COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Competenza per territorio - Applicabilità dell'articolo 20 del cpc a tutte le obbligazioni - Conseguenze. (Cpc, articoli 18, 19 e 20)
IL PRINCIPIO
In tema di competenza territoriale l'articolo 20 del codice di procedura civile si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinata e solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Come già affermato in precedenti arresti (Cassazione, sentenze n. 12465/02 e n. 8224/99), il giudice di legittimità ha dichiarato che nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto ha l'onere di eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile, indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell'eccezione, quale è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza della eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Da sinistro stradale - Accertamento della condotta di guida gravemente colposa di uno dei conducenti - Necessità al fine di superare la presunzione di pari responsabilità - Sussiste. (Cc., articoli 1123, 1126, 2043, 2056 e 2059)
IL PRINCIPIO
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'articolo 2054, comma 2, del codice civile, solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
Nella decisione in questione viene ricordato che, mentre il danno biologico è un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell'organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medicolegali e si traduce in un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, diversamente, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta. Il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato - che, tuttavia, può pure influenzare - e si caratterizza, fenomenologicamente, in esperienze soggettive come il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione. (M.Pis.)
AVVOCATO
Compensi - Domanda cumulativa di compensi civili e penali - Procedimento ordinario di cognizione - Conseguenze. (Dlgs 150/11, articolo 14; Cpc, articoli 103, 104 e 702 bis)
In caso di domanda cumulativa di compensi, ricomprendendo la richiesta di pagamento sia per attività giudiziali civili sia penali, il procedimento ordinario di cognizione attrae per connessione la materia propria del procedimento speciale, per cui si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado del giudizio di merito. (M.Pis.)
Compenso - Controversie per la liquidazione - Soggette al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs 150/11 - Decisione dal tribunale in composizione collegiale - Sussiste. (Dlgs, 150/11, articolo 14)
Le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs 150/11 sono non solo decise ma anche trattate dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'articolo 276 del Cpc con conseguente nullità della sentenza. (M.Pis.)
Compenso - Criteri per la determinazione - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito - Sussiste. (Dm 55/14, articolo 4; Legge fallimentare, articolo 98)
In tema di criteri per la determinazione degli onorari di avvocato, il riferimento all'esito della causa, del quale si fa menzione nella legge, assieme alla gravità e al numero delle questioni trattate, alla specialità della controversia e al pregio o al risultato dell'opera, come elemento da tener presente nella liquidazione, oltre all'opera prestata, deve intendersi come criterio puramente indicativo rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la liquidazione stessa sia contenuta tra i minimi e i massimi stabiliti dalla legge professionale. (M.Pis.)
CONTRATTO
Inadempimento - Compensatio lucri cum damno - Presupposti - Identità dell'atto e del nesso causale - Sussiste. (Cc, articoli 1223 e 1460)
L'effetto della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio; l'istituto opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia a esso collegato da un identico nesso causale. (M.Pis.)
Simulazione - Prova tra le parti - Forma scritta ad probationem delle controdichiarazioni - Necessità. (Cc, articoli 737, 1321, 1372 e 1417)
La prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne e ulteriore eventualmente richiesto "ad substantiam" per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso. (M.Pis.)
EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze legali - Distanze dalle vedute - Presupposto - Anteriorità del diritto di veduta rispetto alla facoltà di costruire - Necessità. (Cc, articoli 873, 905, 907 e 2697)
Il presupposto logico-giuridico dell'attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all'articolo 907 del codice civile è l'anteriorità (dell'acquisto) del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all'esercizio, da parte del proprietario di quest'ultimo, della facoltà di costruire. (M.Pis.)
ESPROPRIAZIONI
Occupazione illegittima di immobile - In assenza del decreto di esproprio - Illecito di natura permanente - Conseguenze. (Cc, articolo 2043; Dpr 327/01, articoli 32 e 42 bis)
In caso di occupazione illegittima di un bene immobile da parte della Pubblica amministrazione in assenza di decreto di esproprio o con decreto di esproprio annullato, l'occupazione del terreno del privato assume carattere illecito e l'illecito ha natura permanente, perché dura finché dura l'occupazione, e l'eventuale realizzazione dell'opera pubblica nel corso dell'occupazione il legittima non determina il passaggio di proprietà del terreno su cui l'opera è eseguita in capo all'Amministrazione. Ciò significa che il privato può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno corrispondente al mancato godimento del bene illegittimamente occupato (e trasformato) e richiedere la restituzione dello stesso ovvero il risarcimento del danno pari al suo valore al momento della domanda, così compiendo un'implicita rinuncia al corrispondente diritto di proprietà. (M.Pis.)
FALLIMENTO
Azione revocatoria - Pagamenti effettuati in relazione a un contratto soggetto alla legge di uno Stato diverso da quello del fallimento - Effetti. (Regolamento CE n. 1346/00, articolo 13)
Il convenuto in una azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, ove invochi l'applicazione di questa legge al fine dell'esenzione da revocatoria a termini degli articoli 13 e 4, paragrafo 2, lettera m) Regolamento. (CE) n. 1346/2000, deve proporre tale difesa entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la causa petendi, rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull'applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell'esenzione, tale disciplina. (M.Pis.)
GIURISDIZIONE
Amministrativa - Per le domande risarcitorie per l'occupazione di un bene per pubblica utilità - Giurisdizione ordinaria - Nel caso di controversie sulla corresponsione dell'indennità - Sussiste. (Legge 1150/42, articolo 16; Dpr 327/2001, articoli 12 e 13; Legge 241/1990, articolo 23)
Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Notificazione a mezzo Pec - Costituzione dell'appellante in modalità analogica - Omesso deposito dell'atto d'impugnazione e della notifica - Improcedibilità dell'appello - Esclusione. (Cpc, articolo 348)
In caso di notificazione dell'appello a mezzo Pec e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata - Improcedibilità - Limiti. (Cpc, articoli 2727 e 2729; Cpc, articolo 369)
L'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione in base all'articolo 369, secondo comma, n. 2, del Cpc, a meno che essa risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, senza che possa rilevare la produzione della detta relata in una con l'istanza di decisione a seguito di proposta di definizione anticipata. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Lavoro subordinato - Inquadramento del lavoratore - Fasi di accertamento - Insindacabili in cassazione. (Cpc, articoli 115 e 116)
Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (M.Pis.)
Licenziamento - Lavoratrice in gravidanza - Revoca - Decorrenza. (Dlgs 23/15, articolo 5; Legge 300/70, articolo 18)
Anche in caso di lavoratrice in gravidanza, il diritto potestativo di revoca del licenziamento dettato dall'articolo 5 della legge n. 23 del 2015 decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento medesimo (pur se tale impugnazione non denunci lo stato di gravidanza); il termine perentorio di 15 giorni per l'esercizio di tale diritto di revoca non è suscettibile di interruzione o sospensione alcuna a seguito di successiva produzione di documentazione concernente lo stato di gravidanza. (M.Pis.)
Licenziamento - Socio lavoratore di cooperativa - Possibilità di intimazione da parte della cooperativa - Conseguenze. (Legge 300/70, articolo 18)
Secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l'astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa che porta all'estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall'articolo 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n. 92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal Dlgs n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus del lavoratore. (M.Pis.)
Tutela - Danno alla salute conseguente all'attività lavorativa - Equo indennizzo - Necessità della prova del nesso causale da parte del lavoratore - Sussiste. (Cc, articoli 1218 e 2087)
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. (M.Pis.)
MANDATO
Contratto - Obbligo del mandatario a concludere un certo numero di contratti - Senza vincolo di subordinazione - Atipicità del rapporto - Conseguenze. (Cc, articoli 1362, 1363, 1365 e 1371)
Il contratto con il quale la parte mandataria si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, ha natura atipica non assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia. (M.Pis.)
MUTUO
Mutuo solutorio - Caratteristiche - Accredito delle somme sul conto corrente - A prescindere dal loro utilizzo - Sussiste. (Cc, articoli 1367, 1418, 1419, 1815 e 2697)
Il cosiddetto mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, è da intendersi perfettamente concluso con l'accredito delle somme sul conto corrente, in quanto ciò determina l'effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Cessione di credito - Di un privato nei confronti di pubbliche amministrazioni - Forma - Atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessaria solo per l'amministrazione statale. (Regio decreto 2440/1923, articolo 69)
L'articolo 69 del regio decreto n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti di pubbliche amministrazioni, che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato, è norma eccezionale, derogando alla regola di libera cedibilità dei crediti, e, come tale, riguarda la sola amministrazione statale per cui è dettata, risultando insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse. (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Infortuni - Credito dell'Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite in favore dell'infortunato - Credito di valore verso il terzo - Conseguenze. (Cc, articoli 1123, 1226, 2043, 2054 e 2056)
Il credito dell'Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'Istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato; ne consegue che detto credito deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi non di domanda nuova, bensì di mera precisazione del petitum relativo alla domanda già posta. (M.Pis.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale - Di arricchimento come subordinata rispetto alla domanda principale - Proponibilità - Solo se la principale è carente ab origine del titolo giustificativo - Ammissibilità. (Cc, articoli 2033, 2042, 2727, 2729 e 2932)
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 del codice civile, la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (M.Pis.)
Legittimazione ad agire - Titolarità del rapporto controverso - Proponibilità in ogni fase del giudizio - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità. (Cc, articoli 1362 e 2697; Legge 300/1970, articolo 28)
Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa e non sono soggette alle decadenze processuali. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Consulenza tecnica d'ufficio - Contestazioni e rilievi - Ammissibili anche nella comparsa conclusionale e in appello - Limiti. (Cpc, articoli 113, 115, 116, 156, 157 e 161)
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 del Cpc, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Accertamento dell'eventuale contributo causale della vittima nell'evento dannoso - Valutazione oggettiva - Necessità. (Cc, articoli 1227, 2043 e 2048)
La norma di cui all'articolo 1227, comma 1, prima parte del codice civile ha riguardo all'accertamento del nesso di causalità materiale, onde l'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo. L'eventuale condotta della vittima incapace, deve - pertanto - essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione oggettiva della condotta della vittima incapace, qualora non integri gli estremi di un autonomo fatto illecito, assorbe ogni rilievo circa la condotta del soggetto tenuto alla sua sorveglianza sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, operando invece su di un piano esclusivamente oggettivo e materiale. (M.Pis.)
Danno - A seguito di querela e di proscioglimento o assoluzione del denunciato - Responsabilità civile - In presenza del reato di calunnia - Ammissibilità. (Cc, articolo 2043)
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato). (M.Pis.)
Danno - Cagionato da cose in custodia - Responsabilità oggettiva ex articolo 2051 del codice civile - Rilevanza causale del fatto del danneggiato - Conseguenze . (Cc, articoli 2043 e 2051)
In tema di responsabilità oggettiva ex art. 2051 del codice civile - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra la res in custodia e l'evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'articolo 2043 del codice civile), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res. (M.Pis.)
Danno - Da circolazione stradale - Mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato - Concausa nel verificarsi del danno - Effetti. (Cc, articolo 1227)
In tema di mancato uso delle cinture di sicurezza, il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza. Ne deriva, pertanto, che l'omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo; e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente. (M.Pis.)
Danno - Da occupazione senza titolo di un immobile - Prova a carico del proprietario - Necessità. (Dl 90/90, articolo 12; Dlgs 300/99, articolo 65; Cc, articoli 2043, 2697, 2698 e 2727)
In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. (M.Pis.)
Danno - Da sinistro stradale - Sinistro cagionato da veicolo non identificato -Intervento del Fondo di garanzia - Onere della prova per il danneggiato. (Dlgs n. 209/05, articolo 283)
In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex articolo 283, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti a obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto. (M.Pis.)
SENTENZA CIVILE
Vizio - Omessa pronuncia - Presupposti - Decisione in contrasto con la pretesa delle parti - Insufficienza. (Cc, articoli 1326 e 2697)
Il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto. (M.Pis.)
SERVITÙ
Coattive di passaggio - Necessità di provare l'impossibilità di praticare altro passaggio - Effetti. (Cc, articoli 1051 e 1167)
È onere di chi invoca la costituzione di una servitù coattiva di passaggio provare l'impossibilità di praticare un altro passaggio, ove esistente, per la presenza di ostacoli, e ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo, per escludere l'esenzione dell'ultimo comma dell'articolo 1051 del codice civile, nel caso di un cortile, la circostanza dell'inesistenza di altri fondi a carico dei quali sia possibile costituire la servitù di passaggio, concorrendo ad integrare la fattispecie giustificativa della domanda di costituzione coattiva della servitù, deve essere tempestivamente eccepita e provata da colui che invoca la costituzione del diritto di passaggio nel giudizio di merito e non può, pertanto, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Reciproca soccombenza - Presupposti. (Legge fallimentare, articoli 98 e 99; Cpc, articoli 91, 92 e 132)
La reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. (M.Pis.)
Spese di giudizio civili - Soccombenza reciproca - Valutazione del giudice in relazione alla domanda - Sussiste. (Cpc, articoli 91, 92 e 115; Cc, articoli 1458 e 1467)
In tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte. (M.Pis.)
VENDITA
Contratto preliminare - Relativo a beni immobili - Successivo contratto definitivo - Considerato come unica fonte di diritti e obbligazioni - Sussiste. (Cc, articoli 2033, 2312 e 2495)
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. (M.Pis.)


