VENDITA
Obbligazioni del compratore - Responsabilità per l'inadempimento alla stipula del contratto definitivo - Per rifiuto del terzo di sgombrare l'immobile - Accertamento giudiziale - Necessità. (Cc, articoli 1218 e 2697)
IL PRINCIPIO
Al fine di esonerare da responsabilità il promittente compratore il quale giustifichi il proprio inadempimento dall'obbligo di stipulare il contratto definitivo con il rifiuto del terzo di sgombrare l'immobile locato, il giudice di merito non può considerare tale rifiuto, di per sé, causa esonerativa di responsabilità, senza accertare la legittimità del rifiuto e senza indagare sull'eventuale attività svolta dal promittente compratore per rimuovere l'ostacolo.
In tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento. Inoltre, soltanto quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore, che pretende di imputare il pagamento a estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa imputazione ai sensi dell'articolo 1193 del codice civile. La prova incombente sul debitore ha a oggetto l'esistenza di pagamento avente efficacia estintiva, e cioè eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato; tale prova costituisce il prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento da parte del creditore, nel senso che l'onere del creditore sorge soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova del fatto estintivo specificamente riferito all'obbligazione dedotta in giudizio. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
A mezzo Pec - Seconda Pec come momento di perfezionamento del deposito - Effetto subordinato alle successive - Mancanza di queste ultime - Inefficacia del deposito - Rimessione in termini. (Legge 221/2012, articolo 16-bis)
La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cosiddetta seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito (articolo 16-bis, comma 7, del Dl 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, introdotto dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 228/2012), ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle Pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. Infatti, le ragioni del rifiuto di deposito sono sindacabili dal giudice, il deposito telematico può essere rinnovato se non andato a buon fine, e, in linea generale, il giudice può sempre valutare se sussistono giuste cause di restituzione in termini, ove invocate, ma occorre che la parte si attivi diligentemente. In particolare, nell'ipotesi in cui la quarta Pec dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito; la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi, (a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta Pec e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto. (M.Pis.)
Domanda giudiziale - Transazione - Liquidazione onorari dell'avvocato - Determinati in relazione all'oggetto della domanda - Sussiste. (Dm 585/1994, articolo 5)
In ipotesi di controversia definita a seguito di transazione fra le parti, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione. (M.Pis.)
Fascicolo - Mancato reperimento di quello di parte al momento della decisione - Atto volontario della parte - Onere della stessa di dedurre l'incolpevole mancanza -Conseguenze. (Cpc, articoli 101, 115 e 116)
In applicazione del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento, al momento della decisione, del fascicolo di parte o di documenti in esso contenuti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti, con la conseguenza che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza, ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso, e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione. (M.Pis.)
Interruzione del processo - Per morte di una parte - Chiamati all'eredità - Notifica dell'atto di riassunzione come eredi - Contestazione - Conseguenze. (Cc, articoli 459, 474 e 2697)
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. (M.Pis.)
Intervento in causa di terzi - Estensione automatica della domanda - Nel caso di chiamata finalizzata alla liberazione del convenuto dalla pretesa azionata - Sussiste. (Cc, articoli 1223, 1227, 2117, 2393 e 2697)
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione solo allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore e «in vece» dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) e oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come «causa petendi». (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Prova testimoniale - Incapacità del teste - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Ammissione della prova nonostante l'eccezione - Conseguenze - Nullità - Termine per l'eccezione. (Cpc, articoli 116 e 246)
L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione.
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Cagionato ad un minore in età scolare - Riduzione della capacità di guadagno - Valutazione. (Cc, articoli 1223 e 2056)
Il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. (M.Pis.)
Danno non patrimoniale - Perdita del rapporto parentale - Liquidazione. (Cc, articoli 1226, 2727, 2729 e 2607)
Il giudice del merito ben possa operare la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale pur senza far riferimento ad una specifica tabella sul punto qualora lo stesso giudice abbia dato conto, con motivazione esaustiva e dettagliata, delle specifiche circostanze del caso concreto tenute in considerazione nella liquidazione operata, con cui abbia riconosciuto un risarcimento del danno certamente non puramente simbolico o irrisorio e non quantificato, alla luce di quanto evidenziato, in modo arbitrario. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Credito litigioso - Individuazione del momento del suo sorgere - Effetti. (Cc, articolo 2901)
Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito. (M.Pis.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Assegno di mantenimento dei figli - Riduzione - Criteri - Spese straordinarie - Differenze - Presupposti. (Cc, articoli 337 ter e 337-septies)
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio. (M.Pis.)
Assegno divorzile - Finalità - Riconoscimento del ruolo fornito dal coniuge più debole nella formazione del patrimonio - Sussiste. (Legge 898/1970, articolo 5)
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (M.Pis.)
Assegno divorzile - Riconoscimento - Rilevante disparità economico-patrimoniale - Necessità . (Legge 898/1970, articolo 5; Legge 74/1987, articolo 10)
L'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nell'ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Azioni e obbligazioni - Finanziamenti effettuati da società controllante in favore della controllata - Credito postergato. (Cc, articoli 2467 e 2497-quinquies)
Ai sensi degli articoli 2467 e 2497-quinques del Cc, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento infragruppo, da parte della società controllante in favore della società controllata tramite l'intermediazione di altra società controllante la società finanziata e a sua volta controllata dalla società finanziatrice (cd. finanziamento discendente). (M.Pis.)
TITOLI DI CREDITO
Titolo cambiario - Esercizio da parte del creditore dell'azione causale - Conseguenze - Possesso da parte del debitore del titolo di credito originale - Effetti. (Cc, articoli 1208, 1214 e 2932; Regio decreto 1669/33, articolo 66)
Il creditore che esperisca l'azione causale, pur essendo in possesso di un titolo cambiario, ha l'onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso o del suo deposito, a norma dell'articolo 66 della legge n. 1669/1933, per scongiurare il rischio del doppio pagamento, o di provare che tale rischio non sussiste perché l'azione cambiaria è prescritta o per l'assoluta inutilizzabilità del titolo. Allo stesso modo (e in senso inverso), il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, primo comma, del regio decreto n. 1669/1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Recesso dal contratto - Conseguenze - Decorrenza degli interessi sulle somme da restituire. (Cc, articoli 1362, 1363, 1369, 1371, 1385, 1418, 1455, 1489 e 1480)
L'esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio. Trattandosi di debito di valuta, l'obbligo di corresponsione degli interessi decorre pertanto dal momento in cui il creditore chiede l'adempimento, costituendo in mora il debitore, e non comprende il periodo precedente. (M.Pis.)
Contratto preliminare - Termine essenziale - Uso di espressioni formali - Insufficienza. (Cc, articoli 1362 e 1457)
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del Cc, solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" (o "essenziale"), quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata. (M.Pis.)
Garanzia - Vizi della cosa venduta - Onere per il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 del Cc di offrire la prova dell'esistenza dei vizi - Necessità. (Cc, articoli 1460, 1463 e 1490)
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 del codice civile il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 del codice civile è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. (M.Pis.)


