AVVOCATO
Responsabilità -Valutazione prognostica del giudice di merito circa l'esito del giudizio - Ricorribilità in cassazione - Esclusione. (Cc, articoli 1917, 2033, 2733 e 2735)
IL PRINCIPIO
Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale è una valutazione connotata da un contenuto giuridico, fondata cioè su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in termini giuridici.
L'articolo 336, secondo comma, del codice di procedura civile, secondo cui «la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata», comporta che, a seguito della sentenza di riforma, vengono meno immediatamente - al fine di scoraggiare successive impugnazioni proposte a scopo dilatorio - sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, conseguentemente rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con la ulteriore conseguenza che il giudice di appello ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, non diversamente da quanto accade nella situazione disciplinata dall'articolo 669-novies del codice di procedura civile, in cui il giudice, nel dichiarare l'inefficacia del provvedimento cautelare, deve dare direttamente le disposizioni necessarie a ripristinare la situazione precedente. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Prova documentale - Scrittura privata non autenticata né registrata - Valutazione come fatto storico - Prova. (Cc, articoli 2704 e 2721; Cpc, articolo 210)
IL PRINCIPIO
La disposizione dell'articolo 2704, del codice civile, il quale stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo.
Secondo un pacifico insegnamento del giudice di legittimità (Cass. n. 5880/21, n. 3336/15), i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'articolo 2721 del codice civile per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse e un terzo. Nella decisione in esame la Corte ha anche ricordato che il potere di ordinare l'esibizione di documenti attribuito al giudice ex articolo 210 del Cpc ha natura prettamente discrezionale e il suo mancato esercizio non è sindacabile dalla Corte di cassazione. (M.Pis.)
ASSOCIAZIONI, ENTI E ORDINI
Associazione - Atto costitutivo - Contenente la descrizione dei motivi per l'esclusione dell'associato - Verifica giudiziale limitata all'accertamento - Sussiste. (Cc, articoli 1175, 1375 e 1455)
Qualora l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto. (M.Pis.)
Associazioni - Responsabilità professionale - Associazione tra professionisti - Obbligo solidale dei singoli associati - Decadenza ex articolo 1957 del codice civile - Applicabilità. (Cc, articolo 1957)
in tema di associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'articolo 1957 del codice civile e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale leda il diritto di azione del creditore. (M.Pis.)
AVVOCATO
Compensi - Regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia - Rilevanza della forma del provvedimento decisionale - Sussiste. (Cpc, articoli 158, 276 e 702-bis)
Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'articolo 702-bis del Cpc per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della cosiddetta apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove il giudice di prima istanza abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito con l'appello. (M.Pis.)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Incompetenza per territorio - Formulazione tempestiva - In comparsa di costituzione e risposta - Intempestività - Decadenza. (Cpc, articoli 28, 29 e 112)
L'incompetenza per territorio – fuori dai casi di incompetenza territoriale inderogabile ex articolo 28 del codice di procedura civile - va eccepita a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta purché tempestivamente depositata sicché la relativa eccezione non può essere utilmente formulata in caso di costituzione tardiva. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Parti comuni - Spazio sottostante il suolo di un edificio - Bene comune salvo diversa disposizione da parte del titolo - Conseguenze. (Cc, articoli 840, 1117, 1350 e 2729)
Lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, per il combinato disposto degli articoli 840 e 1117 del codice civile, sicché, ove il singolo condomino proceda, senza il consenso degli altri partecipanti, a scavi in profondità del sottosuolo, così attraendolo nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, si configura uno spoglio denunciabile dall'amministratore con l'azione di reintegrazione". (M.Pis.)
Regolamento - Prescrizioni di contenuto organizzativo -Modificabilità per facta concludentia - Ammissibilità. (Cpc, disposizioni di attuazione, articolo 66; Cc, articoli 1136, 1138, 1335, 1362 e 1372)
In relazione alle prescrizioni di contenuto organizzativo, ovvero propriamente regolamentare, del regolamento di condominio (e, non quindi, di contenuto contrattuale, ovvero incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi), ha certamente rilievo a fini interpretativi, ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, comma 2, anche il comportamento posteriore al medesimo regolamento avuto dai condomini, così com'è ammissibile che la stessa norma regolamentare venga modificata per facta concludentia, sulla base di un comportamento univoco. L'eventuale previsione regolamentare in ordine alla forma della convocazione dei condomini all'assemblea condominiale, trattandosi di prescrizione a contenuto organizzativo, ovvero, propriamente regolamentare, può, quindi, essere modificata per facta concludentia cioè, per una prassi seguita dagli amministratori del condominio. (M.Pis.)
CONTRATTO
Inadempimento - Danno - Debito di valore - Riconoscimento del cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi - Necessità. (Cc, articoli 1224, 1453, 1455, 1490 e 1492)
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore, cosicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi; tali interessi hanno fondamento e natura differente da quelli moratori, regolati dall'articolo 1224 del codice civile, in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, e vanno determinati mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare sul capitale, rivalutato anno per anno. (M.Pis.)
ELEZIONI
Elezioni membri al Parlamento europeo - Eleggibilità dei sindaci - Necessità dell'opzione - Effetti. (Legge 18/79, articolo 6; Dpr 361/57, articolo 7)
In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, disciplinata dalla legge n. 18 del 24 gennaio 1979, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane, ove muniti dei requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 4 della legge n. 18/1979, possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono poi, ai sensi della specifica disposizione dettata dall'articolo 6 della legge n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo altrimenti dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima. Alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della stessa legge, la disciplina dettata dall'articolo 7 del Dpr 361/1957, che stabilisce che i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, come il Comune di Bari, non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati i cui membri devono essere eletti o, nel caso in cui la Camera dei deputati sia sciolta più di 120 giorni prima della scadenza del quinquennio della sua durata, entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" e che, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco. (M.Pis.)
ESECUZIONE CIVILE
Opposizione - Sospensione dei termini processuali - Inapplicabilità - Anche se la questione concerne il regolamento delle spese processuali - Sussiste . (Cpc, articoli 91, 92, 95 e 549)
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla "ratio" della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Occupazione illegittima - Per pubblica utilità - Scadenza termine finale per l'esecuzione dei lavori - Carattere perentorio - Sussiste. (Legge 166/02, articolo 4; Legge 2359/1865, articolo 13)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, solo la scadenza del termine finale per il compimento dei lavori ha carattere perentorio, dovendo a tutti gli altri termini attribuirsi, invece, efficacia ordinatoria. Una tale interpretazione risulta avallata dall'articolo 4 della legge 1 agosto 2002, n. 166, il quale - nel prevedere che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite dalle varie disposizioni di legge succedutesi in materia, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti - riferisce l'effetto di proroga anche ai connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l'emissione del decreto di esproprio. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Azione revocatoria - Stato di insolvenza del debitore -Presunzione iuris et de iure - Effetti. (Cc, articoli 2727 e 2729; Legge fallimentare, articolo 67)
Nel caso in cui sia proposta un'azione revocatoria fallimentare ex articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito. (M.Pis.)
Effetti del fallimento - Perdita della capacità processuale del fallito - Eccezione da parte del curatore - Conseguenze. (Legge fallimentare, articoli 42 e 43)
La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Operatività delle preclusioni formatesi con la sentenza rescindente - Necessità - Esame delle questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla Cassazione - Esclusione. (Cpc, articolo 394)
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Intangibilità che risulta essere stata ribadita anche in ipotesi di mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, con la conseguente preclusione della sua rilevabilità da parte del giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancata pronuncia del giudice di appello su un motivo - Necessità che il motivo sia precisato nelle conclusioni - Sussiste. (Cpc, articoli 112, 113, 115, 116 e 279)
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 del Cpc per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Retribuzione - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi - Applicabilità ai crediti risarcitori - Ammissibilità. (Legge 724/94, articolo 22; Cpc articolo 429)
Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'articolo 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'articolo 429, comma 3, del cpc, che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi. (M.Pis.)
MEDIAZIONE
Mediazione obbligatoria - Applicabilità al solo atto introduttivo del giudizio e non alle domande riconvenzionali - Sussiste. (Dlgs 28/10, articolo 5)
La mediazione obbligatoria ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo. Ne consegue la sufficienza del tentativo di mediazione obbligatorio esperito prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, non essendo previsto l'onere di ripetere l'adempimento in relazione alle domande riconvenzionali. (M.Pis.)
NOTIFICAZIONI
Civili - Con modalità telematiche - Da una casella pec ad una ordinaria del destinatario - Nullità - Conseguenze. (Legge 53/94, articolo 3-bis; Cpc, articoli 83 e 137)
In caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 da una casella pec ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, è nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inoltro telematico di dati presso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e dovendosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l'atto non sia in sé idoneo a raggiungere gli effetti sui propri. (M.Pis.)
Civili - Impersonali e collettive - Identificazione della qualità di eredi dei chiamati all'eredità - Esclusione - Notifica individuale - Valida se il notificato è discendente legittimo della parte deceduta - Sussiste. (Cc, articoli 460, 485 e 486; Cpc, articolo 383)
Nel caso in cui ci si avvalga della notifica impersonale e collettiva, prevista dall'articolo 383, comma 2, del cpc, non si pone la questione della identificazione e della verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, in quanto l'agevolazione probatoria ivi prevista affranca il notificante dall'onere di eseguire siffatta ricerca specifica ed individuale; mentre nel caso in cui si proceda alla notifica individuale nei confronti dei singoli chiamati all'eredità, la riattivazione del processo ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica se quest'ultimo riveste la qualità di discendente legittimo della parte deceduta. Detta conclusione è giustificata da ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. (M.Pis.)
Civili - Ricevimento dell'atto all'indirizzo del destinatario - Suo omesso ritiro dell'atto presso l'ufficio postale - Compiuta giacenza - Effetti. (cpc, articoli 139, 140 e 143)
Il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo ed ha scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando la compiuta giacenza. In tali casi opera la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico. (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Assicurazioni sociali - Esercenti circhi e spettacoli viaggianti - Obbligatorietà di iscrizione nella gestione esercenti attività commerciali - Sussiste. (Legge 662/96, articolo 1; Legge 160/75, articolo 29; Legge 337/68, articolo 18)
In virtù dell'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono obbligati a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e successive modificazioni ed integrazioni, al ricorrere dei requisiti sanciti dall'articolo 29, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), così come modificato dall'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). (M.Pis.)
Contributi e prestazioni - Società per azioni partecipate dagli enti locali - Versamento all'Inps dei contributi per gli assegni familiari - Necessità. (Dpr 797/55, articolo 79)
Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all'Inps i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale, titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia "previdenza sociale" (articolo 117, secondo comma, lettera o, della Costituzione), ha la potestà di stabilire. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Estinzione del processo - Differenza tra l'ipotesi di rinuncia e quella di cessazione della materia del contendere - Importanza della forma e dei rimedi. (Cpc, articoli 617, 629 e 630)
L'estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l'estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli articoli 629 e 630 del cpc, è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo a una rinuncia avente i requisiti previsti dall'articolo 629 citato, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell'articolo 617 del cpc. (M.Pis.)
Interruzione del processo - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Necessità della quiescenza del procedimento. (Cpc, articoli 299, 300, 302, 305 e 307)
Il termine per la riassunzione previsto dall'articolo 305 del cpc in tanto decorre, in quanto ci sia stata un'interruzione dichiarata dal giudice; del pari, il procedimento non può essere riassunto se non sia quiescente e tale condizione di quiescenza non può verificarsi se non a seguito di una declaratoria di interruzione da parte del giudice. (M.Pis.)
PROPRIETÀ
Proprietà fondiaria - Livello altimetrico di due fondi limitrofi modificato artificialmente - Creazione di dislivello - Funzione del muro di cinta. (Cc, articolo 873, 1362, 1363, 1369 e 1371)
Qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Giuramento decisorio - Deferito al legale rappresentante di società o ente - Giuramento de veritate - Solo se è autore o partecipe ai fatti narrati - Sussiste. (Cc, articoli 2731, 2737, 2736 e 2738; Cpc, articoli 132, 233 e 239)
Qualora il giuramento decisorio venga deferito al legale rappresentate di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, il rappresentante stesso può essere chiamato a giurare de veritate soltanto se egli sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula; mentre, se si tratta di fatti di cui egli abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazioni di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento stesso non può che essere de notitia. (M.Pis.)
Presunzioni - Valutazione complessiva da parte del giudice di tutti gli indizi disponibili - Necessità. (Cc, articolo 2729)
La corretta applicazione dell'articolo 2729 del codice civile presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, se risultino in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, ovvero accertandone la pregnanza conclusiva; ciò in quanto «la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare. (M.Pis.)
Prova documentale - Disconoscimento - Mancata proposizione dell'istanza di verificazione o sua successiva rinuncia - Effetti - Inutilizzabilità del documento - Sussiste. (Cc, articoli 2702 e 2729; Cpc, articoli 214, 215 e 216)
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (M.Pis.)
Prova - Valutazione dei documenti e delle testimonianze - Riservata al giudice di merito - Conseguenze. (Cpc, articoli 115 e 116; Cc, articoli 1158, 1159-bis)
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Società in nome collettivo - Ingiunzione di pagamento alla società e ai soci illimitatamente responsabili - Beneficio della preventiva escussione - Inoperatività. (Cpc, articoli 615 e 645)
In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima. (M.Pis.)


