EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2025 n. 12958 - Pres. Grasso; Rel. Fortunato; Ric. Z,G,; Controric. S.A.

Costruzione edilizia - Muro comune di confine - Sopraelevazione - Adozione del principio di prevenzione - Sussiste. (Cc, articoli 874 e 885)

IL PRINCIPIO

L'articolo 885 del Cc, che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell'accessione, perché consente - anche senza il consenso dell'altro comproprietario del muro - la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, appartenente al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi, nella prosecuzione in altezza, dello stesso principio di prevenzione adottato sulla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario di chiedere la comunione del muro sopraelevato.

Nota

Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'articolo 873 del Cc e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (articoli 871 e 872 del Cc) poiché, in caso di loro violazione, le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo. (M.Pis.)

ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Sezione I, ordinanza 10 maggio 2025 n. 12409 - Pres. Acierno; Rel. Iofrida; Ric. X; Int. X

Adozione in genere - Comunicazione a mezzo Pec della sentenza della corte d'appello - Idoneità al ricorso per cassazione - Sussiste. (Legge 184/1983, articoli 12, 15 e 17)

In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (Pec), del testo integrale della sentenza resa dalla corte di appello, a norma della legge n. 184 del 1983, articolo 17, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione. (M.Pis.)

ASSICURAZIONE

Sezione III, ordinanza 12 maggio 2025 n. 12605 - Pres. Rubino; Rel. Tassone; Ric. X sa; Controric. X

Danni - Diritto di accesso agli atti della compagnia compiuti in via stragiudiziale per offrire o denegare l'indennizzo - Limite. (Dm 191/2008, articolo 2; Dpr 654/06, articolo 9)

Il diritto di accesso di cui agli articoli 146 codice delle assicurazioni e 2 del Dm 191/2008 va limitato a tutti gli atti - che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo - e che dunque siano già in possesso dell'assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né a eseguire nuove perizie e accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 21 maggio 2025 n. 13608 - Pres. Rubino; Rel. Tassone; Ric. X.; Int: X spa

Danni - In sede stragiudiziale - Diritto di accesso agli atti della Compagnia assicurativa - Limiti. (Codice delle assicurazioni, articolo 146; Dm 191/2008, articolo 2; Dpr 254/2006, articolo 9; Cpc, articoli 324, 329 e 346)

Il diritto di accesso di cui agli articoli 146 del codice delle assicurazioni e 2 del Dm 191/2008 va limitato a tutti gli atti - che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo - e che dunque siano già in possesso dell'assicurazione e gia' contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie e accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi. (M.Pis.)

CONDOMINIO

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2025 n. 12968 - Pres. Grasso; Rel. Fortunato; Ric. C.C.V.E. n. 310 P.; Controric. G.I. spa

Azioni giudiziarie - Accertamento di acquisto di servitù su bene condominiale - Azione nei confronti dell'amministratore - Ammissibilità. (Cc, articoli 832, 1027, 1062 e 1159)

La domanda di accertamento dell'acquisto o dell'esistenza di una servitù gravante su un bene condominiale da parte del singolo non incide sul diritto di condominio (accrescendolo o riducendolo, con proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati), e può esser proposta verso l'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Cc, norma che deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la costituzione in giudizio del Condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei titolari delle proprietà esclusive. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 14 maggio 2025 n. 12919 - Pres. Orilia; Rel. Guida; Ric. A.N.; Controric. C. P.A.R. n. 12

Regolamento contrattuale - Conservazione della facies architettonica dell'edificio - Effetti. (Cc, articoli 1120, 1127 e 1138)

Un regolamento di condominio cosiddetto "contrattuale", ove abbia a oggetto la conservazione dell'originaria "facies" architettonica dell'edificio condominiale, comprimendo il diritto di proprietà dei singoli condòmini mediante il divieto di qualsiasi opera modificatrice, stabilisce in tal modo una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero "decoro architettonico" dagli articoli 1120 comma 2 del codice civile. (M.Pis.)

CONTRATTO BANCARIO

Sezione I, ordinanza 21 maggio 2025 n. 13666 - Pres. Scoditti; Rel. Rolfi; Ric. D.G. M.M.; Controric. U. spa

Conto corrente - Piano di rientro concordato tra banca e cliente - Preclusione della contestazione di nullità delle clausole - Esclusione. (Cc, articoli 1362, 1363, 1367, 1904, 1369, 1936, 1945 e 2697)

In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 14 maggio 2025 n. 12951 - Pres. Di Marzio; Rel. Catallozzi; Ric. V. srl; Controric. U. spa

Contratti di intermediazione finanziaria - Responsabilità dell'intermediario - Riparto dell'onere della prova - Verifica dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione - Necessità. (Cc, articoli 1427, 1428, 1429 e 1439)

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal Tuf, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta. (M.Pis.)

EDILIZIA E URBANISTICA

Sezione II, ordinanza 9 maggio 2025 n. 12306 - Pres. Mocci; Rel. Amato; Ric. S.M. Int. M.C.

Disciplina urbanistica - Ristrutturazione di immobile - Presupposti - Mancanza di aumento di volumetria - Modifica - Nuova costruzione - Conseguenze. (Cc, articoli 872, 873 e 879)

Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'articolo 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima. (M.Pis.)

ENTI LOCALI

Sezione II, sentenza 20 maggio 2025 n. 13432 - Pres. Manna; Rel. Criscuolo; Pm (diff.) Pepe; Ric. C.A.; Controric. F.M.

Delibera per l'affidamento di incarico professionale ad avvocato - Omessa indicazione della spesa - Nullità - Esclusione. (Cc, articoli 1241, 1242 e 1243; Cpc, articoli 113 e 115)

Non è affetta da nullità la delibera dell'ente locale che affidi l'incarico di difendere in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione. (M.Pis.)

ESECUZIONE CIVILE

Sezione III, sentenza 21 maggio 2025 n. 13611 - Pres. De Stefano; Rel. Valle; Pm (conf.) Soldi; Ric. F.E.L. srl; Controric. M.I.T.

Espropriazione forzata - Terzo proprietario - Mancata presentazione o mancata dichiarazione all'udienza - Terzo come parte del giudizio - Esclusione. (Cpc, articoli 543, 546, 547 e 548)

A seguito del pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore, il terzo, citato per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 del Cpc, non diviene parte del giudizio, né assume l'obbligo, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, derivando dalla sua mancata comparizione all'udienza, dal rifiuto di fare la dichiarazione o dalle contestazioni che insorgano in ordine a quest'ultima, l'unica conseguenza che egli potrà subire un successivo ed eventuale giudizio volto all'accertamento del credito con la conseguenza che la mancata presentazione del terzo all'udienza o la sua mancata dichiarazione, oppure la sua omessa costituzione nel giudizio per l'accertamento del credito non costituiscono - diversamente dal caso in cui egli renda una dichiarazione manifestamente reticente o elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito fatta valere nel procedimento esecutivo - comportamenti antigiuridici per lui produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore esecutante, che, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'articolo 1224 del Cc. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 15 maggio 2025 n. 13011 - Pres. Mocci; Rel. Grasso; Ric. F.M.; Controric. C.E.

Procedimento esecutivo - Decreto di trasferimento - Di bene immobile diverso da quello pignorato - Inesistenza - Esclusione. (Cpc, articoli 586 e 617)

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'articolo 586 del Cpc, ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'articolo 617 del Cpc. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 9 maggio 2025 n. 12355 - Pres. Abete; Rel. Amatore; Ric. T.V.; Controric. F.T.V.

Azione revocatoria - Atti a titolo gratuito - Onere della prova - Liberalità d'uso. (Legge fallimentare, articolo 64; Cc, articolo 2697)

In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione delle esimenti previste dall'articolo 64 della legge fallimentare che rivestono natura di eccezioni in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito. I regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante costituiscono una scriminante idonea a paralizzare la declaratoria di inefficacia invocata dai creditori per il tramite della curatela fallimentare, con la conseguenza che, integrando l'elemento in esame un fatto impediente dell'azione revocatoria, incombe, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, sulla parte convenuta in revocatoria (e cioè sul disponente), l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'invocata esimente. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 9 maggio 2025 n. 12357 - Pres. Abete; Rel. Amatore; Ric. R. srl; Controric. F.L.M. spa

Azione revocatoria - Gratuità o onerosità del negozio - Valutazione - Conseguenze. (Cc, articoli 2503, 2506, bis, ter e quater)

La valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico e astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege". (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 9 maggio 2025 n. 12348 - Pres. Ferro; Rel. Zuliani; Ric. T.C. srl; Controric. F.T.C. srl

Concordato preventivo - Nomina di commissario giudiziale - Deposito di somma di denaro per le spese della procedura - Mancato adempimento - Effetti. (Legge fallimentare, articoli 161, 163 e 173)

In caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, della legge fallimentare, il tribunale che, concedendo il termine, esercita la facoltà di nominare immediatamente il commissario giudiziale, ben può disporre altresì il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura; tuttavia - in mancanza di disposizione di legge analoga a quelle contenute nell'articolo 163, comma 2, n. 4, e comma 3, della legge fallimentare e non applicandosi, anche ratione temporis, il c.c.i.i. - il mancato deposito della somma, il mancato rispetto del termine a tal fine fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 15 maggio 2025 n. 13030 - Pres. Abete; Rel. Dongiacomo; Ric. A.F.; Controric. F.F.B. spa

Effetti del fallimento - Dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito - Valutazione in relazione alla causa concreta del negozio - Sussiste. (Cc, articoli 1272 e 1273; Legge fallimentare, articolo 64)

Ai fini della dichiarazione d'inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 64 della legge fallimentare, la valutazione di gratuità od onerosità dell'atto impugnato dev'essere operata con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato; - la relativa classificazione non può, dunque, fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o a un risparmio di spesa. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione III, ordinanza 14 maggio 2025 n. 12884 - Pres. Travaglino; Rel. Valle; Ric. I.P. srl; Controric. M.A.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Vizio di sussunzione - Presupposti. (Cc, articoli 2697, 2727, 2729 e 2909)

In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli articoli 2727 e 2729 del codice civile solo allorché ricorra il cosiddetto vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. (M.Pis.)

NOTIFICAZIONI

Sezione I, ordinanza 9 maggio 2025 n. 12348 - Pres. Abete; Rel. Amatore; Ric. V.C.F. sas; Controric. G.I.T. spa

Civili - A persone giuridiche - Consegna dell'atto a persona reperita nei locali - Presunzione di addetto alla ricezione atti - Sussiste. (Regolamento CE n. 1393/07; Cc, articolo 2697)

In tema di notifica di atti giudiziari, che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove il destinatario, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione II, ordinanza 20 maggio 2025 n. 13477 - Pres. Bertuzzi; Rel. Massafra; Ric. Z.M.G.; Controric. C.A.

Adempimento - Facoltà del debitore di imputazione del pagamento - Mancato esercizio - Effetti. (Cc, articoli 1193, 1195 e 1196)

In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 del Cc, al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, del Cc, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (M.Pis.)

Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti