CONTRATTO
Contratto a prestazioni corrispettive - Ad esecuzione periodica o prolungata - Trasferimento del contratto - Crediti per le prestazioni successive - In capo al cessionario - Sussiste. (Cc, articoli 1260 e 2914)
IL PRINCIPIO
Nel caso di cessione dei contratti a prestazioni corrispettive di durata e, cioè, ad esecuzione periodica, continuata o prolungata (come l'appalto), solo parzialmente adempiuti, una volta avvenuto il trasferimento della suddetta posizione contrattuale, i crediti che dovessero sorgere in base all'attività di adempimento delle ulteriori prestazioni contrattuali successive, quali corrispettivo delle stesse, certamente devono ritenersi sorgere direttamente in capo al cessionario e in nessun modo potrebbero ritenersi oggetto di una vera e propria cessione di credito (futuro) da parte del contraente cedente, che degli stessi non è stato, né potrebbe ritenersi, neanche per un attimo, in via meramente logico-giuridica, divenuto titolare, anche a prescindere dalla cessione del contratto stesso.
L'istituto della cessione del contratto (articolo 1406 e seguenti del codice civile) comporta il trasferimento della relativa posizione negoziale nella sua integralità, ma non necessariamente la cessione di crediti già sorti o quella dei crediti che potrebbero sorgere in base ad esso, esigibili o meno che siano. Diversa ipotesi è, infatti, quella della vera e propria cessione dei crediti, anche futuri, derivanti da un siffatto contratto, quella, cioè, in cui vengano ceduti i crediti che matureranno in capo all'appaltatore cedente per l'attività di esecuzione del contratto da esso stesso svolta in futuro, crediti che, in mancanza dell'atto di cessione, sorgerebbero in capo al cedente e che, in virtù della cessione, nel momento stesso in cui sorgono, si trasferiscono immediatamente al cessionario, ma non possono dirsi sorti direttamente nella titolarità di quest'ultimo: basti considerare che solo in tal caso l'acquisto dei crediti derivanti dal contratto, da parte del cessionario, può ritenersi di natura derivativa[MP1] (onde, in caso di perdita di effetti della cessione, tali crediti dovranno ritenersi rientrare nella titolarità del cedente). (M.Pis.)
USUCAPIONE
Interruzione - Dimostrazione della volontaria dismissione del possesso - In modo univoco - Necessità. (Cc, articoli 1146 e 2697)
IL PRINCIPIO
In tema di interruzione dell'usucapione - poiché il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l'oggetto, essendo sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore, non contrastata da terzi - la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo, anche se provata, non è di per sè idonea a dimostrare la volontaria dismissione del possesso, la quale deve essere assolutamente univoca per produrre l'indicata interruzione.LA NOTA
Ribadendo quanto già affermato da una recente decisione (Cassazione, sentenza n. 390/2025) la Corte di cassazione ha stabilito che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede. (M.Pis.)
MEDIAZIONE
Procedimento - Conferimento del potere di rappresentanza - Necessità dell'indicazione del potere di disporre dei diritti - Sussiste. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8; Cc, articoli 1387, 1392, 1393, 1704 e 1708)
Per il valido conferimento del potere di rappresentanza, ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, è necessario (e sufficiente) che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie ai fini dell'utile esperimento del procedimento di mediazione stesso: ciò implica che deve essere attribuito il potere di disporre pienamente dei diritti oggetto della controversia, anche in via transattiva, sul piano sostanziale, e che tale potere deve essere attribuito necessariamente ad un soggetto che sia a conoscenza di tutti i fatti rilevanti per la controversia stessa, in modo tale che l'utilità del procedimento di mediazione non sia compromessa; non è, invece, necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso. (M.Pis.)
POSSESSO
Restituzione del bene - Diritto all'indennità per i miglioramenti della cosa - Incremento di valore sussistente al momento della riconsegna - Necessità . (Cc, articoli 1150 e 1152)
Ai sensi dell'articolo 1150 del codice civile, il possessore ha diritto all'indennità per i miglioramenti, purché l'incremento di valore sussista al tempo della restituzione della cosa, in quanto il diritto medesimo prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti e si correla al dato obiettivo dell'incremento di valore secondo criteri di effettività e attualità, traendo il proprietario vantaggio dalla miglioria solo dal momento della reintegrazione nel godimento del bene. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Costituzione delle parti - Condotta processuale del convenuto - Mancata tempestiva contestazione dei fatti nelle prime difese - Integrazione nei termini di cui all'articolo 183 del Cpc - Sussiste. (Cpc, articoli 115 e 183)
La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'articolo 183 del Cpc, risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva. (M.Pis.)


