione della attività dopo la perdita del capitale sociale - Responsabilità dell'amministratore - Limiti. (Cc, articolo 2389, 2393, 2482-ter e 2486; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 146)

Sia la prosecuzione della attività dopo la perdita del capitale sociale, sia la percezione di compensi non deliberati dall'assemblea, lungi dal costituire scelte dell'organo di gestione non sindacabili ai sensi dell'articolo 146 della legge fallimentare, integrano violazioni di specifiche norme di legge, ovvero, rispettivamente, degli articoli 2482-ter e 2486 del Cc che, in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, impongono agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per provvedere alla ricapitalizzazione o alla messa in liquidazione della società e di provvedere, nel frattempo, a una gestione meramente conservativa, e dell'articolo 2389, comma 1, del Cc, il quale prevede che per la determinazione della misura del compenso degli amministratori di una società di capitali, in mancanza di un'indicazione statutaria, è necessaria un'esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. Tuttavia, va rilevato che la prosecuzione dell'attività sociale al verificarsi di una causa di scioglimento non è, di per sé necessariamente dannosa, ben potendo ipotizzarsi che la condotta non conservativa degli amministratori non abbia apportato danni (o addirittura abbia recato un vantaggio) alla società, con la conseguenza che ogni questione concernente la loro responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 2486 citato perde di pregnanza quando, come nel caso di specie, non via sia prova del ricorrere di un pregiudizio al patrimonio sociale determinato da detta condotta. (M.Fin.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione III, ordinanza 4 novembre 2024 n. 28258 - Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; Ric. D. M. R.; Controric. e ric. inc. E. Z. Srl

Giudizio di cassazione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso principale - Inefficacia conseguente del ricorso incidentale tardivo - Regolamentazione delle spese - Criteri. (Cpc, articoli 91 e 384)

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'articolo 334, comma 2, del Cpc, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. (M.Fin.)

Sezione II, sentenza 6 novembre 2024 n. 28610 - Pres. Falaschi; Rel. Caponi; Pm (diff.) Dell'Erba; Ric. M. L.; Controric. A. Spa

Opposizione all'esecuzione - Cartelle di pagamento e ruoli esattoriale - Ripartizione delle spese tra ente impositore e agente riscossione - Criteri. (Cpc, articoli 91, 92 e 615)

Ai i fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. (M.Fin.)

VENDITA

Sezione II, sentenza 6 novembre 2024 n. 28613 - Pres. Di Virgilio; Rel. Bertuzzi; Pm (diff.) Troncone; Ric. F. V. A. M.; Controric. e ric. inc. V. G. e altri

Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Difformità non sostanziali del bene da trasferire rispetto a quello oggetto del preliminare - Esperibilità dell'azione ex articolo 2932 del Cc - Fattispecie. (Cc, articoli 1351, 1492 e 2932)

La sentenza prevista dall'articolo 2932 del Cc presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto di preliminare e quello effettivamente esistente. L'esecuzione per via giudiziaria del contratto preliminare, che tiene luogo al contratto non concluso, deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza alcuna possibilità di apportarvi modifiche. La regola, con riguardo al bene oggetto del trasferimento, si sostanzia nella condizione o presupposto che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendosi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'articolo 2932 del Cc soltanto in caso di difformità di poco rilievo, non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene. (La decisione impugnata, ha osservato la Suprema Corte ha obliterato tale principio, non affrontando minimamente la questione della corrispondenza tra il bene oggetto del preliminare e quello oggetto della domanda ex articolo 2932 del Cc, anzi implicitamente riconoscendone l'irrilevanza, laddove, pur dando atto che il primo riguardava il solo terreno, ha disposto il trasferimento dello stesso comprensivo delle costruzioni - abusivamente realizzate senza concessione dal promittente acquirente e nelle more sanata - cioè di un bene materialmente diverso. (M.Fin.)

Sezione II, sentenza 5 novembre 2024 n. 28418 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Pm (diff.) Cardino; Ric. V. G. ; Controric. C. G.

Vendita in genere - L'indicazione del venditore dell'avvenuto pagamento del prezzo - Fede privilegiata ex articolo 2700 del Cc - Esclusione - Nartura confessoria - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articoli 2700 e 2732)

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, del pagamento del prezzo non è coperto da fede privilegiata ex articolo 2700 del Cc, ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'articolo 2732 del Cc, che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. (Nella specie esclusa dall'assenza di controdichiarazioni, come evidenziato dalla Corte d'appello). (M.Fin.)

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